060U1450
060U1450
Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952 (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960 n. 1450)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1906, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima, stipulato tra le Associazioni degli industriali di Milano, Cremona, Ivrea, Genova e Parma, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie, la Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie; e, in pari data, tra le Associazioni degli Industriali di Milano, Cremona, Ivrea, Genova e Parma, con l'assistenza delle Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale dei Legno ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 79 dei 4 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima, sono regolati, per le provincie di Milano, Cremona, Genova, Parma e per il comune di Ivrea, da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese delle provincie e del comune sopra indicati, che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima.
Il presente accordo, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addi' 15 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI -- SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte del conti, addi' 1 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 3. - VILLA
Art. 1
CONTRATTO INTERPROVINCIALE DI LAVORO 1 aprile 1952 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI CHE PREVALENTEMENTE FABBRICANO BIGIOTTERIA FALSA, ARTICOLI RICORDO ED AFFINI PRODOTTI CON QUALSIASI MATERIA PRIMA
Addi' 1 aprile 1952, in Milano,
tra
le ASSOCIAZIONI DEGLI INDUSTRIALI DI MILANO, CREMONA, IVREA, GENOVA E PARMA, agli effetti del presente contratto rappresentate dai sigg.:
comm. rag. Giuseppe Girardi, Bruno Gasparini, rag. Paolo Vaschetti, Bruno Araldi, Aldo Cotti, dott. Aleardo Lazzarini, assistiti dall'avv. Erminio Fumagalli, sig. Luigi Zanzola e Lucio Quacchia, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria. italiana, nella persona del dott. Mario Binaghi
e
la F.I.L.L.A.V. - FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO ARTISTICHE E VARIE, rappresentata per delega della Segreteria Generale dal sig.
Becchi Virginio, assistito dal sig. Carnevali Gino della C.d.L. di Cremona e dai lavoratori: sig. Archenti Ildebrando, sig. Falicilo Armando, sig. Panzini Gino e sig. Mori Arturo;
la F.U.L.L.A.V. - FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI LEGNO ARTISTICHE E VARIE, rappresentata per delega del Segretario Generale dal sig.
Lino Mariani, assistito dal sig. Tinti Mario ed Alessandria Carlo dell'Unione Sindacale Provinciale di Cremona e dal lavoratore sig.Taglia Ettore:
1 aprile 1952 in Milano,
tra
le ASSOCIAZIONI DEGLI INDUSTRIALI DI MILANO, CREMONA, IVREA, GENOVA E PARMA, agli effetti del presente contratto rappresentate dai sigg.:
comm. rag. Giuseppe Girardi, Bruno Gasparini, rag. Paolo Vaschetti, Bruno Araldi, Aldo Cotti, dott. Aleardo Lazzarini, assistiti dall'avv. Erminio Fumagalli, sig. Luigi Zanzola e Lucio Quacchia, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana
nella persona del dott. Mario Binaghi
e
la C.I.S.N.A.L. - FEDERAZIONE NAZIONALE DEL LEGNO ED AFFINI, rappresentata dal Segretario sig. Pellegrino Maggi, assistito dal sig. Stefano Schiavi, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, rappresentata dal Segretario generale dott. Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni;
e' stato stipulato il presente contratto interprovinciale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima.
Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione degli operai verra' fatta in conformita' delle norme di legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda comunichera' all'operaio, normalmente per iscritto, la qualifica assegnatagli e la relativa retribuzione.
Art. 2
Art. 2.
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Art. 3
Art. 3.
DOCUMENTI E RESIDENZA
Per essere ammesso al lavoro, l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) tessere e libretti dalle assicurazioni sociali e dell'Istituto di Malattia in quanto ne sia in possesso;
3) carta di identita' o documento equivalente.
E' in facolta' dell'azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore a tre mesi, nonche' il certificato di lavoro relativo alle, occupazioni antecedenti.
L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il suo domicilio, a notificare i successivi mutamenti, e se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia, per poter beneficiare degli assegni familiari.
Art. 4
Art. 4.
VISITA MEDICA
L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
Art. 5
Art. 5.
