059U0815
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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 settembre 1959 n. 815)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 , modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successivi;
Veduto il testo unico delle le sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella, legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere dei Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 64. - Agli insegna menti complementari del corso di laurea in materie letterarie e' aggiunto quello di "pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa".
Art. 65. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia e' aggiunto quello di "pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa".
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere e' aggiunto quello di "pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 settembre 1959 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1959 Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 30. - VILLA