Monitoring Gesetzessammlung

062U0941

IT - DPR

062U0941

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti da imprese esercenti la tintoria, la stampa, l'apparecchiatura e la coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre per conto terzi della provincia di Como. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 941)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1057 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura della seta, del rajon ed altre fibre, fibre, per conto proprio e per conto terzi; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, per il personale addetto alle aziende esercenti l'industria, della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre per conto proprio e per conto terzi; Visto, per la provincia di Como, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, per i lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti la tintoria, la stampa, la apparecchiatura e la coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre per conto terzi, stipulato tra l'Unione Industriali di Como e la Unione Provinciale Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Como, in data 5 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Como, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti la tintoria, la stampa, l'apparecchiatura e la coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre per conto terzi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la tintoria, la stampa, l'apparecchiatura e la coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre per conto terzi, della provincia di Como.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 21. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI ESERCENTI LA TINTORIA, LA STAMPA, L'APPARECCHIATURA E LA COESIONATURA DELLA SETA, DEL RAJON E DELLE ALTRE FIBRE PER CONTO TERZI DELLA PROVINCIA DI COMO.
Parte di provvedimento in formato grafico
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