Monitoring Gesetzessammlung

062U1017

IT - DPR

062U1017

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti allo spurgo dei canali e delle roggie della provincia di Vercelli. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1017)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n; 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visti, per la provincia di Vercelli: - l'accordo collettivo 6 marzo 1959, per gli addetti ai lavori di spurgo dei canali e delle roggie, stipulato tra l'Associazione d'irrigazione Ovest Sesia, l'Associazione tra gli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la Liberterra Provinciale; - il contratto collettivo 19 novembre 1957, articoli 17 e 18, per i braccianti agricoli avventizi, allegato al predetto accordo 6 marzo 1959; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino della provincia di Vercelli, n. 1 in data 22 aprile 1960, e n. 17 in data 28 agosto 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Vercelli, l'accordo collettivo 6 marzo 1959, relativo agli addetti ai lavori di spurgo dei canali e delle roggie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti allo spurgo dei canali e delle roggie della provincia di Vercelli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 33. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 6 MARZO 1959, PER GLI ADDETTI AI LAVORI D SPURGO DEI CANALI E DELLE ROGGIE DELLA PROVINCIA DI VERCELLI.
Parte di provvedimento in formato grafico
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