Monitoring Gesetzessammlung

065U0554

IT - DPR

065U0554

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della "Societa' Ionica di Elettricita' (S.I.E.) S.p.A.", con sede in Catania. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965 n. 554)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 4 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Vista la legge 27 giugno 2964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ; Visto il giudizio di idoneita' tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata, con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuto che L'impresa appartenente alla "Societa' Ionica di Elettricita' (S.I.E.) S.p.A.", con sede in Catania, via Ughetti n. 7-a, rientra tra le imprese previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , e dall' art. 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

L'impresa della "Societa' Ionica di Elettricita' (S.I.E.) S.p.A.", con sede in Catania, via Ughetti n. 7-a, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .

Art. 2

L'indennizzo 6 determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138 .

Art. 3

L'Ente Nazionale per l'Energia, Elettrica provvede alla restituzione alla "Societa' Ionica di Elettricita' (S.I.E.) S.p.A.", con sede in Catania, via Ughetti, n. 7-a, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 marzo 1965 SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 149. - VILLA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht