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063U0629

IT - DPR

063U0629

Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato in Firenze. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1963 n. 629)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88 ; Veduta la domanda presentata il 30 maggio 1962 dal presidente del Centro di studi per l'educazione fisica, con sede in Firenze, per ottenere il pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Firenze, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1962, n. 107 , col quale il Centro anzidetto e' stato eretto in ente morale; Udito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Ritenuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella citta' di Firenze di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato, mantenuto a carico del Centro anzidetto e degli enti con esso convenzionati.

Art. 2

Agli studi che si compiranno presso l'istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Firenze e' riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'istituto medesimo pareggiato, a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 .
Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 marzo 1961 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1963 Atti del governo, registro n. 169, foglio n. 3 - VILLA

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 1

Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze
Art. 1.
E' istituito in Firenze l'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, sorto per iniziativa del Centro di studi per l'educazione fisica di Firenze, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1962, n. 107 .
L'Istituto ha per scopo:
a) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica;
b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento della educazione fisica e agli impieghi tecnica nel campo sportivo.
L'Istituto ha due sezioni, una maschile e l'altra femminile.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 2

Art. 2.
L'istituto superiore di educazione fisica e' di grado universitario ad ordinamento speciale. Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88 e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392 e successive modificazioni.
L'istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Agli insegnamenti delle discipline elencate nell'art. 21 si provvedera' mediante incarichi.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 3

Art. 3.
Il corso di studi dell'istituto superiore di educazione fisica e' triennale.
L'istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi mediante corsi teorici e pratici.
Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i rispettivi esami conseguono il diploma di educazione fisica ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88 .
L'istituto puo' inoltre conferire altri diplomi ed attesta ti specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 24.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 4

Art. 4.
Il governo dell'istituto spetta alle seguenti autorita', secondo le norme di cui agli articoli seguenti:
a) al presidente del Consiglio di amministrazione;
b) al direttore;
c) al Consiglio di amministrazione;
d) al Consiglio direttivo;
e) al Consiglio dei professori.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 5

Art. 5.
Il Consiglio di amministrazione si compone:
a) del presidente e di un vice-presidente; il presidente del Centro e' anche presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;
b) di un rappresentante dell'Universita' degli studi di Firenze;
c) di un membro onorario del Centro di studi per l'educazione fisica e l'attivita' sportiva di Firenze;
d) dei direttore dell'Istituto;
e) di tre insegnanti dell'Istituto, nominati dal Consiglio dei professori;
f) dei dirigente tecnico dell'Istituto;
g) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
h) di un rappresentante del CONI;
i) del segretario amministrativo dell'Istituto cui sono attribuite anche le funzioni del segretario del Consiglio:
j) di un rappresentante pro-tempore di ogni istituto, pubblico o privato, che con regolare convenzione si obblighi a versare all'Istituto un contributo annuo di almeno lire 500.000.
I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio accademico e sono rieleggibili.
Il Consiglio di amministrazione provvede nella prima seduta alla nomina nel proprio seno, dei vice-presidente.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 6

Art. 6.
Il Consiglio di amministrazione:
a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;
b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Istituto;
d) approva su proposta del Consiglio direttivo, e ai soli fini finanziari, il conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento e del personale sanitario;
e) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale;
f) approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente:
g) delibera sulla partecipazione a viaggi di istruzione e a manifestazioni nazionali ed internazionali su proposta del direttore:
h) istituisce, su proposta del Consiglio direttivo, corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformita' delle norme di cui al testo unico delle leggi dell'istruzione superiore, nonche' i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo art. 24 del presente statuto;
i) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, le eventuali modifiche del presente statuto;
l) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 7

Art. 7.
Il Consiglio di amministrazione e' convocato due volte all'anno nei mesi di giugno e novembre e straordinariamente ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita' o ne sia fatta espressa domanda per parte di almeno un terzo dei suoi componenti.
Nella gestione amministrativa e contabile dell'istituto si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le Universita' e gli Istituti superiori.
L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo casi di urgenza.
Per la validita' delle adunanze e richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei consiglieri.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiamo ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Le deliberazioni riguardanti persone fisiche vengono prese a scrutinio segreto.
Il presidente del Consiglio di amministrazione e il direttore dell'istituto alla fine di ogni anno accademico redigono e trasmettono al Ministero della pubblica istruzione e al Centro di studi per l'educazione tisica e l'attivila sportiva di Firenze una relazione generale delle attivita' dell'Istituto e un rendiconto amministrativo del medesimo. Il presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di necessita' e di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che ritiene opportuni per il migliore andamento dell'Istituto e ne riferisce al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima successiva adunanza.
L'opera del Consiglio di amministrazione e' gratuita.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 8

Art. 8.
Il Consiglio direttivo si compone:
a) del direttore che lo presiede;
b) del dirigente tecnico dell'Istituto;
c) dei professori incaricati presso l'Istituto superiore di educazione fisica che siano professori universitari di ruolo e di professori incaricati presso l'istituto superiore di educazione fisica eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei professori in numero pari a quello dei docenti universitari di ruolo.
Tali membri, sempreche' insegnanti presso l'istituto stesso, durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 9

Art. 9.
Il Consiglio direttivo:
a) il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'Istituto;
b) delibera sui programmi degli insegnanti;
c) delibera sulla nomina dello Commissioni per gli esami di ammissione, di profilo e di diploma:
d) propone al Consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi; a tale proposito fissa, di volta in volta, la durata, il programma e le modalita' dei corsi stessi;
e) propone al Consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'Istituto;
f) procede, alla scadenza del triennio ed entro il mese di ottobre, alla nomina o alla conferma del dirigente tecnico scelto fra i professori di ruolo in educazione fisica ed abilitati all'insegnamento. Ogni anno ed entro il mese di ottobre, propone la nomina o la conferma del personale insegnante e del personale sanitario al Consiglio di amministrazione, ai termini dell'art. 6 dello statuto:
g) propone al Consiglio di amministrazione le eventuali modifiche da apportare allo statuto;
h) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica;
i) esercita le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno;
Il Consiglio direttivo e' convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il direttore lo ritenga opportuno.
L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.
Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei consiglieri.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del direttore che lo presiede.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 10

Art. 10.
Il direttore dell'Istituto e' eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo tra i professori universitari di ruolo che dell'Istituto svolgono per incarico un insegnamento.
Dura in carica un triennio e puo' essere rieletto.
Al direttore sara' corrisposta una indennita' di carica nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 11

Art. 11.
Il direttore:
a) conferisce, in nome della legge e in virtu' dei poteri a lui derivanti dalla carica, i diplomi e gli altri titoli conseguiti presso l'istituto e ne autorizza il rilascio;
b) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento didattico e degli uffici;
c) convoca e presiede il Consiglio direttivo, ed il Consiglio dei professori;
d) esercita le funzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dal regolamento interno.
e) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo;
f) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva dell'attivita' didattica e scientifica dell'Istituto.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 12

Art. 12.
In caso di assenza o di impedimento il direttore delega a sostituirlo uno dei professori componenti il Consiglio direttivo, cui inoltre puo' demandare particolari funzioni indicandone esplicitamente nella delega.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 13

Art. 13.
Il Consiglio dei professori si compone di tutti gli insegnanti dell'Istituto ed e' convocato dal direttore dell'Istituto che lo presiede.
Il Consiglio dei professori:
a) elegge i professori che devono far parte del Consiglio di amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 5, lettera e;
b) elegge i professori che devono far parte del Consiglio direttivo secondo quanto disposto dall'art. 8, lettera c:
c) formula proposte su argomenti riguardanti l'ordinamento didattico dell'Istituto;
d) delibera le sanzioni disciplinari a carico degli allievi, in casi di particolare importanza;
e) esercita tutte le funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 14

