063U2236
063U2236
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa "Consorzio elettrico - Mollaro". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963 n. 2236)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1963, n. 35 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relativa agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuto che l'impresa "Consorzio Elettrico - Mollaro", con sede in Talo - frazione Mollaro (Trento), rientra tra le imprese previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
L'impresa, "Consorzio Elettrico - Mollaro", con sede in Taio - frazione Mollaro (Trento), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna, dei decreti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
Art. 2
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e dei decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, un mero 138.
Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa "Consorzio Elettrico Mollaro", con sede in Tale frazione Mollaro (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 9 dicembre 1962, n. 1613 , e nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
Art. 4
Il presente decreto hanno effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 dicembre 1963 SEGNI MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, atti 11 febbraio 1964 Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 130. - VILLA