Monitoring Gesetzessammlung

057U1390

IT - DPR

057U1390

Istituzione di un Istituto tecnico agrario statale in Palmi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1957 n. 1390)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento dell'istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l' art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto tecnico agrario di Palmi gia' in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1 ottobre 1953; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1953 e' istituito in Palmi un Istituto tecnico agrario statale.
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, (d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2

I locali, l'arredamento, l'attrezzatura e l'azienda agraria per l'Istituto di cui al precedente articolo sono forniti dall'Ente morale Scuola tecnica agraria consorziale con sede in Palmi o, in caso di mancato adempimento, dall'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria alla quale fanno carico, in ogni caso, gli oneri relativi alla manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento dei locali e alla fornitura del materiale didattico e di laboratorio.

Art. 3

Il contributo annuo a carico dello Stato, per il mantenimento dell'Istituto suddetto, e' fissato nella misura di L. 21.000.000 e gravera' sui normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole ed istituti di istruzione tecnica per l'anno 1953-54.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 febbraio 1957 GRONCHI ROSSI - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 86. - RELLEVA

all. 1 - art. 1

Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario di Palmi
1° corso completo
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht