062U1081
062U1081
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' cotoniera della provincia di Palermo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1081)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori Vista la legge 1 ottobre 1960 n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo interconfederale 23 novembre 1954, per l'applicazione del conglobamento alla Regione Siciliana; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali cotoniere; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, per i lavoratori addetti alle aziende industriali cotoniere; Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 28 giugno 1960, e relative tabelle, per gli addetti alle aziende esercenti l'attivita' cotoniera, stipulato tra la Sezione Industriali Cotonieri e il Sindacato Provinciale della Federazione Impiegati Operai Tessili, il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Tessili - U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Palermo, in data 5 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Palermo, lo accordo collettivo 28 giugno 1960, relativo agli addetti alle aziende esercenti l'attivita' cotoniera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' cotoniera della provincia di Palermo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 59. - VILLA
Accordo
ACCORDO COLLETTIVO 28 GIUGNO 1960 PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' COTONIERA DELLA PROVINCIA DI PALERMO.
Parte di provvedimento in formato grafico