Monitoring Gesetzessammlung

061U1559

IT - DPR

061U1559

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Avellino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961 n. 1559)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantite minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali; Visti, per la provincia di Avellino: - il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1951, stipulato tra l'Unione Irpina Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -; - l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale Sindacale dei Lavoratori; - l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo di pari data; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Avellino, in data 2 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro, costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Avellino:
- il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1954 per gli operai dipendenti dalla industria boschiva e forestale;
- l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, per l'attuazione del conglobamento nel settore dell'industria boschiva;
- l'accordo collettivo 4 febbraio 1955, per l'incasellamento merceologico dell'industria boschiva:
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Avellino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 settembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1962 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 56. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1954 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLA INDUSTRIA BOSCHIVA E FORESTALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 1 FEBBRAIO 1955 PER L'ATTUAZIONE DEL CONGLOBAMENTO NEL SETTORE dell'INDUSTRIA BOSCHIVA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 4 FEBBRAIO 1955 PER L'INCASELLAMENTO MERCEOLOGICO DELL'INDUSTRIA BOSCHIVA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO.
Parte di provvedimento in formato grafico
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht