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067U0373

IT - DPR

067U0373

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1967 n. 373)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 21. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
24) Papirologia;
25) Epigrafia greca;
26) Filologia italiana;
27) Filologia medioevale ed umanistica 28) Paleografia greca;
29) Storia della critica;
30) Storia delle religioni;
31) Storia del risorgimento;
32) Storia delle dottrine economiche;
33) Sociologia.
Art. 22. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:
17) Filosofia della scienza;
18) Logica;
19) Storia della filosofia medioevale.
Art. 23. - La denominazione dell'insegnamento complementare di "Letteratura ispano-americana" inclusa tra le materie del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) e' cambiata in quella di "Lingua e letteratura ispano-americana".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 aprile 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1967 Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 85. - GRECO
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