062U0818
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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la torcitura della seta, del rayon ed affini. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 818)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 agosto 1960, per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali esercenti la torcitura della seta, del rayon ed affini, stipulato tra l'Associazione italiana dei Torcitori della Seta, del Rayon ed Affini e la Federazione italiana dei Lavoratori Tessili, la Federazione Impiegati Operai Tessili, l'Unione italiana Lavoratori Tessili; e tra l'Associazione italiana dei Torcitori della Seta, del Rayon ed Affini e la Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 212 del 15 novembre 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 agosto 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali esercenti la torcitura della seta, del rayon ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la torcitura della seta, del rayon ed affini.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 53. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 2 AGOSTO 1960 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI ESERCENTI LA TORCITURA DELLA SETA, DEL RAYON ED AFFINI.
Parte di provvedimento in formato grafico