065U1531
065U1531
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di turismo e di industria alberghiera. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1965 n. 1531)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto lo Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 ; Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto; Udito il parere del Consiglio regionale sardo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:
Art. 1
Nel territorio della Regione sarda, le attribuzioni delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di turismo e di industria alberghiera sono esercitate dall'Amministrazione regionale.
Le attivita' gia' spettanti allo Stato in materia di riconoscimento, classifica e revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri dell'interno, delle finanze e del turismo e dello spettacolo.
Restano ferme le attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di agenzie di viaggio.
Art. 2
La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo e sulle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale.
Art. 3
I presidenti degli Enti provinciali per il turismo ed i rispettivi organi di amministrazione e i presidenti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono nominati dall'Amministrazione regionale sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.
Il regolamento del personale degli Enti provinciali per il turismo, di cui all'art. 6, lettera c) del decreto del Presidente della, Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, e il regolamento del personale delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di cui all' art. 10, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 , sono approvati dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro.
Art. 4
I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottati dall'Amministrazione regionale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.
Gli Enti provinciali per il turismo della Regione sono tenuti a svolgere i compiti loro demandati, per esigenze del turismo, dal Ministero del turismo e dello spettacolo ed a comunicare al Ministero stesso con le modalita' da esso prescritte, i dati statistici, copia dei bilanci e gli altri elementi necessari all'assolvimento dei suoi fini istituzionali.
I programmi delle manifestazioni turistiche a carattere interregionale, nazionale o internazionale organizzate od effettuate per iniziativa dello Stato che debbono svolgersi nel territorio della Regione sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita l'Amministrazione regionale.
L'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) continua a svolgere i propri compiti istituzionali nei rapporti con l'estero anche nell'interesse della Regione.
Art. 5
I provvedimenti gia' di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di classifica e di tariffe alberghiere nonche' quelli concernenti l'applicazione delle norme sulla locazione degli immobili ad uso di albergo, pensioni e locande e sul vincolo alberghiero, sono adottati dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Art. 6
Nelle materie di cui al presente decreto sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge alle autorita' di pubblica sicurezza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 novembre 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO - CORONA Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 35. - VILLA