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062U0972

IT - DPR

062U0972

Proroga dal 1 luglio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962 delle agevolazioni daziarie per alcuni prodotti siderurgici e modificazioni al regime daziario di determinati prodotti. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962 n. 972)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste le tariffe dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1959, n. 295 , che da' piena ed intera esecuzione all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e da esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951; Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita': Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584 , che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti; Sentita la Commissione parlamentare, costituita, a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dal 1 luglio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio:
a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa n. 73.01-D-I);
b) il dazio doganale nella misura del 4% su valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa n. 73.08-A-I), nei limiti di un contingente di tonnellate 30.000 riservato alle aziende sprovviste di acciaieria, ma dotate di impianti per la laminazione a freddo di coils per la produzione di lamierini laminati a freddo, destinati, in tutto o in parte, alla fabbricazione, con impianti propri, di bande stagnate, lamierini zincati o piombati;
c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 1.500 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci della tariffa, numeri 73.13-A-I; 73.15-B-VI-a-1);
d) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 1200 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per la vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata o lavorata a caldo, del diametro compreso fra mm. 4,5 e mm. 5.5 e del tenore in carbonio compreso fra 0,62% e 0,74% destinata alla industria dei pneumatici (voce della tariffa ex 73.15-A-IV-b).

Art. 2

Alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione sono apportate le seguenti rettifiche:
a) voce n. 04.05-B-II: aggiungere alla sottovoce il richiamo (3) ed a pie' pagina la nota seguente:
"(3) sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze";
b) il primo comma della nota (1) (a pie' pagina della tariffa) riferita alla voce n. 25.01 e' sostituito dal seguente:
"E' considerato sale, agli effetti dell'applicazione della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi, il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15.2 ed il sodio di 9.8 per cento";
c) voce 55.09 (segue)-A-II-b-1-aa-a: leggere "alfa" invece di "a";
d) voce 55.09 (segue)-A-II-b-2-aa: in corrispondenza delle sottovoci alfa e beta, aggiungere rispettivamente un asterisco nella colonna del numero di statistica;
e) il dazio previsto per i prodotti compresi nella voce di tariffa 84.40-B-II-b-1 (cilindri), per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea, scortate dai certificati prescritti, e' rettificato in "13.80%";
f) la numerazione statistica, la denominazione delle merci ed i dazi della voce di tariffa n. 87.06-B-1 sono modificati come segue:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
g) i dazi previsti per i prodotti compresi nelle voci
sottoindicate, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea, scortate dai certificati prescritti, sono rettificati come segue:
Voce 91,07: movimenti finiti per orologi
tascabili ............................ 2,70% sul valore con una
riscossione minima di
L. 180 per pezzo, oppu-
re 9% sul valore.
Voce 91.11-C: movimenti di orologi ta
scabili, non finiti .................. 2,70% sul valore con una
riscossione minima di
L. 180 per pezzo, oppu-
re 9% sul valore.
Voce 91.11-E: sbozzi di movimenti di
orologi tascabili .................... 2,70% sul valore con una
riscossione minima di
L. 180 per pezzo, oppu-
re 9% sul valore.
Voce 91.11-F-III-a platine: per movimen
ti di orologi tascabili .............. 2,70% sul valore con una
riscossione minima di
L. 180 per pezzo, oppu-
re 9% sul valore.

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) e' sospesa, a non oltre il 31 dicembre 1962, l'applicazione del dazio per il deidroepiandrosterone (voce di tariffa ex 29.13-D-I-b);
b) sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, per tutte le provenienze, i prodotti compresi nella voce di tariffa n. 57.02: abaca (canapa di Manilla o "Musa textilis") greggia, in filaccia o preparata, ma non filata; stoppa e cascanti (compresi gli sfilacciati);
c) la numerazione statistica, la denominazione delle merci ed i dazi della voce di tariffa 32.03-B-I-b, sono modificati come segue:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Art. 4

Dal 1 luglio 1962, i dazi previsti negli articoli del presente decreto 2 (lettere e), f), g) e 3 (lettera c), per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea, scortate dai prescritti certificati, sono da sottoporre alla riduzione del 10%, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 377 del 26 giugno 1962 .

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 luglio 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 79. - VILLA
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