060U1432
060U1432
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960 n. 1432)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo di lavoro 12 ottobre 1948 per le maestranze addette alle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e per signora, stipulato tra il Sindacato Interprovinciale di Milano degli Industriali dell'Abbigliamento su Misura, Pelliccia, Modisterie e Modellisti, con l'intervento dell'Associazione Industriale Lombarda, il Sindacato Provinciali Industriali dell'Abbigliamento della Unione Industriali della Provincia di Torino e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'intervento dei Sindacati Provinciali, partecipando alle trattative la Federazione Unitaria. italiana Liberi Lavoratori dell'Abbigliamento; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori: Visto il contratto collettivo di lavoro 2/ gennaio 1949 da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su Misura, stipulato tra il Sindacato Interprovinciale di Milano degli Industriali dell'Abbigliamento sui misura, Pellicciai, Modisterie e Modellisti, il Sindacato Provinciale Industriali dell'Abbigliamento della Unione Industriali della Provincia di Torino - la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'intervento dei Sindacati Provinciali, la Federazione Unitaria italiana Liberi Lavoratori dell'Abbigliamento, con l'intervento dei Liberi Sindacati Provinciali di Milano e Torino; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo 29 ottobre 1948 per le mense aziendali, stipulato tra le medesime organizzazioni sindacali di cui al predetto contratto collettivo 12 ottobre 1948; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, N. 51 dell'11 marzo 1960, degli atti sopra citati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo di lavoro 12 ottobre 1948 relativo alle maestranze addette alle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e per signora, il contratto collettivo 27 gennaio 1949 relativo agli impiegati dipendenti dalle aziende medesime e l'accordo 29 ottobre 1948 per le mense aziendali sono regolati, per le provincie di Milano e Torino, da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti (e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti lavoratori dipendenti dalle imprese sartoriali di confezioni su misura per uomo e per signora delle provincie sopraindicate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 settembre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 59. - VILLA
Art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 12 OTTOBRE 1948 PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLE AZIENDE SARTORIALI DI CONFEZIONI SU MISURA PER UOMO E PER SIGNORA
Addi' 12 ottobre 1948 in Milano,
tra
il SINDACATO INTERPROVINCIALE DI MILANO DEGLI INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA, PELLICIAI MODISTERIE E MODELLISTI, in persona del suo Presidente sig. Gianfranco Rosti, assistito dal Vice Presidente dott. Aldo Fercioni e dai signori: Sbarbaro Zulli, dott.
ing. Guido Lorini, cav. Celeste Carrara, Carlo Vigorelli, avv. Piero Rossi e Luigi Terenghi; con l'intervento della ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA in persona dell'ing. Emilio Zacchi;
il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO DELLA UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI Torino, in persona del suo Presidente dott. Ernesto Gianet, assistito dai signori: Monga, Matta', Ramella, Robiolio, Sanlorenzo, dott. Carlo Pistoja;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTo (F.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Responsabili sig. Remo Savio e dal Segretario Benvenuto Orrigoni; con l'intervento, in rappresentanza dei SINDACATI PROVINCIALI, dei sigg. Omobono Tominez, Francesco Pianezza, Sirro Fantazzini e Mario Gorini;
partecipando alle trattative la (F.U.I.L.L.A.) FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LIBERI,LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO, rappresentata dai sigg. Ascari Silvio (Segretario Responsabile), Giuseppe Fossati (Segretario) e Franco Manzella (di Milano);
e' stato concluso il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le maestranze addette alle aziende sartoriali di confezioni su misura situate nel territorio di competenza, dei sindacati stipulanti.
Art. 1.
ASSUNZIONE E DOCUMENTI DI LAVORO
Vale per l'assunzione la norma di cui all'art. 4 dell'accordo interconfederale 7 agosto 1947 sulla "costituzione e funzione delle commissioni interne".
L'assunzione verra' comunicata all'interessato, normalmente per iscritto, e dovra' specificare:
a) la data dell'assunzione;
b) la categoria alla quale l'assunto viene assegnato e la paga relativa;
c) la localita' in cui il lavoro viene prestato.
Il nuovo assunto e' tenuto a presentare alla Direzione dell'azienda i seguenti documenti:
1) carta d'identita' o documento equipollente
2) libretto di lavoro;
3) tessera per l'assicurazione sociale obbligatoria in quanto ne sia in possesso;
4) libretto per l'assistenza di malattia in quanto ne sia in possesso.
Il datore di lavoro nel caso di mancanza o di irregolarita' dei documenti di cui ai punti 3 e 4 e' tenuto a regolarizzare la posizione del lavoratore dal giorno dell'assunzione, ferma restando la responsabilita' del precedente datore di lavoro circa le eventuali irregolarita';
5) titoli di preparazione professionale con specifico riferimento al rapporto di lavoro;
6) certificato penale rilasciato da non piu' di tre mesi ove la azienda lo richieda;
7) eventuali documenti necessari per fruire degli assegni familiari.
Dei documenti che trattiene l'azienda rilascera' ricevuta all'interessato.
Il nuovo assunto ha l'obbligo di comunicare all'azienda che lo impiega il proprio domicilio, e, ove intervengano, i mutamenti mutamenti successivi.
La Direzione, nell'assumerlo, lo mettera' in grado di conoscere la esistenza ed il contenuto del presente contratto e di eventuali regolamenti interni.
I membri delle Commissioni interne od il Delegato di fabbrica dovranno essere provvedui di una copia del contratto a cura e spese del datore di lavoro. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la ditta e' tenuta a restituire al lavoratore tutti i documenti di lavoro debitamente aggiornati.
In caso di impedimento, detta restituzione dovra' avvenire entro i cinque giorni successivi ed intanto la azienda rilascera' al lavoratore interessato una dichiarazione che possa servire al lavoratore stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto di lavoro.
Art. 2
Art. 2.
AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653 e successive, nonche' le disposizioni contenute nel D. 7 agosto 1936, n. 1720, relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi della applicazione della legge stessa.
Art. 3
Art. 3.
VISITA MEDICA
Una visita medica preventiva, allo scopo di accertare l'integrita' e l'idoneita' fisica dell'operaio, potra' essere disposta dalla Direzione dell'azienda che si varra' all'uopo di un medico di sua fiducia.
Art. 4
Art. 4.
PERIODO DI PROVA
L'operaio puo' essere assunto per un periodo di prova di sei giornate lavorative. Entro questo limite, che potra' con atto scritto, d'accordo fra le parti, essere aumentato a 15 giornate lavorative, aia la direzione dell'azienda come l'operaio assunto avranno la facolta' di rescindere il rapporto di lavoro, senza preavviso e senza indennita' alcuna.
Scaduto il periodo di prova, l'operaio si intende assunto definitivamente.
Quando, prima o alla scadenza del periodo di prova, si rescinda il rapporto di lavoro, spetta all'operaio il compenso per il lavoro prestato in base al contratto di lavoro vigente, compenso non inferiore, comunque al minimo contrattuale previsto per la categoria cui l'operaio e' stato assegnato durante il periodo di prova, sempreche' non sia stato prestabilito un salario maggiore.
Per l'operaio assunto definitivamente, il periodo di prova entra nel complessivo del servizio prestato a tutti gli effetti contrattuali.
Art. 5
Art. 5.
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
Gli operai delle sartorie su misura per uomo e per signora (civili, militari, ecclesiastiche, teatrali), sono suddivisi come in appresso:
SARTORIE SU MISURA PER SIGNORA
Lavoranti specializzate (1ª categoria):
Sono coloro che, seguendo le direttive del capo reparto, del datore di lavoro o di chi per esso, sono capaci di eseguire, a mano o a macchina, qualsiasi capo di abbigliamento, comprese le operazioni materiali del taglio sul segnato e l'assistenza alle prove.
Lavoranti qualificate (2ª categoria);
Sono coloro che, sotto la guida del capo reparto, del datore di lavoro o di chi per esso, sanno eseguire soltanto singoli capi di abbigliamento di minore importanza.
Aiutanti;
Sono coloro che eseguono lavori di carattere ausiliario nella confezione di capi di abbigliamento (durata dell'aiutantato anni 2).
Apprendisti di 1ª assunzione:
durata massima
eta di assunzione: dell'apprendistato
fra i 14 e i 16 anni anni 4
fra i 16 e i 18 anni anni 3 1/4
fra i 18 e i 20 anni anni 2 1/2
Per l'eventuale personale maschile addetto alla produzione, si applica il contratto delle sartorie su misura per uomo.
SARTORIE DU MISURA PER UOMO
Lavoranti specializzati (1ª categoria):
Sono coloro che sanno eseguire, a mano o a macchina, il capo vestiario - con l'eventuale assistenza alle prove - oppure, fermo restando che devono avere la capacita' di fare il capo completo, compiono una o piu' delle lavorazioni principali quali: messa insieme del davanti, o fianchi, o spalle mediante imbastitura, imbastitura delle e maniche, lavori relativi alla confezione del collo o colletto bavero, stiratura del capo completo o dei quarti, riparatori o caponai o tallonai (pompa).
Lavoranti qualificati (2ª categoria):
Sono coloro che sanno portare in quarti le confezioni e cioe' sanno eseguire, a, mano o a macchina, la cucitura di parti staccate (fianchi, spalle, maniche) gia' imbastite da altri, ed altri lavori purche' non di pertinenza dello specializzato.
Aiutanti - due anni di aiutantato
Apprendisti di 1ª assunzione:
durata massima
eta di assunzione: dell'apprendistato:
fra i 14 e i 16 anni anni 2 1/2
fra i 16 e i 18 anni anni 2
DONNE:
Lavoranti specializzate (1ª categoria)):
Macchiniste finite che sappiano cucire il capo, oppure maniche, tasche esterne, tallonaie, occhiellaie, pantalonaie, gilettaie.
Lavoranti qualificate (2ª categoria):
Sono da assegnare a questa categoria coloro che aiutano il lavorante sarto.
Aiutanti - sei mesi di aiutantato.
Apprendisti di prima assunzione:
durata massima
eta di assunzione: dell'apprendistato:
fra i 14 e i 16 anni anni 3
fra i 16 e i 18 anni anni 2
fra i 18 e i 20 anni anni 1
Ausiliari: Seguono le sorti delle categorie di provenienza.
Manovali.
Fattorini.
Per quanto riguarda il trattamento salariale vale l'apposito accordo.
Art. 6
Art. 6.
MUTAMENTO DI MANSIONE
Il lavoratore percepisce la retribuzione stabilita per la categoria alla quale e' stato assegnato od il miglior trattamento salariale attribuitogli.
Se la direzione dell'azienda lo adibisce a mansioni di categoria inferiore e' tenuta a conservargli la retribuzione della sua categoria od il miglior trattamento di cui al comma 1. Se gli affida invece temporaneamente mansioni della categoria superiore dovra' corrispondere il compenso stabilito per la categoria stessa.
Tale norma potra' non essere osservata qualora il mutamento di mansioni sia originato da fatto di natura occasionale (quale, ad esempio, la sostituzione di operai assenti o ammalati) e non si protragga per un periodo superiore a due giornate lavorative.
L'utilizzazione dell'operaio in lavori della categoria superiore per un periodo superiore a tre mie, ove non sia giustificata dalla necessita' di sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio o permesso, comporta di diritto il trasferimento alla categoria superiore. Quando il lavoratore sia contemporaneamente e con carattere di continuita' adibito i mansioni di categorie diverse, percepira' la paga fissata per la categoria superiore. Avvenendo che Ie mansioni della sua categoria siano nettamente prevalenti rispetto a quelle della, categoria superiore ed abbiano, queste, carattere saltuario sara' corrisposta una retribuzione intermedia conservando al lavoratore ogni preesistente paga di fatto o di merito.
Art. 7
Art. 7.
