Monitoring Gesetzessammlung

062U0362

IT - DPR

062U0362

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese di assicurazione in gestione libera della provincia di Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 362)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14: luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954 per i dipendenti dagli agenti di assicurazione; Visto l'accordo 16 dicembre 1954 per l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954 per i dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera; Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo integrativo 9 febbraio 1955, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti dell'Associazione Nazionale Agenti di Assicurazione e il Sindacato Provinciale della Federazione Lavoratori Assicurazioni Private, il Sindacato italiano Lavoratori Imprese Private Assicurazione; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 43 della provincia di Torino, in data 9 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo integrativo 9 febbraio 1955 relativo ai dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di assicurazione in gestione libera della provincia di Torino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 27. - VILLA

Accordo Collettivo

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 9 FEBBRAIO 1955 PER I DIPENDENTI DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA DELLA PROVINCIA DI TORINO
Parte di provvedimento in formato grafico
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