Art. 14.
In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il dirigente tecnico:
a) ha la direzione tecnica di tutte le attivita' del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;
b) vigila e regola il funzionamento degli stabilimenti e delle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto,
c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attivita' ginnicosportive, proponendo ai competenti organi accademici la adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;
d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnicoli e sportivi, nazionali ed esteri;
e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che, a norma dell'art. 1 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi ad impieghi tecnici nel campo sportivo;
f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni anche in localita' fuori della sede normale dell'Istituto;
g) propone al Consiglio direttivo la scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative;
h) riferisce al direttore sull'andamento dei corsi, delle attivita' e dei servizi che rientrano nella sua competenza e gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attivita' ginnico-sportiva.
Al dirigente tecnico sara' corrisposta una indennita' di carica nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.
Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 15

Art. 15.
Il segretario amministrativo sovraintendente a tutti i servizi amministrativi, contabili e di segreteria, assumendone in pieno la responsabilita' giusta le norme legislative e regolamentari.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 16

Art. 16.
L'ammissione all'Istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli ed esami per il numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 17

Art. 17.
Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di maggio, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di eta', di statura e le modalita' delle prove di esame e le altre norme relative all'ammissione.
Per essere ammessi al concorso i candidati debbono possedere un titolo d'istruzione media di secondo grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria, o di diploma di licenza degli istituti tecnici femminili.
Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e, coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 18

Art. 18.
Il concorso comprende:
a) visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneita' specifica in rapporto alle attivita' tecnico-addestrative che si svolgono nell'Istituto;
b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisicosportiva;
c) una prova scritta di cultura generale.
L'inidoneita' alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.
La Commissione giudicatrice e' nominata ogni anno dal direttore che la presiede, coadiuvato da tre vice-presidenti preposti rispettivamente:
a) alla Sottocommissione per la visita medica;
b) alla Sottocommissione per le prove di valutazione fisica;
c) alla Sottocommissione per la prova scritta.
In graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneita' in base all'esito complessivo delle prove, e' stabilita dalla Commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.
I giudizi delle Sottocommissioni e della Commissione plenaria sotto inappellabili.
L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria lino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 19

Art. 19.
Entro i primi due mesi di permanenza nell'Istituto, gli allievi, che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacita' somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualita' disciplinari richieste dalle esigenze dell'istituto, vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 20

Art. 20.
Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.
Essi di distinguono in due gruppi:
a) scientifico-culturale;
b) tecnico-addestrativo.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 21

