061U1350
061U1350
Norme sul trattamento di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche delle province di Brescia e Sondrio. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 agosto 1961 n. 1350)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Brescia: - l'accordo collettivo 9 luglio 1947, sull'istituzione dell'indennita' sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche, stipulato tra il Sindacato Grafici e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai; Visto, per la provincia di Sondrio: - l'accordo collettivo 3 dicembre 1947, sull'istituzione della indennita' sostitutiva di mensa per i lavoratori poligrafici, stipulato tra l'Unione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Brescia, in data 10 marzo 1960, n. 3 della provincia di Sondrio, in data 4 giugno 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati:
- per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo 9 luglio 1947, sulla istituzione dell'indennita' sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche;
- per la provincia di Sondrio, l'accordo collettivo 3 dicembre 1947, sull'istituzione dell'indennita' sostitutiva di mensa per i lavoratori poligrafici;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche delle province di Brescia e Sondrio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 agosto 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1961 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 59. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 9 LUGLIO 1947 RELATIVO all'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE GRAFICHE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 3 DICEMBRE 1947, SULLA ISTITUZIONE DELLA INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA PER I LAVORATORI POLIGRAFICI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO.
Parte di provvedimento in formato grafico