Monitoring Gesetzessammlung

061U1056

IT - DPR

061U1056

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti cave di pietra, pietrisco, ghiaia, pozzolana, tufo e sabbia della provincia di Terni. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961 n. 1056)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; Visto, per la provincia di Terni, il contratto collettivo 3 giugno 1955, stipulato tra l'Associazione fra gli Industriali e in Camera Sindacale Provinciale - U.I.L al quale hanno aderito, in data 26 aprile 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L., e, in data 29 aprile 1960, la Camera Confederale Provinciale - C.G.I.L., e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 12 della provincia di Terni, in data 18 luglio 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticita'. Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Terni, il contratto collettivo 8 giugno 1955, relativo agli operai dipendenti da aziende esercenti cave di pietra, pietrisco, ghiaia, pozzolana, tufo e sabbia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti cave di pietra, pietrisco, ghiaia, pozzolana, tufo e sabbia della provincia di Terni.
Il presente decreto, munito delle sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addi' 12 luglio 1961.
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 12 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 27. - VILLA

Contratto Collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 8 GIUGNO 1955, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI CAVE DI PIETRA, PIETRISCO, GHIAIA, POZZOLANA, TUFO E SABBIA NELLA PROVINCIA DI TERNI
Parte di provvedimento in formato grafico
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