064U0914
064U0914
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli stadi di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 agosto 1964 n. 914)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo, statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 188. - All'elenco degli insegnamenti impartiti dalla scuola di perfezionamento in "Diritto romano e diritti dell'Oriente mediterraneo" e' soppresso quello di "Diritti indigeni coloniali". Il titolo della scuola di perfezionamento in Otorinolaringoiatria e' modificato in quello di "Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria". Art. 407. - L'elenco degli insegnamenti impartiti dalla scuola stessa e' modificato come segue: 1) Clinica otorinolaringoiatrica (triennale) 2) Endoscopia (annuale) 3) Clinica oculistica in rapporto alla specialita' (annuale); 4) Neuropatologia in rapporto alla specialita' (annuale); 5) Anatomia ed Istologia patologica in rapporto alla specialita' (annuale); 6) Clinica odontoiatrica in rapporto alla specialita' (annuale); 7) Chirurgia plastica della specialita' (annuale); 8) Audiologia ed elettronica audiologica (annuale); 9) Foniatria (annuale); 10) Patologia speciale e Tecnica operatoria del naso e seni paranasali (triennale); 11) Patologia speciale e Tecnica operatoria dell'orecchio (triennale); 12) Patologia speciale e Tecnica operatoria della faringe e laringe (triennale); 13) Esercitazioni cliniche (triennale). Art. 454. - All'elenco degli insegnamenti del 2° anno impartiti dalla scuola di perfezionamento in Storia della medicina e' aggiunto quello di: "5) Storia dell'igiene e medicina preventiva". Art. 523, relativo alla scuola di specializzazione in Farmacologia e tossicologia medica gli insegnamenti del 1° e 2° anno sono modificati come segue: 1° Anno: L'insegnamento di cui al n. 4) e' cosi' modificato: "Natura ed origine dei farmaci - Relazione tra struttura chimica ed azione farmacologica". Sono aggiunti, inoltre, i seguenti insegnamenti: 10) Principi e tecniche dell'anestesia 11) Chemioterapia I. 2° Anno: L'insegnamento di cui al n. 7) e' cosi' modificato: 7) Chemioterapia II. Il n. 13 di cui alla lettera a) e' abrogato e sostituito dal seguente: a) metodiche e tecniche di chemioterapia. Art. 547, relativo alla Scuola speciale per ortottiste sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti per il 1° e 2° anno: 1° Anno: 5) Pleottica; 6) Esercitazioni di ortottica; 7) Esercitazioni di pleottica. 2° Anno: 4) Pleottica 5) Esercitazioni di ortottica; 6) Esercitazioni di pleottica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 agosto 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 84. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo, statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 188. - All'elenco degli insegnamenti impartiti dalla scuola di perfezionamento in "Diritto romano e diritti dell'Oriente mediterraneo" e' soppresso quello di "Diritti indigeni coloniali".
Il titolo della scuola di perfezionamento in Otorinolaringoiatria e' modificato in quello di "Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria".
Art. 407. - L'elenco degli insegnamenti impartiti dalla scuola stessa e' modificato come segue:
1) Clinica otorinolaringoiatrica (triennale)
2) Endoscopia (annuale)
3) Clinica oculistica in rapporto alla specialita' (annuale);
4) Neuropatologia in rapporto alla specialita' (annuale);
5) Anatomia ed Istologia patologica in rapporto alla specialita' (annuale);
6) Clinica odontoiatrica in rapporto alla specialita' (annuale);
7) Chirurgia plastica della specialita' (annuale);
8) Audiologia ed elettronica audiologica (annuale);
9) Foniatria (annuale);
10) Patologia speciale e Tecnica operatoria del naso e seni paranasali (triennale);
11) Patologia speciale e Tecnica operatoria dell'orecchio (triennale);
12) Patologia speciale e Tecnica operatoria della faringe e laringe (triennale);
13) Esercitazioni cliniche (triennale).
Art. 454. - All'elenco degli insegnamenti del 2° anno impartiti dalla scuola di perfezionamento in Storia della medicina e' aggiunto quello di:
"5) Storia dell'igiene e medicina preventiva".
Art. 523, relativo alla scuola di specializzazione in Farmacologia e tossicologia medica gli insegnamenti del 1° e 2° anno sono modificati come segue:
1° Anno:
L'insegnamento di cui al n. 4) e' cosi' modificato: "Natura ed origine dei farmaci - Relazione tra struttura chimica ed azione farmacologica".
Sono aggiunti, inoltre, i seguenti insegnamenti:
10) Principi e tecniche dell'anestesia
11) Chemioterapia I.
2° Anno:
L'insegnamento di cui al n. 7) e' cosi' modificato:
7) Chemioterapia II.
Il n. 13 di cui alla lettera a) e' abrogato e sostituito dal seguente:
a) metodiche e tecniche di chemioterapia.
Art. 547, relativo alla Scuola speciale per ortottiste sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti per il 1° e 2° anno:
1° Anno:
5) Pleottica;
6) Esercitazioni di ortottica;
7) Esercitazioni di pleottica.
2° Anno:
4) Pleottica
5) Esercitazioni di ortottica;
6) Esercitazioni di pleottica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 agosto 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 84. - VILLA