Art. 21.
Materie di insegnamento:
A) Gruppo scientifico-culturale.
Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono i seguenti:
Sezioni I:
1) Anatomia umana applicata all'educazione fisica (biennale);
2) Antropologia e antropometria (biennale);
3) Biologia generale con elementi di chimica e di fisica (annuale);
4) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia (annuale);
5) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica (biennale);
6) Igiene generale (annuale);
7) Medicina applicata allo sport e pronto soccorso (biennale);
8) Psicologia (annuale);
9) Cinesiologia correttiva e rieducativa (annuale);
10) Idroclimatologia (annuale);
11) Igiene della scuola e degli sport (annuale).
Gli insegnamenti della I sezione hanno carattere istituzionale e si intendono applicati all'educazione fisica, alle attivita' ginnico-sportive e collegati coi problemi biologici relativi.
L'insegnamento della cinesiologia correttiva e rieducativa sara' affidato per incarico ad un culture di clinica ortopedica.
Sezione II:
1) lingua e letteratura italiana (annuale);
2) Pedagogia generale e differenziale (biennale);
3) Storia dell'educazione fisica e degli sport (biennale);
4) Istituzioni di diritto pubblico (annuale);
5) Lingua francese o lingua inglese o lingua tedesca;a scelta dello studente (biennale); ciascuna con esercitazioni.
Gli insegnamenti delle due sezioni scientifico-culturali non potranno oltrepassare le 15 ore settimanali.
Il direttore dell'Istituto ha il compito di raccogliere i programmi dei corsi predetti e di proporre alla approvazione del Consiglio direttivo un piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondenti alle finalita' dell'Istituto.
B) Gruppo tecnico-addestrativo.
Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono i seguenti:
1) Teoria e metodologia delle attivita' motorie (triennale);
2) Tecnica generale dell'educazione fisica (biennale);
3) Tecnica e pratica ginnastica:
ginnastica educativa (triennale);
ginnastica-ritmico-moderna (femminile, triennale);
4) Tecnica e pratica sportiva:
atletica leggera (triennale);
attrezzistica (triennale);
nuoto e tuffi (biennale);
giuochi sportivi: pallacanestro; pallavolo (biennale);
scherma (maschile, biennale);
5) Esercitazioni di tirocinio didattico (biennale);
6) Ginnastica correttiva (biennale);
7) Ginnastica e giuochi d'infanzia (annuale);
8) Tecnica individuale e collettiva del giuoco del calcio (triennale);
9) Legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico-sportivo-assistenziale con esercitazioni (biennale);
10) Teoria della musica e solfeggio con esercitazioni: maschile annuale, femminile biennale);
11) Ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali (annuale);
12) Cinematografia didattica ginnico-sportiva (annuale).
Le esercitazioni integrative avranno per oggetto: scherma; sci; pattinaggio sul ghiaccio; schettinaggio; tiro a segno; atletica pesante; pugilato; lotta giapponese; canottaggio; equitazione; motorizzazione; giuochi sportivi (palla base, calcio, rugby, tennis, palla a nuoto, ecc.); salvamento e soccorso in acqua; giornalismo sportivo.
Tutti gli insegnamenti pratici si svolgono separatamente e con programmi differenti per la sezione maschile e femminile e comprendono, oltre alle esercitazioni addestrative, amiche lezioni di tecnica e di didattica relative alle singole specialita' ginnastiche e sportive.
Il Consiglio direttivo determinera' le ore di lezione e di esercitazioni di ogni singola materia e fissera' le materie da considerarsi come propedeutiche.
Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sport invernali e nautici.
Un mese del triennio sara' impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa, presso colonie, campeggi, corsi estivi, e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.
Alle esercitazioni integrative si aggiungono lezioni settimanali di canto corale.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 22

Art. 22.
La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni e' obbligatoria.
Gli esami di profitto riguardano le discipline del gruppi scientifico-culturale o tecnico-addestrativo di cui all'art. 21.
Per le esercitazioni integrativa non sono previsti esami.
Condizione per l'ammissione agli esami di profitto e' che l'allievo sia stato presente almeno ai tre quarti delle lezioni e delle esercitazioni pratiche e che in ogni caso le assenze siano motivate da impedimento giustificato.
Data la necessita' che la preparazione individuale proceda per gradi, l'allievo che e' respinto per non aver superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativl, non e' ammesso all'anno successivo.
Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver superato presso l'istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti, secondo il piano di studi riportato nel precedente art.
21.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 23

Art. 23.
L'esame di diploma consiste:
a) nello svolgimento di una lezione pratica di educazione fisica su argomenti pratici del gruppo tecnico-addestrativo;
b) nella presentazione di una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento, scelto dal candidato sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia, e nella discussione relativa alla tesi medesima;
c) nella trattazione orale di due tesine a scelta del candidato su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 24

Art. 24.
Oltre al corsi normali, l'istituto organizza, in conformita' alle norme di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attivita' sportive; corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'art. 21; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per Corpi militari o Enti che ne facciano richiesta.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 25

Art. 25.
Il calendario dell'anno accademico e' fissato dalle disposizioni ministeriali.
Il Consiglio direttivo puo' per giustificati motivi apportare variazioni al calendario suddetto in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione di cui al successivo art. 27.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 26

Art. 26.
Gli insegnamenti teorici vengono Impartiti agli allievi e alle allieve a sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive vengono invece impartiti separatamente per la sezione femminile e per quella maschile con programmi differenziati e, di norma, da insegnanti dello stesso sesso degli allievi.
Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali ogni sezione si suddivide in reparti di non piu' di 30 allievi ciascuno.
Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e le palestre ginniche in uso all'Istituto.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 27

