064U0339
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Modifica dell'art. 2 del decreto presidenziale 27 febbraio 1955, n. 192, concernente norme per l'attuazione della legge 31 luglio 1954, n. 570, relativa alla restituzione della imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 marzo 1964 n. 339)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570 , concernente la restituzione dell'imposta generale entrata per i prodotti esportati e la corrispondente imposizione di conguaglio per quelli importati; Visto il proprio decreto 27 febbraio 1955, n. 192, concernente le norme di attuazione della legge 31 luglio 1954, n. 570 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:
Articolo unico
Nell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192 , e' inserito, fra il secondo ed il terzo comma, il seguente "Per le merci soggette ad analisi o che formano oggetto di controversia circa la qualificazione merceologica e la relativa classificazione, il termine suddetto decorre dalla data del ricevimento della comunicazione del risultato dell'analisi o dell'esito della controversia".
Nello stesso art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192 , sono inseriti, fra il quarto ed il quinto comma, i seguenti:
"Quando a norma del regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65 , e successive modificazioni, la bolletta di esportazione non e' soggetta a preventiva omologazione, la domanda di restituzione e' presentata direttamente all'intendenza di finanza la quale provvede alla liquidazione e, contemporaneamente, trasmette copia della bolletta all'ufficio che e' in possesso della matrice, per gli adempimenti di competenza".
"Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, la domanda di restituzione puo' raggruppare tutte le esportazioni effettuate, nel mese cui si riferisce, anche presso dogane diverse".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 marzo 1964 SEGNI MORO - TREMELLONI - GIOLITTI - COLOMBO - MEDICI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 maggio 1964 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 120 - VILLA