061U1173
061U1173
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo Universita' di Pisa (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1961 n. 1173)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pisa in data 27 giugno 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pisa.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psichiatria" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pisa, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1961 GRONCHI BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 6. - VILLA
Art. 1
Rep. n. 410
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della "Psichiatria" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Pisa.
L'anno millenovecentosessantuno (1961) e questo di 27 del mese di giugno in Pisa, nella sede del Rettorato dell'Universita' degli studi di Pisa, lungarno Pacinotti n. 8.
Davanti a me dott. Carlo Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Pisa, autorizzato a redigere ed a ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtu' dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, e delegatone con decreto rettorale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni sono comparsi personalmente i signori:
prof. Alessandro Faedo, nato a Chiampo (Vicenza) il 18 novembre 1913, nella sua esclusiva qualita' di Magnifico rettore dell'Universita' di Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 27 maggio 1961, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera A).
dott. Antonio Maccarrone, nato a Santa Teresa Riva (Messina) il 7 novembre 1922, domiciliato a Pisa, nella sua esclusiva qualita' di presidente dell'Amministrazione provinciale di Pisa. debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 167/10 del 31 maggio 1961 , approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, il 13 giugno 1961, con atto n. 2175/3.I-Div. 3/1°, che in copia conforme si allega a questo atto sotto la lettera B).
Premesso
che la Facolta' di medicina e chirurgia ha ritenuto, in considerazione del nuovo indirizzo scientifico manifestatosi da diversi anni, di istituire a fianco dell'insegnamento fondamentale delle malattie nervose e mentali, l'insegnamento complementare di psichiatria,
che l'importanza di tale disciplina nella formazione del medico e' andata progressivamente aumentando tanto da ritenersi opportuno che venga impartita da un professore di ruolo, come avviene in alcune Universita';
che l'Amministrazione provinciale di Pisa, si propone di incrementare la formazione di specialisti in tale branca della medicina, per svolgere piu' compiutamente l'assistenza agli infermi di mente;
che, pertanto, l'Amministrazione provinciale di Pisa, e' venuta nella determinazione di assumersi l'onere relativo alla istituzione di una cattedra di ruolo di psichiatria nella Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pisa.
Tutto cio' premesso che fa parte integrante del presente atto, i predetti comparenti della cui identita' personale, piena capacita' giuridica e qualita' rivestita io, ufficiale rogante, sono certo, mi richiedono di voler ricevere il presente atto, in forza del quale si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Pisa sara' istituito un posto di ruolo per la cattedra di psichiatria in aggiunta a quelli assegnati alla Facolta' medesima al sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Art. 2
Art. 2.
L'Amministrazione provinciale di Pisa si obbliga di versare, all'Universita' degli studi di Pisa, in due rate semestrali anticipate per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1 a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, la somma di L. 3.000.000 (tremilioni) annue pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.
Art. 3
Art. 3.
Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 3.000.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 2 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra, l'Amministrazione provinciale di Pisa, versera' annualmente all'Universita' medesima la somma occorrente per integrare la differenza stessa.
Art. 4
Art. 4.
La predetta convenzione avra' la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina presso la Universita' di Pisa del professore di ruolo titolare della cattedra di cui all'art. 1 e si riterra' automaticamente prorogata di venti in venti anni qualora noi venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.
Art. 5
Art. 5.
La presente convenzione si intenda decaduta:
a) qualora non sia rinnovata alla scadenza;
b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 8 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;
c) se vengono a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.
Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo della cattedra di psichiatria si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.
Art. 6
Art. 6.
L'Amministrazione provinciale di Pisa si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Pisa oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma di lire 600.000 (seicentomila) annue, pari al 20% del contributo di L. 3.000.000 al fine di fronteggiare gli oneri relativi al trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza.
L'Amministrazione provinciale di Pisa si obbliga, altresi', ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente art. 3.
Art. 7
Art. 7.
L'Universita' degli studi di Pisa, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo della cattedra di psichiatria nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.
L'Universita' degli studi di Pisa, versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 6 per gli effetti suindicati.
Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero dei tesoro.
Art. 8
Art. 8.
Questa convenzione stipulata nell'interesse dell'universita' degli Studi di Pisa, sara' registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
E' richiesto io, direttore amministratore, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli due di cui sei pagine occupata per intero e quanto qui della presente.
Della presente convenzione, viene da me data lettura unitamente agli allegati, ai comparenti; che la approvano dichiarandola pienamente conforme alle volonta' da loro manifestata e che la sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante.
F.to: Alessandro Faedo, n. n.
F.to: Antonino Maccarrone, n. n.
F.to:
Carlo Alberto Petraglia, ufficiale rogante.
Registrato a Pisa il 28 giugno 1961, al n. 2877, vol. 230, mod. I.
Esatte L. 200 (duecento).
il v. direttore capo ufficio
F.to: SCOPELLITI Antonino