Art. 27.
Per il completamento della loro preparazione professionale e tecnico-organizzativa gli allievi trascorreranno, salvo giustificati impedimenti, un periodo estivo presso colonie o campeggi e possibilmente parteciperanno a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali ed internazionali.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 28

Art. 28.
Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo e dei capi di vestiario prescritti secondo quanto verra' disposto dal regolamento interno dell'istituto.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 29

Art. 29.
L'istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi, i quali sono tenuti a corrispondere Il relativo premio di assicurazione.
Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazioni o richieste in caso di pronto soccorso.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 30

Art. 30.
Il servizio sanitario sara' affidato ad un ente sanitario con il quale verra' stipulata apposita convenzione.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 31

Art. 31.
Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche e psichiche, che eventualmente si verifichino durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni della funzionalita' o minorazione dell'idoneita' all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'Istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.
Gli eventi traumatici e morbosi degli allievi che si verificassero durante la loro permanenza nell'Istituto non implicano responsabilita' dell'istituto stesso.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 32

Art. 32.
Presso l'istituto puo' essere Istituito, con apposito regolamento, un internato tanto maschile quanto femminile che assicuri agli allievi vitto e alloggio.
Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richiesta per l'amminissione all'internato.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 33

Art. 33.
Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono affidati per incarico, in analogia con quanto previsto dall' articolo 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 , con le modalita' Indicate nei precedenti artt. 6 e 9.
Ai professori cui e' conferito l'incarico ai sensi del precedente comma sara' corrisposta, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione, tenuto conto della durata del corso e del numero delle lezioni.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 34

Art. 34.
L'incarico degli insegnamento del gruppo tecnico-addestrativo e' conferito, secondo le modalita' dei precedenti articoli 6 e 9, a professori diplomati in educazione fisica, abilitati e che abbiano particolare preparazione di carattere culturale, tecnico e didattico, per un insegnamento di grado superiore.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 35

Art. 35.
La scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative, di cui al precedente art. 21, e' fatta dal Consiglio direttivo su proposta del dirigente tecnico tra gli elementi particolarmente competenti e qualificati; la ratifica verra' fatta dal Consiglio di amministrazione.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 36

Art. 36.
I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni ed esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'istituto, di partecipare alle Commissioni per gli esami di profitto e diploma nonche' di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati.
I professori del gruppo tecnico-addestrativo hanno inoltre l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni, anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale e tecnico-organizzativa, i reparti medesimi si trasferiscano temporaneamente in sedi o localita' diverse da quelle abituali.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 37

Art. 37.
Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presuma non superiore a due mesi, il direttore, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla temporanea sostituzione.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 38

Art. 38.
Il Consiglio di amministrazione, su richiesta del Consiglio direttivo, puo' nominare assistenti non di ruolo e assistenti volontari da assegnare alle cattedre di insegnamento.
Agli assistenti non di ruolo verra' corrisposto il compenso che sara' stabilito dal Consiglio di amministrazione.
Agli assistenti volontari non compete alcuna retribuzione,

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 39

Art. 39.
L'iscrizione al primo anno dell'istituto avviene in seguito a concorso secondo quanto e' disposto dagli articoli 16, 17, 18 e 19.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 40

