062U2040
062U2040
Norme per la coltivazione agricola di alcuni terreni compresi nel perimetro della laguna di Venezia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962 n. 2040)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la domanda 15 settembre 1958 della Societa' "Dragojesolo" corredata da progetto 9 dicembre 1960; Visto il parere del Magistrato alle acque espresso con nota 18 agosto 1961, n. 15384; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici riunito in assemblea generale espresso con il voto 14 dicembre 1961, n. 2169; Visto l'art. 11 delle norme di polizia della laguna di Venezia approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853 , convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191 ; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta:
Art. 1
Sono permanentemente sottratti ai divieti sanciti per la coltivazione agricola nel perimetro della laguna di Venezia i terreni che trovansi specificatamente indicati nella planimetria scala 1: 25.000 allegata al presente decreto e vistata dal Ministro proponente della superficie di ha 660 (seicentosessanta).
Art. 2
Entro un biennio dalla data del presente decreto il Magistrato alle acque provvedera' alla modifica dell'attuale conterminazione lagunare, per la estromissione effettiva dei terreni sopra accennati.
Art. 3
In deroga alle vigenti disposizioni e' consentita la costruzione di un argine verso la laguna per difendere i terreni suddetti.
La spesa per la costruzione dell'argine e per la sistemazione dei terreni retrostanti e' per intero a carico dei possessori e degli enti interessati.
Le dimensioni e le modalita' costruttive dell'argine dovranno essere preventivamente approvate dal Magistrato alle acque nei modi di legge e l'opera sara' eseguita sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio del genio civile di Venezia.
Art. 4
Resta fermo ed impregiudicato l'eventuale diritto dello Stato circa la proprieta' dell'intera superficie o di singole aree, coltivate o no, comprese fra la vecchia e la nuova linea di conterminazione lagunare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 ottobre 1962 SEGNI SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1963 Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 69. - VILLA