PERIODO Di PROVA
L'assunzione al lavoro di ogni operaio avviene previo un periodo di prova della durata di sei giornate lavorative con reciproca facolta' di risolvere, entro tale termine, senza preavviso ne' indennita', il rapporto di lavoro.
Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a dodici giornate lavorative.
L'operaio che non venga confermato, o che per qualsiasi motivo non intenda esserlo, lascera' senz'altro la azienda la quale dovra' corrispondergli il pagamento delle ore di lavoro compiute con la retribuzione fissata all'atto dell'assunzione.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio sul lavoro o di malattia, l'operaio sara' ammesso a riprendere il periodo di prova, stesso qualora sia in grado di tornare in servizio entro quindici giorni dall'inizio dell'assenza.
Superato il periodo di prova l'anzianita' decorrera' dal primo giorno dell'assunzione.
Art. 6
Art. 6.
PASSAGGIO DI CATEGORIA
L'operaio puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua qualifica, purche' cio' non comporti una diminuizione di retribuzione.
All'operaio che sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiore della propria, dovra' essere corrisposta la retribuzione della categoria superiore a partire dal secondo giorno. Trascorso un periodo continuativo di 30 giorni lavorativi nel disimpegno di mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, gravidanza, puerperio, richiamo alle armi non superiore a tre mesi, nel qual caso il trattamento di cui al secondo comma spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.
L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conservera' la retribuzione della categoria alla quale appartiene.
Art. 7
Art. 7.
CUMULO DI MANSIONI
Agli operai che sono assegnati con carattere di continuita' alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, sara' attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza, o almeno carattere di equivalenza di tempo. Di casi particolari fra quelli che non rientrino nei sopraindicati, si terra' conto nella retribuzione.
Art. 8
Art. 8.
ORARIO DI LAVORO
La durata normale del lavoro e' quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Tuttavia, per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle otto ore, la ripartizione dell'orario settimanale potra' avvenire negli altri giorni superando - a regime normale - i limiti previsti al comma precedente, purche' non si superino le nove ore giornaliere o le 48 settimanali.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro non potra' superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge.
L'orario verra' affisso all'entrata dello stabilimento.
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di piu' turni giornalieri. L'operaio deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Art. 9
Art. 9.
SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO
In caso di interruzioni di lavoro, sara' riservato agli operai il seguente trattamento:
1) per le ore perdute ma passate in stabilimento al disposizione dell'azienda, sara' corrisposta la paga di fatto e l'indennita' di contingenza, con facolta' per la azienda di adibire gli operai ad altri lavori. Lo stesso trattamento (comprensivo della percentuale minima contrattuale di cottimo) verra' usato al lavoratore cottimista;
2) per le ore perdute e per le quali gli operai non siano trattenuti in stabilimento, non sara' dovuta alcuna retribuzione.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali locali per il prolungamento di tale termine, il lavoratore potra' chiedere il suo licenziamento con diritto a tutte le normali indennita' compreso il preavviso.
Art. 10
Art. 10.
RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE
E' consentita la, facolta' di recupero a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore, nonche' di quelle dovute a soste concordate fra le parti, purche' il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno, e si effettui entro i 30 giorni lavorativi seguenti al periodo in cui e avvenuta, la interruzione.
Art. 11
Art. 11.
INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO
L'entrata degli operai nello stabilimento sara' regolata come segue, salvo diverse disposizioni aziendali:
il primo segnale verra' dato venti minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sara' aperto l'accesso nello stabilimento;
il secondo segnale verra' dato cinque minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
il terzo segnale verra' dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro.
A questo segnale l'operaio dovra' trovarsi al suo posto di lavoro per iniziare la sua attivita'.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso entro i primi 15 minuti o oltre i quindici e fino a trenta minuti.
L'uscita e' indicata da un unico segnale dato alla fine del lavoro.
Nessun operaio potra' cessare il lavoro prima del segnale del suo termine.
Art. 12
Art. 12.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Gli operai che non fruiscono del riposo settimanale di domenica, come ad esempio gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovranno usufruire del riposo in altro giorno della settimana che si chiamera' "riposo compensativo".