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
E' considerato "apprendista" il lavoratore che, assunto da una azienda in eta' compresa fra i 14, ed i 18 anni per gli uomini e fra i 14 ed i 20 anni per le donne, compia un lavoro od un complesso di lavori che costituiscano una graduale preparazione per passare, alla fine del periodo di apprendistato, alla categoria degli operai qualificati.
a) La durata massima del periodo di apprendistato e' quella, fissata, per singolo settore, dall'art. 5 del presente contratto.
b) La durata massima di cui e' detto piu' sopra sara' ridotta di due terzi per i licenziati di scuole tecniche industriali ad indirizzo didattico specifico rispetto alla attivita' che l'apprendista e' chiamato a svolgere; della meta' per chi sia, in possesso di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all'attivita' dell'apprendista.
c) Il servizio prestato, antecedentemente all'assunzione, presso altre aziende dello stesso ramo, sara' internamente computato ai fini indicati nel capoverso a) purche' esista analogia di mansioni e non siano trascorsi piu' di 12 mesi tra la fine di un periodo e l'inizio del successivo.
d) All'uopo, nel libretto di lavoro dell'interessato e nei certificati relativi al servizio prestato, saranno indicati a cura del datore di lavoro i periodi di tirocinio e gli scatti di paga conseguiti.
e) Quando, trascorsi almeno sessanta giorni dall'assunzione, l'apprendista sia dalla azienda adibito ad altri lavori, per i quali sia pure necessario un periodo di tirocinio, tutto il primo periodo sara' interamente computato ai fini indicati dal capoverso a).
f) L'apprendista, fermo restando quanto prescrivono le leggi in proposito, non potra' essere adibito a lavori faticosi o nocivi, che possano comunque determinare la resistenza fisica, ne' impiegato in attivita' diverse da quelle relative alla sua preparazione professionale.
g) Durante il periodo di tirocinio, l'apprendista deve lavorare ed essere retribuito ad economia. Se gli fosse affidato lavoro a cottimo, egli dovra' essere considerato operaio qualificato anche se il periodo di tirocinio non risultasse completato in base ai termini indicati al capoverso a).
h) L'apprendista che, raggiunto il 17° anno di eta' e trascorsa la meta' del periodo di tirocinio di cui al capoverso a), chieda di essere ammesso e superi una prova tendente ad accertare la sua idoneita' sara' considerato operaio qualificato a tutti gli effetti retributivi e normativi.
L'apprendista che chieda, e dimostri di frequentare un corso di istruzione professionale specifico rispetto all'attivita' che esso svolge dovra' essere lasciato libero per il tempo necessario, senza che ne risulti diminuita la sua retribuzione.
i) Le retribuzioni iniziali (minimi di paga base) sono stabilite dagli accordi integrativi salariali.
Gli aumenti successivi avvengono per scatti semestrali. Per gli apprendisti di prima assunzione, assunti tra i 14 e i 16 anni non si fara' luogo al primo scatto semestrale di paga. Si conviene che l'entita di ogni scatto si otterra' dividendo la differenza tra il minimo della, paga base dell'aiutante ed il minimo della paga dell'apprendista nel primo semestre di tirocinio per il numero dei semestri che compongono i periodi di apprendistato. ;
Le assenze continuative dell'apprendista, che possono compromettere il corso dell'apprendistato, potranno non essere considerate agli effetti dello scatto di paga semestrale, su concorde parere delle organizzazioni sindacali territoriali degli industriali e degli operai.
Art. 8
Art. 8.
SCUOLE PROFESSIONALI
L'istituzione di corsi di istruzione professionale ed il potenziamento di quelli eventualmente esistenti, allo scopo di preparare maestranze tecnicamente efficienti e di migliorare il loro livello culturale anche da un punto di vista generale, sono additati alle associazioni territoriali e nazionali di categoria ed anche ai singoli industriali come uno scopo da perseguire con ogni possibile mezzo, per i benefici sociali ed economici che potranno derivarne.
Art. 9
Art. 9.
ORARIO DI LAVORO
La durata normale del lavoro settimanale e' determinata dalla legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salve le deroghe previste dalla legge stessa o da norme contrattuali.
La tabella, indicante l'orario di lavoro predeterminato, dovra' essere esposta in luogo visibile a tutti i lavoratori.
Per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o di custodia non connessi o non strettamente attinenti alla produzione, l'orario normale di lavoro e' determinato in 60 ore settimanali con un massimo di dieci ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia.
Art. 10
Art. 10.
INIZIO E FINE DEL LAVORO
Al segnale di inizio del lavoro l'operaio dovra', trovare al proprio posto pronto a svolgere la sua attivita'.
Sara' considerato ritardatario chi, al segnale di cui e' detto piu' sopra, risultera' non entrato nello stabilimento. L'operaio che si presenti successivamente e con Un ritardo non superiore a mezz'ora, sara' considerato presente agli effetti del computo delle ore, a partire dalla mezz'ora successiva a quella in cui ha avuto inizio il lavoro.
Nessun operaio potra' cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione.
La pulizia del posto, delle macchine o degli utensili di lavoro, con le modalita' indicate dalla direzione della azienda, sara' fatta normalmente prima dell'anzidetto segnale di cessazione. Ove venisse compiuta oltre l'orario normale di cui all'art. 16 sara' considerata prestazione straordinaria.
Art. 11
Art. 11.
ORARIO SETTIMANALE (POMERIGGIO DEL SABATO)
Normalmente ed ove non ostino ragioni particolari, l'orario di lavoro del sabato di ogni settimana non dovra' protrarsi oltre le ore 14.
Per completare l'orario settimanale potra' farsi luogo al recupero in normale regime di retribuzione, prolungando l'orario negli altri giorni della settimana.
Art. 12
Art. 12.
SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DEL LAVORO
La sospensione del lavoro, decisa dall'azienda, per un periodo superiore ai quindici giorni, ove tale termime non sia prolungato in seguito ad accordi eventuali tra le organizzazioni locali, dara' diritto all'operaio di considerarsi licenziato, col trattamento previsto per i licenziamenti, compreso il periodo di preavviso.
In caso di interruzione, per cause di forza maggiore si fara'
a)luogo al pagamento della paga di fatto e della indennita' di contingenza per tutte le ore trascorse nello stabilimento, con la facolta' da parte dell'azienda di adibire gli operai a lavori diversi dagli abituali;
b) al pagamento della paga di fatto e della meta' della contingenza per la prima giornata di interruzione, nel caso che, pur non essendo trattenuti nello stabilimento, gli operai non siano stati avvertiti in tempo utile, e cioe' almeno nel corso della giornata precedente, Ferme le norme relative ai rimborsi che potranno essere richiesti alla Cassa integrazioni salariali.
Sospensioni, interruzioni, permessi, assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio non interrompono l'anzianita' dell'operaio in ordine ai diritti che dall'anzianita' derivano per legge o contrattualmente.
Art. 13
Art. 13.
RECUPERO DELLE ORE PERDUTE
Potranno essere recuperate, in normale regime di retribuzione, le ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore, o per temporanee soste dell'attivita' lavorativa convenute preventivamente, purche' il recupero avvenga nei trenta giorni susseguenti all'interruzione e sia contenuto nel limite massimo di un'ora al giorno.
Art. 14
Art. 14.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale cade in domenica, come e' stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purche' sia consentita dalla legge citata, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto in domenica non si applicano ai lavoratori addetti a mansioni discontinue di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Quando i lavoratori anzidetti lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sara' fissato per il riposo compensativo.
Art. 15
Art. 15.
GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO
Sono considerati festivi i giorni seguenti:
a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le festivita' nazionali indicate come tali dalle disposizioni vigenti o da quelle che saranno successivamente emanate dalle autorita' competenti (attualmente il 25 aprile; il 1 maggio; l'8 maggio; il 4 novembre;
c) le ricorrenze:
1) 1 gennaio (capodanno); 2) Epifania (6 gennaio);3) San Giuseppe (19 marzo); 4) Ascensione; 5) Corpus Domini; 6) Ss. Pietro e Paolo (29 giugno); 7) Assunzione (15 agosto); 8) Ognissanti (1 novembre); 9) Concezione (8 dicembre); 10) Natale (25 dicembre); 11) Giorno dell'Angelo (successivo alla Pasqua); 12) Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento.
Quest'ultima festivita' potra' essere sostituita d'accordo tra le organizzazioni territoriali, tenuto conto delle consuetudini locali.
Per le festivita' nazionali di cui al capoverso b) compete al lavoratore la retribuzione globale di fatto in ragione di otto ore giornaliere.
Per le festivita' infrasettimanali di cui al capoverso c) sara' corrisposta la retribuzione globale di fatto, secondo la durata del lavoro risultante dall'orario predeterminato in vigore nello stabilimento. In altri termini, il lavoratore dovra' ricevere quanto avrebbe percepito se avesse effettivamente lavorato, seguendo il predetto orario.
Ove uno o piu' lavoratori siano chiamati a prestare la loro opera in uno dei giorni compresi nelle festivita' infrasettimanali, oltre al trattamento economico indicato per le festivita' stesse, sara' corrisposta la normale retribuzione globale di fatto per il lavoro svolto effettivamente sia ad economia che a cottimo, come se si trattasse di giorno feriale.
Se la prestazione ha luogo in un giorno compreso nelle festivita' nazionali, oltre al trattamento economico indicato per le festivita' stesse, sara' corrisposta la normale retribuzione globale di fatto per il lavoro svolto effettivamente, sia ad economia che a cottimo, maggiorata pero' dalle percentuali previste per il lavoro festivo.
Il trattamento economico di cui sopra per le festivita' nazionali ed infrasettimanali si intende esteso ai lavoratori assenti per malattia, infortuni, gravidanza e puerperio, nei limiti di tempo in cui dura il rapporto di lavoro.
Art. 16
Art. 16.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO MAGGIORAZIONI
1) E' lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 9, ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le dieci ore giornaliere o le sessanta ore settimanali per i lavoratori indicati nel secondo comma dell'articolo stesso.
2) E' considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica, nei giorni di riposo compensativo e nelle festivita' nazionali contemplate nell'art. 15.
3) E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le 22 e le 6.
Il lavoro straordinario notturno e festivo potra' essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.
Sono, ugualmente richiamate le leggi che vietano il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
Il lavoratore che dimostri di frequentare scuole serali o festive sara', a sua richiesta, esonerato dal lavoro straordinario o festivo, ove ne derivi impedimento a frequentare le scuole stesse.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo saranno corrisposte al lavoratore, oltre alla normale retribuzione, le maggiorazioni indicate in appresso:
lavoro straordinario diurno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% lavoro straordinario notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35% lavoro notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% lavoro festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35% lavoro festivo straordin. (oltre le 8 ore). . . . . . . . . . . . 45% lavoro festivo notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% lavoro fest. nott. straord. (oltre le 8 ore). . . . . . . . . . . 60%
Le percentuali di maggiorazione sopra indicate si calcoleranno:
a) sulla paga base di fatto comprensiva dell'indennita' di contingenza per gli operai ad economia;
b) sulla paga base di fatto maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo piu' l'indennita' di contingenza, per i lavoratori a cottimo.
Dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, con cio' intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Art. 17
Art. 17.
LAVORO A COTTIMO
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo.
Il cottimo potra' essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilita' tecniche ed a seconda degli accordi che potranno intercorrere tra le parti direttamente interessate.
b) Ogni tariffa di cottimo deve garantire all'operaio di normale capacita' ed operosita' il conseguimento di un guadagno non inferiore al minimo di paga di categoria maggiorato della percentuale del 20%.
Tale condizione si presume adempiuta quando - qualora vi siano piu' operai lavoranti con la medesima tariffa di cottimo - detti operai abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al 20%.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento del detto minimo.
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto, o per affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovra' poi essere comunicata agli operai per i diversi cottimi, la quantita' del lavoro eseguito ed il tempo impiegato.
Tali comunicazioni dovranno essere in possesso degli operai perche' essi possano sempre computare con facilita' ed esattezza la propria retribuzione.
Le tariffe cosi' stabilite una volta superato il periodo di assestamento non potranno essere variate.
Solo quando siano attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, si potra' procedere alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione delle variazioni di tempo che le modifiche stesse avranno determinato.
Le variazioni di tariffe in tal caso dovranno intervenire entro un periodo di assestamento uguale a quello stabilito nel seguente capoverso.
d) Il periodo di assestamento di cui sopra e', per i cottimi di lavorazione in serie, di un mese. Nei casi di nuove lavorazioni speciali, il periodo di assestamento - da concordarsi fra le parti - potra' avere la durata massima di 4 mesi, alla condizione che per il periodo oltre il secondo mese venga garantita agli operai una retribuzione non inferiore all'80% del guadagno medio di cottimo realizzato nel trimestre precedente all'entrata in vigore delle tariffe provvisorie.
Per i cottimi di breve durata dovra' intendersi per periodo di assestamento quel lasso di tempo strettamente necessario perche' il cottimo si normalizzi.
Per i cottimi ricorrenti si intende che il periodo di assestamento e' solo quello iniziale della prima introduzione.
e) Qualora gli operai interessati nell'ambito di una tariffa di cottimo subiscano nel complesso del guadagno medio orario di due quindicine - determinato in base a quanto fissato dal comma 1 del paragrafo b) - una diminuzione in confronto dei guadagno medio orario realizzato nel quadrimestre precedente, le parti interessate ne accerteranno le cause.
Se risultera' che la discesa del guadagno sia stata determinata in tutto ed in parte da causa non imputabile agli operai, si determinera' la quota di guadagno che dovra', venire reintegrata e la ditta dovra' attuare gli opportuni provvedimenti per eliminare successivamente la discesa verificatasi.
Non daranno luogo ai provvedimenti di cui sopra le variazioni di guadagno che derivassero dall'applicazione di nuove tariffe durante il periodo di assestamento, ai sensi del paragrafo precedente.
f) Per guadagno medio orario complessivo di cottimo si intende il totale delle somme pagate per lavoro a cottimo nel periodo preso in esame, diviso per il totale delle ore di lavoro a cottimo compiuto nello stesso periodo.
g) Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovra' essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
h) L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello di economia non dovra', rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione.
i) E' proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e la azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
1) Qualunque contestazione non risolvibile nell'ambito aziendale in materia di cottimo riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo e' rimessa all'esame di un Organo tecnico composto di un rappresentante per ciascuna delle due organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un funzionario dell'Ispettorato del Lavoro. Tale organo ha facolta' di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dello esame della controversia.
Contro le decisioni del predetto Organo tecnico e' ammesso ricorso entro quindici giorni alle superiori organizzazioni.
Norma transitoria.
Le tariffe di lavorazione esistenti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, saranno rivedute solo in quanto con l'applicazione del comma b) dell'articolo suddetto avessero, in confronto della paga base, un margine di percentuale di guadagno il inferiore al 20%.
Art. 18
Art. 18.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
CONTESTAZIONE E RECLAMI RELATIVI ALLA RETRIBUZIONE
Le retribuzioni saranno corrisposte settimanalmente, quindicinalmente o mensilmente, secondo le consuetudini dell'azienda.
Quando le retribuzioni siano pagate mensilmente, allo scadere della prima quindicina dovra' estere corrisposta al lavoratore, a titolo di acconto, una somma corrispondente, all'incirca, al novanta per cento di quanto egli avrebbe percepito se la paga fosse stata eseguita quindicinalmente, salvo conguaglio da eseguirsi allo scadere del mese.
Ogni versamento di retribuzione a titolo definitivo sara' accompagnato dalla busta paga o da un documento che valga a sostituire la busta paga, con l'indicazione del nome e cognome del lavoratore, della qualifica, del periodo di paga cui il versamento va riferito, nonche' dei vari elementi componenti la retribuzione (paga base, cottimo, contingenza, ecc.) e delle eventuali trattenute.
Al lavoratore dovra' essere dato il modo di controllare, nella quantita' e nella qualita, il danaro formante la sua retribuzione.
Controllato ch'egli abbia, perde il diritto di segnalare a posteriori eventuali differenze a suo danno, a meno che la direzione dell'azienda non abbia la possibilita' di accertare che la differenza effettivamente esisteva.
Ove abbiasi contestazione circa la misura della retribuzione od il modo di calcolarla, al lavoratore sara' corrisposta la parte non contestata, in attesa che la contestazione sia risolta in sede competente.
Lo stesso principio si applica a quella parte della retribuzione che viene corrisposta, nel corso dell'annata, in determinate occasioni (ferie, gratifica natalizia, ecc.).
Errori materiali di conteggio o di altra natura, dai quali risulti alterato, a danno del lavoratore o della azienda, l'importo della retribuzione, potranno essere reciprocamente segnalati, per il controllo ed il successivo conguaglio, entro un anno a far tempo dal giorno in cui ha avuto luogo il pagamento.
Art. 19
Art. 19.
DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI
Ove siano affidati alle donne lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattualmente prevista per l'uomo. Nella lavorazione a cottimo la parita' di cui sopra si intendere raggiunta con l'applicazione di una eguale tariffa.
Art. 20
Art. 20.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengono desimati in zone riconosciute malariche compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorita' sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
E' in facolta' del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non puo', di per se' solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 21
Art. 21.
GRATIFICA NATALIZIA
In corrispondenza delle Feste Natalizie l'azienda corrispondera' ai lavoratori, a titolo di gratifica, un compenso la cui misura e' determinata dalle organizzazioni confederali.
Attualmente tale misura corrisponde a duecento ore di salario, in base all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore ad economia.
Per i cottimisti, si fara' riferimento alla media della retribuzione percepita nelle due quindicine o nelle quattro settimane immediatamente precedenti il Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno la gratifica di cui sopra verra' corrisposta in ragione di un dodicesimo per ogni mese intero trascorso alle dipendenze dell'azienda. Le frazioni di mese superiori ai quindici giorni contano per un mese intero. Sono escluse dal computo le frazioni inferiori a quindici giorni.
La retribuzione da prendere in esame e' quella complessiva che il lavoratore percepiva nel momento in cui cessa il rapporto.
Per i cottimisti vale la media della quindicina o delle quattro settimane precedenti nel modo indicato piu' sopra.
Art. 22
Art. 22.
FERIE
Il lavoratore che da almeno dodici mesi consecutivi si trovi alle dipendenze di un'impresa avra' diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, la cui durata e' fissata in appresso, durante il quale egli percepira' la retribuzione globale di fatto.
a) 12 giorni lavorativi (pari a 96 ore) per tutti coloro che hanno una anzianita' non inferiore ad un anno e non superiore ad otto anni compiuti;
b) 14 giorni lavorativi (pari a 112 ore) per tutti coloro che hanno una anzianita' superiore agli otto anni compiuti.
Quando le ferie siano contemporaneamente concesse a tutti i dipendenti dell'impresa, ed a scaglioni, a coloro che non avessero compiuto il prescritto anno di anzianita' sara' concesso un periodo di ferie ridotto in ragione di un giorno (ore 8) per ogni mese di servizio prestato, e retribuito nel modo indicato nel primo capoverso.
Se il lavoratore presenti le sue dimissioni o sia, per qualsiasi causa, licenziato dall'impresa, senza aver goduto del periodo di ferie pure avendone maturato il diritto, avra' titolo al godimento delle ferie stesse che dovranno essere concesse avanti la rescissione del rapporto di lavoro. Ove, nel momento delle dimissioni o del licenziamento, il lavoratore non abbia raggiunto l'anno di anzianita' o non sia trascorso un anno dal l'ultimo periodo di ferie, saranno concessi in godimento tanti giorni (otto ore) di ferie retribuite, quanti sono i mesi trascorsi dal giorno dell'assunzione oppure dall'ultimo periodo di ferie effettivamente goduto in ambedue i casi indicati al precedente comma, ove vi sia impedimento al godimento delle ferie, e' ammessa, a titolo di indennita' sostitutiva delle stesse, la corresponsione al lavoratore di quanto gli sarebbe spettato se effettivamente avesse goduto delle ferie, in ragione dell'anzianita' raggiunta e della paga globale giornaliera di fatto (nella misura di 8 ore).
Normalmente l'intero periodo di ferie spettante al lavoratore dovra' essere concesso in una sola volta.
L'epoca sara' stabilita, tenendo conto delle esigenze dell'azienda e delle necessita' dei lavoratori. A chi ne facesse richiesta, qualora l'azienda non disponga per tutti in tal senso, l'importo della retribuzione per il periodo di ferie dovra' essere anticipato.
Il lavoratore non puo' rinunciare, ne' tacitamente ne' esplicitamente, al godimento delle ferie, tenuto conto degli scopi sociali ed igienici per i quali esse furono istituite.
Parimenti l'impresa non potra' non concedere le ferie, facendo luogo al pagamento di una indennita' sostitutiva, all'infuori dei casi previsti dal comma 4°.
In caso di dimissioni o di licenziamento, il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie. Lo stesso periodo di preavviso si computa pero' agli effetti della maturazione delle ferie.
Cadendo una o piu' festivita' nazionali o infrasettimanali nel periodo delle ferie, in aggiunta alla retribuzione da corrispondersi per le ferie stesse, sara' riconosciuto al lavoratore quanto indicato per le festivita' nazionali e infrasettimanali dall'art. 15 "giorni festivi e trattamento economico".
Le festivita' nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo di ferie non comportano un prolungamento delle stesse.
Se, durante il periodo di ferie, il lavoratore sia richiamato in servizio da una localita' diversa dalla sua abituale residenza, l'azienda dovra' corrispondergli quanto previsto dalle disposizioni del presente contratto sulle trasferte, sia per il viaggio da, compiersi per rientrare in sede come per il viaggio di ritorno al luogo dove egli trascorreva le ferie.
Art. 23
Art. 23.
CONGEDO MATRIMONIALE
In base al contratto interconfederale 31 maggio 1941 e aggiornamenti successivi, ai quali e' fatto esplicito richiamo, compete al lavoratore che contragga matrimonio un permesso della durata di otto giorni consecutivi, anche non lavorativi.
L'assegno che, in tale occasione, sara' anticipato al lavoratore per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza non sara' comunque interiore a 56 ore di retribuzione globale di fatto.
Art. 24
Art. 24.
TRATTAMENTO NEI CASI DI MALATTIA OD INFORTUNIO
Ferme restando le norme di legge e contrattuali in vigore in materia di malattia e infortunio, si conviene che all'operaio non in prova che debba lasciare il lavoro per infortunio o malattia, sara' conservato il posto:
a) per un periodo di mesi sei se non abbia raggiunta nell'azienda una anzianita' di cinque anni compiuti;
b) per un periodo di mesi otto ove l'anzianita' predetta sia superiore ai cinque anni compiuti.
Trascorsi i termini anzidetti, ove l'azienda proceda al licenziamento, dovra' corrispondere al lavoratore il trattamento previsto per i licenziamenti, compresa la indennita' sostitutiva del preavviso. Se il lavoratore, trascorsi i termini massimi indicati piu' sopra, non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o delle conseguenze di essa, esso potra' risolvere il rapporto di lavoro conservando il diritto alla indennita' di anzianita', quale gli sarebbe spettata in caso di licenziamento, escluso invece il preavviso.
Mancando tanto il licenziamento quanto le dimissioni il rapporto s'intendera' sospeso.
I periodi di assenza per la malattia od infortunio e gli eventuali periodi di sospensione indicati piu' sopra, si computano agli effetti dell'anzianita'.
Il lavoratore che al termine del periodo di malattia o di infortunio non si ripresenti al lavoro, entro cinque giorni dal termine stesso, sara' considerato dimissionario.
Art. 25
Art. 25.
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA O PUERPERIO
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza o puerperio, il posto sara' conservato alle operaie per un periodo complessivo non superiore ai sei mesi, tre dei quali potranno essere utilizzati avanti la data presumibile del parto ed il restante nel periodo di puerperio.
Alle gestanti che si assentano dal lavoro saranno corrisposti, per un periodo di tre mesi avanti il parto e per sei settimane dopo il parto, i due terzi della retribuzione normale, per tale intendendosi la media della retribuzione complessiva raggiunta negli ultimi due periodi di paga immediatamente precedenti all'assenza, compresa l'indennita' di contingenza.
Ove intervenissero, relativamente al trattamento per gravidanza e puerperio, norme generali, di legge o contrattuali, quanto e' disposto dal presente articolo si intendera' integralmente assorbito e sostituito dalle norme stesse.
Art. 26
Art. 26.
SERVIZIO MILITARE
L'interruzione del rapporto di lavoro per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinata dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 , ecc., che considera il rapporto stesso come "sospeso" e riconosce al lavoratore il diritto alla conservazione del posto.
