062U1350
062U1350
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per il trasferimento dallo Stato alla Regione dei giacimenti minerari esistenti nelle province di Trento e di Bolzano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1962 n. 1350)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 58 e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria e commercio, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio,; Decreta:
Art. 1
Le miniere, le cave, e le torbiere sottratte alla disponibilita' del proprietario del suolo, descritte nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferite dal patrimonio indisponibile dello Stato a quello della Regione Trentino-Alto Adige nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli oneri e pesi inerenti, le servitu' attive e passive sia apparenti che non apparenti dalla data di consegna di cui al successivo art. 3.
Art. 2
Su istanza del Presidente della Giunta regionale, vista a dal Commissario del Governo, il primo presidente della Corte d'appello di Trento autorizzera', con propri decreto, i competenti uffici ed intavolare il diritto di proprieta' a favore della Regione sulle miniere, cave e torbiere oggetto del trasferimento. Le operazioni relative all'intavolazione saranno esenti dal pagamento di qualsiasi tributo.
Art. 3
Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto si procedera' alla formale consegna dei beni di cui all'art. 1, mediante appositi verbali da redigersi dagli Uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano, rispettivamente per le miniere comprese nel territorio delle due Province, con l'intervento dei delegati delle Intendenze di finanza di Trento e di Bolzano e della Regione.
Esemplari dei verbali di cui sopra dovranno essere rimessi, sottoscritti da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio - alla Giunta regionale, alle Intendenze di finanza di Trento e di Bolzano. Altra copia sara' trattenuta dai predetti Uffici tecnici erariali.
Successivamente le Intendenze di finanza di Trento e di Bolzano provvederanno a rimettere al Presidente della Giunta regionale i documenti relativi ai beni trasferiti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 luglio 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - COLOMBO - TAVIANI - TREMELLONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1962 Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 93. - VILLA
all. 1 - art. 1
Elenco delle miniere, cave e torbiere di pertinenza del patrimonio indisponibile dello Stato esistenti nelle province di Trento e Bolzano, da trasferirsi al patrimonio indisponibile della Regione Trentino Alto Adige, ai sensi dell' art. 58, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , contenente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----