Art. 13
Art. 13.
GIORNI FESTIVI
Sono considerate festivita' quelle dichiarate tali dalle disposizioni di legge, e piu' precisamente
a) i giorni: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre;
b) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
c) le seguenti festivita' infrasettimanali;
Capodanno: 1 gennaio;
Epifania: 6 gennaio;
S. Giuseppe: 19 marzo;
Lunedi di Pasqua: mobile;
Ascensione: mobile:
Corpus Domini: mobile;
S.S. Pietro e Paolo: 29 giugno;
Assunzione: 15 agosto;
Ognissanti: 10 novembre;
Immacolata Concezione: 8 dicembre;
S. Natale: 25 dicembre;
S. Stefano: 26 dicembre;
La ricorrenza del S. Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento.
Per il trattamento economico delle festivita' indicate al punto a) restano ferme le norme di legge e degli accordi interconfederali in materia.
Per le festivita' infrasettimanali di cui al punto e), qualora non coincidano con la domenica, con il giorno di riposo compensativo o con altra giornata festiva, sara' corrisposta la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento.
Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita' infrasettimanale.
In caso di prestazione di lavoro in dette festivita' infrasettimanali, sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui innanzi, la normale retribuzione (minimo contrattuale piu' eventuale superminimo piu' contingenza) per le ore lavorate senza maggiorazione per il lavoro festivo.
Nel solo caso di assenza dovuta a malattia o ad infortunio, nei giorni festivi di cui al punto e), la azienda integrera' il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato ammalato o infortunato.
Art. 14
Art. 14.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 8, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali; per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste.
Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festivita' del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla, retribuzione normale (minimo contrattuale piu' eventuale superminimo piu' contingenza), Per i cottimisti le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno calcolate sul minimo di paga della categoria, maggiorato della percentuale contrattuale di cottimo, di cui all'art. 15 e sulla contingenza:
Lavoro straordinario diurno............. 18 %
Lavoro festivo (domenica o giorni di ri-
poso compensativo o festivita del
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
4 novembre).......................... 40 %
Lavoro notturno (dalle 22 alle 6)....... 30 %
La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale di maggiorazione del lavoro notturno.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Art. 15
Art. 15.
LAVORO A COTTIMO
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da garantire all'operaio di normale capacita' ed operosita' il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 20% del minimo di paga base.
Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto o gruppo abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 20%.
Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata sino al raggiungimento di detto minimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non avra' diritto al mantenimento dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'azienda richieda il mantenimento della stessa produzione individuale.
Art. 16
Art. 16.
MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLA PAGA
Il pagamento delle retribuzioni verra' effettuato a settimana, a quattordicina, a quindicina od a mese.
Quando il pagamento della retribuzione viene effettuato a mese, l'azienda concedera', su richiesta, acconti quindicinali fino al 90% della retribuzione maturata.
Quando il pagamento venga effettuato a quindicina, potranno essere concessi, su richiesta degli interessati, congrui acconti settimanali della retribuzione maturata.
Il pagamento della retribuzione avverra' individualmente mediante busta o prospetto paga o documento equipollente, in cui dovranno essere distintamente specificate tutte le singole voci che la compongono e le eventuali ritenute nonche' il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce.
In caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere corrisposta all'operaio la parte della retribuzione, non contestata contro il rilascio da parte dell'operaio stesso, della quietanza per la somma ricevuta.
Art. 17
Art. 17.
RECLAMI SULLA PAGA
Qualsiasi reclamo silla corrispondenza tra la somma pagata e quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento; l'operaio che non vi provveda perde ogni diritto per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Per la regolarizzazione delle eventuali differenze, gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati entro sei mesi dal giorno del pagamento.
Art. 18
Art. 18.
DONNE ADDETTE A MANSIONI MASCHILE
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
Art. 19
Art. 19.
GRATIFICA NATALIZIA
In occasione della ricorrenza del S. Natale, gli operai considerati in servizio avranno diritto alla corresponsione della gratifica natalizia, di cui all'accordo interconfederale vigente, nella misura annua di duecento ore della retribuzione globale di fatto.
Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda.
Per l'eventuale frazione di mese superiore a quindici giorni sara' corrisposto un dodicesimo della gratifica stessa.
I periodi di assenza per malattia ed infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti nel presente contratto, nonche' i periodi di assenza per regolari permessi che non superino nel complesso il periodo di un mese nell'anno saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
Art. 20
Art. 20.
FERIE
L'operaio che ha un'anzianita', di servizio di dodici mesi consecutivi presso la stessa ditta ha diritto ad un periodo di ferie compensato con la normale retribuzione (minimo contrattuale, piu' eventuale superminimo, piu' contingenza per i lavoranti ad economia, e media di guadagno delle ultime due quattordicine o quattro settimane piu' indennita' di contingenza, per i cottimisti) nella misura di:
giorni 12 (ore 96): dal 1° all'ottavo anno compiuto di anzianita';
giorni 14 (ore 112): oltre l'ottavo anno compiuto di anzianita'.
Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia trascorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente.
Il periodo feriale deve avere normalmente un carattere continuativo salvo diverso accordo tra le parti interessate.
L'epoca delle ferie sara' stabilita secondo de esigenze del lavoro, contemporaneamente per stabilimento, per reparto, per scaglione o individualmente.
In caso di ferie collettive, all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, spettera' il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
In caso di licenziamento o di dimissioni qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, gli spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestati.
Per l'eventuale frazione di mese superiore a quindici giorni spettera' all'operaio medesimo il godimento di un dodicesimo delle ferie stesse.
Le festivita' infrasettimanali o nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico in quanto dovuto, senza prolungamento dei periodo feriale.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.
Non e' ammessa la rinuncia alle ferie, salvo le deroghe previste dal secondo comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 in base alle quali, perdurando la situazione prevista da detto accordo, e' consentita la possibilita' di suddividere in due periodi nell'anno il godimento delle ferie ovvero di sostituirne il godimento, fino alla meta', corrispondendo una giornata di retribuzione calcolata nella misura sopra indicata per ogni giorno di ferie non godute.
Art. 21
Art. 21.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia in data 31 maggio 1941.
Gli operai di ambo i sessi hanno diritto in caso di matrimonio ad un periodo di congedo della durata di otto giorni consecutivi con il compenso di 64 ore di retribuzione (paga di fatto piu' contingenza piu' rivalutazione).
Il congedo matrimoniale di cui sopra non potra' essere computato sul periodo delle ferie annuali ne' potra' essere considerato in tutto o in parte come periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo deve essere avanzata salvo casi eccezionali, dall'operaio con un preavviso di almeno sei giorni. La celebrazione del matrimonio dovra' essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.
Art. 22
Art. 22.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia deve essere comunicata dall'operaio alla direzione dell'azienda entro il secondo giorno di assenza salvo casi di giustificato e comprovato impedimento.
Alla comunicazione dovra' seguire, da parte dell'operaio, l'invio del certificato medico.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dell'operaio da un medico di sua fiducia.
In caso di malattia l'operaio non in prova avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
sei mesi, per anzianita' di servizio fino a 10 anni;
otto mesi, per anzianita' di servizio oltre 10 anni.
Superato il termine massimo sopra indicato, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o suoi postumi, il datore di lavoro potra' risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo all'operaio la liquidazione delle indennita' relative come in caso di licenziamento.
Analogamente, nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto a richiesta dell'operaio con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente.
L'operaio che, entro tre giorni dal termine del periodo di malattia, non si presenti al lavoro sara' considerato dimissionario.
In caso di infortunio l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo uguale a quello fissato al quarto capoverso del presente articolo.
L'operaio infortunato che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si presenti al lavoro sara' considerato dimissionario.
Per il trattamento di malattia e di infortunio valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
Art. 23
Art. 23.
TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA
Per la tutela dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme al trattamento economico e alle disposizioni particolari e varie delle vigenti leggi.
Art. 24
Art. 24.
