061U1823
061U1823
Norme sul trattamento economico e normativo degli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1823)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 11 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956, per gli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione, stipulato tra il Sindacato Generale Armatori, e la Federazione Gente del Mare e la Federazione italiana Lavoratori del Mare, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione, l'Unione italiana Marittimi; e, in pari data, tra il Sindacato Generale Armatori e la Federazione Nazionale C.I.S.N.A.L.-Mare; Visto il contratto collettivo nazionale 28 dicembre 1956, per gli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione, stipulato tra la Federazione Nazionale degli Armatori, gia' Navalpiccolo e la Federazione Gente del Mare, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione; Considerata l'identita' dei contratti collettivi suddetti; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numeri 22 e 87, rispettivamente in data 1 febbraio 1960 e 6 giugno 1960, dei contratti collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente agli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione, il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956 e il contratto collettivo nazionale 28 dicembre 1956, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole, tra loro identiche, dei contratti collettivi anzidetti, annessi in un solo testo al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 1416, foglio n. 50. - VILLA
Contratti Collettivi
CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI 7 DICEMBRE 1956 E 28 DICEMBRE 1956 PER GLI EQUIPAGGI ARRUOLATI CON CONTRATTO A COMPARTECIPAZIONE.
Parte di provvedimento in formato grafico