Monitoring Gesetzessammlung

062U0633

IT - DPR

062U0633

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialita' medicinali della provincia di Ferrara. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 633)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951, per il personale dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialita' medicinali; Visti gli accordi collettivi nazionali 14 ottobre 1954 e 7 maggio 1956, modificativi del predetto contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951; Visto, per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 30 aprile 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Grossisti di Prodotti Farmaceutici e Specialita' Medicinali e la Federazione Provinciale Sindacati Commercio - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio ed Affini - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Ferrara, in data 25 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Ferrara il contratto collettivo integrativo 30 aprile 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialita' medicinali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialita' medicinali della provincia di Ferrara.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 39. - VILLA.

Contratto Collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 APRILE 1959 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI SPECIALITA MEDICINALI DELLA PROVINCIA DI FERRARA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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