Agli effetti dell'indennita' di anzianita' il periodo di cui sopra, entra nel computo del servizio prestato sempreche' il lavoratore, ripreso il posto nell'azienda, a servizio militare compiuto, non si dimetta avanti che siano scaduti sei mesi dalla riassunzione.
Il richiamo alle armi non per fatto di leva, non risolve il rapporto di lavoro. Oltre alla conservazione del posto, il lavoratore usufruira' del trattamento ed avra' diritto alle provvidenze che risulteranno in atto al momento del richiamo.
Sia nel caso di chiamata alle armi per fatto di leva, come in caso di richiamo, il lavoratore che intenda riassumere il suo posto, dovra' presentarsi alla direzione dell'azienda entro un mese dal giorno in cui sara' stato dichiarato libero dall'autorita' militare.
Trascorso tale periodo l'operaio potra' essere ritenuto dimissionario a meno che non giustifichi esaurientemente l'ulteriore periodo di assenza.
Art. 27
Art. 27.
DISCIPLINA O OBBLIGHI DISCIPLINARI
L'operaio lavora, nel senso tecnico e nel senso disciplinare, alle dipendenze dei suoi superiori, che gli saranno convenientemente indicati. Egli ha il dovere di eseguire con prontezza e con diligenza e con assiduita' il lavoro che gli viene affidato e di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite. La urbanita' e la correttezza dei modi nei confronti dei superiori e dei compagni di lavoro costituiscono uno stretto dovere.
Ugualmente corretto deve essere il trattamento dei superiori visto i subordinati.
Art. 28
Art. 28.
COMMISSIONI INTERNE
Per i compiti delle commissioni interne o dei delegati di fabbrica, e' fatto richiamo alla disciplina interconfederale vigente in materia.
Art. 29
Art. 29.
REGOLAMENTO INTERNO
Laddove gia' esista o dove, comunque, si proceda alla emanazione di un regolamento interno, nessuna parte di esso potra' derogare o risultare in contrasto con le norme del presente contratto o con le vigenti norme interconfederali sui compiti delle commissioni interne.
Il regolamento interno, esposto in modo chiaramente visibile nell'interno della fabbrica, dovra' essere rispettato dalle maestranze.
Art. 30
Art. 30.
PERMESSI DI ENTRATA ED USCITA
Durante l'orario di lavoro l'operaio non potra' lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potra' uscire dallo stabilimento senza esserne stato autorizzato.
Brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi a coloro che ne dimostrino la necessita'.
Non e' consentito ad alcuno di entrare e trattenersi nello stabilimento nelle ore non destinate al lavoro, ove non ne sia autorizzato da speciale permesso. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati nelle more del licenziamento.
Art. 31
Art. 31.
ASSENZE
Ogni assenza dal lavoro deve essere giustificata. La giustificazione dovra' essere presentata nel mattino successivo al primo giorno di assenza, ove non esista motivo di impedimento legittimo e dimostrato.
Assenze non giustificate sono passibili di sanzioni disciplinari previste in altra parte del presente contratto.
Trattandosi di assenza per malattia, i] lavoratore dovra' darne partecipazione alla direzione dell'azienda entro il secondo giorno, ove non ne sia impedito da legittima causa. La predetta direzione avra' la facolta' di far visitare l'operaio dichiaratosi ammalato da un medico di sua fiducia.
Art. 32
Art. 32.
ASPETTATIVE PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
All'operaio che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali e' convessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni complessivamente.
Per il periodo di aspettativa non compete all'operaio compenso alcuno. Il periodo stesso entra nel computo del servizio prestato soltanto agli effetti dell'indennita' di anzianita'.
Art. 33
Art. 33.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Ai lavoratori membri degli organi direttivi delle organizzazioni sindacali operaie saranno concessi, perche' possano esercitare le loro funzioni presso gli organi predetti, dei brevi permessi, quando cio' sia richiesto per iscritto a cura degli stessi enti e non esistano, per la azienda, impedimenti di ordine tecnico.
L'appartenenza agli organi direttivi di cui sopra, la funzione esercitata e le variazioni successive dovranno essere comunicate alle aziende, per ogni lavoratore interessato, per tramite delle associazioni industriali territoriali.
Art. 34
Art. 34.
CONSEGNA E CONSERVAZIONE DELLE MACCHINE, DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE
Quanto affidato all'operaio per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli, disegni, ecc.) dovra' essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale l'operaio dovra' disporre di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potra' declinare la propria responsabilita', mediante tempestiva dichiarazione alla direzione dell'azienda.
Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa od a negligenza l'operaio potra' esseri chiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. Parimenti egli rispondera' dello smarrimento degli oggetti e del materiale avuto in consegna, sia che lo smarrimento venga constatato durante il rapporto di lavoro oppure nel momento della riconsegna, in caso di dimissioni o licenziamento.
Gli utensili da impiegare nella lavorazione all'interno della fabbrica dovranno essere forniti dal datore di lavoro. Parimenti dovra' essere fornito dal datore di lavoro il materiale da impiegare nella lavorazione stessa (filato, cucirino, aghi, spilli, ecc).
Ove tale materiale, in tutto od in parte, fosse fornito dal prestatore d'opera, il datore di lavoro dovra' effettuarne il rimborso in base al prezzo di mercato.
Nel caso che, avendone ottenuta l'autorizzazione lo operaio impieghi nell'interno della fabbrica strumenti di sua proprieta', egli dovra' richiedere un documento che, elencando il numero e la specie degli strumenti, gli consenta di asportarli quando non esistesse piu' la necessita' di impiegarli od egli lasciasse il suo posto sono affidati per il suo lavoro, l'operaio non potra' fare uso, diverso da quello che gli, e' indicato per l'esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potra' asportarli dallo stabilimento ne assoggettarli a modifiche ed a trasformazioni non esplicitamente autorizzate.
Espressamente vietati, salve le piu' gravi sanzioni previste dalle leggi, l'asportazione e l'uso per scopi diversi da quelli insiti nel rapporto di lavoro, di modelli e disegni, anche in copia, ed anche se i diritti dell'azienda non siano specialmente salvaguardati da brevetti o depositi.
Art. 35
Art. 35.
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
Verificandosi agli impianti, alle macchine ed alle cose, danni imputabili a colpa o negligenza dell'operaio, il danno stesso dovra' essere contestato al responsabile con l'esatta indicazione dell'importo in cui si concreta il risarcimento.
Se l'operaio non riconoscesse la sua colpa o la riconosce solo parzialmente o contestasse la misura del risarcimento, sara' seguita la procedura stabilita per i reclami e le controversie individuali.
L'importo definitivamente accertato a carico del lavoratore sara' trattenuto sulla normale retribuzione, in tante rate quante ne occorrono perche' la retribuzione stessa, riferita ad ogni singolo periodo di paga, non risulti ridotta in misura superiore al dodici per cento del suo importo complessivo.
Art. 36
Art. 36.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Tanto l'azienda come l'operaio sono tenuti alla osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell'igiene, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione: quelle adibite a lavorazione producente polvere, delle bocche. L' aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di areazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione ai numero degli operai.
Art. 37
Art. 37.
ABITI DA LAVORO
Il lavoratore deve essere provvisto del proprio indumento o abito di lavoro. Se il carattere delle lavorazioni accellera l'usura dell'abito di lavoro o di parte di esso, l'azienda concorrera' in ragione del quaranta per cento alla spesa necessaria per il rinnovamento dell'abito stesso o delle parti logore.
Ove la direzione dell'azienda prescrivesse l'adozione uniforme di un abito da lavoro, dovra' fornirlo gratuitamente la prima volta; successivamente, presentandosi la necessita' di rinnovarlo, il lavoratore concorrera' in ragione del quaranta per conto della spesa effettiva.
L'abito da lavoro fornito dall'azienda rimane di proprieta' di essa e non potra' essere usato fiori dello stabilimento se non nei casi previsti dal regolamento eventuale o dalle consuetudini.
Art. 38
Art. 38.
TRASFERTE
I lavoratori che, per ragioni di lavoro, siano inviati fuori dai limiti del Comune in cui ha sede lo stabilimento, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, in base a nota documentata e comunque nei limiti della normalita', oppure in misura da convenirsi preventivamente fra le parti.
Art. 39
Art. 39.
TRASFERIMENTI
Il lavoratore che, per disposizioni dell'azienda, sia trasferito ad un altro stabilimento della stessa ditta, situato in diversa localita', ove tale trasferimento renda necessario il mutamento di residenza, avra' diritto al rimborso delle spese di trasloco (mobili, bagagli, ecc.) per se' ed i familiari a carico. Oltre ai rimborso dianzi indicato, il lavoratore avra' diritto ad una indennita' di trasferimento pari 200 ore di normale retribuzione se capo famiglia, e di 100 ore di normale retribuzione se non debbano seguirlo nel trasferimento congiunti a carico.
Le predette indennita' saranno ridotte alla meta', quando l'azienda, netta, a disposizione del lavoratore, nella nuova localita', un alloggio in condizioni di abitabilita'.
Quando, per causa di trasferimento, il lavoratore debba risolvere anticipatamente il contratto d'affitto (purche' quest'ultimo risulti registrato prima della comunicazione del trasferimento) od altri contratti di tornitura di gas, luce, ecc. e per questa risoluzione anticipata debbano essere corrisposti indennizzi, questi saranno a carico dell'azienda.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento e sia percio' licenziato o rassegni le dimissioni ha diritto al trattamento previsto per i licenziamenti di cui all'art. 41.
Art. 40
Art. 40.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio non in prova potra' essere comunicato in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di sei giorni di durata normale (48 ore). La stessa norma sara' seguita per le dimissioni presentate dal lavoratore.
L'azienda potra' esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro per tutto o parte del periodo di preavviso, corrispondendogli l'intera retribuzione relativa ai periodo stesso. Se l'operaio dimissionario non prestasse la sua opera per tutto o parte del periodo di preavviso, l'azienda potra' trattenere dalle sue spettanze, alla cessazione del rapporto, l'equivalente delle ore di lavoro mancanti a completare il preavviso stesso.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere col periodo delle ferie annuali.
Il periodo di preavviso si compete nel computo inteso a stabilire, a tutti gli effetti, l'anzianita' del lavoratore. Ove allo scadere del periodo di preavviso, l'operaio fosse temporaneamente trattenuto dall'azienda, egli avra' diritto ad un ulteriore preavviso di durata normale.
Art. 41
Art. 41.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 44 (licenziamento per mancanze) all'operaio che abbia raggiunto un anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda, e dovuta una indennita' nella misura di:
5 giorni (ore 40) per ogni anno di anzianita' dal 1° al 5° anno compiuto;
7 giorni (ore 56) per ogni anno di anzianita' oltre il 5° e fino al 12° anno compiuto;
8 giorni (ore 64) per ogni anno di anzianita' oltre il 12° e fino al 20° anno compiuto;
10 giorni (ore 80) per ogni anno di anzianita' oltre il 20° anno.
Trascorso il primo anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda, per la liquidazione di tale indennita' le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi, con esclusione delle frazioni di mese.
Tenuto conto delle particolari esigenze e delle caratteristiche produttive dell'industria, che possono dar luogo a prestazioni inferiori a un anno, all'operaio licenziato, ancorche' non abbia maturato l'anno di anzianita', la indennita' verra' liquidata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di anzianita', qualora l'operaio stesso abbia raggiunto un mese di anzianita'.
Le misure dell'indennita' di cui al comma 1° devono essere conteggiate per le anzianita' maturate a partire dal 1 luglio 1948, mentre per le anzianita', precedenti a tutto il 30 giugno 1948 saranno applicate le misure precedentemente in atto.
Le predette indennita' di cui al comma 1° saranno conteggiate in base alla retribuzione normale di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
Per l'anzianita' pregressa, e cioe' per ogni anno di anzianita' maturato a tutto il 30 giugno 1948, e' dovuta all'operaio una indennita' di anzianita' nella misura di:
a) 2 giorni (ore 16) per ogni anno di anzianita' dal 1° al 7° anno compiuto;
b) 3 giorni (ore 24) per ogni anno di anzianita' oltre il 7° anno.
