Monitoring Gesetzessammlung

062U0725

IT - DPR

062U0725

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la trebbiatura e la motoaratura per conto terzi della provincia di Pisa. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 725)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959 n. 741 ; Visti per la provincia di Pisa: - il contratto collettivo 27 giugno 1958, per la determinazione delle retribuzioni per gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la trebbiatura e la motoaratura per conto terzi, stipulato tra l'Unione industriale - Sezione Trebiatori e Motoaratori - e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, cui ha aderito la Camera Sindacale - U.I.L. -; - l'accordo collettivo integrativo 27 giugno 1958, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo in pari data, cui ha aderito la Camera Sindacale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Pisa, in data 31 agosto 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Pisa, il contratto collettivo 21 giugno 1958, e relativo accordo integrativo di pari data, per la determinazione delle retribuzioni agli operai dipendenti dalle imprese esercenti la trebbiatura e la motoaratura per conto terzi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la trebbiatura, e la motoaratura per conto terzi nella provincia di Pisa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 59. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO 27 GIUGNO 1958 PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI LA TREBBIATURA E LA MOTOARATURA PER CONTO TERZI NELLA PROVINCIA DI PISA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 27 GIUGNO 1958.
Parte di provvedimento in formato grafico
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