Art. 40.
La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'istituto, deve essere presentata alla Segreteria non piu' tardi del 15 ottobre di ciascun anno.
Essa deve indicare:
a) cognome e nome;
b) residenza della famiglia e indirizzo esatto;
c) elenco dei documenti che accompagnano la domanda;
La domanda deve essere corredata:
a) dalla ricevuta del versamento delle tasse di concorso;
b) dal certificato di nascita in carta da bollo;
c) dal certificato penale rilasciato dalle autorita' competenti in epoca non anteriore a 3 mesi dalla data della domanda di ammissione;
d) da documenti comprovanti la posizione militare del candidato rilasciati dall'autorita' militare competente, dal quali risulti che non sono state emesse dichiarazioni di rivedibilita' o di riforma al servizio militare;
e) dal titolo originale di studi medi prescritto per la ammissione, ovvero dal certificato provvisorio che dovra' essere sostituito, nel corso dell'anno e prima degli esami, col titolo originale;
f) da due fotografie recenti su fondo bianco, formato 6x9, per la tessera dell'Istituto e per il libretto di iscrizione;
g) da una fotografia (uguale a quelle precedentemente Indicate) firmata, incollata su carta legale ed autenticata.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 41

Art. 41.
Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e i cittadini italiani residenti all'estero, possono, tramite le autorita' competenti, essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'istituto, qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio che sia riconosciuto equivalente ai titoli di cui all'art. 37 del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente art. 40.
Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del Consiglio direttivo sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 42

Art. 42.
L'Istituto puo' consentire la frequenza temporanea al suoi corsi agli stranieri che, tramite le autorita' competenti, ne facciano esplicita richiesta, siano in possesso del titolo di studio riconosciuto dal Consiglio direttivo, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'Istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed osservino nei periodo della loro permanenza le norme regolamentari e disciplinari prescritte.
Ad essi non puo' essere rilasciato alcun diploma, ma solo un certificato di frequenza con la specificazione della rispettiva durata.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 43

Art. 43.
L'esarme di concorso per l'ammissione si da' in una sola sessione nel periodo stabilito dal Consiglio direttivo.
Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalita' previste dagli articoli 22 e 23 del presente Statuto e dalle norme vigenti nell'Universita'.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 44

Art. 44.
Le punizioni che le autorita' dell'Istituto possono infliggere secondo la gravita' delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina, sono:
a) ammonizione;
b) rimprovero scritto;
c) interdizione temporanea da uno o piu' corsi;
d) sospensione da uno o piu' esami di profitto per una delle due sessioni;
e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo superiore a 3 anni con conseguente perdita delle sessioni d'esame.
L'ammonizione e' fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.
Il rimprovero scritto e' comunicato dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.
Le punizioni di cui alle lettere e), d), e), sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.
L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; puo' presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso.
Delle punizioni di cui alle lettere b), e), d), e) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dell'allievo.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dell'allievo e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 45

Art. 45.
Le tasse, le sopratasse e contributi sono dovuti dagli allievi nella misura che sara' stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e che non potra' essere inferiore a quella determinata per gli allievi dei corrispondenti istituti statali.
La tassa di diploma e' devoluta all'Erario.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 46

Art. 46.
L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 47

Art. 47.
Gli allievi che non sono in regola con il pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 48

Art. 48.
Il Consiglio di amministrazione puo' concedere la dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi ad allievi di comprovate disagiate condizioni economiche.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 49

Art. 49.
La dispensa di cui sopra non e' concessa ne' all'allievo cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, ne' a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 50

Art. 50.
Il mantenimento dell'istituto e' assicurato da:
a) Centro ti studi per l'educazione fisica di Firenze;
b) enti e privati, con esso Centro di studi convenzionati;
c) eventuali enti o privati sovventori;
d) ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza e contributi vari corrisposti dagli allievi;
e) proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e delle eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'istituto puo' eseguire od essere chiamato a compiere;
f) rendite del suo patrimonio.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 51

Art. 51.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 52

Art. 52.
Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno ed approva il conto consultivo nel mese di dicembre.
Il bilancio preventivo ad il rendiconto consuntivo sono comunicati per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 53

Art. 53.
Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte pur capitoli ed articoli.
Degli stanziamenti piu' importanti e' data dimostrazione con apposito allegato.
Al conto consuntivo devono essere uniti:
a) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio esistente, presso l'istituto bancario cui e' affidato il servizio di tesoreria;
b) il rendiconto per le anticipazioni avute;
c) uno stato riassuntivo dei beni immobili di pertinenza dell'istituto desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari. Al conto consultivo e' annessa una relazione sui risultati non solo economici, ma anche morali della gestione.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 54

Art. 54.
Il servizio di cassa dell'Istituto sara' affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Il riscontro della gestione amministrativa dell'istituto e' affidato ad un Collegio di tre revisori designati rispettivamente dal Consiglio direttivo del Centro studi per l'educazione fisica di Firenze, dal Ministero della pubblica istruzione e dall'Ente Nazionale A.C.L.I. per l'istruzione Professionale (E.N.A.I.P.) di Firenze.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 55

Art. 55.
Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria ed ausiliario sono stabilite dalla tabella annessa al presente statuto e firmata dal Ministro per la pubblica Istruzione.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 56

Art. 56.
I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttivo-amministrativa, della carriera di ragioneria, della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario sono conferiti dal Consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso da espletarsi con l'osservanza delle norme e modalita' stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondente.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 57

Art. 57.
Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica e di trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'Istituto, si osservano in quanto applicabili, e salvo quanto disposto dal comma successivo, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.
Al segretario amministrativo e' attribuito all'atto della nomina in ruolo lo stipendio annesso al coefficiente 229; il medesimo consegue gli stipendi relativi ai coefficienti 271 e 325 dopo rispettivamente 2-3 anni di effettivo servizio prestato con il coefficiente immediatamente inferiore.
Al predetto segretario e' attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 402 - previo esame di idoneita' - al quale egli e' ammesso almeno dopo dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera di appartenenza.
Il coefficiente 271 della carriera di concetto di ragioneria e' conferito mediante esame di idoneita', cui e' ammesso il dipendente dell'Istituto appartenente alla carriera di ragioneria con il coefficiente immediatamente inferiore e con almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera stessa.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 58

Art. 58.
Al personale di cui ai precedenti articoli compete un trattamento di quiescenza per il quale verra' stipulato apposito contratto con l'istituto nazionale delle assicurazioni, in conformita' delle norme vigenti per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 59

Art. 59.
Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria in conformita' delle norme vigenti in materia per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 60

Art. 60.
Per i servizi propri dell'Istituto il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio direttivo, puo' inoltre assumere, nei limiti consentiti dalle possibilita' di bilancio, personale salariato non di ruolo, stabilendone i salari in base a quelli previsti per le singole categorie di salariati dai: contratti nazionali o locali ovvero dal Ministero del lavoro e previdenza sociale.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 61

Art. 61.
Nel caso in cui per motivo qualsiasi l'istituto dovesse cessare la propria attivita', il patrimonio dell'istituto medesimo sara' devoluto a favore del Centro di studi per l'educazione fisica di Firenze.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- art. 62

Art. 62.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le Universita' e gli Istituti superiori statali in quanto applicabili.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- Norme transitorie

Norme transitorie
Nella prima applicazione del presente statuto Il Consiglio direttivo del Centro di studi dell'educazione fisica di Firenze provvede a nominare il personale direttivo ed insegnante. I posti di cui alla tabella allegata saranno coperti mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale dell'istituto stesso che alla data della pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto stesso abbia almeno per un anno svolto esclusivamente funzioni o servizi attinenti alla carriera per la quale concorre e sia in possesso del titoli di studio e di tutti gli altri requisiti prescritti per accedere alle carriere stesse, prescindendo dal limite massimo di eta'. Il concorso sara' indetto dal Consiglio di amministrazione.
In caso risultasse vacante un posto previsto dalla tabella cui si fa riferimento si procedera' mediante concorso pubblico.

Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze- Tabella

Tabella del ruolo organico del personale amministrativo di ragioneria e d'ordine
Numero
posti Coefficiente
Carriera direttiva
402
325
Segetario amministrativo.............. 1
271
229
Carriera di concetto di ragioneria
271
Ragioniere............................. 1 229
202
Carriera esecutiva d'ordine
229
202
Applicato.............................. 1
180
173
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica Istruzione
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