Monitoring Gesetzessammlung

065U0540

IT - DPR

065U0540

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Societa' per azioni "Anonima Produzione Elettrica" (A.P.E.), con sede in Polizzi Generosa (Palermo). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965 n. 540)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1953, n. 39 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452 , sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione Ritenuto che l'impresa appartenente alla Societa' per azioni "Anonima Produzione Elettrica" (A.P.E.), con sede in Polizzi Generosa (Palermo), via Ospedale n. 4, rientra tra le imprese previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

L'impresa della Societa' per azioni "Anonima Produzione Elettrica" (A.P.E.), con sede in Polizzi Generosa (Palermo), via Ospedale n. 4, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .

Art. 2

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138 .

Art. 3

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Societa' per azioni "Anonima Produzione Elettrica" (A.P.E.), con sede in Polizzi Generosa, (Palermo), via Ospedale n. 4, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 marzo 1963 SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 110 - VILLA
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