L'indennita' predetta deve essere conteggiata:
a) per l'anzianita' maturata dal 1 gennaio 1942 al 30 giugno 1948, in base alla retribuzione normale di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro;
b) per l'anzianita' maturata fino al 31 dicembre 1941, in base alla paga di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, esclusa l'indennita' di contingenza.
Agli effetti del presente articolo si intende per retribuzione normale di fatto il complesso della paga di fatto piu' l'indennita' di contingenza, piu' gli incentivi ed i premi di produzione.
Per la liquidazione degli operai normalmente retribuiti a cottimo si prende per base il guadagno medio di cottimo realizzato nelle ultime quattro settimane (o due quindicine) restando comunque assicurato all'operaio di cui sopra, ai fini del presente articolo, il minimo di paga base maggiorato del minimo contrattuale di cottimo di cui all'art. 17.
Art. 42
Art. 42.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Al lavoratore dimissionario, l'indennita' di anzianita' prevista dall'art. 41 sara' parzialmente od integralmente corrisposta a seconda dell'anzianita' raggiunta nell'azienda, nel modo e nelle misure indicati in appresso:
a) 35% per l'anzianita' fra i due anni ed i cinque anni compiuti;
b) 50% fra i cinque anni ed i dieci anni compiuti:
c) 75% fra i dieci anni ed i dodici anni compiuti:
d) integrale dopo i 12 anni compiuti.
L'anzidetta indennita' sara' integralmente corrisposta, indipendentemente dall'anzianita' di servizio, ai lavoratori che si dimettano per una delle cause sottoindicate:
1) per aver raggiunto, il 60° anno se uomo ed il 55° se donna;
2) a seguito di subito infortunio sul lavoro o malattia professionale;
3) se donna, per contrarre matrimonio, per gravidanza e puerperio.
Il periodo di apprendistato entrera' nel computo dell'anzianita', agli effetti del trattamento sopra indicato, solo quando sia trascorso un anno dalla ultimazione del periodo stesso.
Art. 43
Art. 43.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
Intervenendo la morte del lavoratore durante il rapporto di lavoro, tutte le indennita' che gli sarebbero normalmente spettate, in caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso, i ratei maturati delle ferie annuali e della gratifica natalizia e di eventuali altre spettanze, saranno versate al coniuge, ai figli od ai parenti secondo le vigenti norme di legge.
Art. 44
Art. 44.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Quando la condotta del lavoratore, nell'interno della fabbrica, risulti censurabile dal punto di vista disciplinare, saranno, in diversa misura, a seconda della gravita' dell'. infrazione, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno, in un primo tempo, lo scopo di richiamarlo al compimento dei suoi doveri e, successivamente, ove l'ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare, con la sanzione punitiva e con l'esempio che da essa deriva, l'ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma.
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso di garantire, nell'adozione della sanzione punitiva un rapporto quanto piu' possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potra' avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverra' quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore, siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volonta' di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avra' piu' specifico carattere ammonitore, si ricorrera' quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, piu' gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sorbito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino a un importo equivalente a due ore di paga compresa la indennita' di contingenza, oppure, nei casi di maggior gravita' o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza;
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi lo inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro, non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, eseguisca male il lavoro affidatogli;
d) che, nell'interno della fabbrica, eseguisca lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entita' del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarita' nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
g) che, nel proprio interesse o di un compagno di lavoro, escluso ogni preventivo concerto con altri, alteri i sistemi di controllo predisposti dall'azienda, (medaglie, schede, scritturazioni) allo scopo di accertare la presenza dei lavoratori ed il rispetto dell'orario;.
h) che contravvenga, al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
L'importo delle multe, ove non sia rivendicato dalla impresa a titolo di risarcimento per danni constatati, dovra' essere devoluto alla istituzioni assistenziali e previdenziali dell'azienda, o in mancanza di queste, all'Istituto di Assicurazione Malattia Lavoratori.
3) La particolare gravita' o la recidivita' delle mancanze potra', infine, determinare il licenziamento del lavoratore, nei casi meno gravi con la perdita dell'indennita' di preavviso ma non dell'indennita' di anzianita', e nei casi piu' gravi di ambedue le citate indennita'.
Si Conviene che costituiscano legittimo motivo di licenziamento con la perdita della indennita' di preavviso ma non dell'indennita' di anzianita', le mancanze di cui in appresso:
a) Assenze ingiustificate per oltre cinque giorni consecutivi, oppure assenze ripetute per cinque volte in un anno, nei giorni susseguenti a quelli festivi od alle ferie;
b) Abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione di lavori o di ordini, che implichino pregiudizio all'incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti;
c) Litigi di particolare gravita' o seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
d) Condanna a pena detentiva, comminata con sentenza passata in giudicato, per azione non connessa col rapporto di lavoro;
e) In generale, la recidivita' ostinata nelle mancanze che abbiano gia' dato luogo alle sanzioni previste dai capitolo precedente (multe o sospensioni) o, comunque, abbiano arrecato un danno rilevante alla azienda.
Al licenziamento con perdita dell'indennita' di preavviso e di anzianita' si fara' luogo:
a) in caso di furto, di trafugamento di materiali, di modelli, di disegni, purche' il fatto sia provato, anche se non esista danno rilevante e non sia intervenuta la autorita' giudiziaria.
Limitatamente ai modelli ed ai disegni si terra' conto dell'elemento costituito dalla loro originalita';
b) quando il lavoratore non sospeso accetti di produrre o contribuisca a produrre per conto di terze persone fuori dallo stabilimento, articoli o parti di essi, analoghi a quelli prodotti nell'azienda;
c) quando, lavorando solo o in comunione con altri operai, nell'interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando materiali anche di sua proprieta', abbia per il carattere continuativo di questa attivita' e per la estensione della stessa, recato rilevante per l'azienda;
d) il caso di insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravita' degli atti o per la pronta e sincera resipiscenza dell'insoburdinato, non abbia nociuto alla disciplina della fabbrica;
e) in generale, quando la gravita' della mancanza o delle mancanze, l'esistenza del dolo o del danno rilevante rendano impossibile, per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione del rapporto e risulti moralmente giustificato, per il complesso dei fatti e delle circostanze, la decadenza del diritto alle indennita' di preavviso e di anzianita'.
Art. 45
Art. 45.
TRASFORMAZIONE, TRAPASSO E CESSAZIONE DELL'AZIENDA
La trasformazione della forma costitutiva dell'azienda, la cessione, il trapasso ad altri proprietari, a qualsiasi titolo, il trasferimento in altra sede della stessa, non risolvono il rapporto di lavoro ne' mutano ne' modificano lo stato di diritto, disciplinato dalle leggi e dai vigenti contratti di lavoro, e dai concordati interconfederali, esistente fra il datore di lavoro ed i lavoratori alle sue dipendenze. Gli obblighi che incombono al primo si intendono trasferiti automaticamente al cessionario, ove la cessazione del rapporto di lavoro per mutuo accordo non sia intervenuta in precedenza a cura degli aventi obblighi, fatte salve, comunque, le ragioni degli aventi diritto.
Ove la risoluzione del rapporto di lavoro sia determinata, da dissesto o fallimento o cessazione d'attivita' dell'azienda, il prestatore d'opera conserva integri i suoi diritti derivanti dal presente contratto e dalle disposizioni generali maturati nel momento della cessazione dell'attivita' aziendale, con i privilegi stabiliti dalla legge, e tutti gli obblighi del datore di lavoro s'intendono trasferiti alle eventuali gestioni liquidatrici o al curatore del fallimento.
Al lavoratore competono tutte le indennita' del contratto, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Art. 46
Art. 46.
LAVORI DISCONTINUI
L'indennita' giornaliera di contingenza stabilita dagli appositi accordi provinciali e' ragguagliata, per gli operai addetti a lavori discontinui ed a mansioni di semplice attesa o custodia, ad un orario di dieci ore ed a quel maggior orario previsto dal 3° comma dell'art.
9 (orario di lavoro).
Tuttavia, allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura giornaliera.
Per retribuire il lavoro straordinario prestato oltre le 10 ore giornaliere, per gli operai in questione deve essere adottato, come quota oraria della indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera dell'indennita' stessa.
Restano ferme le condizioni migliori in atto.
Art. 47
Art. 47.
LAVORO A DOMICILIO
par. 1. - DEFINIZIONE DEL LAVORANTE A DOMICILIO
E' da considerarsi lavorante a domicilio chi, nella propria abitazione o in locali non appartenenti al datore di lavoro ne' sottoposti alla sua sorveglianza, esegue lavoro retribuito per conto di uno o piu' datori di lavoro, ricevendo dagli stessi le materie prime e gli accessori. Inoltre, il lavorante a domicilio, per essere considerato tale, sara' impegnato a non eseguire, per conto proprio o per conto di privati o di committenti non propriamente datori di lavoro, lavori che determinino una condizione di concorrenza nei confronti dei datori di lavoro, come non potra' assumere o comunque valersi di personale salariato o in altra forma retribuito.
par. 2. - LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO
Tutti i lavoratori a domicilio dovranno essere muniti, a cura dei rispettivi datori di lavoro, di uno speciale libretto personale di controllo o documento equipollente, a madre e figlia, su cui, a cura del datore di lavoro, dovranno essere annotati i seguenti dati:
Parte 1ª. - Consegna del lavoro.
1) Data e ora dell'ordinazione;
2) qualita' e quantita' dei materiali consegnati al lavorante a domicilio;
3) specificazione e quantita' del lavoro da eseguire;
4) misura della retribuzione;
5) ammontare delle eventuali anticipazioni;
6) giorno ed ora entro cui il lavoro dovra' essere riconsegnato;
7) firma del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio.
Parte 2ª. - Riconsegna del lavoro.
1) Giorno ed ora dell'avvenuta riconsegna del lavoro eseguito;
2) specie e quantita' del lavoro eseguito;
3) qualita' e quantita' dei materiali eventualmente restituiti dal lavorante a domicilio;
4) conteggio della retribuzione da corrispondere al lavorante a domicilio;
5) indicazioni delle eventuali ritenute;
6) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio.
par. 3. - RESPONSABILITA' DEL LAVORANTE A DOMICILIO
Con la sottoscrizione della parte 1ª (Consegna del lavoro di cui all'art. 2), il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro, la responsabilita' di tutto il materiale che riceve in consegna, nonche' quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformita' alle istruzioni ricevute.
par. 4. - RETRIBUZIONE
a) I lavoranti a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale previsto dal presente contratto e dai successivi, per gli operai interni, ciascuno in ragione della categoria o della qualifica prevista dai contratti stessi.
b) Il trattamento di cui sopra si concretera' in una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli operai interni e cioe': paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennita' di contingenza, nella misura fissata per i lavoranti di eta' superiore a venti anni, eventuali terzi elementi e indennita' accessorie.
Indennita' di contingenza eventuali terzi elementi ed indennita' accessorie dovranno essere tradotti in quote orarie sulla base di 8 ore giornaliere.
c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra, sara' la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un lavoratore di normale capacita' per eseguire l'operazione od il gruppo di operazioni ad esso richieste.
L'anzidetta tariffa di cottimo risultera' cosi' dalla moltiplicazione delle quote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dianzi indicato.
d) Tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuizione, dal variare della paga base, delle eventuali indennita' accessorie e della indennita' di contingenza, faranno luogo automaticamente e con la stessa decorrenza all'aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al capoverso e).
