Monitoring Gesetzessammlung

062U0902

IT - DPR

062U0902

Norme sull'incasellamento delle categorie merceologiche per la provincia di Bolzano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 902)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge I ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il concordato interconfederale 6 dicembre 1945, per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria nell'Italia del Nord; Visto, per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo 31 gennaio 1946, concernente l'incasellamento merceologico delle categorie industriali a norma del predetto concordato 6 dicembre 1945, stipulato tra l'Associazione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Bolzano, in data 21 dicembre 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato (presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo 31 gennaio 1946, relativo all'incasellamento merceologico delle categorie industriali a norma del concordato interconfederale 6 dicembre 1945, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
Le norme cosi' stabilite sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le attivita' indicate nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 44. - VILLA

Accordo collettivo

ACCORDO COLLETTIVO 31 GENNAIO 1946 CONCERNENTE L'INCASELLAMENTO MERCEOLOGICO DELLE CATEGORIE INDUSTRIALI A NORMA DEL CONCORDATO INTERCONFEDERALE 6 DICEMBRE 1945 DELLA PROVINCIA DI BOLZANO.
Parte di provvedimento in formato grafico
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