Monitoring Gesetzessammlung

062U0694

IT - DPR

062U0694

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Lucca. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 694)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 4 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali; Visti, per la provincia di Lucca: - il contratto collettivo integrativo 29 marzo 1951, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; - l'accordo collettivo integrativo 4 maggio 1956, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori - C.I.S.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 49 della provincia di Lucca, in data 15 luglio 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Lucca, il contratto collettivo integrativo 29 marzo 1951 e l'accordo collettivo integrativo 4 maggio 1956, relativi ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del (contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto e nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Lucca.
Il presente decreto munito, del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149. foglio n. 33. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 MARZO 1951 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 4 MAGGIO 1956 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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