061U1559
061U1559
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Avellino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961 n. 1559)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantite minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali; Visti, per la provincia di Avellino: - il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1951, stipulato tra l'Unione Irpina Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -; - l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale Sindacale dei Lavoratori; - l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo di pari data; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Avellino, in data 2 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro, costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Avellino:
- il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1954 per gli operai dipendenti dalla industria boschiva e forestale;
- l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, per l'attuazione del conglobamento nel settore dell'industria boschiva;
- l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, per l'incasellamento merceologico dell'industria boschiva:
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Avellino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 settembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1962 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 56. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1954 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLA INDUSTRIA BOSCHIVA E FORESTALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 1 FEBBRAIO 1955 PER L'ATTUAZIONE DEL CONGLOBAMENTO NEL SETTORE dell'INDUSTRIA BOSCHIVA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 4 FEBBRAIO 1955 PER L'INCASELLAMENTO MERCEOLOGICO DELL'INDUSTRIA BOSCHIVA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO.
Parte di provvedimento in formato grafico