SERVIZIO MILITARE
Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal D.L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 , a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare e l'operaio ha. diritto alla, conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda, ai soli effetti dell'art. 39 sull'indennita' di anzianita' e sempreche' l'operaio non si dimetta prima dello scadere di un anno dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.
Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, l'operaio e' tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto l'operaio puo' essere dall'azienda considerato dimissionario.
Art. 25
Art. 25.
TRASFERTE
All'operaio inviato dall'azienda in servizio fuori comune devono essere rimborsate le spese di viaggio, mentre quelle di vitto e del pernottamento, solo nel caso di dimostrata necessita'.
Art. 26
Art. 26.
TRASFERIMENTO
All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diversa localita', per cui ne derivi l'effettivo trasferimento di residenza, sara' corrisposto l'importo preventivamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se', per la famiglia e per le masserizie, ed una speciale indennita' di trasferta nella misura corrispondente al rimborso delle spese di vitto e alloggio - limitatamente all'operaio - per la durata di dieci giorni.
L'operaio ha diritto inoltre al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione di contratto di affitto, se dovuto, per un massimo comunque di tre mesi.
L'operaio che non accetta il trasferimento potra' essere licenziato con diritto a tutte le indennita'.
Art. 27
Art. 27.
DISCIPLINA AZIENDALE
Nell'esecuzione del lavoro l'operaio e' tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L'azienda portera' a conoscenza dell'operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessita'.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro lo operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dall'organizzazione interna aziendale.
L'operaio deve osservare rapporti di urbanita' e di subordinazione verso i superiori nonche' di cordialita' verso i compagni di lavoro.
Sara' cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanita'.
Art. 28
Art. 28.
PERMESSI DI ENTRATA E USCITA
Durante le ore di lavoro l'operaio non potra' lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della Direzione. Salvo speciale permesso della Direzione non e' consentito agli operai di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dall'operaio alla Direzione, od a chi per essa, nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
Il permesso ottenuto per l'uscita entro la prima, ora non da' diritto alla retribuzione per la prestazione data.
Art. 29
Art. 29.
ASSENZE
Tutte le assenze devono essere giustificate Ogni assenza non giustificata e non per messa potra' essere punita con una multa non superiore al 20% di quanto il lavoratore avrebbe percepito, per le ore di mancata prestazione di lavoro.
Le giustificazioni devono essere presentate nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo comprovati motivi di impedimento.
Sara' considerato dimissionario l'operaio che, senza giustificato motivo, sia assente per quattro giorni consecutivi, o per quattro volte in un anno nei giorni seguenti i festivi.
Art. 30
Art. 30.
ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI
Per gli operai chiamati a ricoprire cariche direttive di Segretari comunali, provinciali, regionali o nazionali nelle organizzazioni dei lavoratori le quali ne facciano espressa richiesta alla Direzione dell'azienda, il rapporto di lavoro verra' sospeso fino ad un massimo di due anni, con la sola conservazione del posto senza, peraltro, che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale.
Art. 31
Art. 31.
CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE
L'operaio dovra' conservare in buon stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L'azienda dovra' porre l'operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
L'operaio e' responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e rispondera' delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili egli dovra' interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro i ferri di sua proprieta'.
Nessuna modifica potra' essere apportata dall'operaio agli oggetti a lui affidati senza l'autorizzazione della Direzione dell'azienda o di chi per essa.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'operaio prima di lasciare lo stabilimento, dovra' riconsegnare tutto cio' che gli era stato affidato; qualora non lo restituisca tutto o in parte, l'azienda tratterra' l'importo corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi e sulle indennita' spettanti all'operaio a qualsiasi titolo.
Qualora, l'operaio lavorasse con utensili di sua proprieta', l'azienda dovra' corrispondergli una indennita' di consumo ferri, la cui misura verra' concordata fra le parti direttamente interessate.
L'azienda ha sempre facolta' di sostituire con propri utensili quelli di proprieta' dell'operaio e in tal caso non corrispondera' piu' l'indennita' ferri di cui al comma precedente.
Art. 32
Art. 32.
VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
L'operaio non puo' rifiutarsi alle visite di inventario e di controllo personale che venissero effettuate per ordine della Direzione dell'azienda.
Art. 33
Art. 33.
DIVIETI
Durante le ore di lavoro sono vietate le collette, le raccolte di firme, le vendite e distribuzione di biglietti e di giornali, di oggetti e simili.
E' proibito fumare nell'interno del laboratorio ed introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
E' proibito all'operaio di produrre fuori del laboratorio, per conto proprio o per conto di terzi, articoli analoghi a quelli prodotti dall'azienda ove e' occupato.
Art. 34
Art. 34.
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
I danni e la valutazione obiettiva di essi saranno preventivamente contestati all'operaio.
L'importo del risarcimento dei danni sara' valutato dalla Direzione dell'azienda in relazione all'entita' del danno subito e sara' ratealmente trattenuto nella misura del 10% della retribuzione globale di ogni periodo di paga.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'eventuale saldo scoperto sara' trattenuto sui compensi e sulle indennita' spettanti all'operaio a qualsiasi titolo.
Art. 35
Art. 35.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Qualsiasi infrazione dell'operaio al presente contratto potra' essere punita a seconda della gravita' delle mancanze:
a) con richiamo verbale o scritto;
b) con la multa fino all'importo di tre ore di retribuzione ivi compresa la contingenza;
c) con la sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell'art. 37.
Art. 36
Art. 36.
MULTE E SOSPENSIONI
La Direzione potra' infliggere la multa e la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente, all'operaio che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto all'articolo 29 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiali dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarita' dell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offese ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l'osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro e alla sicurezza dell'azienda.
La multa verra' applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano gia' dato luogo all'applicazione della multa.
L'importo della multa e' devoluto alle esistenti istituzioni di assistenza e previdenza di carattere aziendale, o, in mancanza di queste, all'Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie.
Art. 37
Art. 37.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
A) Licenziamento senza preavviso e con indennita' di anzianita', come in caso di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 36 (Multe e sospensioni) non siano cosi' gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a, cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
c) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio;
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 36 (Multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 36.
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennita' di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave documento morale o materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furto;
c) trafugamento di schizzi, disegni, modelli, utensili ed altri oggetti o documenti;
d) danneggiamento volontario al materiale di lavorazione o alle macchine:
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla, incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) rissa nei reparti di lavorazione.
Art. 38
Art. 38.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell'art. 37 (Licenziamento per mancanze) o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di 6 giorni (48 ore).
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del predetto termine, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto all'operaio, un importo corrispondente alla normale retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto.
L'azienda puo' esonerare l'operaio dalla, prestazione del lavoro, corrispondendo la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.
Art. 39
Art. 39.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
All'operaio licenziato non ai sensi dei comma B) dell'art. 37 per ogni anno compiuto di anzianita' ininterrotta di servizio presso la stessa azienda, l'indennita' di licenziamento verra' corrisposta:
1) per l'anzianita' di servizio maturata fino al 31 dicembre 1951 nella misura e con l'anzianita' massima prevista dai contratti di lavoro precedenti;
2) per l'anzianita' di servizio maturata successivamente al 1 gennaio 1952 nella misura di:
a) 4 giorni (32 ore) per ciascuno dei primi due anni compiuti;
b) 6 giorni (48 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il secondo e fino al quinto compiuto;
c) 7 giorni (50 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il quinto e sino ai dodicesimo compiuto;
d) 9 giorni (72 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il dodicesimo e sino al diciottesimo compiuto;
e) 12 giorni (96 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 180 anno compiuto.
Per il riconoscimento di tali nuove misure non si terra' conto dell'anzianita' di servizio maturata sino al 31 dicembre 1951.
Trascorso il primo anno di anzianita' ininterrotta di servizio presso l'azienda le trazioni di anno si computeranno in dodicesimi con l'esclusione della frazione di mese.
L'indennita' di cui al presente articolo e' calcolata sulla paga di fatto e indennita' di contingenza. Per gli operai normalmente retribuiti a cottimo la paga base sara' maggiorata della percentuale minima garantiti di cottimo di cui all'art. 15.
L'indennita' di contingenza e' computata per il calcolo dell'indennita' di licenziamento a partire dal 1 gennaio 1945 e comunque per un periodo non inferiore agli ultimi dieci anni o per l'eventuale minore periodo di servizio prestato.
Art. 40
Art. 40.
INDENNITA' DI DIMISSIONI
All'operaio dimissionario a seconda dell'anzianita' di servizio maturata ininterrottamente presso la stessa azienda, competera' un'indennita' di dimissioni ragguagliata alle sotto indicate percentuali delle indennita' di anzianita' previste e da calcolarsi in base a quanto stabilito nell'art. 39 del presente contratto:
a) 50% dopo il secondo anno compiuto di anzianita' di servizio e sino al 5° anno compiuto;
b) 75% dopo il 5° anno compiuto di anzianita' di servizio e sino al 10° anno compiuto;
c) 100% dopo il 10° anno compiuto di anzianita' di servizio.
Il 100% delle indennita' di anzianita' in caso di dimissioni e' anche dovuto all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, ovvero 55° anno di eta' se donna nonche' agli operai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia ai sensi dell'art. 22, nonche' alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.
Il periodo di apprendistato entrera' nel compito dell'anzianita', agli effetti del trattamento previsto dal presente articolo, solo quando siano trascorsi due anni dalla ultimazione del periodo stesso.
Art. 41
Art. 41.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte dell'operaio l'indennita' di anzianita', l'indennita' sostitutiva del preavviso di cui agli articoli 38 e 39 e l'indennita' sostitutiva delle ferie maturate, nonche' i ratei di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli, o ai parenti o affini secondo le vigenti norme di legge.
In mancanza di essi le indennita' predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione.
Art. 42
Art. 42.
TRASFORMAZIONE, TRAPASSO, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA
In caso di cessione, trapasso o trasformazione della azienda l'operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente, qualora non venga liquidate di tutto quanto gli compete.
Se il licenziamento e' causato da fallimento o da cessazione dell'azienda, l'operaio conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso ed alla indennita' di anzianita' nonche' alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.
Art. 43
Art. 43.
COMMISSIONI INTERNE
Per i compiti delle Commissioni interne e dei delegati d'impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.
Art. 44
Art. 44.
MENSE AZIENDALI
Per le mense aziendali o indennita' sostitutiva si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.
Art. 45
Art. 45.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Per l'igiene e la sicurezza del lavoro si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
Art. 46
Art. 46.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Cessato il rapporto di lavoro l'azienda consegnera' all'operaio che ne rilascera' ricevuta, il libretto di lavoro, la tessera di assicurazione ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato, sempreche' non ne sia impedita da ragioni indipendenti dalla sua volonta'.
Art. 47
Art. 47.
CERTIFICATO DI LAVORO
Ai sensi dell' art. 2124 del C. C. l'azienda dovra' rilasciare all'operaio - all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e semprecche' non sia in possesso del libretto di lavoro - un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio e stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
Art. 48
Art. 48.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del contratto stesso, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli industriali e del lavoratori, fermo restando in caso di disaccordo, la facolta' di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sull'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni stipulanti.
Art. 49
Art. 49.
REGOLAMENTO INTERNO DI AZIENDA
Il regolamento interno di azienda non dovra' contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.
Art. 50
Art. 50.
NORME COMPLEMENTARI E PRECEDENTI CONTRATTI
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
I contratti provinciali di lavoro vigenti nel settore, conserveranno la loro validita' limitatamente alla materia non disciplinata dal presente contratto.
Art. 51
Art. 51.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento.
Art. 52
Art. 52.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Ferma restando la inscindibilita' di cui sopra, le parti si danno atto che col presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli all'operaio, vigenti presso le singole aziende all'entrata in vigore del presente contratto.
Art. 53
Art. 53.
ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI
Qualora le organizzazioni dei lavoratori stipulanti dovessero con altre associazioni di datori di lavoro o di artigiani concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria italiana.
Art. 54
Art. 54.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto collettivo di lavoro ha decorrenza dal 1 aprile 1952 con validita' di due anni e si intende tacitamente rinnovato per eguale periodo di tempo qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: