065U1046
065U1046
Convenzione istituzione cattedra laurea Scienze politiche Università Torino (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1965 n. 1046)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni ed integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e lo atto aggiuntivo annessi stipulati in Torino rispettivamente in data 4 dicembre 1964 ed 8 aprile 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Torino.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi silla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una materia del corso di laurea in Scienze politiche in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Torino nella tabella, d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare dagli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti del contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque aspetti di osservarlo e di farlo osservare, Dato a Roma, addi' 11 giugno 1965 SARAGAT GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 settembre 1965 Atti del Governo registro n. 198, foglio n. 105. - VILLA
Art. 1
Repertorio n. 390
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
Convenzione tra l'Universita' degli studi di Torino, il comune di Torino, la provincia di Torino e la Cassa di risparmio di Torino
per la istituzione di una cattedra per l'insegnamento di una
materia del corso di laurea in Scienze politiche presso
l'Universita' degli studi di Torino.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentosessantaquattro, addi' quattro del mese di
dicembre in Torino nella sala delle adunanze della Universita' degli studi di Torino, via G. Verdi, 8, innanzi a me dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione e funzionario delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1062 a redigere e a ricevere gli atti e i contratti per conto dell'Amministrazione universitaria in conformita' del disposto dell'articolo 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , omessa la presenza del testimoni, avendovi le parti rinunciato, con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:
Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902 e
residente in Torino, via Cosseria, 11, nella, sua qualita' di rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino, assistito dal direttore amministrativo dott. Ivo Mattucci, a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Torino in data 23 novembre 1964;
Jona prof. Luciano, nato a Chieri il giorno 24 marzo 1897 e
residente in Torino, corso Vittorio Emanuele, 61, nella sua qualita' di assessore anziano del comune di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale in data 21 settembre 1964 ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 13 ottobre 1964;
Grosso prof. Giuseppe, nato a Torino il 24 luglio 1906, e
residente in Torino, corso Lecce n. 57, nella sua qualita' di presidente della Giunta provinciale di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale in data 28 luglio 1964 ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 13 agosto 1964;
Ricaldone prof. Paolo, nato a Mirabello Monf. Il giorno 9 maggio 1885 e residente in Torino, corso Massimo d'Azeglio n. 10, nella sua qualita' di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino, assistito dal dott. Angelo Colombo, direttore generale della Cassa di Risparmio di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio, in data 21 ottobre 1964.
I detti comparenti della cui identita' e capacita' giuridica lo
ufficiale rogante sono certo, dichiarano di avere piena conoscenza delle deliberazioni suindicate, che, per loro espressa volonta' e con il mio consenso, non vengono lette e vengono allegate in copie autentiche al presente atto, rispettivamente sotto la lettera A), B), C), e D).
Premesso:
che presso l'Universita' degli studi di Torino esiste attualmente
un corso di laurea in Scienze politiche annesso alla Facolta' di giurisprudenza;
che lo studio delle scienze politiche ha ormai raggiunto una
autonoma configurazione sia nei confronti delle discipline giuridiche che di quelle economiche, per cui il comune di Torino, la provincia di Torino e la Cassa di risparmio di Torino hanno deliberato di promuovere, mediante versamento rispettivamente di 3/8, 3/8 e 2/8 il finanziamento di una cattedra' per l'insegnamento di una materia nel corso di laurea in Scienze politiche;
che il Consiglio della Facolta' di giurisprudenza, con
deliberazioni del 15 febbraio 1964 e 30 novembre 1964, il Consiglio di amministrazione dell'Universita' con deliberazione in data 23 novembre 1964, il Senato accademico con deliberazione dei 21 ottobre 1964 hanno esaminato ed approvato entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta per la Istituzione mediante convenzione, di una cattedra per l'insegnamento di una materia nel corso di laurea in Scienze politiche.
Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
La Provincia, la Citta' e la Cassa di risparmio di Torino,
affinche' venga istituita una cattedra di ruolo da destinarsi a una materia del corso di laurea in Scienze politiche, il che concorrera' a favorire la formazione della Facolta' di Scienze politiche presso l'Universita' di Torino, si impegnano a versare nelle rispettive quote di tre ottavi ciascuna la Provincia e la citta' di Torino, e di due ottavi la Cassa di risparmio all'Universita' medesima, i seguenti contributi da destinare al finanziamento, del posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 :
a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) pari
all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo;
b) L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al 20% del
contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nel casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Art. 2
Art. 2.
I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati
all'Universita' di Torino in un unica soluzione all'atto della nomina o dei trasferimento del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Art. 3
Art. 3.
Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera
disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, la Provincia, la Citta' e la Cassa di risparmio di Torino, si obbligano ad elevare ciascuna proporzionalmente ed in corrispondenza il relativo contributo, in misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto.
Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino
maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, gli enti predetti si impegnino, altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nello art. 1, lettera b).
L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data
dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Art. 4
Art. 4.
L'Universita' di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo istituito con la presente convenzione.
L'Universita' di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previsti dall'articolo 3, secondo comma.
Art. 5
Art. 5.
La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza
della nomina e del trasferimento del primo titolare della cattedra in oggetto e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Art. 6
Art. 6.
La presente convenzione si intende decaduta:
a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;
b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo
ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;
c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del
precedente art. 3.
Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di
professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso, ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio.
Art. 7
Art. 7.
La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 8
Art. 8.
Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo
dell'Universita' degli studi di Torino, sara' registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell' art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .
E' richiesto lo ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto,
scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e l'ho letto ai comparenti i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volonta' ed in conferma, meco lo sottoscrivono in calce, firmando anche nel margine i fogli non contenenti le firme finali.
L'atto consta di numero tre fogli scritti su numero otto facciate.
Firmato in originale:
Mario ALLARA - Luciano JONA - Paolo RICALDONE
- Giuseppe GROSSO - Angelo COLOMBO - IVO
MATTUCCI
Adolfo Lolli, ufficiale rogante
Registrato a Torino, addi' 7 dicembre 1964, n. 1358, volume 34 atti
pubblici amministrativi. Esatte lire: esente.
Per il direttore, il capo reparto direttore di cl. 2ª:
VIARENGO
La presente copia, redatta in carta libera, con la riproduzione
degli allegati, e' conforme all'originale ed e' firmata per ogni singolo foglio.
Torino, addi' 10 dicembre 1964
L'ufficiale rogante: Adolfo Lolli
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Art. 1
Repertorio n. 415
REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
Atto aggiuntivo a modifica della convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per il corso di laurea in Scienze politiche.
L'anno millenovecentosessantacinque, addi' otto del mese di aprile in Torino, nella sala delle adunanze della Universita' degli studi di Torino, via G. Verdi n. 8, innanzi a me dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione nella Universita' di Torino e funzionario delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962 a redigere e a ricevere gli atti e i contratti per conto della Amministrazione universitaria in conformita' al disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , omessa la presenza dei testimoni avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:
Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902 e
residente in Torino, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Torino, assistito dal dott. Ivo Mattucci, direttore amministrativo della Universita' stessa, a questo atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Torino in data 18 marzo 1965;
Grosso prof. Giuseppe nato a Torino il 24 luglio 1906, nella sua qualita' di sindaco della citta' di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale in data 16 marzo 1965 ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in data 30 marzo 1965;
Borgogno sig Elio, nato a Torino il 29 agosto 1934, nella sua
qualita' di assessore anziano della Giunta provinciale di Torino a questo atto autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale in data 22 marzo 1965 ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in data 1 aprile 1965;
Bovetti on. avv. Giovanni, nato a Mondovi' il 7 febbraio 1901
nella sua qualita' di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino assistito dal dottor Angelo Colombo, direttore generale della Cassa di risparmio di Torino a questo atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino in data 16 marzo 1965.
I detti comparenti, della cui identita' e capacita' giuridica, 10, ufficiale rogante sono certo, dichiarano di avere piena conoscenza delle deliberazioni suindicate che, per loro espressa volonta', e con il mio consenso, non vengono lette e vengono allegate in copie autentiche al presente atto rispettivamente sotto la lettera A), B), C) e D).
Premesso:
A) che in data 4 dicembre 1964, con numero di repertorio 390 e' stata stipulata in Torino la convenzione fra la Universita' degli Studi di Torino, il comune di Torino, la provincia di Torino e la Cassa di risparmio di Torino per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinarsi ad una materia del corso di laurea in Scienze politiche al fine di favorire la formazione della Facolta' di Scienze politiche presso la Universita' degli studi di Torino;
B) che il Ministero del tesoro, nel prendere in esame la
convenzione di cui alla precedente lettera A) ha rilevato che Il testo dell'art. 3 non risulta conforme al corrispondente articolo dello schema della convenzione tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, in quanto:
a) l'art. 3 dello schema di convenzione tipo predetto
stabilisce che, qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella convenzione stessa, l'Ente sovventore e' tenuto a' ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, di conseguenza ed in proporzione, anche quello da destinare alla costituzione dello speciale fondo per l'eventuale trattamento di cessazione dal servizio del titolare del posto convenzionato, mentre l'art. 3 della convenzione in oggetto prevede solo l'obbligo, da parte degli Enti sovventori, di integrare l'anzidetto contributo in misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del titolare del posto stesso;
b) non viene nell'articolo stesso, previsto l'obbligo di
integrare lo speciale fondo per l'eventuale trattamento di cessazione dal servizio del titolare del posto convenzionato;
C) che in conseguenza di quanto sopra il Ministero della pubblica
istruzione - Direzione generale per la istruzione universitaria, con nota del 4 marzo 1965, Divisione 1, pos. 23, pag. n. 1379, ha fatto presente la necessita' della stipulazione di un apposito atto aggiuntivo inteso a modificare la convenzione di cui trattasi, nel senso indicato dal Ministero del tesoro.
Tutto cio' premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo unico.
Al testo dell'art. 3 della convenzione citata in premessa e
stipulata in data 4 dicembre 1964 e' sostituito il testo seguente:
Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera
disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, la provincia di Torino, la citta' di Torino e la Cassa di risparmio di Torino, si obbligano ad elevare ciascuno in misura proporzionale alla rispettiva quota, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1.
Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino
maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore del professori universitari, gli Enti predetti si impegnano, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicate nell'art. 1, lettera b).
L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data
dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui a presente articolo".
E' richiesto, io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e l'ho letto al comparenti i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volonta' ed in conferma meco lo sottoscrivono.
Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo
dell'Universita' degli studi di Torino, sara' registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell' art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .
L'atto consta di numero due fogli, scritti su numero 6 facciate.
F.to in originale
Mario ALLARA - Giuseppe GROSSO - Elio
BORGOGNO - Giovanni BOVETTI - Angelo
COLOMBO - Ivo MATTUCCI
Adolfo Lolli', ufficiale rogante
Registrato a Torino, addi' 9 aprile 1965, n. 1084, vol. 35. atti
pubblici amministrativi. Esatte lire: esente.
p. Il direttore, il capo reparto, il direttore di 2ª cl:
VIARENGO
Torino, 9 aprile 1965 p. c. c.
L'ufficiale rogante: Adolfo Lolli
La presente copia, redatta in carta libera ad uso interno
amministrativo, e' conforme all'originale ed e' firmata in ogni singolo foglio. Vi sono unite le copie autentiche degli allegati.
Torino, 9 aprile 1965
L'ufficiale rogante: Adolfo Lolli
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI