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065U0979

IT - DPR

065U0979

Sostituzione e approvazione del nuovo statuto della Scuola normale superiore di Pisa. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1965 n. 979)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa approvato con regio decreto 21 ottobre 1940, n. 1654 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 24 luglio 1957, n. 756 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' abrogato e sostituito da quello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 giugno 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 agosto 1965 Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 44. - VILLA

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 1

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa
Art. 1.
La Scuola normale superiore di Pisa, Istituita da Napoleone I con decreto del 29 gennaio 1813, ha per iscopo:
1) di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed agli esami che vi abilitano;
2) di promuovere, anche con studi di perfezionamento, l'alta cultura scientifica e letteraria.
A tal fine, la Scuola accoglie in due sezioni distinte, maschile e femminile, studenti iscritti alla Facolta' di lettere e filosofia od alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Pisa, nonche' i laureati di dette Facolta' in tutte le Universita' della Repubblica, fornendo loro gratuitamente alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e complemento di quelli universitari e mettendo a loro disposizione gli opportuni mezzi di studio.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 2

Art. 2.
La Scuola normale superiore, in conformita' a quanto e' prescritto dall'art. 233 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e' Istituto d'istruzione superiore ed ha personalita' giuridica ed autonomia amministrativa didattica e disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 3

Art. 3.
Il governo della Scuola appartiene:
1) al direttore;
2) al vice-direttore;
3) al Consiglio direttivo.
Al Consiglio direttivo spetta il governo amministrativo, didattico e disciplinare della Scuola; al direttore spetta particolarmente di esercitare tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico, disciplinare e amministrativo che gli sono deferite dal presente statuto e dal regolamento interno.
Il direttore e' coadiuvato nell'esercizio delle sue attribuzioni dal vice-direttore ed e' da lui sostituito in caso di assenza od impedimento.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 4

Art. 4.
Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione fra i professori di ruolo delle Facolta' di lettere o filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali delle Universita'; oppure fra i professori di ruolo della Scuola.
Durano in carica un quadriennio solare e puo' essere riconfermato.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 5

Art. 5.
Il vice-direttore e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del direttore, fra i professori di ruolo della Scuola o fra i professori di ruolo della Facolta' di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Pisa.
Dura in carica un biennio e puo' essere riconfermato.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 6

Art. 6.
Il Consiglio direttivo e' composto:
1) dal direttore della Scuola che lo presiede;
2) dal rettore dell'Universita' di Pisa;
3) dai presidi della Facolta' di lettere e filosofia e della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Pisa;
4) dal vice-direttore della Scuola;
5) dai professori di ruolo della Scuola.
Vice-presidente del Consiglio direttivo e' il vice-direttore della Scuola, segretario del Consiglio e' il direttore amministrativo della Scuola; egli assiste alle sedute senza diritto a voto.
Gli enti che concorrano eventualmente al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a 1/10 del contributo corrisposto dallo Stato hanno diritto a designare un proprio rappresentante in seno al Consiglio. I privati, sotto le stesse condizioni, hanno diritto a parteciparvi di persona.
Potra' inoltre essere chiamato a far parte del Consiglio direttivo, su proposta del Consiglio stesso, il privato o il rappresentante dell'ente che abbia donato un capitale di valore non inferiore a lire 9.000.000.
Quando i membri di cui ai due commi precedenti eccedano il numero di tre, il rettore dell'Universita' di Pisa designera', quali componenti del Consiglio, un numero uguale a detta eccedenza di professori di ruolo della Facolta' di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali: detti professori dureranno in carica un biennio e potranno essere confermati.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 7

Art. 7.
Il Consiglio direttivo e' costituito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Per i mutamenti di persone dovuti all'avvicendarsi di esse nelle cariche, di cui ai numeri 1) a 5) del primo comma dell'art. 6, non occorre autorizzazione ministeriale.
Il Consiglio direttivo puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare persista a violarle.
Con lo stesso decreto che dispone lo scioglimento del Consiglio, il governo amministrativo, didattico e disciplinare della Scuola e' affidato ad un commissario straordinario, le cui indennita', da stabilirsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sono poste a carico del bilancio della Scuola.
Nel caso in cui i professori di ruolo della Scuola appartengono tutti alla Classe di lettere e filosofia ovvero a quella di scienze, sara' chiamato a far parte del Consiglio direttivo anche un professore di ruolo rispettivamente della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ovvero della Facolta' di lettera e filosofia dell'Universita' di Pisa, il quale abbia un incarico di insegnamento nella Scuola.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 8

Art. 8.
L'anno accademico della Scuola va dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 9

Art. 9.
La Scuola si compone di due classi:
classe di lettere e filosofia;
classe di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Ogni classe comprende:
a) un corso ordinario di studi per gli alunni iscritti alla corrispondente Facolta';
b) un corso di perfezionamento per i laureati.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 10

Art. 10.
I due corsi ordinari hanno la durata di 4 anni accademici.
In essi, tanto per la classe di lettere, quanto per quella di scienze, sono contemplati:
1) corsi di lezioni cattedratiche;
2) corsi di lettorato di lingua francese, tedesca, inglese;
3) corsi di seminario costituiti da esercitazioni di carattere scientifico e da conferenze.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 11

Art. 11.
Gli insegnamenti per i singoli corsi delle due classi vengono stabiliti dal Consiglio direttivo in relazione alle esigenze della Scuola, alla disponibilita' finanziaria e alla possibilita' di affidare a persona idonea gli insegnamenti medesimi.
Le esercitazioni scientifiche di seminario e le conferenze verteranno su materie, che saranno stabilite anno per anno dal direttore della Scuola, sentito il parere del Consiglio direttivo.
La Scuola potra' contribuire alle maggiori spese, che gli istituti scientifici dell'Universita' di Pisa dovessero sostenere per esercitazioni di carattere sperimentale, nella misura che sara' fissata volta per volta dal Consiglio direttivo su proposta del direttore.
Alle esercitazioni di seminario sono ammessi, a giudizio del direttore, alunni del corso ordinario, di regola del terzo e del quarto anno, e alunni del corso di perfezionamento.
Tutti i corsi della Scuola, eccettuati i lettoriati, possono essere frequentati anche da giovani studenti o laureati, delle Facolta' di lettere e filosofia e di scienze matematiche, fisiche e naturali, che diano affidamento alla Direzione, la quale, sentito il parere, caso per caso del professore del corso, rilascia speciale autorizzazione.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 12

Art. 12.
I corsi di perfezionamento hanno la durata di due anni accademici.
L'ammissione al secondo anno e' subordinata al giudizio favorevole espresso dal Consiglio direttivo.
In questo periodo i laureati perfezionandi:
1) preparano una dissertazione;
2) frequentano corsi e Istituti della Scuola e dell'Universita'.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 13

Art. 13.
La Scuola rilascia:
a) agli alunni che abbiano seguito il corso ordinario un diploma di licenza;
b) agli alunni che abbiano seguito il corso di perfezionamento un diploma di perfezionamento.
I diplomi sono rilasciati dal direttore in nome del Presidente della Repubblica.
Agli alunni che abbiano frequentato con profitto il seminario e' rilasciato un attestato firmato dal direttore e dal professore competente.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 14

Art. 14.
La biblioteca, della Scuola e' a disposizione dei professori ed alunni della Scuola e dei professori dell'Universita' di Pisa.
Il prestito e' consentito ai professori, ad alunni della Scuola ed ai professori dell'Universita' di Pisa. Gli alunni non possono portare i libri fuori dei locali della Scuola.
Altre particolari norme sul funzionamento della biblioteca sono contenute nel regolamento interno.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 15

Art. 15.
Secondo quanto e' prescritto dall' art. 63 del regio decreto-legge 2 agosto 1931, n. 1227 , alla Scuola e' concesso il perpetuo e gratuito uso degli immobili di pertinenza dello Stato posti a suo servizio ed e' assegnato in proprieta' il materiale di qualsiasi natura di cui dispone.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 16

Art. 16.
Le rendita della Scuola sono costituite:
a) dal contributo annuo corrisposto dallo Stato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b) da eventuali altri contributi annui di enti o di privati;
c) dal reddito derivante da donazioni o lasciti disposti a favore della Scuola.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 17

Art. 17.
I beni immobili e mobili che facciano o vengano comunque a far parte del patrimonio della Scuola - ivi compresi i beni immobili di cui la Scuola stessa gode l'uso - devono essere descritti in appositi inventari distinti per ciascuna dello seguenti categorie di beni:
1) beni immobili di proprieta' della Scuola;
2) beni immobili in uso della Scuola;
3) beni mobili fruttiferi;
4) beni mobili infruttiferi.
La compilazione e la tenuta degli inventari sono disciplinate da apposite disposizioni del regolamento interno.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 18

Art. 18.
L'anno finanziario della Scuola va dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.
Il Consiglio direttivo delibera sul bilancio preventivo nel mese di luglio.
Il Consiglio direttivo provvede agli stanziamenti per le spese di personale e di materiale, stanziando anche un fondo di riserva destinato a provvedere ai bisogni che possano manifestarsi dopo l'approvazione di esso.
Gli storni da capitolo a capitolo del bilancio preventivo devono essere approvati dal Consiglio direttivo. Tuttavia, in caso di urgenza, provvede il direttore, che ne riferisce poi al Consiglio direttivo nella prima adunanza.
Il rendiconto consuntivo e' approvato dal Consiglio direttivo entro il mese di gennaio.
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facolta', al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione, sono esercitate dal Consiglio direttivo.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 19

Art. 19.
Nessuna spesa puo' essere ordinata se non trova riscontro negli stanziamenti del bilancio, che non possono, in alcuni caso, essere oltrepassati.
I pagamenti sono effettuati mediante mandati che debbono essere firmati dal direttore o, in sua assenza, dal vice-direttore, dal direttore amministrativo e dal ragioniere.
Ogni mandato di pagamento deve essere emesso in basa al documento giustificativo della spesa, munito dell'ordine del direttore o, in sua assenza, o impedimento, dal vice-direttore, e del visto del direttore amministrativo.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 20

Art. 20.
Per le spese giornaliere e per quelle ordinarie, di lieve entita', provvede direttamente l'economo sotto la sua personale responsabilita', con apposito fondo messo a sua disposizione secondo le modalita' stabilite nel regolamento interno.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 21

Art. 21.
Il servizio di cassa della Scuola e' affidato ad un istituto di credito di notoria solidita', con deliberazione del Consiglio direttivo.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 22

Art. 22.
La Scuola provvede a proprie spese alla conservazione ed amministrazione degli immobili che ha ricevuto in uso, e degli altri beni immobili e mobili, che comunque facciano parte o vengano a far parte del suo patrimonio.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 23

Art. 23.
Fino al limite di L. 1.200.000 le spese possono essere eseguite in economia secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
Tutte le spese e tutti i contratti eccedenti il limite anzidetto devono essere precedute da gara pubblica o da licitazione privata, su deliberazione del Consiglio direttivo.
In casi eccezionali o di urgenza il Consiglio puo', con motivata deliberazione, prescindere dalla gara o dalla licitazione anche per spese o contratti superiori al limite suddetto ma non eccedenti L.
3.000.000. Per spese eccedenti lire 3.000.000, l'omissione di tale formalita' deve essere autorizzata dal Ministero della pubblica istruzione.
Tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo concernenti alienazioni, trasformazioni del patrimonio e contrattazione di mutui sono esecutive solo dopo che siano state approvate dal Ministero della pubblica istruzione.
Quando trattasi di alienazione di materiali fuori uso, non occorre l'approvazione di cui al comma precedente.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 24

Art. 24.
Il direttore della Scuola ha la rappresentanza legale dell'Ente, da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, prende i provvedimenti di urgenza, riferendone al Consiglio per la ratifica, nella prima adunanza successiva, e sorveglia il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili.
Egli e' responsabile della buona conservazione dei beni di pertinenza della Scuola.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 25

Art. 25.
Il direttore ed i componenti del Consiglio direttivo sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili e dei danni arrecati alla Scuola a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo e regolamentare, per dolo o colpa grave.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 26

Art. 26.
Il direttore, il vice-direttore e i professori di ruolo della Scuola possono avere l'alloggio e, dal 16 ottobre al 15 luglio, il vitto nella Scuola, pagando, a titolo di rimborso di spese, una quota mensile fissata dal Consiglio direttivo anno per anno.
In ogni caso, uno di essi e' obbligato ad avere alloggio e vitto nei locali della Scuola.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 27

Art. 27.
Ogni anno nel mese di aprile il Consiglio direttivo determina, per entrambe le classi e per ciascuna delle due sezioni, maschile e femminile, il numero dei posti di alunno del corso ordinario e del corso di perfezionamento, da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo.
Per il corso ordinario il rapporto fra le quote di posti da rassegnarsi a ciascuna delle due classi e' fissato in relazione Alle esigenze dell'insegnamento medio.
Per il corso di perfezionamento il numero del posti da assegnarsi a ciascuna delle due classi e' fissato in relazione al numero complessivo degli alunni iscritti al corso ordinario di ciascuna delle due classi.
I posti di alunno del corso ordinario messi a concorso si riferiscono ad uno dei primi tre anni di corso.
Gli alunni ammessi alla Scuola passano agli anni successivi, secondo le norme di cui all'art. 51, fino al compimento del quarto anno di studi universitari.
Qualora, successivamente, alla pubblicazione del bando di concorso, intervengano ulteriori disponibilita' finanziarie di carattere permanente, ovvero si rendano vacanti altri posti di alunno, il Consiglio direttivo puo', ove il risultato dei concorsi lo renda opportuno, ammettere annualmente un numero di alunni superiore a quello del posti messi a concorso, sia per il corso ordinario che per quello di perfeziomento, nei limiti, pero' delle accertate maggiori disponibilita'.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 28

Art. 28.
I posti di alunno del corso ordinario delle due classi si conferiscono mediante concorso per esami; i posti di alunno del corso di perfezionamento si conferiscono mediante concorso per titoli.
I due concorsi sono banditi ogni anno dal direttore entro il mese di aprile, con avvisi da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 29

Art. 29.
Sono ammessi al concorso per i posti del corso ordinario della classe di lettere e filosofia, gli studenti che abbiano superato l'esame di maturita' classica; al concorso per i posti del corso ordinario della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali quelli che abbiano superato l'esame di maturita' classica o scientifica. In ambedue i casi non debbono essere, stati iscritti, negli anni precedenti, a corsi universitari della Facolta' corrispondente alla classe per cui concorrono.
Ai posti del secondo o del terzo anno sono ammessi coloro che provengono dal primo o dal secondo anno di una Facolta' di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Sono ammessi al concorso per i posti di perfezionamento coloro che abbiano conseguito la laurea in lettere o in filosofia, ovvero una laurea propria della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali da non oltre due anni solari computati alla data della scadenza del concorso.
Non potra' essere ammesso al concorso chi nell'anno solare in corso abbia compiuto i 30 anni, salvo i casi del tutto eccezionali da valutarsi con giudizio inappellabile dal Consiglio direttivo.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 30

Art. 30.
L'istanza per l'ammissione ad uno dei concorsi di cui all'articolo precedente deve essere presentata alla Scuola nel termini stabiliti dall'avviso.
In essa i concorrenti dovranno dichiarare:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) di non aver riportato condanne penali;
d) di essere di sana e robusta costituzione fisica;
e) la residenza.
I concorrenti dovranno inoltre indicare nella domanda:
a) la classe e l'anno di corso per cui intendono concorrere.
Coloro che concorrono al terzo anno della classe di lettera e filosofia o al secondo o al terzo anno della classe di scienze, devono dichiarare a quale tipo di laurea aspirino; coloro che concorrono al terzo anno della classe di lettere devono indicare quali prove intendano dare tra quelle lasciate alla loro scelta; coloro che concorrono al corso di perfezionamento devono dichiarare le materie o gruppi di materie in cui intendono perfezionarsi;
b) la lingua straniera prescelta per le prove di esame (soltanto per i concorrenti al secondo o terzo anno). I concorrenti al terzo anno della classe di lettere e filosofia, devono indicare due lingue straniere.
I concorrenti al primo anno devono indicare la lingua straniera conosciuta;
c) l'indirizzo al quale desiderano siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrenti.
Alla domanda i concorrenti devono allegare il certificato di studio su carta legale e due fotografie formato tessera.
Coloro che concorrono al primo anno devono presentare
Il certificato prescritto per l'ammissione alla corrispondente Facolta' universitaria.
Coloro i quali intendano essere ammessi al secondo o al terzo anno di una delle due classi devono invece presentare il certificato comprovante di aver superato rispettivamente almeno quattro mesi annuali e sette tra annuali e biennali presso una Facolta' di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali. Tuttavia la Direzione puo' considerare sufficiente per l'ammissione al concorso, in relazione alla loro importanza, un numero di prove minore di quello sopraindicato.
Coloro i quali concorrano a posti di perfezionamento devono presentare un certificato da cui risultino i voti riportati nei singoli esami e nell'esame di laurea, nonche' la dissertazione di laurea in due esemplari e tutti quei titoli di studio che ritengano opportuno.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 31

Art. 31
Il direttore puo' escludere dal concorso i candidati che per la loro precedente condotta possono ritenersi tali da portare grave danno alla disciplina o alla dignita' della Scuola.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 32

Art. 32.
In giorni immediatamente precedenti l'inizio degli esami, che sono annualmente fissati dal bando di concorso, i candidati vengono sottoposti ad una accurata visita medica da subirsi in Pisa per opera di un medico incaricato dalla Scuola. Perche' il candidato sia ammesso agli esami, occorre che la visita accerti la sua buona e sana costituzione fisica e lo riconosca immune da infermita' comunicabili.
L'alunno gia' ammesso puo' essere escluso dalla Scuola in conseguenza di successivi accertamenti medici.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 33

Art. 33
Gli esami di concorso per il corso ordinario sono scritti e orali e hanno luogo presso la Scuola nei giorni indicati nell'avviso di concorso.
Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati dispongono di sei ore.
Le prove orali hanno la durata minima, di quaranta minuti.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 34

Art. 34.
Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della classe di lettere e filosofia sono le seguenti:
1) per l'ammissione al primo anno: componimento italiano, versione dal latino, prova orale di cultura in base ai programmi materie letterarie per la maturita' classica;
2) per l'ammissione al secondo anno; componimento italiano, versione dal latino; prova orale che accerti la preparazione del candidato in letteratura italiana, lingue e letterature classiche, storia moderna e filosofia; prova scritta e orale in una lingua straniera a scelta del candidato;
3) per l'ammissione al terzo anno:
a) in filosofia classica: componimento latino, versione dal greco, versione dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato; prove orali in filologia classica e in due lingue straniere a scelta del candidato;
b) in filologia moderna: componimento italiano, due versioni, a scelta del candidato, dal latino o dal francese o dall'inglese o dal tedesco; prove orali di cultura in letteratura italiana, in lingua e letteratura latina, in due lingue e letterature straniere studiate e coltivate dal candidato;
c) in storia e filosofia; componimento storico o filosofico, versione dal latino o dal greco, versione dal tedesco o dall'inglese, in tutti i casi a scelta del candidato; prove orali di cultura storica e filosofica e in due lingue straniere a scelta del candidato.
I temi dei componimenti d'italiano previsti per i concorrenti al terzo anno in filologia moderna dovranno essere scelti dalla intera Commissione, tenendo conto degli studi e delle tendenze dei vari candidati.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 35

Art. 35.
Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della classe di scienze matematiche fisiche e naturali sono le seguenti:
1) per l'ammissione al primo anno: un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di fisica; un'esposizione scritta, accompagnata da eventuale esercizio, di un argomento scelto fra i tre che saranno proposti di matematica, chimica e scienze naturali; una prova orale in base ai programmi di materie scientifiche della maturita' classica o scientifica, integrati da quelli per l'ammissione al liceo classico o scientifico, a seconda della provenienza del candidato;
2) per l'ammissione al secondo anno:
a) per gli iscritti ai corsi di laurea in matematica e fisica: un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di fisica; un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di analisi algebrica; un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di geometria analitica;
b) per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica; una esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di istituzioni matematiche; un'esposizione scritta accompagnata da un esercizio, di un argomento di fisica; un'esposizione scritta di un argomento di chimica generale ed inorganica;
c) per gli iscritti ai corsi di laurea in scienze naturali, geologiche e biologiche: un'esposizione scritta di un argomento di fisica; un'esposizione scritta di un argomento di chimica generale ed inorganica; un'esposizione scritta di un argomento a scelta di botanica o di zoologia.
Per tutti i corsi di laurea: una prova orale sui programmi di studio consigliati per il primo anno della Facolta', secondo il tipo di laurea prescelto dal candidato.
Per ogni prova scritta sara' lasciata al candidato la scelta tra due temi proposti;
3) per l'ammissione al terzo anno:
a) per gli iscritti ai corsi di laurea in matematica e fisica: un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di analisi matematica; una di meccanica razionale e una di fisica;
b) per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica: una esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di fisica; una di chimica generale ed inorganica, ed una relazione scritta su di un argomento di analisi qualitativa da eseguirsi in laboratori;
c) per gli iscritti al corso di laurea In scienze geologiche: un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di fisica; una di mineralogia ed una di paleontologia o geografia fisica;
d) per gli iscritti al corso di laurea in scienze naturali: un'esposizione scritta di un argomento di chimica organica; due a scelta tra botanica, mineralogia e zoologia;
e) per gli iscritti al corso di laurea in scienze biologiche: un'esposizione scritta di un argomento di chimica organica, una di botanica ed una di zoologia.
Per tutti i corsi di laurea: una prova orale sui programmi di studio consigliati per il secondo anno della Facolta', secondo il tipo di laurea prescelto dal candidato.
Per ogni prova scritta sara' lasciata al candidato la scelta tra due temi proposti.
Per l'ammissione al secondo o terzo anno e' obbligatoria anche una prova scritta e orale in una lingua straniera a scelta del candidato.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 36

Art. 36.
Il concorso ai posti di perfezionamento e' per titoli: sono ammessi i lavori manoscritti. I titoli devono comprovare la attitudine del candidato alla ricerca scientifica e la possibilita' che egli adempia all'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 43.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 37

Art. 37.
Le Commissioni giudicatrici del concorso di ammissione al corso ordinario sono nominate ogni anno dal direttore e ciascuna di esse e' composta di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque, scelto tra i professori ufficiali della Scuola ed i professori ufficiali delle Facolta' di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali, compreso il presidente. Per il concorso a posti di perfezionamento, le Commissioni giudicatrici sono composte di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque, in modo che almeno due commissari possano riferire sulle attitudini scientifiche di ciascun concorrente.
Il presidente e il commissario che deve supplirlo sono nominati dal direttore con l'ordinanza di costituzione.
Il direttore puo' presiedere personalmente la Commissione per il concorso della classe di cui e' competente.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 38

Art. 38.
Ogni commissario dispone di dieci punti.
Per il concorso ai posti dei corsi ordinari la Commissione puo' escludere dalle prove orali coloro che nelle prove scritta siano rimasti troppo lontani dalla sufficienza.
Ciascuna Commissione forma una graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.
Non possono essere compresi nelle graduatorie del corsi ordinari coloro che complessivamente nei loro esami scritti o orali non abbiano conseguito almeno sette decimi dei voti.
Nelle graduatorie dei corsi di perfezionamento non sono compresi coloro i quali sono stati assegnati meno di otto decimi dei voti.
Ugualmente non potranno essere compresi nelle graduatorie dei vincitori coloro che nell'esame di lingue straniere non abbiano riportato almeno sei decimi. In caso di parita' di voti nel complesso delle altre prove, sara' titolo di preferenza il risultato ottenuto nell'esame di lingue straniere.
Tuttavia per i concorrenti al terzo anno della classe di lettere e filosofia, le prove di lingue straniere costituiranno parte integrale dell'esame.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 39

Art. 39.
I vincitori dei concorsi al corsi ordinari, per essere ammessi alla Scuola, devono comprovare la iscrizione ai corrispondenti anni delle rispettive Facolta' dell'Universita' di Pisa.
Inoltre devono dichiarare di aver preso visione dello statuto e del regolamento interno della Scuola e di accettarli in ogni sua parte.
Il padre (o chi ne fa le veci) del vincitore minore di eta' deve dichiarare di essere a conoscenza che la Direzione della Scuola non risponde delle conseguenze derivabili dalla inosservanza del regolamento interno di essa. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie, i vincitori del concorso devono presentare alla Direzione della Scuola, pena le decadenza dal posto, i seguenti documenti, tutti in carta legale:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato di sana costituzione fisica.
I certificati di cui alle lettere b), c) e d) devono essere di data non anteriore di piu' di tre mesi al giorno fissato come termine per la presentazione della domanda di ammissione.
Gli alunni della Scuola che si presentino, appena finito il corso ordinario, al concorso di perfezionamento sono dispensati dalla presentazione dei suddetti documenti.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 40

Art. 40.
La Scuola puo' accogliere, come alunni, studenti o laureati in lettere, in filosofia o in scienze delle Universita' estere di maggior fama, che intendano perfezionarsi in Italia. Il Consiglio direttivo della Scuola giudica circa l'opportunita' della ammissione dei giovani e stabilisce gli obblighi da imporgli.
Di regola l'ammissione alla Scuola di alunni stranieri e' concessa in relazione ad analogo trattamento che venga assicurato ad alunni della Scuola, che si rechino a compiere studi presso la nazione da cui provengono gli alunni stranieri.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 41

Art. 41.
Gli alunni, entrando alla Scuola, assumono l'obbligo di dedicarsi all'insegnamento o alla carriera scientifica.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 42

Art. 42.
Gli alunni dei corsi ordinari seguono le lezioni e le esercitazioni delle Facolta' rispettive, secondo il programma di studi che deve essere approvato dalla Direzione.
Devono inoltre seguire i corsi interni della classe, secondo il piano di studi fissato anno per anno dalla Direzione.
Gli alunni di entrambe le classi debbono in ogni caso seguire i corsi di lingue straniere secondo il seguente piano di studi:
Nella Scuola si impartiscono gli insegnamenti di lingue francese, inglese e tedesca. E' obbligatorio lo studio biennale di due di esse da stabilirsi dalla Direzione in relazione al piano di studi, Gli alunni ammessi al primo od al secondo anno della Scuola saranno iscritti al secondo corso della lingua eventualmente gia' studiata e al primo dell'altra. Gli alunni sosterranno al termine di ciascun anno l'esame delle lingua straniere di cui sosterranno al termine di ciascun anno lo esame delle lingue straniere di cui avranno frequentato i corsi e nell'esame dovranno ottenere l'approvazione con 24 trentesimi.
Gli studenti che entrano alla Scuola al terzo anno sono esonerati dalla frequenza dei corsi di quelle lingue di cui abbiano sostenuto dell'esame di concorso anche la prova, scritta.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 43

Art. 43.
Gli alunni dei corsi ordinari attendono a studi, esercitazioni e lavori particolari sotto la guida del professori delle classi e degli alunni degli ultimi anni.
Gli alunni del corso di perfezionamento devono attendere alla preparazione della dissertazione di cui al quarto comma dell'art. 48 presentando alla Direzione, nel primo anno di perfezionamento, entro il mese di ottobre, una breve relazione scritta, sul lavoro intrapreso, approvata dal professore con il quale lavorano, ai fini dell'ammissione al secondo anno di perfezionamento ai sensi dell'art.
12.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 44

Art. 44.
Gli alunni del corso ordinario, dopo l'ammissione alla Scuola, sostengono le seguenti prove:
a) colloqui;
b) giudizi sul corsi;
c) esami di lingue straniere;
d) esame di diploma di licenza.
Gli alunni del corso di perfezionamento sostengono la seguente prova:
a) esame di diploma di perfezionamento.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 45

Art. 45.
Nei colloqui, che vengono tenuti nel mese di marzo, gli alunni dei primi tre anni rendono conto degli studi personali fatti nella prima parte dell'anno accademico.
Le Commissioni giudicatrici per i colloqui sono nominate dal direttore. Sono composte di cinque membri, scelti sia tra i professori ufficiali delle Facolta' di lettere e filosofia, e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Pisa, sia tra i professori di ruolo e, qualora, occorra, incaricati della corrispondente classe della Scuola. Per i singoli colloqui alla Commissione possono essere aggregati altri professori di specifica competenza.
La nomina dei presidenti delle Commissioni e del commissari che devono supplirli e' fatta secondo il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 37.
La Commissione pone a verbale un breve giudizio sull'attivita' e le attitudini dell'alunno e conclude sulla sua idoneita'.
L'alunno che non consegue l'idoneita' ne ha subito comunicazione personale dal direttore.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 46

Art. 46.
Alla chiusura del corsi annuali della Scuola gli alunni debbono ottenere un giudizio di idoneita' per le lezioni cattedratiche e di seminario. Il giudizio di idoneita' per le lezioni cattedratiche e' pronunciato da una Commissione ed e' espresso in trentesimi. Le Commissioni giudicatrici del corsi cattedratici, Dominate dal direttore per ciascun corso, sono composte di tre membri.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 47

Art. 47.
Gli esami di lingue straniere hanno luogo alla chiusura annuale dei corsi di lettorato, secondo il disposto dell'art. 42.
Le Commissioni giudicatrici sono nominate secondo 11 disposto dell'articolo precedente, se non che uno dei due membri, oltre il presidente, e' il lettore del corso.
Circa la votazione valgono le norme dell'articolo precedente.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 48

Art. 48.
Le Commissioni giudicatrici per gli esami di diploma, sia di licenza, sia di perfezionamento, sono composte di sette commissari.
Essi sono scelti come al secondo comma dell'art. 15, salvo che per gli esami di diploma di perfezionamento uno almeno del commissari deve essere scelto fra i professori ufficiali di altre Universita'.
Non costituisce impedimento alla nomina il fatto che eventualmente tali professori siano incaricati di corsi nella Scuola.
La nomina della Commissioni e del presidente avviene secondo il disposto dei commi secondo e terzo dell'art. 37:
L'esame per il diploma di licenza consiste in un colloquio che verte sugli studi personali compiuti dall'alunno nei quattro anni del corso e sulla materia o gruppo di materie da lui specialmente studiate, secondo un programma preventivamente accettato dalla Direzione, su parere dei professori competenti. L'esame ha lo scopo di offrire pubblica testimonianza di quelle specifiche attitudini che il giovane deve avere gia' rilevato nel corso dei suoi studi.
L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento scelto dall'alunno. La dissertazione deve essere presentata in quattro esemplari alla segreteria della Scuola quindici giorni prima della data fissata per la discussione.
Per l'ammissione alla discussione e' necessario che la dissertazione sia preventivamente giudicata da tre commissari lavoro scientificamente apprezzabile.
Gli esami di diploma di licenza e di perfezionamento sono pubblici.
Ogni commissario dispone di dieci punti. Il voto di semplice idoneita' e' 56 su 70.
La lode non puo' essere concessa che all'unanimita'.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 49

Art. 49.
In casi del tutto eccezionali, il Consiglio direttivo puo' ammettere a sostenere l'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento giovani laureati in lettere, in filosofia o in scienze, i quali, pur non appartenendo alla Scuola come alunni, abbiano dimostrato, per studi compiuti o pubblicazioni fatte, notevole perizia nella disciplina nella quale chiedono il diploma.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 50

Art. 50.
Gli alunni devono risiedere nella Scuola e tenere costantemente ed in ogni occasione una condotta irreprensibile, evitando qualsiasi atto od impegno che possa nuocere al prestigio della Scuola.
Essi in proprio o, finche' siano minori, i loro genitori, rispondono dei danni apportati per noncuranza o colpa agli stabili e alle suppellettili della Scuola. A tal fine possono essere obbligati ad effettuare un deposito di garanzia.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 51

Art. 51.
Gli alunni del corso ordinario debbono anno per anno ottenere il giudizio di idoneita' e superare gli esami interni di cui agli articoli 42 e 46 e dare negli appelli ordinari delle sessioni estiva ed autunnale tutti gli esami universitari a cui sono obbligati.
Gli alunni del primo anno di corso debbono sostenere nella sessione estiva almeno tre esami universitari.
Gli alunni devono riportare per gli esami universitari ed interni sostenuti durante l'anno accademico la media almeno di 27 su 30 ed in ciascuno di essi il punteggio almeno di 24 su 30.
Nel caso che gli alunni non adempiano agli obblighi sopra detti perdono il posto.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 52

Art. 52.
Gli alunni alla fine del corso ordinario o del corso di perfezionamento devono superare l'esame per il conferimento del diploma di licenza o di perfezionamento.
Coloro che non adempiano a tale obbligo perdono i diritti inerenti alla loro qualita' di normalisti o di perfezionandi e non possono ottenere dalla segreteria della Scuola certificati di alcun genere, ne' posti di scambio all'estero per mezzo della Scuola. In casi del tutto eccezionali il Consiglio direttivo puo' concedere un anno di proroga.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 53

Art. 53.
Gli alunni del corso ordinario hanno diritto, dal 15 novembre, al 15 luglio, all'alloggio e al vitto gratuito nel palazzo della Scuola, alle cure mediche ordinarie e all'uso della biblioteca.
Coloro che abbiano nel periodo anzidetto adempiuto agli obblighi di cui all'art. 51, continueranno a godere di diritti sopraindicati nel periodo dal 1° al 20 ottobre per gli esami della sessione autunnale.
Di tali diritti usufruiranno i perfezionandi a decorrere dalla data di espletamento del concorso.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 54

Art. 54.
Le mancanze commesse dagli alunni, tanto nello studio quanto nella condotta, sono punite:
a) con l'ammonizione pronunciata dal direttore;
b) con l'ammonizione pronunciata dal Consiglio direttivo;
c) con l'allontanamento dalla Scuola per un tempo determinato;
d) con l'espulsione dalla Scuola.
Le punizioni di cui alle lettere c) e (d) sono inflitte dal direttore su deliberazione del Consiglio direttivo, ma il direttore puo' di sua autorita' allontanare dalla Scuola un alunno per un periodo non superiore a quindici giorni.
In caso di allontanamento o di espulsione dalla Scuola di giovani di eta' inferiore a ventuno anni, la Direzione ne informa la famiglia.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 55

Art. 55.
Il direttore puo' affidare incarichi disciplinari a laureandi o ad alunni del corso di perfezionamento.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 56

Art. 56.
L'Istituto pubblica una rivista distinta in due sezioni:
una per le lettere e una per le scienze, dal titolo "Annali della Scuola normale superiore di Pisa". Ogni sezione e' diretta o dal direttore stesso della Scuola o da un professore di ruolo della Scuola o dell'Universita' di Pisa da lui nominato.
Nel bilancio annuo viene stabilita una somma per le Spese della rivista, compresi eventuali compensi di direzione e di collaborazione.
La Scuola pubblica la rivista direttamente o per mezzo di una casa editrice. I contratti relativi sono conclusi dal direttore, udito il Consiglio direttivo.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 57

Art. 57.
Al professori componenti tutte le Commissioni giudicatrici di esami e' corrisposta una indennita' che viene stabilita dal direttore anno per anno, in relazione al numero dei candidati e al carattere delle prove.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 58

Art. 58.
A tutte le categorie del personale possono essere assegnati nel limiti consentiti dall'apposito stanziamento di bilancio, congrui premi di operosita'.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 59

Art. 59.
Il regolamento interno contiene, oltre le norme a cui si fa espresso riferimento negli articoli precedenti, ogni altra disposizione concernente il funzionamento dell'Istituto e le norme di vita e di contegno a cui i giovani devono attenersi.
Il regolamento interno e' emanato dal direttore, udito il Consiglio direttivo.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 60

Art. 60.
Per quanto riguarda il personale insegnante e non insegnante si fa richiamo alle disposizioni di cui alla legge 24 luglio 1957, n. 756 , e successive modificazioni.

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 61

Art. 61.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le Universita' gli Istituti superiori statali, in quanto applicabili.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
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