066U1364
066U1364
Accordo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1966 n. 1364)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo culturale tra l'Italia ed il Messico con scambio di Note, concluso a Citta' del Messico l'8 ottobre 1965, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo nono dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 agosto 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 aprile 1967 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 105. - GRECO
Art. I
Accordo culturale tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti Messicani
Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente degli Stati
Uniti Messicani;
Consapevoli delle numerose e fondamentali affinita' che esistono
tra Italia e Messico e desiderosi di stringere e sviluppare i vincoli di reciproca comprensione e amicizia che li legano;
Considerando che le relazioni tra i due Paesi possono essere ancor piu' intensificate mediante la reciproca conoscenza dei progressi compiuti in ciascuno di essi nel campo degli studi umanistici, delle scienze, delle arti e della tecnica;
E' consapevoli anche di tutte le possibilita' di collaborazione e di scambio che esistono tra le istituzioni e le organizzazioni culturali di ognuno dei due Paesi;
Hanno deciso di stipulare un Accordo culturale e a tal fine hanno nominato quali loro Plenipotenziari:
il Presidente della Repubblica italiana l'Eccellentissimo sig.
dott. Mario Zagari, Sottosegretario di Stato agli affari esteri;
il Presidente degli Stati Uniti Messicani l'Eccellentissimo sig.
dott. Antonio Carrillo Flores, Ministro degli affari esteri;
I quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri e averne constatato la debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Le due Alte Parti Contraenti si impegnano a regolare e incrementare
gli scambi culturali tra i due Paesi, sostenendo reciprocamente i progetti intesi a realizzarli.
Art. II
Articolo II
Le Alte Parti Contraenti promuoveranno nel proprio territorio e nel
limite delle proprie possibilita', la diffusione della lingua e della cultura dell'altra Parte.
Art. III
Articolo III
Le Alte Parti Contraenti stabiliranno la piu' stretta
collaborazione possibile tra le Istituzioni competenti e specializzate nel campo degli studi umanistici, delle scienze, delle arti e della tecnica.
Art. IV
Articolo IV
Le Alte Parti Contraenti concordano nel proposito di auspicare e di
incrementare lo scambio di ricercatori, di autori, di artisti, di insegnanti e studenti, nonche' di gruppi rappresentativi delle attivita' culturali, dei quali all'occorrenza agevoleranno il trasferimento e il soggiorno.
Art. V
Articolo V
Le Alte Parti Contraenti favoriranno, su una base di reciprocita', lo scambio degli strumenti materiali per lo sviluppo delle attivita' umanistiche, scientifiche, artistiche e tecniche.
Art. VI
Articolo VI
Si costituiranno Commissioni di cooperazione culturale, una in
ciascuno dei due Paesi firmatari del presente Accordo, che si assumeranno il compito di formulare i programmi di scambio, di proporli ai rispettivi Governi, e di promuoverne la realizzazione secondo i termini di questo medesimo Accordo.
Le suddette Commissioni saranno costituite, in Italia da
rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero della pubblica istruzione e dell'Ambasciata di Messico in Italia e da quattro personalita' di rilievo dell'alta cultura italiana; in Messico da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della educazione pubblica e dell'Ambasciata d'Italia in Messico, oltre a quattro illustri personalita' dell'alta cultura messicana.
Ogni Commissione funzionera' nel Paese rispettivo e procurera' di riunirsi con l'altra almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Messico.
Art. VII
Articolo VII
Le Alte Parti Contraenti prenderanno le debite misure per dare
esecuzione alle disposizioni di questo Accordo culturale e a tale scopo concederanno tutte le facilitazioni previste dalle leggi vigenti in ciascuno dei due Paesi.
Art. VIII
Articolo VIII
Il presente Accordo e' soggetto a ratifica. Lo scambio degli
strumenti di ratifica avra' luogo al piu' presto possibile nella citta' di Roma.
Art. IX
Articolo IX
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio
degli strumenti di ratifica.
Art. X
Articolo X
Ciascuna delle due Parti Contraenti avra' facolta' di denunciare il
presente Accordo, mediante notifica che dovra' presentare all'altra Parte con un anno di anticipo rispetto alla data con la quale si voglia dargli termine.
In fede di che, i Plenipotenziari su menzionati firmano e
suggellano il presente Accordo in due esemplari, in lingua italiana e lingua spagnola, i due testi risultando ugualmente validi.
Fatto a Citta' del Messico il giorno otto del mese di ottobre
dell'anno millenovecentosessantacinque.
Per la Repubblica italiana
Mario ZAGARI
Per gli Stati Uniti Messicani
Antonio CARRILLO FLORES
Accordo-Lettere
REPUBBLICA ITALIANA
AMBASCIATA D'ITALIA
Parte di provvedimento in formato grafico