Monitoring Gesetzessammlung

062U0196

IT - DPR

062U0196

Convenzione aggiuntiva per il servizio telefonico tra Ministero poste e T.I.M.O. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 gennaio 1962 n. 196)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ; Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1963, n. 645 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1407 , di approvazione della convenzione stipulata in data 11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Societa' Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.) per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 3ª zona telefonica; Considerata l'opportunita' che alla Societa' T.I.M.O. venga riconosciuta la gestione del traffico telefonico terminale tra il distretto di Rieti e quello di Roma alle condizioni di cui alla convenzione principale in data 11 dicembre 1957 ed in armonia con l'assetto delle reti telefoniche stabilito dal piano regolatore telefonico nazionale; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 27 settembre 1960 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Societa' Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.) con la quale viene riconosciuta di competenza della Societa' stessa la gestione del traffico terminale tra il distretto di Rieti e quello di Roma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SPALLINO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 84. - VILLA

Art. 1

Repertorio n. 4866
Convenzione aggiuntiva per il servizio telefonico tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la T.I.M.O. - Societa' Telefoni Italia Media Orientale.
Vista la convenzione 11 dicembre 1957 approvata con decreto presidenziale 14 dicembre 1957, n. 1407 , tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la T.I.M.O. - Societa' Telefoni Italia Media Orientale, registrato a Roma il 23 dicembre 1957, n. 206331/1, vol. 651;
Visti gli articoli 1, 2 e 8 della sopracitata convenzione 11 dicembre 1957 che determinano l'oggetto e la zona di concessione nonche' la competenza del traffico telefonico.
tra
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni rappresentato dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni prof. dott.
ing. Albino Antinori, indicato in seguito "Amministrazione"
e
la T.I.M.O. - Societa' Telefoni Italia Media Orientale, con sede sociale in Bologna, via Goito n. 13, rappresentata dal suo vice presidente avv. Guglielmo Reiss Romoli all'uopo delegato dal Consiglio d'amministrazione della T.I.M.O. in data 26 marzo 1960, in seguito indicata "Societa'";
si conviene e si stipula quanto appresso:
Art. 1.
La narrativa che precede costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Art. 2.
Viene riconosciuto alla Societa' per la parte di competenza dell'Amministrazione e alle condizioni stabilite dall'art. 52 della convenzione 11 dicembre 1957 in premessa citata, il traffico telefonico terminale tra il distretto di Rieti e quello di Roma.

Art. 3

Art. 3.
Tale traffico dovra' essere svolto secondo le norme di istradamento previste dal piano regolatore telefonico e telegrafico nazionale.

Art. 4

Art. 4.
Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nell'art. 51 della ripetuta convenzione 11 dicembre 1957, la Societa', quale corrispettivo per il riconoscimento di cui al precedente art. 2, corrispondera' all'Amministrazione un canone annuo nella misura del 4% da calcolarsi su tutti gli introiti lordi da essa realizzati sul traffico riconosciuto a norma della presente convenzione.

Art. 5

Art. 5.
La presente convenzione aggiuntiva entrera' in vigore il 1 gennaio 1958 ed avra' termine il 31 dicembre 1986 salvo per l'Amministrazione il diritto di riscatto previsto dall'art. 56 della convenzione principale 11 dicembre 1957, piu' volte citata.

Art. 6

Art. 6.
La presente convenzione essendo stipulata nell'interesse dello Stato sara' esente da ogni tassa di registro.
Roma, addi 27 settembre 1960
p. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
L'ispettore generale superiore
F.to: Albino ANTINORI
p. La Societa'
Il vice presidente
F.to: Guglielmo REISS ROMOLI
Registrato al n. 5194, addi 21 dicembre 1961, agli Atti privati ed
esteri di Roma. Esatte, lire: gratis.
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