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe di cottimo ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, tenendo presenti i particolari caratteri delle varie produzioni.
par. 5. - MAGGIORAZIONI DELLA RETRIBUZIONE
a) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festivita' natalizia, sara' corrisposta al lavorante a domicilio - a titolo di indennita' sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festivita' nazionali ed infrasettimanali - una maggiorazione del 19% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavorante stesso nel corso del periodo considerato.
b) Con le stesse modalita' ed in coincidenza con le ferie annuali oppure con la gratifica natalizia, sara' corrisposta al lavorante a domicilio che presti la sua opera ad un solo datore di lavoro una indennita' sostitutiva dell'indennita' di licenziamento, nella misura del 2% dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita.
par. 6. - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
I lavori consegnati al lavorante a domicilio la sera della vigilia di una festivita' e da riconsegnarsi al mattino susseguente alla festivita' stessa, nonche' i lavori consegnati la sera e da riconsegnarsi al mattino successivo e che impegnino l'attivita' lavorativa del lavorante a domicilio anche nelle ore comprese tra le 22 e le 16 in giorno festivo, saranno retribuiti, limitatamente alle ore per cui si rende indispensabile una prestazione in periodi notturni o festivi, con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoranti inpar. 7. - PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
Il pagamento della retribuzione sara' effettuato all'atto della riconsegna del lavoro o secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.
par. 8. - FORNITURA MATERIALE
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
E' tuttavia, riconosciuta, alle parti la facolta' di concordare, in base ai prezzi correnti, la misura del rimborso spettante al lavorante per quella parle del materiale accessorio che in deroga alle disposizioni di cui sopra, egli dovesse impiegare senza averlo ricevuto dal datore di lavoro.
par. 9 NORME GENERALI
Per tutto quanto non e' espressamente disposto nella presente regolamentazione dei lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con la Specialita' dei rapporto.
Si richiamano in particolare le disposizioni relative alle assicurazioni sociali ed alla assistenza, di malattia.
Art. 48
Art. 48.
CERTIFICATO DI LAVORO
L'azienda rilascera' all'operaio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio e' stato occupato alle dipendenze dell'azienda, stessa e le mansioni da esso esercitate.
Art. 49
Art. 49.
RECLAMi E CONTROVERSIE
A prescindere dalle funzioni e dagli interventi delle commissioni interne o dei delegati d'impresa, previsti dagli accordi interconfederali le controversie individuali ed i reclami che ne conseguissero, da parte di uno o piu' lavoratori, saranno risolti nell'ambito aziendale secondo le norme stabilite dalla direzione dell'azienda e le vigenti consuetudini. Non intervenendo un accordo, la controversia sara' sottoposta all'esame delle rispettive associazioni territoriali per l'esperimento del tentativo di amichevole composizione.
Le controversie di carattere collettivo che insorgessero circa l'interpretazione e la pratica applicazione dei contratti di lavoro, saranno deferite alle organizzazioni sindacali, in sede provinciale od in sede nazionale a seconda della natura della controversia, per la loro definizione.
Art. 50
Art. 50.
NORME GENERALI
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro. Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, col presente contratto non intendono sostituire le condizioni personali piu' favorevoli in atto, che dovranno di conseguenza essere mantenute.
Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
Art. 51
Art. 51.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto entra in vigore a decorrere dal 1 ottobre 1948 ed avra' validita' fino al 1 luglio 1950.
Si intendere automaticamente rinnovato, dopo la sua scadenza, di anno in anno, qualora una delle parti non lo abbia disdetto con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO
Art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 27 GENNAIO 1949 DA VALERE PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE SARTORIALI SU MISURA
Addi' 27 gennaio 1949 in Milano,
tra
il SINDACATO INTERPROVINCIALE DI MILANO DEGLI INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA, PELLICCIAI,MODISTERIE E MODELLISTI, in persona del suo Presidente sig. Gianfranco Rosti, assistito dal Vice Presidente dott. Aldo Fercioni e dall'avv. Piero Rossi;
il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO DELLA UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TORINO, in persona del suo Presidente dott. Ernesto Ceresa-Gianet, assistito dal dott. Carlo Pistoja;
e
la FEDERAZIONI ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Responsabile sig. Remo Savio e dal Segretario Benvenuto Orrigoni: con l'intervento, in rappresentanza dei SINDACATI PROVINCIALI., dei sigg. Omobono Tominez, Francesco Pianezza, Sirro Fantazzini e Mario Gorini;
la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LIBERI LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.L.A.), rappresentato dal suo Segretario Generale sig. Silvio Ascari, dal Segretario Nazionale sig. Giuseppe Fossati e dal sig.
Antonio Tanzi dell'Ufficio Tecnico Contrattuale della Federazione stessa, nonche' dei seguenti signori in rappresentanza dei LIBERI SINDACATI PROVINCIALI DI MILANO: Franco Manzella e di Torino: Maria Cherra;
e' stato concluso il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali di confezioni su misura situate nel territorio di competenza dei Sindacati stipulanti.
Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria e l'eventuale gruppo a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale:
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identita' o altro documento equipollente:
2) il libretto di lavoro;
3) se capo famiglia, i documenti necessari per fruire degli
assegni familiari
4) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.
L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e domicilio e a notificarne i successivi mutamenti.
Art. 2
Art. 2.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto di cui agli articoli 36, 37 e 38, si considerera' come contratto a tempo indeterminato la l'innovazione o proroga di un contratto a termine cime venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fa assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, lino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e all'indennita' di anzianita'.
Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
Art. 3
Art. 3.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati della la categoria ed a 3 mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1.
Non sono ammesse ne' la protrazione ne' la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Per l'impiegato in prova di 1ª e 2ª categoria, lo stipendio mensile potra' essere inferiore a quello minimo contrattuale nella misura massima del 10%. La differenza sara' pero' reintegrata all'impiegato che venga confermato in servizio.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' aver luogo sia ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara', corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a secondo che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta, del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio e conseguentemente il periodo di prova sara' computato a tutti gli effetti contrattuali.
Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
Art. 4
Art. 4.
CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI
A seconda delle mansioni esplicate, gli impiegati di ambo i sessi vengono classificati come segue:
1ª Categoria:
Impiegati di concetto con funzio- tecnici
<
ni direttive amministrativi
2ª Categoria:
Impiegati di concetto.......... tecnici
<
amministrativi
3ª Categoria:
tecnici
Gruppo A) Impiegati di ordine <
amministrativi
tecnici
Gruppo B) Impiegati di ordine <
amministrativi
Appartengono al Gruppo B della, 3ª categoria gli impiegati di ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio (dattilografo, archivista, scritturale, copista, schedarista e mansioni analoghe).
L'impiegato laureato non potra' essere assegnato a categoria inferiore alla 2ª. Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto dell'assunzione in servizio o al momento in cui il titolo stesso venga conseguito: in questo ultimo caso l'applicazione della norma anzidetta avra' luogo dalla data della presentazione del titolo di studio stesso.
Art. 5
Art. 5.
CUMULO DI MANSIONI
All' impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie e' riconosciuta la categoria o gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di prevalenza agli effetti dell'importanza della mansione ovvero prevalenza, o almeno equivalenza, di tempo e sia svolta con normale continuita'.
Art. 6
Art. 6.
MUTAMENTO DI MANSIONI
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo purche' cio' non importi alcun peggioramento economico ne' ne' mutamento sostanziale alla sua posizione.
All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni inerenti a categoria o gruppo superiore, dovra', essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla eventuale differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della categoria o gruppo superiore.
Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di 1° categoria e di tre mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, della categoria o gruppo superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria o di gruppo.
Art. 7
Art. 7.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO
A QUELLA DI IMPIEGATO
In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, col riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita', di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un anno per ogni quattro anni di anzianita' maturata con la qualifica di operaio.
Tuttavia il primo anno di anzianita' convenzionale, quale impiegato, verra' computato a favore del lavoratore che, all'atto del mutamento di qualifica, abbia maturato un'anzianita' minima di cinque anni quale operaio.
Art. 8
Art. 8.
BENEMERENZE NAZIONALI
Agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano gia' goduto della concessione, verra' riconosciuta, agli effetti del preavviso o della relativa indennita' sostitutiva e della indennita' di anzianita', una maggiore anzianita' convenzionale nella seguente misura:
1) mutilati ed invalidi di guerra: un anno;
2) ex combattenti o ad essi parificati a norma di legge che abbiano prestato servizio, almeno per sei mesi, presso reparti mobilitati in zona di operazioni sei mesi;
3) decorati al valore, promossi per merito di guerra, decorati dell'Ordine Militare di Savoia e feriti di guerra: sei mesi.
Le predette anzianita' sono cumulabili.
Il diritto alle predette anzianita', comprovato dalla necessaria documentazione ed integrato dalla prova del mancato godimento precedente, deve essere denunciato all'azienda - a pena di decadenza - dall'impiegato di nuova assunzione all'atto dell'assunzione stessa, su richiesta dell'azienda, e dall'impiegato in servizio entro tre mesi da quando l'azienda gli abbia comunicato le disposizioni del presente articolo.
Art. 9
Art. 9.
ORARIO DI LAVORO
Per la relativa durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario massimo normale di lavoro non potra' eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue.
Tuttavia le ore di lavoro prestate oltre le 44 ore e fino alle 48 ore settimanali dagli impiegati a regime normale di lavoro e oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue verranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione di altrettante quote orarie dello stipendio mensile, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 13 del presente contratto.
L'orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare - di massima - libero l'impiegato nel pomeriggio del sabato.
Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche produttive delle industrie delle confezioni su misura, e limitatamente agli impiegati il cui lavoro e' strettamente connesso con quello degli operai, si ammette che, qualora sia richiesta agli operai una prestazione lavorativa nel pomeriggio del sabato, anche gli impiegati di cui trattasi possano recuperare le ore di lavoro eventualmente non effettuate nei periodi di stasi prestando la loro opera nel pomeriggio del sabato per non piu' di 4 ore e comunque senza sorpassare nel complesso i limiti normali dell'orario di lavoro di cui al 1° comma del presente articolo.
Art. 10
Art. 10.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale cadra' di domenica, salve le eccezioni di legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purche' sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'impiegato un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Art. 11
Art. 11.
GIORNI FESTIVI
Oltre alle domeniche od ai giorni di riposo compensativo, sono considerati giorni festivi tutti quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale.
Presentemente i giorni festivi agli effetti civili sono i seguenti:
a) Festivita' nazionali:
Anniversario della. Liberazione: 25 aprile.
Festa del lavoro: 1 maggio.
Anniversario della Vittoria in Europa: 8 maggio.
Anniversario della Vittoria: 4 novembre.
b) Giorni festivi a tutti gli effetti civili:
Capodanno: 1 gennaio.
Epifania: 6 gennaio.
S. Giuseppe: 19 marzo.
Ascensione: festa mobile.
Corpus Domini: festa mobile.
SS. Pietro e Paolo: 29 giugno.
Assunzione: 15 agosto.
Ognissanti: 1 novembre.
Concezione: 8 dicembre.
Natale: 25 dicembre.
La festivita' del Patrono potra' essere sostituita, di comune accordo fra le Organizzazioni sindacali territoriali, tenuto conto delle eventuali consuetudini locali.
Qualora una o piu' festivita' nazionali cadano in domenica o in giorno destinato al riposo compensativo, all'impiegato sara' dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, un a quota giornaliera dell'indennita' di contingenza, salve le migliori condizioni che potranno essere disposte dalla legge o dagli accordi interconfederali.
Art. 12
Art. 12.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 9,del presente contratto.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21,30 e le ore 6,30.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nei giorni festivi previsti dall'art. 11 del presente contratto.
La, percentuale di maggiorazione per il lavoro festivo non e' dovuta agli impiegati adibiti al lavoro nei giorni di domenica, nei casi consentiti dalla legge, e che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo deve essere richiesto ed autorizzato.
Per il lavoro straordinario o notturno o festivo verranno conteggiate le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla quota oraria di retribuzione:
Lavoro straordinario diurno: 25%
Lavoro notturno: 50%
Lavoro straordinario notturno: 60%
Lavoro festivo: 50%
Lavoro straordinario festivo: 60%
Lavoro straordinario festivo notturno: 70%
Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Nei casi di lavoro straordinario - sia diurno che notturno - nonche' di lavoro comunque compiuto nei giorni festivi, all'impiegato competono, per le ore di lavoro prestate, oltre alla normale retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria, debitamente maggiorate secondo le percentuali stabilite dal comma 6° del presente articolo. Besta salva la deroga prevista dal 2° comma dell'art. 10 del presente contratto.
Invece il lavoro notturno, contenuto nei limiti del l'orario normale giornaliero, sara' compensato con la aggiunta della relativa percentuale di maggiorazione sulla retribuzione oraria.
Agli effetti del presente articolo la quota oraria di retribuzione si intende costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale)
b) l'indennita' di contingenza ed eventuale terzo elemento.
Qualora la retribuzione sia composta, in tutto o in parte, di elementi variabili, si prendera' per base, un importo comunque non inferiore al complesso degli elementi specificati nel comma precedente.
