062U0594
062U0594
Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di coni e cialde della provincia di Livorno. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 594)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 18 aprile 1958, per gli addetti alle industrie alimentari varie (alimenti dietetici, surrogati del caffe', torrefazione del caffe', prodotti alimentari vari); Visto, per la provincia di Livorno, il contratto collettivo 23 marzo 1953, per gli operai dipendenti dalle aziende dei coni e cialde, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo 23 marzo 1958, relativo agli operai dipendenti dalle aziende dei coni e cialde della provincia di Livorno, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di coni e cialde della provincia di Livorno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 37. - VILLA
Contratto collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO 23 MARZO 1953 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEI CONI E CIALDE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
Parte di provvedimento in formato grafico