062U0501
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Norme sul trattamento economico e normativo dei funzionari dipendenti dalle aziende di credito con piu' di 100 dipendenti e dalle aziende finanziarie. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 501)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo al emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956, per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie, stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie; Visto l'art. 57 del contratto collettivo 18 luglio 1951, richiamato dall'art. 61 del predetto contratto collettivo 7 dicembre 1956 ed allo stesso allegato; Visto il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956, concernente il trattamento economico dei funzionari delle aziende di credito e finanziarie, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto contratto di pari data; Visto l'accordo collettivo 24 ottobre 1956, richiamato dagli articoli 1 e 3 del predetto contratto collettivo economico 7 dicembre 1956 ed allo stesso allegato; Visto l'accordo collettivo 20 luglio 1959, che proroga e modifica il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956 per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie, stipulato tra, le medesime parti di cui ai citati contratti 7 dicembre 1956; Visto il contratto collettivo nazionale 20 luglio 1959, concernente il trattamento economico dei funzionari delle aziende di credito e finanziarie, stipulato tra le medesime parti di cui ai predetti contratti 7 dicembre 1956; Visti: gli artt. 15 e 16 del contratto collettivo 10 agosto 1944, richiamati dall'art. 1 dei contratti collettivi 7 dicembre 1956 e 20 luglio 1959 (economici), l'articolo 5 dell'accordo 7 dicembre 1945, richiamato dall'art. 1 dei contratti collettivi 7 dicembre 1956 e 20 luglio 1959 (economici), l'accordo 4 luglio 1959, richiamato dall'art. 1 del contratto collettivo 20 luglio 1959 (economico), l'art. 1 dell'accordo 22 maggio 1947, richiamato dall'art. 2 dei contratti collettivi 7 dicembre 1956 e 20 luglio 1959 (economici), l'art. 2 dell'accordo 28 aprile 1949 modificativo dell'art. 1 dell'accordo 22 maggio 1947, l'art. 1 dell'accordo 28 aprile 1949, correlativo all'art. 1 dell'accordo 22 maggio 1947, tutti allegati al predetto contratto collettivo economico 20 luglio 1959; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 93 in data 11 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati:
il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956, relativo ai funzionari delle aziende di credito e finanziarie;
il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956, relativo al trattamento economico dei funzionari delle aziende di credito e finanziarie;
l'accordo collettivo 20 luglio 1959, relativo alla proroga con modifiche del contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956 per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie;
il contratto collettivo nazionale 20 luglio 1959, relativo al trattamento economico dei funzionari delle aziende di credito e finanziarie;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetto, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole dagli stessi richiamate ed ai medesimi allegate degli accordi e dei contratti citati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i funzionari dipendenti dalle aziende di credito con piu' di 100 dipendenti, dalle aziende finanziarie, dagli istituti di credito di diritto pubblico cui trovano applicazione gli accordi ed i contratti collettivi indicati al primo comma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 78. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 7 DICEMBRE 1956 PER I FUNZIONARI DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE.
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 7 DICEMBRE 1956 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI FUNZIONARI DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 20 LUGLIO 1959 CHE PROROGA E MODIFICA IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 7 DICEMBRE 1956 RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI FUNZIONARI DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE.
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 20 LUGLIO 1959 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI FUNZIONARI DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE.
Parte di provvedimento in formato grafico