Art. 13
Art. 13.
ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione dell'impiegato e' costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennita' di contingenza ed eventuale terzo elemento.
c) eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato;
d) tredicesima mensilita'.
L'impiegato puo' anche essere remunerato in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazione agli utili nonche' con premi di produzione ed in tali casi gli sara' garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in vigore nella localita' ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del sesso e dell'eta' dell'impiegato, nonche' del grado e della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potra' essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti comma del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno.
Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria di retribuzione si divide la retribuzione mensile rispettivamente per 26 (ventisei) e per 180 (centottanta). Uguali coefficienti si adotteranno per determinare la quota giornaliera e la quota oraria dello stipendio propriamente detto di cui alla lettera. a) del primo comma del presente articolo.
Art. 14
Art. 14.
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione liquidabile mensilmente sara' corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione stessa e con la particolareggiata distinta degli importi delle trattenute.
In caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione mensile, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente: inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto di impiego (con diritto alla corresponsione dell'indennita' di anzianita' e di quella di mancato preavviso.
Tanto in pendenza dei rapporto d'impiego quanto all'atto della risoluzione dello stesso, in caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere corrisposta, alla relativa scadenza, la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni, debitamente contestati ed accertati nel loro ammontare, non potra' mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
Art. 15
Art. 15.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21° anno di eta' presso una stessa azienda o gruppo di aziende (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, per ogni biennio e per otto bienni consecutivi, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del trattamento retributivo mensile. Tale maggiorazione, nella, misura del 5% biennale, verra' conteggiata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria e grado a cui appartiene l'impiegato.
Comunque i futuri aumenti periodici non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti periodici gia' maturati devono sempre essere calcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili.
Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 21° anno di eta'.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo.
Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianita' dell'impiegato, ai fini degli aumenti periodici, decorrera' dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Lo stipendio mensile di fatto, compresi quindi gli eventuali aumenti concessi a qualsiasi titolo, restera' invariato qualora, risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria.
Nel caso che l'impiegato abbia goduto di un aumento di merito, questo gli sara' conservato, nella misura del 50%, in aggiunta al nuovo stipendio minimo contrattuale mensile, salvo, come stabilito nel precedente comma, che risulti piu' favorevole all'impiegato il mantenimento in cifra dello stipendio mensile, di fatto, compresi quindi gli eventuali aumenti concessi a qualsiasi titolo, goduto nella precedente categoria.
L'eventuale eccedenza sul nuovo minimo stipendiale di cui ai due precedenti comma, non puo' essere assorbita dai futuri aumenti periodici.
Art. 16
Art. 16.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposto dall'azienda o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile e - in linea eccezionale ed a questi particolari effetti - la indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
Art. 17
Art. 17.
TREDICESIMA MENSILITA
L'azienda corrispondera' all'impiegato, per ciascun anno di anzianita', una tredicesima mensilita' d'importo pari alla retribuzione mensile percepita dall'impiegato stesso.
La corresponsione di tale mensilita' deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di anzianita' maturati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' computata come mese intero.
Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Art. 18
Art. 18.
ALLOGGIO
Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' all'impiegato un adeguato indennizzo da stabilirsi di comune accordo.
Art. 19
Art. 19.
INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE
L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilita' per errore anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 6% del minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria e del grado di appartenenza e della indennita' di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Art. 20
Art. 20.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Le competenti Organizzazioni sindacali territoriali stabiliranno una indennita' per gli impiegati che da localita', non malarica vengano trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spettera', anche all'impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le Autorita' sanitarie locali.
Art. 21
Art. 21.
FERIE
L'impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione mensile, non inferiore a:
giorni 15 di calendario in caso di anzianita' fino a 2 anni;
giorni 20 di calendario in caso di anzianita' dai oltre 2 anni sino a 10 anni;
giorni 25 di calendario in caso di anzianita' (la oltre 10 anni sino a 20 anni;
giorni 30 di calendario in caso di anzianita' di oltre 20 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorno festivo.
Non saranno computate nel periodo feriale le festivita' nazionali ed infrasettimanali eventualmente cadenti nel periodo stesso.
L'epoca delle ferie sara' stabilita tenuto conto delle esigenze dell'azienda, e dell'interesse dell'impiegato.
Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta, previsto dall'art. 29 del presente contratto.
Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella, localita' di riposo, non verra' computato nelle ferie.
La risoluzione del rapporto d' impiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di risoluzione del rapporto d'impiego nel corso dell'annata, l'impiegato, non in prova, ha diritto alle ferie stesse, in proporzione dei mesi di anzianita', maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale oppure dal giorno dell'assunzione.
L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.
Art. 22
Art. 22.
ASSENZE E PERMESSI
Le assenze, salvo motivi di forza maggiore, debbono essere immediatamente giustificate all'azienda.
All'impiegato che ne faccia giustificata domanda l'azienda, puo' concordare permessi di breve durata, con facolta' di non corrispondere, per tali periodi, la retribuzione.
Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie.
Art. 23
Art. 23.
CONGEDO MATRIMONIALE
In caso di matrimonio agli impiegati sara' concesso un permesso di 14 giorni lavorativi, con decorrenza dalla retribuzione mensile.
Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali ne' potra' essere considerato quale periodo di preavviso.
Art. 24
Art. 24.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Agli impiegati che sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda da cui l'impiegato dipende.
Art. 25
Art. 25.
ASPETTATIVA
All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali, verra' concessa una aspettativa per la durata della carica, fino ad un massimo di due anni complessivamente.
L'azienda puo' concedere all'impiegato che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessita' personali o familiari una aspettativa la cui durata sara' in relazione alla natura delle necessita' che hanno motivata la richiesta stessa.
Qualora l'azienda, durante l'aspettativa, accerti che sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificata la concessione potra' revocare la aspettativa stessa.
Durante l'aspettativa per cariche pubbliche e sindacali l'anzianita' decorrera' ai soli effetti dell'indennita' di anzianita', mentre quando l'aspettativa e' richiesta dall'impiegato per necessita' personali o familiari non maturera' alcun effetto contrattuale.
In ogni caso di aspettativa non compete retribuzione alcuna.
Art. 26
Art. 26.
REGOLAMENTI E NORME AZIENDALI
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dall'azienda, purche' non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all'impiego dal presente contratto o dalle norme nei vigenti concordati interconfederali in quanto applicabili agli impiegati disciplinati dal presente contratto, nonche' dalle norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni interne, e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme aziendali, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
Nelle aziende che abbiano piu' di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sara' consegnato, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.
Art. 27
Art. 27.
COMMISSIONI INTERNE E DELEGATI D'IMPRESA
Per i compiti delle Commissioni Interne o dei Delegati d'impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.
Art. 28
Art. 28.
SERVIZIO MILITARE
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro e l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare; non presentandosi entro tale termine, sara' considerato dimissionario.
Per l'impiegato non in prova il servizio militare di leva e' computato come anzianita' utile agli effetti dell'indennita' di anzianita', sempreche' l'impiegato non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui riprende il lavoro.
L'impiegato che si dimetta per rispondere alla chiamata di leva, o al richiamo alle armi, ha diritto al trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, con un minimo pari ad un mese di retribuzione; in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso ne' il diritto alla relativa indennita' sostitutiva.
Per il caso di richiamo il tempo passato sotto le armi dall'impiegato non in prova verra' computato, agli effetti dell'anzianita', come se fosse maturato presso l'azienda.
Le norme di cui al presente articolo devono essere integrate da quelle portate dalle leggi vigenti in materia ed, in particolare, per il caso di richiamo alle armi valgono le disposizioni della legge 10 giugno 1940, n. 653 e successive modifiche.
Ai sensi delle citate disposizioni legislative, in favore degli impiegati richiamati alle armi sara' continuato sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia, in quanto dovuti, e alle altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di esse, nella misura dovuta - sull'ultima retribuzione mensile percepita al momento del richiamo e saranno loro pure corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento dello stesso, salvo le variazioni conseguenti a modifiche del loro stato di famiglia.
Art. 29
Art. 29.
TRASFERTE
All'impiegato inviato in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento Spettera' inoltre il rimborso, a piede di lista, delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato a incontrare tali spese o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo fra le parti.
L'importo approssimativo delle spese deve essere anticipato dall'azienda.
Art. 30
Art. 30.
TRASFERIMENTI
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni svolte nella localita' di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Acquisisce pero' quelle indennita' e competenze che siano in atto per gli impiegati nella nuova localita' di lavoro o che siano inerenti alle specifiche prestazioni a cui viene adibito.
L'impiegato che non accetti il trasferimento avra' diritto alla indennita', di anzianita' e al preavviso e alla relativa indennita' sostitutiva, salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato, nel quali caso l'impiegato che non accetta il trasferimento stesse non avra' diritto, in caso di licenziamento, ne' al preavviso ne' alla relativa indennita' sostitutiva. Tuttavia, qualora la mancata accettazione del trasferimento dipenda da comprovata forza maggiore, riconosciuta dall'azienda, anche nell'ipotesi avanti prevista l'impiegato conserva pure il diritto al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva.
All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute durante il viaggio per trasporto, vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento nonche' il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc), il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E' dovuta inoltre una indennita' di trasferimento, commisurata a meta' della retribuzione mensile, qualora si tratti del trasferimento di impiegato celibe senza congiunti a carico, ovvero dell'intera retribuzione mensile - oltre un giorno per ogni figlio a carico - quando si tratti di impiegato che si trasferisce con i congiunti a carico.
Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, stipulato anteriormente alla data di comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
All'impiegato che chieda il suo trasferimento non compete l'indennita' di cui sopra.
Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato tempestivamente per iscritto all'impiegato.
Per i casi di trasferimento all'estero varranno i particolari accordi che interverranno fra le parti.
Art. 31
Art. 31.
TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia o infortunio dovra' essere comunicata all'azienda entro il termine di 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento.
L'azienda ha facolta' di far controllare da un medico di sua fiducia lo stato di malattia o d'infortunio dell'impiegato.
Avvenendo la interruzione del lavoro per malattia od infortunio, e sempreche' le infermita' non siano state semplicemente provocate dall'impiegato, al medesimo, qualora non sia in periodo di prova, sara' praticato al seguente trattamento:
a) in caso di anzianita' fino a tre anni: conservazione del posto per sei mesi; corresponsione della intera retribuzione mensile per i primi due mesi e di meta' della retribuzione mensile per i quattro mesi successivi;
b) in caso di anzianita' da oltre tre anni e fino a sei anni: conservazione del posto per otto mesi; corresponsione della intera retribuzione mensile per i primi tre mesi e di meta' della retribuzione mensile per i cinque mesi successivi;
c) in caso di anzianita' oltre i sei anni: conservazione del posto per dieci mesi; corresponsione della intera retribuzione mensile per i primi quattro mesi e di meta' della retribuzione mensile per i sei mesi successivi.
Uguali diritti spetteranno all'impiegato durante il periodo di preavviso per licenziamento e sino alla scadenza del periodo stesso.
Il periodo di assenza dal lavoro per malattia ed infortunio deve essere computato nell'anzianita', a tutti gli effetti contrattuali.
Superato il termine di conservazione del posto, la azienda potra' risolvere il rapporto di impiego ed in tal caso dovra' corrispondere all'impiegato l'indennita' di anzianita' e l'indennita' sostitutiva del preavviso di cui agli artt. 36 e 35 del presente contratto.
Qualora la prosecuzione dell'infermita' per malattia o infortunio, oltre i termini predetti non consenta all'impiegato di riprendere il lavoro, l'impiegato stesso indennita' di anzianita' ma non al preavviso. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento.
Il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza della anzianita' ai soli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita'.
E' in facolta' dell'azienda di dedurre quanto l'impiegato percepisce per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda per i casi di infortunio non sul lavoro e di malattia.
Per l'assistenza di malattia e per gli infortuni sul lavoro valgono le disposizioni vigenti in materia.
Art. 32
Art. 32.
TUTELA DELLA MATERNITA'
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela della maternita', nel caso di gravidanza, di puerperio e di necessita' di provvederci alle curie dell'infante, la impiegata potra', assentarsi dal lavoro due mesi prima della data presunta per il parto e sino a sei mesi dopo ilo' parto, fermi sempre i termini di astensione obbligatoria dal lavoro fissati dalla legge stessa.
Durante il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, l'azienda conservera' il posto all'impiegata e le corrispondera' l'intera retribuzione utensile per i primi quattro mesi e la meta' della retribuzione mensile per altri due mesi, fatta deduzione di quanto essa eventualmente perecpira' per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
Qualora durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni previste all'art. 31 del presente contratto, quando risultino piu' favorevoli all'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianita' per fatto il periodo di conservazione del posto.
Qualora per il trattamento in caso di gravidanza, e di puerperio intervenissero norme di carattere generale (di legge o di contratto) piu' favorevoli all'impiegata.
Il trattamento di cui al presente articolo sara' assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che sara' disposto con dette norme.
Art. 33
Art. 33.
DOVERI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita', prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonche' le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda: non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria, agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenz, sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell' art. 8 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 ;
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti affidategli.
Art. 34
Art. 34.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita' con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennita' e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennita' e senza preavviso potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.
Art. 35
Art. 35.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il contratto di impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso.
I termini di preavviso, nel caso di licenziamento da parte dell'azienda, sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di anzianita':
1) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 11/2 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi i di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria;
b) per gli impiegati che hanno raggiunto i 5 anni di anzianita' e non i 10:
1) mesi 3 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 11/2 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria;
c) per gli impiegati che hanno raggiunto i 10 anni di anzianita':
1) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 21/2 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria.
Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i predetti termini di preavviso sono ridotti alla meta'.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto d'impiego senza la osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione, per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso compiuto in servizio sara' computato a tutti gli effetti contrattuali; qualora sia sostituito dalla corrispondente indennita' sara' computato ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
L'impiegato gia' in servizio al 1 luglio 1937 manterra' ad personam l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data scomputando pero' da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianita' successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per' indennita' di anzianita' in piu' della misura spettantegli in base al trattamento in vigore al 30 giugno 1937 e sino ai limite di 25/30 (venticinque trentesimi).
Art. 36
Art. 36.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 34, comma 1°, lettera e), si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' maturata precedentemente al 1 luglio 1937 l'indennita' di anzianita' verra', al momento del licenziamento, liquidata in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 , oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamento o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' maturata dal 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1946, l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misurata di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'.
Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di anzianita) portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae, per i quali varra' la norma dell'art. 44 del presente contratto;
c) per l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1947 la indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita', salvo il cas di eventuali condizioni di miglior favore portate da contratti individuali intuitu personae, per i quali varra' la norma dell'art. 44 del presente contratto.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' di anzianita' verra' fatta sulla base del trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto. Tuttavia per l'anzianita' maturata fino al 31 dicembre 1944 l'indennita' di anzianita' sara' liquidata in base al trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto di impiego esclusa la sola indennita' di contingenza; per l'anzianita' maturata successivamente alla predetta data l'indennita' di anzianita' sara' liquidata comprendendo nella retribuzione anche l'indennita' di contingenza in corso al momento della risoluzione del rapporto di impiego.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione le compartecipazioni agli utili, anche la tredicesima mensilita' e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato e' remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o compartecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine; conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le compartecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
Trascorso il primo anno di anzianita' le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario di dedurre dalla indennita' di anzianita' quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni; previdenza, assicurazioni varie) compiuti liberamente dalla azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 39 del presente contratto.
Art. 37
Art. 37.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote dell'indennita' di anzianita' di cui all'art. 36 del presente contratto:
a) 100% (cento per cento) agli uomini che abbiano compiuto 60 anni di eta'; alle (donne che abbiano compiuto 55 anni di eta', o che si dimettano per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o il puerperio; ai dimissioni che abbiano compiuto cinque anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda;
b) 50% (cinquanta per cento) ai dimissionari che non abbiano compiuto cinque, anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'azienda e cosi' gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, e' dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Art. 38
Art. 38.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA PERMANENTI
In caso di morte dell'impiegato, ll'indennita' di anzianita', l'indennita' sostitutiva di preavviso, di cui agli articoli 35 e 36 del presente contratto, e la indennita' sostitutiva delle ferie nonche' i ratei maturati di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli o ai parenti od affini secondo le vigenti norme di legge. In mancanza di essi le indennita' predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione.
Si richiamano inoltre le norme di cui al R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5 e ai D.L.L. 1 agosto 1945, n. 708 circa la concessione di una indennita' integrativa in caso di morte o di sopraggiunta invalidita' permanente dell'impiegato.
Art. 39
Art. 39.
PREVIDENZA
Nei riguardi della e Previdenza impiegati industria" ci si atterra' alle norme di cui all'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa ed a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordo collettivo interconfederale o disposizioni di legge.
Art. 40
Art. 40.
CESSIONE, TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA
I casi di cessione, trapasso, trasformazione, usufrutto e affitto dell'azienda non risolvono di per se' il contratto di impiego ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, giusta le disposizioni di legge che qui si intendono richiamate.
Nel caso di cessazione dell'azienda, l'impiegato conserva il diritto al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, all'indennita' di anzianita' nonche' alle eventuali altre spettanze.
Per il caso di fallimento valgono le disposizioni di legge.
Art. 41
Art. 41.
CERTIFICATO DI LAVORO
Ferme restandole annotazioni prescritte dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112 , sul libretto di lavoro, in caso di licenziamento o di dimissioni per quanto causa, l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente esclusivamente la indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attivita' nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
Nel certificato di lavoro sara' specificato se l'impiegato abbia goduto delle maggiorazioni convenzionali di anzianita' previste dall'art. 8 del presente contratto e nel caso in cui non ne abbia goduto ne verra' indicato il motivo.
Art. 42
Art. 42.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni interne o dei Delegati d'impresa, previste dai vigenti accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme dell'azienda, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della loro natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
Art. 43
Art. 43.
COLLEGI TECNICI
Le contestazioni sull'assegnazione ai vari gradi e categorie dell'impiegato, come previsto dall'art. 4 del presente contratto, nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, verranno demandate all'esame di Collegi tecnici paritetici provinciali, la costituzione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati dalle seguenti norme:
a) il Collegio tecnico e' composto, in ogni provincia dai rappresentanti della Associazione sindacale di categoria degli industriali e dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ed e' presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Capo Circolo competente;
b) l'intervento del Collegio tecnico sara' richiesto da una o dalle due Associazioni sindacali competenti;
c) l'Associazione che richiede l'intervento del Collegio tecnico ne dara' notizia, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione corrispondente e all'Ispettorato del Lavoro, comunicando gli estremi della vertenza.
L'ispettorato del Lavoro riunira' il Collegio entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, dando alle due Associazioni interessate un preavviso, comunque non inferiore a cinque giorni;
d) comparse le parti avanti al Collegio tecnico, questo deve cercare anzitutto di indurle ad un equo componimento.
Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile.
Re il componimento non riesce, il Collegio tecnico dove, in apposito verbale, sottoscritto dai membri del Collegio stesso, formulare sempre il proprio parere indicando il grado o la categoria, o la qualifica da assegnarsi al lavoratore e i motivi che hanno determinato detta assegnazione.
A richiesta di una delle parti, il Collegio tecnico ha facolta' di procedere a quei sopraluoghi ed a quegli accertamenti che si rendessero opportuni.
In ogni caso il Collegio tecnico rilascera' copia autenticata del verbale a richiesta degli interessati.
Art. 44
Art. 44.
INDISCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennita' di anzianita', anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Art. 45
Art. 45.
SOSTITUZIONE DEGLI USI
Il presente contratto, salvo quanto disposto dall'art. 36 del presente contratto per l'indennita' di anzianita' relativa alla anzianita' maturata sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso dall'art. 35 del presente contratto, sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini, anche se piu' favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.
Art. 46
Art. 46.
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti in materia di contratto d'impiego nelle aziende industriali.
Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 44 del presente contratto, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'impiegato, salvo quanto disposto dagli articoli 35, 36 e 45 del presente contratto.
Art. 47
Art. 47.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati addetti alle industrie delle confezioni su misura ha decorrenza dal 1 ottobre 1948 sara' valido sino al 31 maggio 1951.
Peraltro si conviene:
1) per il compito dell'indennita' di anzianita' varranno i termini di decorrenza fissati nell'art. 36 del presente contratto;
2) per il trattamento di malattia e di infortunio e per il trattamento di gravidanza e puerperio, previsti dagli articoli 31 e 32 del presente contratto, la decorrenza resta fissata dal 31 dicembre 1948.
Qualora il presente contratto non venga disdetto da una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza, si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno.
Il presente contratto, dopo che sara' denunciato da una delle due parti contraenti, restera' in vigore, dopo la sua scadenza, fino alla stipulazione di un nuovo contratto.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO
Art. 1
ACCORDO 29 OTTOBRE 1948 PER LE MENSE AZIENDALI
Addi' 29 ottobre 1948 in Milano,
tra
il SINDACATO INTERPROVINCIALE DI MILANO DEGLI INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA, PELLICCIAI, MODISTERIE E MODELLISTI, in persona del suo Presidente sig. Gianfranco Rosti, assistito dal Vice Presidente dott. Aldo Fercioni e dai signori: Sbarbaro Zulli, dottor ing. Guido Lorini, cav. Celeste Carrara, Carlo Vigorelli, avv. Piero Rossi e Luigi Terenghi; con l'intervento della ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA in persona dell'ing. Emilio Zacchi;
il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO DELLA UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TORINO, in persona del suo Presidente dott. Ernesto Ceresa-Gianet, assistito dai signori: Monga, Matte', Ramella Robiollo, Sanlorenzo, dott. Carlo Pistoja;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), rappresentata dal suo segretario Responsabile sig. Remo Savio e dal Segretario Benvenuto Orrigoni; con l'intervento, in rappresentanza dei SINDACATI PROVINCIALI, dei sigg. Omobono Tominaz, Francesco Pianezza, Sirro Fantazzini e Mario Gorini;
partecipando alle trattative la (F.U.I.L.A.) FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LIBERI LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO, rappresentata dai sigg. Silvio Ascari, Giuseppe Fossati e Franco Manzella, si e' stipulato il seguente accordo:
Art. 1.
Le aziende sartoriali di confezioni su misura situate nel territorio di competenza dei Sindacati stipulanti, ovunque sia possibile utilizzare convenientemente le assegnazioni degli Enti preposti alla alimentazione, istituiranno ed organizzeranno delle mense per la somministrazione di un piatto caldo nei giorni di effettivo lavoro.
Art. 2
Art. 2.
Ove la costituzione delle mense ed il loro funzionamento trovino ostacolo obiettivo nella situazione di fatto, sara' corrisposta limitatamente ai giorni ed alla frazione dei giorni di lavoro effettivo una indennita' sostitutiva di L. 30 giornaliere.
Art. 3
Art. 3.
L'indennita' di cui sopra e' dovuta anche ai lavoratori di quelle aziende che, avendo costituita la mensa, si trovassero nella provvisoria impossibilita' di farla funzionare, ed a quei lavoratori che non possono usufruire della mensa per esigenza di lavoro.
Art. 4
Art. 4.
Nessuna indennita', e dovuta al lavoratore che rinuncia alla mensa, laddove questa e' regolarmente costituita e funzionante.
Art. 5
Art. 5.
Ove esistano condizioni piu' vantaggiose a favore dei lavoratori queste dovranno essere mantenute.
Art. 6
Art. 6.
Se la materia di cui al presente accordo venisse disciplinata da un concordato interconfederale o da corrispondenti istituzioni governative, le parti si rimetteranno senz'altro alle determinazioni che in detto concordato o disposizioni saranno comunque fissare, decadendo automaticamente quanto convenuto con il presente accordo.
Art. 7
Art. 7.
Il presente accordo, a conferma della situazione in atto, decorrera' dal 1 ottobre 1948 e scadra' il 31 gennaio 1949.
Successivamente e qualora una delle parti non abbia dato disdetta almeno due mesi prima della data di scadenza con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, l'accordo si intendera' confermato per un uguale periodo di tempo.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: