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061U1836

IT - DPR

061U1836

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961 n. 1836)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1050 , modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1735 , e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 ;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692 ;
Veduta la legge 10 dicembre 1960, n. 1576 ;
Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Le norme dello statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvate e modificate con i decreti sopraindicati, sono abrogate e sono sostituite dalle norme contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 98. - VILLA

Art. 1

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste
Art. 1.
L'Universita' degli studi di Trieste e' costituita dalle seguenti Facolta':
Facolta' di giurisprudenza;
Facolta' di economia e commercio;
Facolta' di lettere e filosofia;
Facolta' di magistero;
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Facolta' di farmacia;
Facolta' di ingegneria.

Art. 2

Art. 2.
A ciascuna Facolta' sono annessi gli Istituti scientifici o Seminari e le Scuole di perfezionamento e di specializzazione.
Gli Istituti o Seminari hanno lo scopo di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle ricerche scientifiche, di integrare con esercitazioni pratiche gli insegnamenti delle varie discipline e di contribuire in genere al progresso delle medesime con pubblicazioni ed iniziative opportune.
Le Scuole di perfezionamento hanno il fine precipuo di avviare i laureati all'attivita' scientifica nella disciplina o gruppo di discipline cui si intitolano. Le Scuole di specializzazione hanno lo scopo di condurre i laureati ad una approfondita conoscenza della materia e ad una completa capacita' tecnica in un determinato ramo di esercizio professionale.

Art. 3

Art. 3.
Nell'Universita' e' costituita una biblioteca, che puo' essere anche divisa per Facolta' ed Istituti. L'ordinamento della biblioteca generale e delle biblioteche di Facolta' o degli Istituti e' disciplinato da un regolamento, emanato dal rettore sentito il Senato accademico.

Art. 4

Art. 4.
Ogni Facolta' o Scuola di perfezionamento o di specializzazione comprende gli insegnamenti specificati nei titoli seguenti per i diversi corsi di laurea e di diploma.
Entro il mese di giugno di ogni anno, il Consiglio di ciascuna Facolta' determina, con l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio d'amministrazione, quali tra gli insegnamenti complementari previsti dal rispettivo ordine degli studi debbano essere effettivamente impartiti nell'anno accademico successivo. Di tale determinazione deve essere data tempestiva notizia nell'albo universitario o con altre forme di pubblicita'.

Art. 5

Art. 5.
Allo svolgimento di ogni insegnamento di durata annuale o pluriennale, debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali con un minimo di cinquanta lezioni nel corso di ciascun anno accademico.
I professori hanno l'obbligo di impartire lezione secondo l'orario in tutti giorni fissati dal calendario accademico, a meno che non sia stabilito diversamente da norme di carattere generale. Le lezioni effettivamente svolte vengono annotate dei professori su un diario trasmesso loro dalla segreteria, che deve essere vistato periodicamente dal preside della Facolta'.

Art. 6

Art. 6.
Con deliberazione del competente Consiglio di Facolta', per ogni insegnamento ufficiale, possono essere tenuti annualmente, in aggiunta alle lezioni cattedratiche, corsi di esercitazioni da svolgersi dai titolari o dagli assistenti presso gli Istituti scientifici universitari ai quali il singolo insegnamento fa capo.

Art. 7

Art. 7.
Presso l'Universita' prestano servizio, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche dei vari insegnamenti o Istituti, assistenti e lettori, di ruolo, incaricati e straordinari.
La ripartizione degli assistenti straordinari tra le cattedre e gli Istituti scientifici delle varie Facolta' e' determinata dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del Senato accademico, sentite le Facolta' interessate.

Art. 8

Art. 8.
Accanto all'insegnamento affidato ai professori ufficiali, puo' essere esercitato l'insegnamento a titolo privato dai liberi docenti, secondo le norme vigenti sull'istruzione universitaria, per tutte le materie fondamentali e complementari comprese nell'ordine degli studi, nonche' per le materie ad esse strettamente connesse, previa deliberazione del competente Consiglio di Facolta'.

Art. 9

Art. 9.
I professori di ruolo ed incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare, entro la prima decade del mese di ottobre, ai presidi delle rispettive Facolta' i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo; ed i Consigli delle Facolta' debbono, prima dello inizio dell'anno accademico, esaminarli e coordinarli ai sensi delle vigenti norme sull'istruzione universitaria, specialmente determinando quali corsi debbano avere carattere istituzionale e quali monografico, e dichiarando inoltre quali corsi si debbano ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge.
Nel pronunciarsi sul programma presentato dal libero docente per un corso a titolo privato, il Consiglio di Facolta', oltre ad accertare se il programma presentato risponde come contenuto ed ampiezza alle necessita' didattiche, deve verificare, ove trattisi di materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente disponga del necessario materiale scientifico e didattico. Contro il giudizio della Facolta' i liberi docenti possono presentare ricorso al rettore, che provvede inappellabilmente su conforme parere del Senato accademico.

Art. 10

Art. 10.
I rettori, i presidi delle Facolta' e i direttori degli Istituti, nell'ambito delle rispettive competenze, possono accordare a persone, non aventi la qualita' di professori dell'Universita', di tenervi conferenze, purche' si tratti di professori di ruolo o liberi docenti di altre Universita'. Essi possono, inoltre, sentito il Senato accademico, invitare a tenervi conferenze persone di sicura e riconosciuta competenza anche estranee allo insegnamento universitario.

Art. 11

Art. 11.
I singoli Istituti e Seminari delle Facolta' sono diretti di regola da un professore di ruolo, nominato dal rettore su designazione del competente Consiglio di Facolta', espressa a scrutinio segreto, tra i titolari delle cattedre che vi fanno capo. La nomina e' fatta per in triennio contemporaneamente per tutti i direttori e puo' essere successivamente confermata.
Se manchino professori di ruolo, che facciano capo all'Istituto, la direzione dello stesso e' affidata ad un professore incaricato per la durata di un anno.
Quando se ne ravvisi la necessita', la direzione dell'istituto potra' essere affidata a un Collegio di professori della Facolta', designati con deliberazione motivata della stessa Facolta' e del Senato accademico.
Il direttore e' assistito, per il funzionamento e l'amministrazione dell'Istituto, da un Consiglio direttivo, composto dai professori di ruolo delle materie comprese nella sfera di attivita' dell'istituto.
Del Consiglio fanno anche parte, con voto consultivo, i professori incaricati degli insegnamenti facenti capo all'Istituto.

Art. 12

Art. 12.
Gli Istituti hanno ciascuno una propria dotazione sul bilancio dell'Universita', determinata annualmente dal Consiglio d'amministrazione su proposta delle rispettive Facolta'.
Potranno aversi inoltre assegnazioni suppletive da parte di eliti o privati con destinazione specifica ad uno o piu' Istituti.

Art. 13

Art. 13.
Ogni Istituto, costituito da piu' laboratori o sezioni, ha una parte di mezzi (locali, arredamento, personale, dotazione, ecc.) da servire in comune ai vari insegnamenti dell'istituto; l'altra parte e' distribuita dal Consiglio direttivo tra i vari laboratori o sezioni a seconda delle loro materie.

Art. 14

Art. 14.
Ogni Istituto puo' avere un proprio regolamento interno, emanato e modificato dal rettore su proposta del direttore e sentito il competente Consiglio di Facolta'.

Art. 15

Art. 15.
Sono ammessi a frequentare i singoli Istituti gli studenti ed I laureati della rispettiva Facolta', nonche' gli studenti e laureati di altre Facolta' ed eventualmente gli studiosi estranei che, in base a regolare domanda, ne ottengano l'autorizzazione dal direttore.

Art. 16

Art. 16.
Chi frequenta un Istituto deve osservare le norme disciplinari e didattiche contenute nel rispettivo regolamento interno. In caso di trasgressione puo' essere sospeso ed escluso dalla frequenza per ordine del direttore, sentito il preside della Facolta'.
A chi frequenti un Istituto per almeno tre mesi il direttore rispettivo puo' rilasciare un attestato, vistato dal rettore, delle ricerche eseguite e dei risultati raggiunti.
Inoltre i direttori degli Istituti ed i professori di materie che non facciano capo a singoli Istituti, possono rilasciare alla Segreteria attestazioni riguardanti gli studi compiuti e qualunque attivita' svolta dagli studenti. In base a tali attestazioni la Segreteria rilascia i relativi certificati.

Art. 17

Art. 17.
Lo studente che non intenda seguire il piano degli studi consigliato dalla Facolta', dovra' presentare, insieme alla domanda di immatricolazione o di iscrizione, quel diverso piano degli studi che intende seguire, affinche' sia sottoposto all'approvazione della Facolta'. Diversamente si presume che lo studente segua ogni anno il piano degli studi consigliato dalla Facolta' quale sara' riprodotto sul libretto d'iscrizione.

Art. 18

Art. 18.
La frequenza degli studenti ai corsi d'insegnamento ed alle esercitazioni che ne fanno parte integrante, e' obbligatoria.
I professori possono assicurarsi dell'assiduita' e del profitto degli studenti mediante appelli, interrogazioni, prove estemporanee ed ogni altro mezzo che ritengano opportuno.
La Segreteria e' tenuta a comunicare ai professori entro il 31 dicembre l'elenco degli studenti iscritti ai rispettivi corsi.
La frequenza ai corsi e' comprovata dall'attestazione del professori sul libretto d'iscrizione, salvo che le singole Facolta' dispongano diversamente. A tal fine, quando occorra, gli studenti debbono presentare il libretto ai professori, per la firma d'iscrizione, entro il mese di dicembre e, per la firma di frequenza, entro la prima decade del mese di maggio di ciascun anno accademico.
Lo Studente al quale sia stata negata l'attestazione di frequenza ad una materia non e' ammesso al relativo esame ed ha l'obbligo di ripetere l'iscrizione alla materia stessa per un altro anno accademico.

Art. 19

Art. 19.
Gli esami di profitto sono sostenuti prevalentemente sul programma di corso, ma devono essere ordinati in modo da accertare la maturita' intellettuale dei candidati e la loro preparazione organica nella materia d'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso seguito dallo studente.
Lo studente che Intenda sostenere l'esame su un corso da lui frequentato e diverso da quello impartito dall'insegnante dinanzi al quale dovra' presentarsi, e' tenuto a chiederne la autorizzazione prima dell'inizio della sessione.
Lo studente che non abbia superato gli esami nelle materie propedeutiche come stabilito dai piani di studio delle singole Facolta', non puo' essere ammesso a sostenere l'esame in quelle materie che presuppongono la conoscenza delle prime.
Il risultato dei singoli esami, espresso in trentesimi, e' annotato da uno dei tre membri della Commissione esaminatrice sul libretto d'iscrizione che deve essere esibito alla Commissione stessa.

Art. 20

Art. 20.
Lo studente che ha seguito i corsi non pareggiati tenuti da liberi docenti puo' essere ammesso a sostenere su di essi un esame del cui risultato viene presa nota nella sua carriera scolastica.

Art. 21

Art. 21.
L'esame di laurea consiste nella discussione intorno ad un lavoro originale compiuto dal candidato sopra un tema da lui scelto con l'approvazione del professore della materia, e vertente su una delle materie fondamentali o complementari purche' previste dall'ordinamento, didattico proprio di ciascuna Facolta'; inoltre, nell'eventuale discussione di una o piu' tesine orali.
La dissertazione di laurea deve essere depositata in Segreteria, prima della sessione di esami di laurea, accompagnata da un modulo recante i titoli della tesi e delle eventuali tesine e vistato dai rispettivi relatori. La Segreteria, dopo aver accertato la regolarita' dell'iscrizione del candidato nell'elenco dei laureandi, trasmette la dissertazione al preside della Facolta', il quale potra' designare accanto al relatore uno o piu' correlatori.
Una copia della dissertazione di laurea deve essere conservata nell'archivio della Segreteria; un'altra copia puo' essere conservata negli Istituti scientifici che vi abbiano interesse.
Per ogni altra modalita' relativa all'esame di laurea valgono le norme concernenti i singoli corsi di laurea.

Art. 22

Art. 22.
Gli esami di profitto e di diploma delle Scuole di perfezionamento e di specializzazione sono disciplinati dalle norme che regolano ciascuna Scuola.

Art. 23

Art. 23.
Le Commissioni per gli esami di laurea sono presiedute dai presidi delle Facolta', quelle per gli esami di diploma dai direttori delle Scuole.

Art. 24

Art. 24.
La Facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in Giurisprudenza e la laurea in Scienze politiche.

Art. 25

Art. 25.
La durata del corso degli studi per la laurea in Giurisprudenza e' di quattro anni. E' titolo d'ammissione il diploma di maturita' classica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di diritto privato;
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Filosofia del diritto;
4. Storia del diritto romano;
5. Storia del diritto italiano (biennale);
6. Economia politica;
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
8. Diritto costituzionale;
9. Diritto ecclesiastico;
10. Diritto romano (biennale);
11. Diritto civile (biennale);
12. Diritto commerciale;
13. Diritto del lavoro;
14. Diritto processuale civile;
15. Diritto internazionale;
16. Diritto amministrativo (biennale);
17. Diritto penale (biennale);
18. Procedura penale.
Sono insegnamenti complementari:
1. Antropologia criminale;
2. Demografia;
3. Diritto canonico;
4. Diritto coloniale;
5. Diritto comune;
6. Diritto della navigazione;
7. Diritto industriale;
8. Diritto privato comparato;
9. Epigrafia giuridica;
10. Esegesi delle fonti del diritto italiano;
11. Esegesi delle fonti del diritto romano;
12. Medicina legale e delle assicurazioni;
13. Papirologia giuridica;
14. Statistica;
15. Storia dei trattati e politica internazionale.
Gli insegnamenti delle materie a corso biennale comportano un unico esame alla fine del biennio, restando in facolta' del titolare del corso di accertarsi, mediante colloqui, del profitto degli studenti nella materia del primo anno.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.

Art. 26

Art. 26.
Le precedenze per l'iscrizione e per l'esame fra gli insegnamenti del corso per la laurea in Giurisprudenza, sono stabilite come segue:
le Istituzioni di diritto romano e le Istituzioni di diritto privato rispetto alla Storia del diritto italiano, al Diritto romano, al Diritto civile, al Diritto commerciale, al Diritto privato comparato, al Diritto della navigazione, al Diritto comune ed all'Esegesi delle fonti del diritto romano; la Storia del diritto romano rispetto alle Istituzioni di diritto romano, alla Storia del diritto italiano e al Diritto comune; le Istituzioni di diritto privato rispetto al Diritto canonico e al Diritto industriale; le Istituzioni di diritto privato e il Diritto costituzionale rispetto alla Filosofia del diritto, al Diritto ecclesiastico, al Diritto del lavoro, al Diritto internazionale, al Diritto amministrativo, al Diritto processuale civile e al Diritto coloniale;
il Diritto costituzionale rispetto alla Storia del diritto italiano;
il Diritto penale rispetto alla Procedura penale ed alla Medicina legale e delle assicurazioni: il Diritto internazionale rispetto alla Storia dei trattati e politica internazionale; l'Economia politica rispetto al Diritto civile, al Diritto commerciale ed alla Scienza delle finanze e diritto finanziario.

Art. 27

Art. 27.
La dissertazione scritta per l'esame di laurea in Giurisprudenza puo' concernere qualunque materia elencata nell'art. 25, ad eccezione della Medicina legale e delle assicurazioni, della Demografia e dell'Antropologia criminale. Essa dovra' essere depositata in Segreteria, in quattro copie a stampa o dattilografate, venti giorni prima della sessione dei relativi esami.
L'esamne deve essere integrato dalla discussione di due argomenti scelti, con l'approvazione del professore della disciplina, in materie, egualmente elencate nell'art. 25, le quali siano diverse fra loro e da quella della dissertazione di laurea.

Art. 28

Art. 28.
La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze politiche e' di quattro anni. E' titolo d'ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Dottrina dello Stato;
2. Istituzioni di diritto privato;
3. Istituzioni di diritto pubblico;
4. Diritto amministrativo (biennale);
5. Diritto internazionale;
6. Diritto del lavoro;
7. Diritto costituzionale italiano e comparato;
8. Storia moderna (biennale);
9. Storia delle dottrine politiche;
10. Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
11. Storia dei trattati e politica internazionale;
12. Geografia politica ed economica;
13. Economia politica;
14. Politica economica e finanziaria;
15. Statistica.
Sono insegnanti complementari:
1. Contabilita' di Stato;
2. Demografia;
3. Diritto pubblico romano;
4. Economia coloniale;
5. Filosofia del diritto;
6. Geografia ed etnografia coloniale;
7. Sociologia;
8. Storia del giornalismo;
9. Storia delle dottrine economiche;
10. Storia e politica navale.
Gli insegnamenti delle materie a corso biennale comportano un unico esame alla fine del biennio, restando in facolta' del titolare del corso di accertarsi, mediante colloqui, del profitto degli studenti nella materia del primo anno.
Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per altri due puo' valersi di qualsiasi fondamentale o complementare impartito nell'Universita'; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal preside della Facolta' di giurisprudenza, il quale determinera' l'eventuale obbligo dello studente di far precedere l'iscrizione e l'esame in altre materie da considerarsi propedeutiche rispetto alla prescelta, fermo restando il numero degli esami speciali richiesto per l'ammissione agli esami di laurea.
Lo studente e' inoltre tenuto a seguire i corsi, con obbligo di frequenza biennale, e a sostenere le prove di esame, scritte ed orali, in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per la seconda lingua e' consentita la scelta tra queste e le altre effettivamente insegnate nell'Universita'.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 29

Art. 29.
Le precedenze per l'iscrizione e per l'esame fra gli insegnamenti del corso per la laurea in Scienze politiche, sono stabilite come segue:
La Dottrina dello Stato rispetto alla Storia delle dottrine politiche; le Istituzioni di diritto privato e le Istituzioni di diritto pubblico rispetto al Diritto costituzionale italiano e comparato, al Diritto del lavoro e al Diritto amministrativo; il Diritto costituzionale italiano e comparato rispetto al Diritto del lavoro e al Diritto internazionale; il Diritto internazionale rispetto alla Storia dei trattati e politica internazionale; la Economia politica rispetto alla Politica economica e finanziaria; la Storia moderna rispetto alla Storia delle dottrine politiche, alla Storia dei trattati e politica internazionale ed alla Storia e politica coloniale.

Art. 30

Art. 30.
La dissertazione scritta per l'esame di laurea in Scienze politiche puo' concernere qualunque materia elencata nell'articolo 28, ad eccezione delle Istituzioni di diritto privato. Essa dovra' essere depositata in Segreteria, in quattro copie a stampa o dattilografate, venti giorni prima della sessione dei relativi esami.
L'esame deve essere integrato dalla discussione di due argomenti scelti, con l'approvazione del professore della disciplina, in materie, egualmente elencate nell'art. 28, le quali siano diverse fra loro e da quella della dissertazione di laurea.

Art. 31

Art. 31.
I laureati i quali, avendo conseguito una delle due lauree che la Facolta' conferisce, aspirino a conseguire anche l'altra, sono iscritti al terzo anno a condizione che siano forniti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai corsi di laurea a cui aspirano.
Potranno pero' essere iscritti al quarto anno del corso di laurea in Scienze politiche i laureati in Giurisprudenza che abbiano sostenuto, durante il corso di studi compiuto, cinque esami propri del corso di Scienze politiche ed abbiano ottenuto la firma di frequenza al primo anno di Storia moderna.

Art. 32

Art. 32.
Della Facolta' fanno parte i seguenti Istituti:
1. Istituto di diritto privato e di diritto processuale civile;
2. Istituto di diritto pubblico interno;
3. Istituto di diritto internazionale e di legislazione comparata;
4. Istituto di diritto penale;
5. Istituto di diritto ecclesiastico e canonico;
6. Istituto di diritto romano e di storia del diritto;
7. Istituto di scienze politiche;
8. Istituto di medicina legale e delle assicurazioni.
Della Facolta' fa parte altresi' il Seminario di applicazione forense. Presso quest'ultimo si svolgono corsi speciali di esercitazioni scritte ed orali per addestrare i giovani all'esercizio della pratica forense.

Art. 33

Art. 33.
La Facolta', di economia e commercio conferisce la laurea in Economia e commercio.

Art. 34

Art. 34.
La durata del corso degli studi per la laurea in Economia e commercio e' di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica, di maturita' scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di diritto privato;
2. Istituzioni di diritto pubblico;
3. Diritto commerciale (biennale);
4. Matematica generale;
5. Matematica finanziaria. «biennale);
6. Statistica (biennale);
7. Economia politica (biennale);
8. Diritto del lavoro;
9. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
10. Economia e politica agraria:
11. Politica economica e finanziaria;
12. Storia economica;
13. Geografia economica (biennale);
14. Ragioneria generale ed applicata (biennale);
15. Tecnica bancaria e professionale;
16. Tecnica industriale e commerciale;
17. Merceologia;
18. Lingua francese o spagnola (triennale);
19. Lingua inglese o tedesca (triennale).
Sono insegnamenti complementari:
1. Demografia;
2. Diritto amministrativo;
3. Diritto della navigazione;
4. Diritto industriale;
5. Diritto internazionale;
6. Diritto processuale civile;
7. Economia dei trasporti;
8. Economia montana e forestale;
9. Lingua cecoslovacca;
10. Lingua russa;
11. Lingua serbocroata;
12. Lingua ungherese;
13. Storia delle dottrine economiche;
14. Tecnica del commercio internazionale;
15. Tecnica delle ricerche di mercato.
Gli insegnamenti di Diritto commerciale e di Geografia economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali e' prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.
L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 35

Art. 35.
La precedenze per l'iscrizione e per esame fra gli insegnamenti della Facolta', sono stabilite come segue:
Le Istituzioni di diritto privato rispetto al Diritto commerciale, al Diritto del lavoro, al Diritto internazionale, al Diritto della navigazione, ai Diritto industriale, al Diritto processuale civile ed alla Scienza delle finanze e diritto finanziario; le Istituzioni di diritto pubblico rispetto al Diritto internazionale, al Diritto amministrativo, al Diritto del lavoro ed alla Scienza delle finanze e diritto finanziario; il Diritto commerciale rispetto al Diritto industriale; l'Economia politica rispetto all'Economia e politica agraria, alla Scienza delle finanze e diritto finanziario, alla Politica economica e finanziaria ed all'Economia dei trasporti; la Matematica generale rispetto alla Matematica finanziaria ed alla Statistica; la Ragioneria generale ed applicata rispetto alla Tecnica bancaria e professionale ed alla Tecnica industriale e commerciale; la Tecnica industriale e commerciale rispetto alla Tecnica del commercio internazionale.

Art. 36

Art. 36.
La dissertazione scritta per l'esame di laurea puo' concernere qualunque materia elencata nell'art. 34 ad eccezione delle lingue.
Essa dovra' essere depositata in Segreteria in quattro copie a stampa o dattilografate, venti giorni prima dei relativi esami.
L'esame deve essere integrato dalla discussione di due argomenti scelti, con l'approvazione del professore della disciplina nelle predette materie.
Per la scelta dell'argomento della dissertazione scritta e delle tesi orali, gli insegnamenti sono distinti in tre gruppi: giuridico, economico e tecnico. Dovra' essere scelto un tema per ciascun gruppo.
Gruppo giuridico: Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico; Diritto commerciale; Diritto del lavoro; Diritto amministrativo; Diritto processuale civile; Diritto internazionale;
Diritto della navigazione; Diritto industriale.
Gruppo economico: Statistica; Economia politica; Economia e politica agraria; Politica economica e finanziaria; Scienza delle finanze e diritto finanziario; Storia economica; Geografia economica;
Demografia; Economia dei trasporti; Economia montana e forestale.
Gruppo tecnico: Matematica generale; Matematica finanziaria;
Ragioneria generale ed applicata; Merceologia; Tecnica bancaria e professionale; Tecnica industriale e commerciale; Tecnica del commercio internazionale.

Art. 37

Art. 37.
Della Facolta' fanno parte i seguenti Istituti:
1. Istituto di economia;
2. Istituto di finanza;
3. Istituto di geografia;
4. Istituto di statistica;
5. Istituto di storia economica;
6. Istituto di matematica finanziaria;
7. Istituto di merceologia;
8. Istituto di ragioneria;
9. Istituto di tecnica industriale, commerciale e della distribuzione;
10. Istituto di tecnica bancaria;
11. Istituto di lingue straniere moderne.

Art. 38

Art. 38.
La Facolta' di lettere e filosofia conferisce la laurea in Lettere e la laurea in Filosofia.

Art. 39

Art. 39.
La durata del corso degli studi per la laurea in Lettera e' di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica.
Il corso degli studi si distingue in due indirizzi: il classico ed il moderno.
Sono insegnamenti fondamentali comuni:
1. Letteratura italiana;
2. Letteratura latina;
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafla romana);
4. Geografia;
5. Filosofia (con facolta' di scelta fra gli insegnamenti di Filosofia teoretica, Filosofia morale, Storia della filosofia, Pedagogia).
Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:
1. Letteratura greca;
2. Storia greca;
3. Glottologia;
4. Archeologia e storia dell'arte greca e romana.
Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:
1. Filologia romanza;
2. Storia moderna;
4. storia dell'arte medioevale e moderna.
Sono insegnamenti complementari:
1. Antichita' greche e romane;
2. Archeologia cristiana;
3. Archeologia delle Venezie;
4. Dialettologia italiana;
5. Ebraico e lingue semitiche comparate;
6. Egittologia;
7. Epigrafia greca;
8. Estetica;
9. Etnologia;
10. Etruscologia e archeologia italica;
11. Filologia bizantina;
12. Filologia germanica;
13. Filologia greca;
14. Filologia latina;
15. Filologia slava;
16. Grammatica greca e latina;
17. Istituzioni medioevali;
18. Letteratura cristiana antica;
19. Letteratura anglo-americana;
20. Lingua e letteratura francese;
21. Lingua e letteratura inglese;
22. Lingua e letteratura neogreca;
23. Lingua e letteratura romena;
24. Lingua e letteratura russa;
25. Lingua e letteratura serbocroata;
26. Lingua e letteratura slovena;
27. Lingua e letteratura spagnola;
28. Lingua e letteratura tedesca;
29. Lingua e letteratura ungherese;
30. Numismatica;
31. Paleografia e diplomatica;
32. Paletnologia;
33. Papirologia;
34. Sanscrito;
35. Storia comparata delle lingue classiche;
36. Storia contemporanea;
37. Storia del Cristianesimo;
38. Storia della Chiesa;
39. Storia della critica d'arte;
40. Storia della critica letteraria;
41. Storia dell'Europa orientale;
42. Storia della letteratura latina medioevale;
43. Storia della lingua italiana;
44. Storia della musica;
45. Storia dell'arte bizantina;
46. Storia delle religioni;
47. Storia del Risorgimento;
48. Storia delle tradizioni popolari;
49. Topografia antica;
50. Psicologia dell'eta' evolutiva;
51. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.
Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto: deve inoltre prendere Iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte tra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.
Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facolta' dell'Universita'.
Gli studenti devono seguire per un biennio gli insegnamenti di Letteratura italiana e Letteratura latina, se iscritti al Corso di laurea ad indirizzo moderno; di Letteratura latina e Letteratura greca se iscritti al corso di laurea ad indirizzo classico; devono inoltre seguire per in biennio un altro insegnamento fondamentale dell'indirizzo prescelto. Lo studente puo' tuttavia seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in piu', e in tal caso puo' ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.
Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.
Gli insegnamenti di Storia greca e di Storia romana, di Storia medioevale e di Storia moderna possono essere riuniti in un'unica cattedra; in tal caso i corsi rispettivi devono essere tenuti alternativamente e deve essere indicato ogni anno nel manifesto degli studi il corso che sara' impartito.
L'insegnamento di Archeologia e storia dell'arte greca e romana puo' essere sdoppiato nei due insegnamenti di Archeologia e storia dell'arie greca e di Archeologia e, storia dell'arte romana, e cosi' l'insegnamento di Storia dell'arte medioevale e moderna sdoppiato nei due insegnamenti di Storia dell'arte medioevale e di Storia dell'arte moderna.
Lo studente che non segue l'ordine degli studi consigliato dalla Facolta' e' tenuto a presentare il piano degli studi, che intende seguire, al preside, il quale, sentita, ove ritenga, la Facolta', deve approvarlo prima che sia reso definitivo.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano degli studi approvato dal preside della Facolta'.

Art. 40

Art. 40.
La durata del corso degli studi per la laurea in Filosofia e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Letteratura italiana;
2. Letteratura latina;
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4. Storia medioevale;
5. Storia moderna;
6. Storia della filosofia (biennale);
7. Filosofia teoretica (biennale);
8. Filosofia morale (biennale);
9. Pedagogia;
10. Un insegnamento scelto fra i seguenti: Psicologia, o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.
Sono insegnamenti complementari:
1. Economia politica;
2. Estetica;
3. Filosofia del diritto;
4. Letteratura greca;
5. Psicologia;
6. Psicologia dell'eta' evolutiva;
7. Religioni e filosofia dell'India e dell'Estremo Oriente;
8. Storia del Cristianesimo;
9. Storia del diritto italiano;
10. Storia della Chiesa;
11. Storia della filosofia antica;
12. Storia della filosofia medioevale;
13. Storia della musica;
14. Storia delle dottrine economiche;
15. Storia delle dottrine politiche;
16. Storia delle religioni;
17. Storia del Risorgimento;
18. Una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra quelle previste nell'art. 39.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del preside della Facolta'.

Art. 41

Art. 41.
Gli insegnamenti delle materie indicate negli articoli precedenti vengono impartiti con lezioni cattedratiche, conferenze, colloqui ed esercitazioni.

Art. 42

Art. 42.
Gli esami si danno per singole materie. Per gli insegnamenti biennali l'esame sara' sostenuto alla fine di ogni singolo anno di corso.
La prova scritta di latino viene giudicata con voto separato da quello dell'esame orale.

Art. 43

Art. 43.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema concordato dal candidate, in materia pertinente alla laurea ed all'indirizzo prescelto, purche' non di altra Facolta', col professore della materia. La dissertazione di laurea dovra' essere depositata in Segreteria in quattro copie a stampa o dattilografate, venti giorni prima della sessione dei relativi esami.

Art. 44

Art. 44.
Coloro che, avendo conseguita una delle lauree conferite dalla Facolta' di lettere e filosofia, aspirino all'altra, sono iscritti al quarto anno, purche', se laureati in Lettere, abbiano frequentato almeno per un anno tutti gli insegnamenti biennali fondamentali per la laurea in Filosofia e sostenuti i relativi esami.
Coloro i quali siano forniti di altre lauree ed aspirino alla laurea in Lettere o in Filosofia, possono, su parere della Facolta', essere iscritti al secondo o al terzo anno di corso.
Nei casi di cui ai commi precedenti puo' tuttavia la Facolta' consentire piu' ampie concessioni quando il richiedente dimostri di possedere maggiori titoli di studio di quelli prescritti per la laurea gia conseguita.
In tutti i casi previsti dal presente articolo 1 richiedenti devono essere forniti del diploma di maturita' classica.

Art. 45

Art. 45.
Della Facolta' fanno parte i seguenti Istituti:
1. Istituto di glottologia;
2. istituto di filologia classica;
3. Istituto di filologia moderna;
4. Istituto di filologia romanza;
5. Istituto di filologia germanica;
6. Istituto di filologia slava;
7. Istituto di storia dell'arte antica e moderna;
8. Istituto di storia antica;
9. Istituto di storia medioevale e moderna;
10. Istituto di filosofia;
11. Istituto di psicologia.

Art. 46

Art. 46.
La Facolta' di magistero conferisce la laurea in Materie letterarie, la laurea in Pedagogia e il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 47

Art. 47.
Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea e di diploma della Facolta' il diploma di abilitazione magistrale ed il concorso.

Art. 48

Art. 48.
La durata del corso degli studi per la laurea in Materie letterarie e' di quattro anni.
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Lingua e letteratura italiana (triennale);
2. Lingua e letteratura latina (triennale);
3. Storia (triennale);
4. Geografia (triennale);
5. Pedagogia;
6. Storia della filosofia;
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
Sono insegnamenti complementari:
1. Estetica;
2. Filologia romanza;
3. Filologia germanica;
4. Filologia slava;
5. Filosofia;
6. Glottologia;
7. Grammatica latina;
8. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
9. Latino medioevale;
10. Lingua e letteratura straniera moderna;
11. Storia dell'arte medioevale e moderna;
12. Storia delle dottrine politiche;
13. Storia della grammatica e della lingua italiana;
14. Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
15. Storia della musica;
16. Storia del Risorgimento;
17. Storia del Cristianesimo.
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale nel gruppo della materie letterarie;
b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.
Il terzo anno del corso di Geografia deve essere differenziato come corso di applicazione.
Nel corso di Storia (triennale) un anno deve essere dedicato alla Storia romana, un anno ala Storia medioevale ed un anno alla Storia moderna, alternativamente.
Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cattura generale.
Per essere ammesso all'esamne di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 49

Art. 49.
La durata del corso degli studi per la laurea in Pedagogia e' di quattro anni.
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Lingua e letteratura italiana (biennale);
2. Lingua e letteratura latina (biennale);
3. Storia della filosofia (biennale);
4. Filosofia (biennale);
5. Pedagogia (triennale);
6. Storia (biennale);
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
Sono insegnamenti complementari:
1. Biologia generale;
2. Didattica;
3. Filologia romanza;
4. Filologia germanica;
5. Filosofia morale;
6. Geografia;
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8. Lingua e letteratura straniera moderna;
9. Psicologia;
10. Psicologia dell'eta' evolutiva;
11. Sociologia;
12. Storia dell'arte medioevale e moderna;
13. Storia della lingua italiana;
14. Storia della pedagogia;
15. Storia delle dottrine politiche;
16. Storia del Risorgimento;
17. Storia del Cristianesimo.
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella Filosofia e nella Pedagogia;
b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.
Nel corso di Storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla Storia medioevale ed un anno alla Storia moderna, alternativamente.
Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

Art. 50

Art. 50.
La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla Vigilanza nelle scuole elementari e' di tre anni.
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Pedagogia (triennale);
2. Lingua e letteratura italiana (biennale);
3. Lingua e letteratura latina (biennale);
4. Storia (biennale);
5. Geografia (biennale);
6. Storia della filosofia (biennale);
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8. Igiene.
Insegnamento complementare:
lingua moderna straniera a scelta (biennale).
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;
b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.
Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.
Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Art. 51

Art. 51.
Per gli insegnamenti pluriennali sono prescritti distinti esami annuali.
La prova scritta, per le materie in cui e' prevista, si sostiene quando l'insegnamento ad essa relativo sia stato frequentato per il prescritto numero di anni; la prova scritta deve essere superata prima dell'ultimo esame orale della relativa materia.

Art. 52

Art. 52.
Il Consiglio della Facolta' rende pubblici annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma, le prescritte esercitazioni e le eventuali prove per gli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune.

Art. 53

Art. 53.
La prova scritta di cultura generale, nei corsi di laurea, deve essere preceduta da tutti gli altri esami di profitto.
La prova scritta di pedagogia, nel corso di diploma, e' preceduta da tutti gli altri esami di profitto, salvo che dal terzo ed ultimo esame orale di pedagogia, ed esclude da questo se non viene sostenuta con esito positivo.

Art. 54

Art. 54.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato.
L'argomento della dissertazione deve essere letterario, storico o geografico per gli aspiranti alla laurea in Materie letterarie, di carattere filosofico per gli aspiranti alla laurea in Pedagogia.

Art. 55

Art. 55.
L'insegnamento delle materie comuni ai corsi di laurea e di diploma della Facolta' puo' essere impartito a corsi riuniti.
Possono essere mutuati dalla Facolta' di lettere e filosofia e dalle altre Facolta' i corsi d'insegnamento che saranno considerati comuni dal Consiglio della Facolta'.

Art. 56

Art. 56.
La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in:
Chimica;
Fisica;
Matematica;
Scienze naturali.

Art. 57

Art. 57.
E' titolo di ammissione per tutti i corsi di laurea il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Possono essere ammessi i diplomati dagli Istituti tecnici agrari, industriali, nautici e per geometri, alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 58

Art. 58.
La durata del corso degli studi per la laurea in Chimica e' di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed un triennio di studi d'applicazione.
Sono insegnamenti fondamentali per il biennio di studi propedeutici:
1. Istituzioni di matematiche (biennale);
2. Chimica generale ed inorganica (biennale);
3. Chimica organica (biennale);
4. Fisica sperimentale (biennale);
5. Esercitazioni di matematiche (biennale);
6. Esercitazioni di preparazioni chimiche;
7. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
8. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
9. Esercitazioni di fisica sperimentale;
10. Chimica analitica;
11. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
Il triennio di studi d'applicazione ha due diversi indirizzi: organico-biologico; inorganico-chimico-fisico.
Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:
1. Chimica fisica (biennale);
2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale);
4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
5. Esercitazioni di preparazioni chimiche, ovvero di Analisi chimica applicata (a scelta dello studente).
Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:
1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
2. Chimica agraria;
3. Chimica applicata (ai materiali da costruzione);
4. Chimica biologica;
5. Chimica bromatologica;
6. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
7. Chimica di guerra;
8. Chimica farmaceutica;
9. Chimica organica industriale;
10. Elettrochimica;
11. Farmacologia;
12. Fisiologia generale (corso speciale per chimici);
13. Geometria analitica con elementi di proiettiva;
14. Meccanica razionale con elementi di statica grafica;
15. Merceologia (chimica merceologica);
16. Scienza dell'alimentazione;
17. Storia della chimica.
Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:
1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
2. Chimica applicata (ai materiali da costruzione);
3. Chimica di guerra;
4. Chimica industriale;
5. Elettrochimica;
6. Fisica superiore;
7. Fisica tecnica (corso speciale per chimici);
8. Geochimica;
9. Geometria analitica con elementi di protettiva;
10. Meccanica razionale con elementi di statistica grafica;
11. Misure elettriche (corso speciale per chimici);
12. Scienza del metalli;
13. Spettroscopia (corso speciale per chimici);
14. Storia della chimica.
I tre insegnamenti complementari di Analisi matematica, di Geometria analitica con elementi di proiettiva e di Meccanica razionale con elementi di statica grafica, possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di Istituzioni di matematiche (biennale).
Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.
In ciascun indirizzo lo studente deve seguire almeno sette insegnamenti complementari a sua scelta.
I sette insegnamenti complementari che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, si intendono consigliati in via preferenziale. Ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o piu' insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facolta'.
La scelta fatta in tal modo e' impegnativa e non puo' subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Art. 59

Art. 59.
La durata del corso degli studi per la laurea in Fisica e' di quattro anni, divisi in due bienni.
Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.
Primo biennio
Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:
1. Fisica generale I;
2. Fisica generale II;
3. Analisi matematica I;
4. Analisi matematica II;
5. Geometria I;
6. Meccanica razionale;
7. Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
8. Esperimentazione fisica (biennale).
Alla fine del primo biennio e' richiesta una prova di conoscenza di due lingue straniere d'importanza scientifica.
Secondo biennio
Sono insegnamenti obbligatori comuni al tre indirizzi per secondo biennio:
1. Struttura della materia;
2. Istituzioni di fisica teorica;
3. Metodi matematici della fisica.
Per ottenere l'iscrizione ai corsi comuni ai tre indirizzi del secondo biennio, lo studente deve aver superato gli esami di Fisica generale I e II e di Analisi matematica I e II.
a) Indirizzo generale
Sono Insegnamenti obbligatori:
4. Fisica superiore;
5. Fisica teorica;
6-7. Laboratorio di fisica (biennale);
8. Corso di matematiche superiori (a scelta tra i corsi complementari);
9. Corso a scelta tra gli insegnamenti complementari.
I due corsi a scelta, di cui uno di matematiche superiori, dovranno essere approvati dalla Facolta'.
Nel quarto anno di corso, lo studente deve inoltre seguire un internato presso l'Istituto di fisica per la preparazione della dissertazione di laurea. Il professore di fisica puo' consentire che l'internato sia fatto in altro Istituto.
Per l'ammissione agli esami del secondo biennio lo studente deve aver superato tutti gli esami degli insegnamenti del primo biennio.
b) Indirizzo didattico
Sono insegnamenti obbligatori:
4-5. Complementi di fisica generale (biennale);
6. Storia della fisica;
7-8. Preparazione di esperienze didattiche (biennale);
9. Corso a scelta tra gli insegnamenti complementari.
Il corso a scelta dovra' essere approvato dalla Facolta'. Il corso di Storia della fisica, in via transitoria, potra' essere sostituito dalla Facolta' con un altro corso che sara' stabilito all'inizio di ogni anno accademico dalla Facolta' stessa, in base agli insegnamenti complementari che verranno impartiti.
Per l'ammissione agli esami del secondo biennio lo studente deve aver superato tutti gli esami degli insegnamenti del primo biennio.
c) Indirizzo applicativo
Sono Insegnamenti obbligatori:
4-5. Laboratorio di fisica (biennale);
6. Corso a scelta;
7. Corso a scelta;
8. Corso a scelta;
9. Corso a scelta.
I quattro corsi a scelta saranno raggruppati in curricula consigliati dalla Facolta' nel piano degli studi. Ogni studente potra', inoltre, presentare curricula diversi all'approvazione della Facolta'.
Per l'ammissione agli esami del secondo biennio lo studente deve aver superato tutti gli esami degli insegnamenti del primo biennio.
Sono insegnamenti complementari:
1. Acustica;
2. Algebra;
3. Algebra superiore;
4. Analisi funzionale;
5. Analisi numerica;
6. Analisi superiore;
7. Astrofisica;
8. Astronomia;
9. Calcolo delle probabilita';
10. Calcoli numerici e grafici;
11. Chimica fisica;
12. Chimica organica;
13. Chimica teorica;
14. Cibernetica e teoria dell'informazione;
15. Conduzione elettrica nei gas;
16. Economia e organizzazione industriale;
17. Onde elettromagnetiche;
18. Elettrologia;
19. Elettronica;
20. Elettronica applicata;
21. Elettrotecnica;
22. Fisica dei reattori;
23. Fisica dei neutroni;
24. Fisica dello stato solido;
25. Fisica delle particelle elementari;
26. Fisica matematica;
27. Fisica nucleare;
28. Fisica superiore;
29. Fisica tecnica;
30. Fisica teorica;
31. Fisica terrestre (geofisica);
32. Geodesia;
33. Geologia;
34. Geometria differenziale;
35. Geometria superiore;
36. Istituzioni di analisi superiore;
37. Istituzioni di fisica nucleare;
38. Istituzioni di fisica matematica;
39. Istituzioni di geometria superiore;
40. Matematiche complementari;
41. Matematiche superiori;
42. Meccanica analitica;
43. Meccanica quantistica;
44. Meccanica statistica;
45. Meccanica superiore;
46. Mineralogia;
47. Misure elettriche;
48. Ottica;
49. Ottica elettronica;
50. Radioastronomia;
51. Radioattivita';
52. Relativita';
53. Sismologia;
54. Spettroscopia;
55. Storia della fisica;
56. Tecnica del vuoto;
57. Teoria delle funzioni;
58. Pedagogia;
59. Termodinamica;
60. Termologia;
61. Termotecnica;
62. Logica matematica;
63. Epistemologia e metodologia.

Art. 60

Art. 60.
La durata del corso degli studi per la laurea in Matematica e' di quattro anni.
Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.
Il primo biennio e' unico. La scelta dell'indirizzo viene compiuta all'atto dell'iscrizione al III anno.
Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi nel primo biennio:
per il primo anno:
1. Analisi matematica I;
2. Geometria I;
3. Algebra;
4. Fisica generale I;
per il secondo anno:
1. Analisi matematica II;
2. Geometria II;
3. Meccanica razionale;
4. Fisica generale II.
Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due fra gli esami di Analisi matematica I, Geometria I, Algebra.
Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il terzo anno:
1. Istituzioni di analisi superiore;
2. Istituzioni di geometria superiore;
3. Istituzioni di fisica matematica.
Nei secondo biennio, oltre agli insegnamenti fondamentali obbligatori comuni ai tre indirizzi, dovranno essere seguiti altri quattro insegnamenti, di cui due sono obbligatori e due complementari a scelta dello studente. I due insegnamenti obbligatori dovranno essere seguiti uno nel terzo ed uno nel quarto anno. I due insegnamenti complementari saranno seguiti nel quarto anno ed uno di essi dovra' essere ad indirizzo fisico.
I due corsi fondamentali sono cosi' fissati, in relazione ai diversi indirizzi:
per l'indirizzo generale Topologia Matematiche superiori;
per l'indirizzo didattico Matematiche complementari Matematiche elementari dal punto di vista superiore;
per l'indirizzo applicativo Analisi numerica Calcolo delle probabilita'.
I corsi di Matematiche complementari e di Matematiche elementari dal punto di vista superiore comprederanno esercitazioni di carattere didattico.
Il corso di Analisi numerica comprendera' esercitazioni di programmazione per un calcolatore elettronico.
Sono insegnamenti complementari:
1. Algebra superiore;
2. Analisi superiore;
3. Analisi numerica;
4. Astrofisica;
5. Astronomia;
6. Cibernetica e teoria dell'informazione;
7. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
8. Complementi di fisica generale;
9. Fisica matematica;
10. Geodesia;
11. Geometria algebrica;
12. Geometria differenziale;
13. Geometria superiore;
14. Istituzioni di fisica teorica;
15. Logica matematica;
16. Matematica finanziaria ed attuariale;
17. Meccanica analitica;
18. Meccanica statistica;
19. Meccanica superiore;
20. Storia delle matematiche;
21. Teoria delle funzioni;
22. Teoria dei numeri;
23. Topologia.
L'insegnamento complementare ad indirizzo fisico potra' essere scelto tra quelli contrassegnati con un asterisco.
Alla fine del secondo anno gli studenti dovranno consigliarsi con i docenti dell'Istituto di matematica intorno all'indirizzo da seguire nel secondo biennio.
Per l'ammissione agli esami del secondo biennio lo studente deve aver superato tutti gli esami degli insegnamenti del primo biennio.
L'esame di laurea dovra' essere preceduto da un esame di cultura generale, da sostenersi dopo l'iscrizione al quarto anno.
L'ammissione all'esame di cultura generale e' subordinata al superamento degli esami relativi agli insegnamenti fondamentali.

Art. 61

Art. 61.
La durata del corso di studi per la laurea in Scienze naturali e' di quattro anni.
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzione di matematiche;
2. Fisica;
3. Chimica generale ed inorganica
4. Chimica organica;
5. Mineralogia;
6. Geologia;
7. Geografia;
8. Botanica (biennale);
9. Zoologia (biennale);
10. Anatomia comparata;
11. Anatomia umana;
12. Fisiologia generale (biennale).
Sono insegnamenti complementari:
1. Chimica fisica;
2. Biologia generale;
3. Istologia ed embriologia;
4. Chimica biologica;
5. Antropologia;
6. Biologia delle razze umane;
7. Paleontologia;
8. Idrobiologia e pescicoltura;
9. Entomologia;
10. Fisiologia vegetale;
11. Patologia vegetale;
12. Genetica;
13. Geografia fisica;
14. Geochimica;
15. Petrografia;
16. Fisica terrestre e climatologia;
17. Oceanografia;
18. Vulcanologia;
19. Igiene;
20. Giacimenti minerari;
21. Biochimica applicata.
Gli insegnamenti biennali di Botanica e di Zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 62

Art. 62.
Per tutti i corsi gli insegnamenti vengono impartiti con lezioni cattedratiche, esercitazioni didattiche, esercitazioni di laboratorio, prove scritte, conferenze, colloqui, secondo la natura delle singole materie.
Oltre alle esercitazioni gia' comprese fra gli Insegnamenti fondamentali per ciascuna laurea, sono pure obbligatorie quelle relative ai seguenti insegnamenti:
Analisi matematica (algebrica e infinitesimale);
Fisica teorica;
Elettrotecnica;
Mineralogia;
Istituzioni di matematiche;
Botanica;
Zoologia;
Fisica;
Geologia;
Anatomia comparata;
Chimica generale ed inorganica;
Fisiologia generale II;
Petrografia;
Igiene;
Anatomia umana.

Art. 63

Art. 63.
Gli esami si sostengono per singole materie. Per gli insegnamenti biennali l'esame sara' sostenuto, di norma, alla fine di ogni singolo anno di corso. Il Consiglio di Facolta' puo' stabilire che per determinate materie la prova orale sia integrata anche da una prova scritta o grafica o pratica.

Art. 64

Art. 64.
Le precedenze per l'iscrizione e per l'esame fra gli insegnamenti della Facolta' sono stabilite come segue:
Il primo corso rispetto al secondo per tutti gli insegnamenti biennali; la Geometria I rispetto all'Analisi II; l'Analisi II e la Fisica I rispetto alla Meccanica razionale; la Chimica generale rispetto alla Chimica organica; le Preparazioni chimiche rispetto all'Analisi chimica qualitativa.
Gli esami di Chimica generale ed inorganica e di Mineralogia devono precedere quelli di Petrografia e di Geochimica.

Art. 65

Art. 65.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente devo aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in un numero di insegnamenti complementari almeno pari a quello fissato per il corso di laurea seguito.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema riguardante una materia pertinente al corso di laurea seguito e all'indirizzo prescelto, concordato dal candidato col professore della materia stessa, nonche' nella discussione di una tesina orale scelta in materia diversa da quella della dissertazione di laurea, con l'approvazione del professore della disciplina in questione. Per la laurea in Matematica con indirizzo generale, la dissertazione scritta avra' il carattere di un lavoro originale di ricerca.
La dissertazione di laurea dovra' essere depositata in Segreteria in due copie a stampa o dattilografate o manoscritte, almeno venti giorni prima della sessione dei relativi esami.
L'esame di laurea puo' essere integrato da un esame di cultura generale e da prove pratiche.

Art. 66

Art. 66.
I laureati che aspirano a conseguire un'altra laurea possono essere ammessi al secondo anno in ogni caso ed al terzo o quarto qualora l'affinita' della laurea conseguita ed il numero degli esami comuni superati pongono il richiedente, a giudizio della Facolta', in situazione equivalente a chi abbia assolto i primi due o tre anni del corso cui si iscrive.

Art. 67

Art. 67.
Della Facolta' fanno parte i seguenti Istituti:
1. Istituto di fisica;
2. Istituto di chimica;
3. Istituto di mineralogia;
4. Istituto di matematica;
5. Istituto di meccanica;
6. Istituto di botanica;
7. Istituto di zoologia;
8. Istituto di geologia;
Negli Istituti si tengono anche corsi di conferenze ed altre attivita' per laureati ed eventualmente altri studiosi estranei.

Art. 68

Art. 68.
La Facolta' di farmacia conferisce la laurea in Farmacia,

Art. 69

Art. 69.
La durata del corso degli studi per la laurea in Farmacia e' di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Chimica generale ed inorganica;
2. Chimica organica;
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale);
5. Chimica biologica;
6. Fisica;
7. Farmacologia e farmacognosia;
8. Anatomia umana;
9. Fisiologia generale (biennale);
10. Botanica farmaceutica;
11. Tecnica e legislazione farmaceutica;
Sono insegnamenti complementari:
1. Chimica fisica;
2. Chimica bromatologica;
3. Biochimica applicata;
4. Chimica di guerra;
5. Fisiologia vegetale;
6. Zoologia generale;
7. Igiene;
8. Mineralogia;
9. Idrologia;
10. Scienze dell'alimentazione;
11. Storia della farmacia.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra complementari, ed inoltre deve aver compiuto durante i quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 70

Art. 70.
Il corso biennale di Chimica farmaceutica e tossicologica ed il corso triennale di Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica comportano esami distinti alla fine di ciascun anno.
La prova delle esercitazioni di Chimica generale ed inorganica deve sempre precedere l'esame di Chimica generale ed inorganica.
L'iscrizione e l'esame di Chimica generale ed inorganica deve precedere l'esame delle Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica I.
Gli esami di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica devono precedere quello di Chimica farmaceutica e tossicologica.
Taluni corsi possono essere mutuati dalla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 71

Art. 71.
All'inizio del periodo di pratica lo studente deve comunicare alla Segreteria presso quale delle farmacie autorizzate intende seguire la pratica stessa.
Al termine del predetto periodo dovra' depositare in Segreteria un certificato di compiuta pratica rilasciato dalla stessa farmacia.

Art. 72

Art. 72.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento concordato dal candidato col professore della materia, nonche' nella eventuale discussione di altri due argomenti scelti, con l'approvazione dei rispettivi professori, in materie diverse tra loro e da quella della dissertazione scritta. La dissertazione di laurea dovra' essere depositata in Segreteria in due copie a stampa o dattilografate o manoscritte, almeno venti giorni prima della sessione del relativi esami.
L'esame di laurea puo' essere integrato da un esame di cultura generale e da prove pratiche ed orali.

Art. 73

Art. 73.
Della Facolta' fanno parte i seguenti Istituti:
1. Istituto di anatomia umana;
2. Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica;
3. Istituto di farmacologia e farmacognosia;
4. Istituto di fisiologia e chimica biologica.

Art. 74

Art. 74.
La Facolta' d'ingegneria conferisce la laurea in:
Ingegneria chimica;
Ingegneria civile (edile, idraulica, trasporti);
Ingegneria elettronica;
Ingegneria elettrotecnica;
Ingegneria meccanica;
Ingegneria navale e meccanica.

Art. 75

Art. 75.
La durata del corso degli studi per tutte le suddette lauree e' di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed un triennio di studi d'applicazione.
E' titolo d'ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Possono essere ammessi i diplomati dagli Istituti tecnici industriali, nautici e per geometri, alle condizioni stabilite dalla legge.
Nel primo anno sono obbligatori i seguenti insegnamenti, comuni per tutti i corsi di laurea:
1. Analisi matematica I;
2. Chimica;
3. Disegno I;
4. Fisica I;
5. Geometria.
Nel secondo anno, per la laurea in ingegneria chimica, sono obbligatori i seguenti insegnamenti:
1. Analisi matematica II;
2. Chimica organica;
3. Disegno II (industriale);
4. Fisica II;
5. Meccanica razionale;
6. Mineralogia (con elementi di Geologia).
Nel secondo anno, per la laurea in ingegneria civile, sono obbligatori e seguenti insegnamenti:
1. Analisi matematica II;
2. Disegno II (di elementi costruttivi);
3. Fisica II
4. Litologia e geologia;
5. Meccanica razionale;
6. Tecnologie dei materiali e Chimica applicata.
Nel secondo anno, per la laurea in Ingegneria elettronica, sono obbligatori i seguenti insegnamenti:
1. Analisi matematica II;
2. Disegno II (industriale);
3. Fisica II;
4. Meccanica razionale;
5. Metodi di osservazione e misura;
6. Tecnologia meccanica I.
Nel secondo anno, per la laurea in Ingegneria elettrotecnica, sono obbligatori i seguenti insegnamenti:
1. Analisi matematica II;
2. Disegno II (industriale);
3. Fisica II;
4. Meccanica razionale;
5. Metodi di osservazione e misura;
6. Tecnologia meccanica I.
Nel secondo anno, per la laurea in Ingegneria meccanica sono obbligatori i seguenti insegnamenti:
1. Analisi matematica II;
2. Chimica applicata;
3. Disegno II (industriale);
4. Fisica II;
5. Meccanica razionale;
6. Tecnologia meccanica I.
Nel secondo anno, per la laurea in Ingegneria navale meccanica, sono obbligatori i seguenti insegnamenti:
1. Analisi matematica II;
2. Chimica applicata;
3. Disegno II (industriale);
4. Fisica II;
5. Meccanica razionale;
6. Tecnologia meccanica I.

Art. 76

Art. 76.
Nel terzo, quarto e quinto anno di corso vengono impartiti i seguenti insegnamenti obbligatori.
Per la laurea in Ingegneria chimica:
1. Chimica analitica I;
2. Chimica analitica II;
3. Chimica applicata;
4. Chimica fisica;
5. Chimica industriale I;
6. Chimica industriale II;
7. Costruzioni di macchine;
8. Economia e direzione delle aziende;
9. Elettrotecnica;
10. Fisica tecnica;
11. Impianti chimici;
12. Macchine;
13. Meccanica applicata alle macchine;
14. Principi di ingegneria chimica;
15. Scienza delle costruzioni;
e costituiranno gruppi di indirizzo i seguenti insegnamenti:
per l'indirizzo a)
16. Elettrochimica;
17. Impianti meccanici;
18. Materiali e chimica nucleare;
19. Metallurgia e metallografia;
per l'indirizzo b)
16. Chimica e tecnologia del petrolio;
17. Geofisica applicata;
18. Materie plastiche;
19. Strumentazione e controlli;
per l'indirizzo c)
16. Edilizia industriale;
17. Impianti industriali meccanici;
18. Strumentazione e controlli;
19. Teoria dei modelli (fisici, analogici e numerici);
per la laurea in ingegneria civile, comuni alle tre sezioni:
1. Architettura tecnica I;
2. Architettura tecnica II;
3. Costruzioni idrauliche;
4. Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
5. Elettrotecnica;
6. Fisica tecnica;
7. Idraulica;
8. Meccanica applicata alle macchine e Macchine;
9. Scienze delle costruzioni;
10. Tecnica delle costruzioni;
11. Topografia.
per la sezione edile:
12. Architettura e composizione architettonica;
13. Scienza delle costruzioni II;
14. Tecnica urbanistica;
costituiranno gruppi di indirizzo i seguenti insegnamenti:
per l'indirizzo a)
15. Estimo ed economia;
16. Geofisica applicata;
17. Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
18. Ponti e grandi strutture;
per l'indirizzo b)
15. Geofisica applicata;
16. Impianti tecnici nell'edilizia;
17. Tecnica delle fondazioni;
18. Ponti e grandi strutture;
per l'indirizzo c)
15. Estimo ed economia;
16. Impianti tecnici nell'edilizia;
17. Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
18. Organizzazione e tecnica della produzione;
19. Storia delle tecniche architettoniche.
per la sezione Idraulica:
12. Estimo ed economia;
13. Impianti speciali idraulici;
14. Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
15. Scienza delle costruzioni II;
costituiranno gruppi di indirizzo i seguenti insegnamenti:
per l'indirizzo a)
16. Costruzioni marittime;
17. Tecnica ed economia dei trasporti;
18. Tecnica urbanistica;
per l'indirizzo b)
16. Complementi di costruzioni idrauliche;
17. Meccanica delle terre;
18. Tecnica urbanistica.
per la sezione Trasporti:
12. Estimo ed economia;
13. Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
14. Scienza delle costruzioni II;
15. Tecnica ed economia dei trasporti;
costituiranno gruppi di indirizzo i seguenti insegnamenti:
per l'indirizzo a)
16. Tecnica del traffico e della circolazione;
17. Tecnica urbanistica;
18. Trazione elettrica;
per l'indirizzo b)
16. Costruzioni marittime;
17. Tecnica dei traffico e della circolazione;
18. Trazione elettrica;
per l'indirizzo c)
16. Geofisica applicata;
17. Meccanica delle terre;
18. Ponti e grandi strutture;
Per la laurea in Ingegneria elettronica:
1. Campi elettromagnetici e circuiti;
2. Complementi di matematica;
3. Comunicazioni elettriche;
4. Controlli automatici;
5. Elettronica applicata;
6. Elettronica generale;
7. Elettrotecnica;
8. Fisica tecnica;
9. Impianti elettrici;
10. Macchine elettriche;
11. Materiali per uso elettrotecnico;
12. Meccanica delle macchine e macchine;
13. Misure elettriche;
14. Scienza delle costruzioni;
15. Teoria delle reti elettriche;
16. Radiotecnica;
e costituiranno gruppi di indirizzo i seguenti insegnamenti:
indirizzo A:
17. Misure elettroniche;
18. Tecniche elettroniche speciali;
indirizzo B:
17. Misure elettroniche;
18. Telefonia e telegrafia.
per la laurea in Ingegneria elettrotecnica:
1. Complementi di matematica;
2. Costruzioni elettromeccaniche;
3. Elettronica applicata;
4. Elettrotecnica;
5. Fisica tecnica;
6. Idraulica;
7. Impianti elettrici;
8. Macchine;
9. Macchine elettriche;
10. Meccanica applicata alle macchine;
11. Materiali per uso elettrotecnico;
12. Misure elettriche;
13. Produzione e trasporto dell'energia elettrica;
14. Scienza delle costruzioni;
e costituiranno gruppi di indirizzo i seguenti insegnamenti
per l'indirizzo a)
15. Comunicazioni elettriche;
16. Controlli automatici;
17. Costruzioni di macchine;
18. Economia e direzione delle aziende;
per l'indirizzo b)
15. Centrali elettriche (semestrale);
16. Comunicazioni elettriche;
17. Economia e direzione delle aziende;
18. Grandi utilizzazioni dell'energia elettrica;
19. Impianti speciali idraulici (semestrale);
per l'indirizzo c)
15. Comunicazioni elettriche;
16. Impianti elettrici navali;
17. Tecnica ed economia dei trasporti;
18. Trazione elettrica.
per la laurea in Ingegneria meccanica:
1. Costruzioni di macchine;
2. Disegno di macchine;
3. Economia e direzione delle aziende;
4. Elettrotecnica;
5. Fisica tecnica;
6. Idraulica;
7. Impianti meccanici;
8. Macchine;
9. Meccanica applicata alle macchine;
10. Meccanica delle vibrazioni;
11. Metallurgia e Metallografia;
12. Misure meccaniche e collaudi;
13. Progetto di macchine;
14. Scienze delle costruzioni;
15. Tecnologia meccanica II;
e costituiranno gruppi di indirizzo i seguenti insegnamenti
per l'indirizzo a)
16. Edilizia industriale;
17. Impianti elettrici;
18. Tecnica ed economia dei trasporti;
19. Teoria dei modelli (fisici, analogici e numerici);
per l'indirizzo b)
16. Complementi di macchine e centrali termiche;
17. Impianti chimici;
18. Impianti speciali idraulici;
per l'indirizzo c)
16. Complementi di costruzioni di macchine;
17. Costruzioni aeronautiche;
18. Scienze delle costruzioni II;
per l'indirizzo d)
16. Impianti nucleari;
17. Propulsione aerea e spaziale;
18. Strumentazione industriale.
Per la laurea in Ingegneria navale e meccanica:
1. Architettura navale I;
2. Architettura navale II;
3. Costruzioni di macchine;
4. Costruzioni navali mercantili I;
5. Costruzioni navali mercantili II;
6. Costruzioni navali militari;
7. Elettrotecnica;
8. Fisica tecnica;
9. Idraulica;
10. Macchine;
11. Macchine marine;
12. Meccanica applicata alle macchine;
13. Progetto di macchine marine;
14. Progetto di navi;
15. Scienza delle costruzioni;
16. Tecnologia navale;
e costituiranno gruppi di indirizzo i seguenti insegnamenti:
indirizzo A:
17. Architettura di allestimento;
18. Attrezzature e strumenti di bordo;
indirizzo B:
17. Attrezzature e strumenti di bordo;
18. Impianti elettrici navali.

Art. 77

Art. 77
Annualmente il Consiglio di Facolta' predispone il piano di studi, indicando i gruppi di materie di indirizzo a scelta dello studente per ciascun tipo di laurea, e stabilisce la distribuzione delle discipline negli anni di corso e le relative precedenze.
L'allievo e' tenuto a dichiarare impegnativamente e tempestivamente quale gruppo di indirizzo intenda seguire.
Gli insegnamenti sono di regola integrati da esercitazioni applicative.

Art. 78

Art. 78.
Gli esami di profitto consistono di regola in una prova orale in occasione della quale lo studente deve presentare gli elaborati eseguiti durante il corso.
Il Consiglio di Facolta' puo' stabilire, per determinate materie, che la prova orale sia integrata anche da una prova scritta, grafica o pratica.

Art. 79

Art. 79.
Per l'ammissione al secondo anno di corso lo studente deve aver superato almeno due tra i seguenti quattro esami:
Analisi matematica I, Chimica, Fisica I e Geometria.
Per l'ammissione al terzo anno lo studente deve aver superato gli esami del primo anno ed i seguenti del secondo anno: Analisi matematica II, Disegno II, Fisica II e Meccanica razionale.

Art. 80

Art. 80.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studi per il corso di laurea prescelto. Inoltre deve avere elaborato una dissertazione su tema teorico o sperimentale, o redatto un progetto, l'una e l'altro concordati col professore ufficiale della materia, di concerto col direttore dell'istituto cui la materia appartiene.

Art. 81

Art. 81.
L'esame di laurea mira ad accertare la preparazione dello studente attraverso una prova orale che ha principalmente per oggetto la discussione del progetto o relazione presentati come dissertazione.
Norme particolari verranno stabilite dal Consiglio di Facolta'.

Art. 82

Art. 82.
I laureati i quali, avendo conseguito una delle lauree conferite dalla Facolta', aspirano a conseguire un'altra laurea in corso diverso, devono seguire il piano di studi che su loro richiesta, sara' predisposto dal Consiglio di Facolta'.
In ogni caso la durata degli studi per il conseguimento della seconda laurea dovra' essere almeno di un anno accademico.

Art. 83

Art. 83.
Possono essere istituiti presso la Facolta' corsi e scuole di perfezionamento o di specializzazione, ai sensi degli articoli 17 e 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1593 .

Art. 84

Art. 84.
Della Facolta' fanno parte i seguenti Istituti:
1. Istituto di architettura navale;
2. Istituto di architettura ed urbanistica,
3. Istituto di chimica applicata;
4. Istituto di disegno;
5. Istituto di elettrotecnica ed elettronica;
6. Istituto di fisica tecnica;
7. Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche;
8. Istituto di macchine;
9. Istituto di meccanica applicata alle macchine;
10. Istituto di scienza e tecnica delle costruzioni;
11. Istituto di strade e trasporti;
12. Istituto di tecnologie;
13. Istituto di topografia e geodesia.
Il Consiglio di Facolta' stabilisce all'atto della nomina dei rispettivi direttori quali insegnamenti fanno capo ai vari Istituti.

Art. 85

Art. 85.
Le Scuole di perfezionamento nelle diverse discipline scientifiche e di specializzazione nei vari rami di esercizio professionale, possono essere istituite presso le singole Facolta' sui proposta motivata dei rispettivi Consigli, con la procedura prescritta per l'approvazione e la modifica dello statuto.

Art. 86

Art. 86.
Le Scuole di perfezionamento hanno durata biennale e conferiscono un diploma di perfezionamento nelle materie cui si intitolano.
Le Scuole di specializzazione hanno una durata variabile da due a cinque anni e conferiscono un diploma di specializzazione nel determinato ramo di esercizio professionale.

Art. 87

Art. 87.
Oltre agli insegnamenti stabiliti nello statuto, presso ogni Scuola potranno svolgersi cicli di conferenze e di esercitazioni su speciali materie stabilite annualmente dal Consiglio di Facolta', in relazione alle particolari finalita' scientifiche di ciascuna. Su tali materie potra' sostenersi la prova di esame.

Art. 88

Art. 88.
Alle singole Scuole di perfezionamento e di specializzazione possono essere ammessi, di regola, soltanto coloro che hanno conseguito una laurea il cui corso di studi sia strettamente affine con la disciplina oggetto del perfezionamento.

Art. 89

Art. 89.
Il competente Consiglio di Facolta' determina entro il mese di maggio, con l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, quali delle Scuole previste abbiano a funzionare nell'anno accademico successivo.
Il Consiglio di Facolta' provvede altresi' alla distinzione degli insegnamenti tra i due anni di corso per ogni singola Scuola.

Art. 90

Art. 90.
Salve restando le attribuzioni del preside e del Consiglio della Facolta' cui sono annesse, le Scuole sono rette da un direttore e da un Consiglio costituito dai professori che vi insegnano. Il direttore e' nominato dal rettore, per un biennio, tra gli insegnanti della Scuola, e puo' essere confermato.

Art. 91

Art. 91.
Il Consiglio d'amministrazione, su proposta del Consiglio della Facolta' interessata, sentito il Senato accademico, fissera' annualmente le asse d'iscrizione, le sopratasse e i contributi che dovranno essere versati dagli iscritti alla Scuola.
La tassa di diploma e' fissata a norma di legge.

Art. 92

Art. 92.
La Scuola di perfezionamento e di specializzazione in Diritto del lavoro e della sicurezza sociale, annessa alla Facolta' di giurisprudenza, nei suoi due distinti rami ha lo scopo:
a) di integrare la preparazione scientifica dei giovani e di perfezionarli nella disciplina del lavoro e della, sicurezza sociale;
b) di approfondire, nella ricerca, la conoscenza degli istituti giuridici del lavoro e della sicurezza sociale ai fini della specializzazione professionale.

Art. 93

Art. 93.
La Scuola e' retta da un direttore e da un Consiglio composto dai professori che impartiscono insegnamenti costitutivi della Scuola.
Direttore ne e' il professore titolare della cattedra di Diritto del lavoro della Facolta' di giurisprudenza o, nel caso che manchi il titolare della cattedra medesima, un professore di ruolo nominato dal rettore su proposta della Facolta' di giurisprudenza, scelto tra i componenti del Consiglio della Scuola.
Il direttore puo' designare tra i componenti del Consiglio un vice-direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento. La nomina dei professori incaricati dell'insegnamento e' fatta dal rettore su designazione del Consiglio, sentito il parere della Facolta',

Art. 94

Art. 94.
Alla Scuola possono essere iscritti soltanto i laureati in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Scienze statistiche ed attuariali, Scienze statistiche e demografiche.
Possono essere altresi' ammessi alla Scuola laureati in Medicina, in Ingegneria, in Lettere e Filosofia, i quali, a giudizio del Consiglio della Scuola, diano affidamento di seguire con profitto i corsi.
Il Consiglio della Scuola puo' richiedere a detti laureati la frequenza e l'esame, con carattere di propedeuticita', degli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico da seguire nel corso di laurea in Scienze politiche.

Art. 95

Art. 95.
La Scuola si distingue in due corsi separati, della durata di due anni ciascuno, in ordine agli scopi per i quali e' istituita: corso di perfezionamento scientifico e corso di specializzazione professionale. Al termine di essi la Scuola rilascia, dopo che i candidati abbiano superato le prove nelle materie fondamentali rispettivamente indicati all'art. 96 e l'esame di diploma, un diploma di perfezionamento in Diritto del lavoro e della sicurezza sociale o mi diploma di specializzazione professionale, secondo il corso frequentato.
I diplomati del corso di perfezionamento scientifico potranno iscriversi al secondo anno dei corso di specializzazione, del quale sosterranno le prove nelle materie che saranno stabilite dal Consiglio, tra quelle fondamentali dei due anni, secondo l'indirizzo scelto dallo studente.
La Facolta' determina anno per anno il numero massimo di coloro che possono essere iscritti alla Scuola.

Art. 96

Art. 96.
Gli insegnamenti fondamentali della Scuola sono:
a) per il corso di perfezionamento scientifico:
1. Storia del lavoro;
2. Principi costituzionali di diritto sindacale, del lavoro e della sicurezza sociale;
3. Diritto sindacale italiano e comparato;
4. Diritto del lavoro;
5. Diritto della sicurezza sociale;
6. Diritto comparato del lavoro e della sicurezza sociale;
7. Diritto internazionale del lavoro e della sicurezza sociale;
8. Economia del lavoro;
b) per il corso di specializzazione professionale:
1. Storia del sindacalismo;
2. Tecnica dell'organizzazione sindacale;
3. Diritto sindacale;
4. Diritto del lavoro;
5. Diritto e pratica delle assicurazioni sociali;
6. Diritto processuale del lavoro;
7. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
8. Diritto penale del lavoro;
9. Medicina legale e delle assicurazioni sociali.
Su proposta del Consiglio della Scuola, la Facolta' stabilisce e pubblica sul manifesto annuale quali degli insegnamenti suddetti abbiano durata biennale, e determina quali altri insegnamenti integrativi a carattere monografico possono essere impartiti e se, su tali insegnamenti, debba sostenersi una prova di esame.

Art. 97

Art. 97.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una memoria originale, su argomento scelto fra le materie fondamentali, preventivamente approvato dal Consiglio della Scuola, e nella discussione di altri due argomenti approvati anch'essi dal Consiglio.

Art. 98

Art. 98.
La Scuola curera' la stampa di quel lavori degli Iscritti che, per deliberazione del Consiglio, su relazione del professore della materia, saranno giudicati degni, per valore scientifico, di pubblicazione.
Curera' inoltre la pubblicazione del risultati delle ricerche strettamente scientifiche compiute collettivamente sotto la guida dei docenti e in collaborazione con essi.

Art. 99

Art. 99.
La Scuola potra' stabilire, su deliberazione del Consiglio, rapporti continuativi con enti sindacali ed Istituti attinenti all'economia sindacale e alla sicurezza sociale, al fine di raccogliere gli elementi utili agli insegnamenti per il migliore raggiungimento dei fini di ricerca e di diffusione scientifica ed ai fini della specializzazione professionale degli studenti.

Art. 100

Art. 100.
Possono nella Scuola aprirsi concorsi a premio fra gli iscritti i cui lavori, compiuti in sede di ricerca e di esercitazione oppure presentati come dissertazione di diploma, siano stati dichiarati degni di stampa.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO
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