060U1366
060U1366
Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati ed operai dipendenti dalle imprese esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960 n. 1366)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 aprile 1952 per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare, stipulato tra l'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione italiana Lavoranti Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 27 maggio 1953 per gli operai dipendenti da aziende industriali esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti ed affini per uso industriale, civile e militare, stipulato fra le medesime parti di cui al contratto 20 aprile 1952; Vista la regolamentazione del lavoro a domicilio, allegata al suddetto contratto 27 maggio 1953; Visto l'accordo 15 settembre 1954, e relative tabelle, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni ai lavoratori del settore produttori di tende da campo, tele e copertoni impermeabili e affini per uso industriale, civile e militare, stipulato fra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento; l'Unione italiana del lavoro, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori dell'Abbigliamento; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'industria italiana, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Industria Abbigliamento; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 51 dell'11 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 20 aprile 1952 e 27 maggio 1953, relativi, rispettivamente, agli impiegati ed agli operai addetti alle aziende esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare, nonche' l'accordo 15 settembre 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei lavoratori predetti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 settembre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 153. - VILLA
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZION. DI LAVORO 20 APRILE 1952 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA FABBRICAZIONE DI TENDE DA CAMPO, TELE E COPERTONI IMPERMEABILI, MANUFATTI E INDUMENTI IMPERMEABILI ED AFFINI PER USO INDUSTRIALE, CIVILE E MILITARE
Addi', 20 aprile 1952 in Milano,
presso la sede della ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI.
tra
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI, rappresentata dal suo Presidente dott. Elio Soliani, assistito dal rag. Enzo Gigliani, Segretario dell'Associazione stessa; con l'intervento dei sigg.:
dott. ingegnere Decio Griffini. Consigliere Delegato della Manifattura, del Seveso S. A.; dott. Franco Moretti, Procuratore Generale della Ditta Ettore Moretti e Consigliere Delegato della S.
A. Giorgio Niccolini; e del dottore Pietro Terrusi per l'Associazione Lombarda degli Industriali, tutti in rappresentanza delle aziende industriali esercenti la fabbricazione di tende da campo, copertoni impermeabili, ecc.;
e
con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA - Delegazione per l'Alta Italia - nella persona del dott.
Scipione Felici;
la
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORANTI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Responsabile, sig. Remo Savio, e dai Segretari sigg. Orrigoni Benvenuto e Bucci Giorgio; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO in persona dell'on.
Penato Bitossi;
e
la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Generale sig. Silvio Ascasi e dai Vice Segretari signori Giuseppe Fossati e Fabio Tonolli e del sig. Antonio Tanzi dell'Ufficio Contrattuale della Federazione stessa; nonche' dai seguenti sigg.: Mazzella Franco di Milano, Gugliotta Enrico e Gerolami Ubaldo della Ditta Ettore Moretti;
Albertella Giuseppe della S. A. Manifattura del Seveso; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nella persona del Segretario Nazionale dott. Bruno Storti;
20 aprile 1952, in Milano, presso la sede della ASSOCIAZIONE
NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI, rappresentata dal suo Presidente dott. Elio Soliani, assistito dal rag. Enzo Gigliani, Segretario dell'Associazione stessa; con l'intervento dei sigg.:
dott. ingegnere Decio Griffini, Consigliere delegato della Manifattura del Seveso S. A.; dott. Franco Moretti, Procuratore Generale della Ditta Ettore Moretti, e Consigliere Delegato della S.
A. Giorgio Niccolini; e del dott. Pietro Terrusi per l'Associazione Lombarda degli Industriali, tutti in rappresentanza delle aziende industriali esercenti la fabbricazione di tende da campo, copertoni impermeabili, ecc,;
e
con l'assistenza, della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA Delegazione per l'Alta Italia nella persona del dott.
Scipione Felici;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal suo Segretario Italico Utimperghe con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), nella persona del Segretario Confederale Enrico Bruni;
si e' stipulato il presente Contratto cellettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare.
Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve esser specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria e l'eventuale gruppo a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 4 o, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identita' o altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) se capo famiglia, i documenti necessari per fruire degli assegni familiari;
4) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso o i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.
L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e domicilio e a notificare i successivi mutamenti.
Art. 2
Art. 2.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine, tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti della indennita' di anzianita' di cui agli art. 36, 37 e 38, si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a tre anni, salvo pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennita' di anzianita'.
Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
Art. 3
Art. 3.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati della 1ª categoria ed a 3 mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1.
Non sono ammesse ne' la protrazione ne' la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Per l'impiegato in prova di 1ª e 2ª categoria, lo stipendio mensile potra' essere inferiore a quello minimo contrattuale nella misura massima del 10 per cento.
La differenza sara' pero' reintegrata all'impiegato che venga confermato in servizio.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' avere luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio e conseguentemente il periodo di prova sara' computato a tutti gli effetti contrattuali.
Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
Art. 4
Art. 4.
CATEGORIE DI IMPIEGATI
A seconda delle mansioni esplicate, gli impiegati di ambo i sessi vengono classificati come segue:
1ª categoria:
Impiegati di concetto con funzioni direttive: tecnici ed amministrativi.
2ª categoria:
Impiegati di concetto: tecnici ed amministrativi.
3ª categoria:
Gruppo A) Impiegati di ordine: tecnici ed amministrativi.
Gruppo B) Impiegati di ordine: tecnici ed amministrativi.
Appartengono al Gruppo B della 3ª categoria gli impiegati di ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio (dattilografa, archivista, scritturale, copista, schedarista e mansioni analoghe).
L'impiegato laureato non potra' essere assegnato a categoria inferiore alla 2ª. Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto dell'assunzione in servizio o al momento in cui il titolo stesso venga conseguito; in questo ultimo caso l'applicazione della norma, anzidetta avra' luogo alla data della presentazione del titolo di studio stesso.
Art. 5
Art. 5.
CUMULO DI MANSIONI
All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie e' riconosciuta la categoria o gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di prevalenza agli effetti dell'importanza della mansione ovvero prevalenza, o almeno equivalenza, di tempo e sia svolta con normale continuita'.
Art. 6
Art. 6.
MUTAMENTO DI MANSIONI
L'impiegato in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse di quelle inerenti alla sua categoria e gruppo purche' cio' non importi alcun peggioramento economico ne' in mutamento sostanziale alla sua posizione.
All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni inerenti a categoria o gruppo superiore, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non interiore alla eventuale differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della categoria o gruppo superiore.
Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria e di tre mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti nella categoria o gruppo superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria o di gruppo.
Art. 7
Art. 7.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO
In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, col riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso, della indennita' di anzianita' e del trattamento di malattia, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un anno per ogni quattro anni di anzianita' maturata con la qualifica di operaio.
Tuttavia il primo anno di anzianita': convenzionale quale impiegato, verra' computato a favore del lavoratore che, all'atto del mutamento di qualifica, abbia maturato un'anzianita' minima di cinque anni quale operaio.
Art. 8
Art. 8.
BENEMERENZE NAZIONALI
Agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indicate o che non abbiano gia' goduto della concessione, verra' riconosciuta, agli effetti del preavviso e della relativa indennita' sostitutiva e della indennita' di anzianita', una maggiore anzianita' convenzionale nella seguente misura:
1) mutilati od invalidi di guerra: un anno;
2) ex combattenti o ad essi parificati a norma di legge: che abbiano prestato servizio, almeno per sei mesi, presso reparti mobilitati in zona di operazioni sei mesi;
3) decorati di valore, promossi per merito di guerra, decorati dell'Ordine Militare di Savoia e feriti di guerra: sei mesi.
Le predette anzianita' sono cumulabili.
Il diritto alle predette anzianita', comprovato dalla necessaria documentazione ed integrato dalla prova del mancato godimento precedente, deve essere denunciato all'azienda - a pena di decadenza - dallo impiegato di nuova assunzione all'atto dell'assunzione stessa, su richiesta dell'azienda, e dall'impiegato in servizio entro tre mesi da quando l'azienda gli abbia comunicato le disposizioni del presente articolo.
Art. 9
Art. 9.
ORARIO DI LAVORO
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario massimo normale di lavoro non potra' eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro, e le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue.
Tuttavia le ore di lavoro prestato oltre le 44 ore e fino alle 48 settimanali dagli impiegati a regime normale di lavoro e oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue verranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione di altrettante quote orarie dello stipendio mensile, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 13 del presente contratto.
L'orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare libero l'impiegato nel pomeriggio del sabato.
Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche produttive dell'industria dei copertoni e tende e limitatamente agli impiegati il cui lavoro e' strettamente connesso con quello degli operai si ammette che, qualora sia richiesta agli operai una prestazione lavorativa nel pomeriggio del sabato, anche gli impiegati di cui trattasi possano ricuperare le ore di lavoro eventualmente non effettuate nei periodi di stasi prestando la loro opera nel pomeriggio del sabato per non piu' di 4 ore e comunque senza sorpassare nel complesso i limiti normali dell'orario di lavoro di cui al 1° comma del presente articolo.
Art. 10
Art. 10.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale cadra' di domenica, salve le eccezioni di legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purche' sia consentita dalla legge stessa, comporta; l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno determinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere allo impiegato, un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Art. 11
Art. 11.
GIORNI FESTIVI
Oltre alle domeniche od ai giorni di riposo compensativo, sono considerati giorni festivi tutti quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale (S. Stefano).
Presentemente i giorni festivi agli effetti civili sono i seguenti:
A) Festivita' nazionali:
1) Anniversario della Liberazione (25 aprile);
2) Festa del Lavoro (1 maggio);
3) Data della fondazione della Repubblica (2 giugno);
4) Anniversario della Vittoria (4 novembre);
B) Giorni festivi a tutti gli effetti civili:
1) Capodanno (1 gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Giuseppe (19 marzo);
4) Festa dell'Angelo (mobile);
5) Ascensione (mobile);
6) Corpus Domini (mobile);
7) Ss. Pietro e Paolo (20 giugno)
8) Assunzione (15 agosto);
9) Ognissanti (1 novembre);
10) Immacolata Concezione (8 dicembre);
11) Natale (25 dicembre);
12) S. Stefano (26 dicembre);
13) Santo Patrono (mobile).
La festivita' del Santo Patrono potra' essere sostituita di comune accordo fra le Organizzazioni Sindacali territoriali, tenuto conto delle eventuali consuetudini locali.
Qualora una o piu' festivita' nazionali cadano in domenica o in giorno destinato al riposo compensativo, all'impiegato sara' dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, una quota giornaliera della indennita' di contingenza, salve le migliori condizioni che potranno essere disposte dalla legge o dagli accordi interconfederali.
Art. 12
Art. 12.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 9 del presente contratto.
E' considerato lavoro notturno quelle effettuato tra le ore 21,30 e le ore 6,30.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nei giorni festivi previsti dall'art. 11 del presente contratto.
La percentuale di maggiorazione per il lavoro festivo non e' dovuta agli impiegati adibiti al lavoro nei giorni di domenica, nei casi consentiti dalla legge, e che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo deve essere richiesto od autorizzato.
Per il lavoro straordinario o notturno o festivo verranno conteggiate le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla quota oraria di retribuzione:
lavoro straordinario diurno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% lavoro notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% lavoro straordinario notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% lavoro festivo notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% lavoro festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% lavoro straordinario festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% lavoro straordinario festivo notturno . . . . . . . . . . . . . . 70%
Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Nei casi di lavoro straordinario - sia diurno che notturno - nonche' di lavoro comunque compiuto nei giorni festivi, all'impiegato competono per le ore di lavoro prestato, oltre alla normale retribuzione mensile le corrispondenti quote di retribuzione oraria, debitamente maggiorate secondo le percentuali stabilite dal comma 6° del presente articolo.
Resta salva la deroga prevista dal 2° comma dell'articolo 10 del presente contratto.
Invece il lavoro notturno, contenuto nei limiti dell'orario normale giornaliero sara' compensato con la aggiunta della relativa percentuale di maggiorazione sulla retribuzione oraria.
Agli effetti del presente articolo la quota oraria di retribuzione si intende costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennita' di contingenza ed eventuale terzo elemento.
Qualora la retribuzione sia composta, in tutto od in parte, di elementi variabili, si prendera' per base un importo comunque non inferiore al complesso degli elementi specificati nel comma precedente.
Art. 13
Art. 13.
ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione dell'impiegato e costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali alimenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale)
b) indennita' di contingenza ed eventuale terzo elemento;
c) eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato;
d) tredicesima mensilita'.
L'impiegato puo' anche essere rinunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazioni agli utili, nonche' con premi di produzione ed in tali casi gli sara' garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in vigore nella localita' ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del sesso e dell'eta' dell'impiegato, nonche' del grado e della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potra' essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti comma del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno.
Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria di retribuzione si divide la retribuzione mensile rispettivamente per 26 (ventisei) o per 180 (centottanta).
Uguali coefficienti si adotteranno per determinare la quota giornaliera o la quota oraria dello stipendio propriamente detto di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo.
Art. 14
Art. 14.
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione liquidabile mensilmente sara' corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione stessa e con la particolareggiata distinta degli importi delle trattenute.
In caso che l'azienda, ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione mensile decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2 per cento in piu' del tasso ufficiale di sconto e con la decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto di impiego con diritto alla corresponsione dell'indennita' di anzianita' e di quella di mancato preavviso.
Tanto in pendenza del rapporto d'impiego quanto all'atto della risoluzione dello stesso, in caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere corrisposta, alla relativa scadenza, la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni, debitamente contestati ed accertati nel loro ammontare, non potra' mai superare il 10 per cento della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
Art. 15
Art. 15.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 20° anno di eta' presso la stessa azienda o gruppo di aziende (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, per ogni biennio e per dieci bienni consecutivi, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del trattamento retributivo mensile. Tale maggiorazione, nella misura del 5 per cento biennale, verra' conteggiata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria e grado a cui appartiene l'impiegato.
Comunque i futuri aumenti periodici non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati e da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti periodici gia' maturati devono essere sempre calcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili.
Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di eta'.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo.
Nel caso di passaggio dell'impiegato a categoria superiore, la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia maturati sara' riportata nella misura del 25 per cento in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e la anzianita' ai fini degli aumenti periodici di anzianita' nonche' il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
Detta disposizione non si applica nei confronti di quegli impiegati per i quali si sia fatto luogo a rettifica di assegnazione a categoria, nella quale ipotesi l'anzianita' in categoria decorrera' a tutti gli effetti dalla data riconosciuta in sede di rettifica.
La retribuzione di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti periodici gia' maturati, restera' invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria, maggiorato del riporto del 25 per cento degli aumenti periodici di cui al comma precedente.
Nel caso in cui lo stipendio base della nuova categoria, maggiorato del riporto del 25 per cento degli aumenti periodici di cui sopra, risultasse inferiore a quello della precedente categoria, maggiorato degli aumenti periodici gia' maturati, la differenza fra i due importi verra' consolidata come aumento di merito.
Nel caso che l'impiegato abbia goduto di un aumento di merito, questo gli sara' conservato nella misura del 50 per cento in aggiunta al nuovo stipendio, minimo contrattuale mensile, salvo, come stabilito nel precedente comma, che risulti piu' favorevole all'impiegato il mantenimento in cifra dello stipendio mensile di fatto, compresi quindi gli eventuali aumenti concessi a qualsiasi titolo goduti nella precedente categoria.
L'eventuale eccedenza sul nuovo minimo stipendiale, di cui ai due precedenti comma, non puo' essere assorbita dai futuri aumenti periodici.
Art. 16
Art. 16.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposto dall'azienda e dalle competenti autorita', lo stipendio mensile e - in linea eccezionale ed a questi particolari effetti - la indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
Art. 17
Art. 17.
TREDICESIMA MENSILITA
L'azienda corrispondera' all'impiegato, per ciascun anno di anzianita', una tredicesima mensilita', d'importo pari alla retribuzione mensile percepita dall'impiegato stesso.
La corresponsione di tale mensilita' deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita', quanti sono i mesi di anzianita' maturati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' computata come mese intero.
Il periodo di prova, seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Art. 18
Art. 18.
ALLOGGIO
Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda, che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' all'impiegato un adeguato indennizzo da stabilirsi di comune accordo.
Art. 19
Art. 19.
INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE
L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilita' per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 6 per cento del minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria o del grado di appartenenza e della indennita' di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a norma del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Art. 20
Art. 20.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Le competenti Organizzazioni sindacali territoriali stabiliranno una indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengano trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le Autorita' sanitarie locali.
Art. 21
Art. 21.
FERIE
L'impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, con
decorrenza della retribuzione mensile, non inferiore a
giorni 15 di calendario, in caso di anzianita' fino a 2 anni;
giorni 20 di calendario, in caso di anzianita' da oltre 2 anni sino a 8 anni;
giorni 25 di calendario, in caso di anzianita' da oltre 8 anni sino a 18 anni;
giorni 30 di calendario, in caso di anzianita' di oltre 18 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorno festivo. Non saranno computate nel periodo feriale le festivita' nazionali ed infrasettimanali eventualmente cadenti nel periodo stesso.
L'epoca delle ferie sara' stabilita tenuto conto delle esigenze dell'azienda e dell'interesse dell'impiegato.
Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 29 del presente contratto. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede ed eventualmente per ritornare nella localita' di riposo, non verra' computato nelle ferie.
La risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'annata, l'impiegato - non in prova - ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di anzianita' maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale oppure dal giorno della assunzione.
Agli effetti del comma precedente sara' considerata come mese intero la frazione di mese non inferiore a 15 giorni.
L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.
Art. 22
Art. 22.
ASSENZE E PERMESSI
Le assenze, salvo motivi di forza maggiore, debbono essere immediatamente giustificate all'azienda.
All'impiegato che ne faccia giustificata domanda la azienda puo' accordare permessi di breve durata, con facolta' di non corrispondere, per tali periodi, la retribuzione.
Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie.
Art. 23
Art. 23.
CONGEDO MATRIMONIALE
In caso di matrimonio agli impiegati sara' concesso un permesso di 14 giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione mensile.
Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali, ne' potra' essere considerato quale periodo di preavviso.
Art. 24
Art. 24.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Agli impiegati che sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza, dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni pie dette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda da cui l'impiegato dipende.
Art. 25
Art. 25.
ASPETTATIVA
All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali, verra' concessa una aspettativa per la durata della carica, fino ad un massimo di due anni complessivamente richiesta per comprovate e riconosciute necessita' personali o familiari una aspettativa la cui durata sara' il relazione alla natura delle necessita' che hanno motivata, la richiesta stessa.
Qualora l'azienda, durante l'aspettativa, accerti che sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato a concessione potra' revocare l'aspettativa stessa.
Durante l'aspettativa per cariche pubbliche o sindacali l'anzianita' decorrera' ai soli effetti dell'indennita' di anzianita' mentre quando l'aspettativa e' richiesta dall'impiegato per necessita' personali o familiari non maturera' alcun effetto contrattuale.
In ogni caso di aspettativa non compete retribuzioni alcuna.
Art. 26
Art. 26.
REGOLAMENTI E NORME AZIENDALI
Oltre che al presente Contratto collettivo di lavoro che potranno essere stabilite dall'azienda, purche' non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto o dalle norme dei vigenti concordati interconfederali in quanto applicabili agli impiegati disciplinati dal presente contratto, nonche' dalle norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni interne, e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme aziendali, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
Nelle aziende che abbiano piu' di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale sara' consegnata, a cura dell'azienda a ciascun impiegato.
Art. 27
Art. 27.
COMMISSIONI INTERNE E DELEGATI D'IMPRESA
Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati d'impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.
Art. 28
Art. 28.
SERVIZIO MILITARE
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro e l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare; non presentandosi entro tale termine, sara' considerato dimissionario.
Per l'impiegato non in prova il servizio militare di leva e' computato come anzianita' utile agli effetti della indennita' di anzianita' delle ferie e del trattamento di malattia, sempre che l'impiegato non si dimetta prima dello scadere dei 6 mesi dal giorno in cui riprende il lavoro.
L'impiegato che si dimetta per rispondere alla chiamata di leva o al richiamo alle armi, ha diritto al trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, con un minimo pari ad un mese di retribuzione;
In tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso ne' il diritto alla relativa indennita' sostitutiva.
Per il caso di richiamo, il tempo passato sotto le effetti dell'anzianita' come se fosse maturato presso l'azienda.
Le norme di cui al presente articolo devono essere integrate da quelle portate dalle leggi vigenti in materia e, il particolare, per il caso di richiamo alle armi vengono le disposizioni della Legge 10 giugno 1940, n. 653 e successive modifiche.
Ai sensi delle citate disposizioni legislative, in favore degli impiegati richiamati alle armi sara' continuato, sino alla line del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia, in quanto dovuti, e alle forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di esse, nella misura dovuta sull'ultima retribuzione mensile percepita al momento del richiamo e saranno loro pure corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento dello stesso salvo le variazioni conseguenti a modifiche del loro stato di famiglia.
Art. 29
Art. 29.
TRASFERTE
All'impiegato inviato in missione per esigenze di servizio, spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Spettera' inoltre il rimborso, a piede di lista, delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato a incontrare tali spese o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo fra le parti.
L'importo approssimativo delle spese deve essere anticipato dall'azienda.
Art. 30
Art. 30.
TRASFERIMENTI
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni svolte nella localita' di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Acquisisce pero' quelle indennita' e competenze che siano in atto per gli impiegati nella nuova localita' di lavoro o che siano inerenti alle specifiche prestazioni a cui viene adibito.
L'impiegato che non accetti il trasferimento avra' diritto alla indennita' di anzianita' e al preavviso, o alla relativa indennita' sostitutiva, salvo che per gli impiegati di 1ª o 2ª categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato, nel quale caso l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso non avra' diritto, in caso di licenziamento, ne' al preavviso ne' alla relativa indennita', sostitutiva. Tuttavia, qualora la mancata accettazione del trasferimento dipenda da comprovata forza maggiore, riconosciuta dalla, azienda, anche nell'ipotesi avanti prevista, l'impiegato conserva pure il diritto al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva.
All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute durante il viaggio per trasporto, vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia, che lo seguono nel trasferimento; nonche' il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti famigliari (mobilia, bagagli,ecc.), il tutto ne limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E' dovuta inoltre una indennita' di trasferimento, commisurata, a meta' della retribuzione mensile, qualora si tratti del trasferimento di impiegato celibe, senza congiunti a carico, ovvero dell'intera retribuzione mensile - oltre un giorno per ogni figlio a carico - quando si tratti di impiegato che si trasferisce con i congiunti a carico.
Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, stipulato anteriormente alla data di comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
All'impiegato che chieda il suo trasferimento non compete l'indennita' di cui sopra.
Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato tempestivamente per iscritto all'impiegato.
Per i casi di trasferimento all'estero varranno i particolari accordi che interverranno fra le parti.
Art. 31
Art. 31.
TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia o infortunio dovra' essere comunicata all'azienda entro il termine di 24 ore, salvo casi di giustificato impedimento.
L'azienda ha facolta' di far controllare da un medico di sua fiducia lo stato di malattia o di infortunio dell'impiegato.
Avvenendo la interruzione del lavoro per malattia od infortunio e sempreche' le infermita' non siano state scientemente provocate dall'impiegato, al medesimo, qualora non sia in periodo di prova sara' praticato il seguente trattamento:
a) in caso di anzianita' fino a 5 anni compiuti: sei mesi di conservazione del posto;
b) in caso di anzianita' oltre i 5 anni: dieci mesi di conservazione del posto.
Nel, primo caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per i primi tre mesi e della meta' per i successivi tre mesi; nel secondo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per i primi quattro mesi e della meta' per i successivi sei mesi.
Uguali diritti spetteranno all'impiegato durante il periodo di preavviso per licenziamento e sino alla scadenza del periodo stesso.
Il periodo di assenza dal lavoro per malattia od, in fortunio, deve essere computato nell'anzianita' a tutti gli effetti contrattuali.
Superato il termine di conservazione del posto, la azienda potraa' risolvere il rapporto di impiego ed in tal caso dovra' corrispondere all'impiegato l'indennita' di anzianita' e l'indennita' sostitutiva del preavviso, di cui agli art. 36 e 35 del presente contratto.
Qualora la prosecuzione dell'infermita' per malattia o infortunio oltre i predetti termini non consenta all'impiegato di riprendere il lavoro, l'impiegato stesso puo' risolvere il contratto di impiego con diritto alla indennita' di anzianita', ma non al preavviso. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento;
Il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza della anzianita' ai soli effetti del preavviso e dell'indennita' di anzianita'.
E' in facolta' dell'azienda di dedurre quanto l'impiegato percepisce per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda per i casi di infortunio non sul lavoro e di malattia.
Per l'assistenza di malattia e per gli infortuni sul lavoro valgono le disposizioni vigenti in materia.
Art. 32
Art. 32.
TUTELA DELLA MATERNITA
PROTOCOLLO ALLEGATO.
In attesa della emanazione del regolamento alla Legge 26 agosto 1950, n. 860 , sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, le parti convengono di dare applicazione in via provvisoria e nei confronti delle impiegate attualmente in servizio, alle norme di cui all'art. 32 del contratto 31 maggio 1949 per gli impiegati delle aziende produttrici di tende da campo, copertoni impermeabili, ecc.
Le parti convengono altresi' che all'atto dell'entrata - in vigore del regolamento predetto, si accorderanno per la redazione dell'articolo contrattuale, in base al regolamento stesso o agli eventuali accordi interconfederali di coordinamento in materia.
Art. 33
Art. 33.
DOVERI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1° rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita';) prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2° dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto' nonche' le istruzioni impartite dai superiori;
3° conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell' art. 8 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 ;
4° aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.
Art. 34
Art. 34.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennita' e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia, tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), 6) e c).
Il licenziamento senza indennita' e senza preavviso potra', essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento, e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.
Art. 35
Art. 35.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso.
I termini del preavviso, nel caso di licenziamento da parte dell'azienda, sono stabiliti come segue:
======================= =============== =============== =============
Anzianita di servizio 3ª categoria 2ª categoria 1ª categoria
----------------------- --------------- --------------- ------------
Fino a 5 anni.........| 1 mese | 1 mese e mezzo| 2 mesi
Da 5 a 10 anni........| 1 mese e mezzo| 2 mesi | 3 mesi
Oltre 10 anni.........| 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi
| | |
Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i predetti termini di preavviso sono ridotti alla meta'.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. - La parte che risolve il rapporto di impiego senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso compiuto in servizio sara' computato a tutti gli effetti contrattuali; qualora sia sostituito dalla corrispondente indennita' sara' computato ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze della azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
L'impiegato gia' in servizio al 1 luglio 1937 manterra' ad personam l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione all'anzianita', successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per indennita' di anzianita' in piu' della misura spettantegli in base al trattamento in vigore al 30 giugno 1937 e sino al limite di 25/30 (venticinque trentesimi).
Art. 36
Art. 36.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera e) si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' maturata precedentemente al 1 luglio 1937 l'indennita' di anzianita' verra' ai momento del licenziamento, liquidata in base alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 , oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti ai le luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' maturata dal 1 luglio 1037 e fino al 31 dicembre 1945, l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al le luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende la indennita' di anzianita) portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926 n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuito personae" per i quali varra' la norma dell'art. 44 del presente contratto;
c) per l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1946 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita', salvo il caso di eventuali condizioni di miglior favore portate da contratti individuali "intuitu personae" per i quali varra' la norma dell'art. 44 del presente contratto.
L'indennita' predetta deve essere conteggiata:
a) per l'anzianita' maturata a tutto il 31 dicembre 1942, in base al trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto di impiego, esclusa la sola indennita' di contingenza;
b) per l'anzianita' maturata dal 1 gennaio 1943 in base al trattamento retributivo complessivo mensile, percepito dall'impiegato all'atto della risoluzione del rapporto di impiego.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le compartecipazioni agli utili, anche la tredicesima mensilita' e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato e' remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o compartecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni ai servizio, sulla media del periodo da Imi passato in servizio, Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le compartecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi trascurandosi le frazioni di mese.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennita' di anzianita' quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti liberamente dall'azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 39 del presente contratto.
Art. 37
Art. 37.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote dell'indennita' di anzianita' di cui all'art. 36 del presente contratto:
a) 100 per cento agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di eta'; alle donne che abbiano compiuto 50 anni di eta' o che si dimettono per matrimonio o durante la gravidanza o il puerperio; ai dimissionari che abbiano compiuto cinque anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda;
b) 50 per cento ai dimissionari che non abbiano compiuto cinque anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'azienda e cosi' gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, e' dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Art. 38
Art. 38.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA PERMANENTE
In caso di morte dell'impiegato, l'indennita' di anzianita', l'indennita' sostitutiva di preavviso di cui agli artt. 36 e 35 del presente contratto, e la indennita' sostitutiva delle ferie nonche' i ratei maturati di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli o ai parenti ed affini secondo le vigenti forme di legge.
In mancanza di essi le indennita' predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla, successione.
Si richiamano inoltre le norme di cui al R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5 e al D.L.L. 1 agosto 1945, n. 708 circa la concessione di una indennita' integrativa in caso di morte o di sopraggiunta invalidita' dell'impiegato.
Art. 39
Art. 39.
PREVIDENZA
Nei riguardi della "Previdenza impiegati industria" ci si atterra' alle norme di cui all'art. 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del Contratto collettivo 31 luglio 1938 contenute il regolamento della previdenza stessa ed a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordo collettivo interconfederale o disposizioni di legge.
Art. 40
Art. 40.
CESSIONE, TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA
I casi di cessione, trapasso, trasformazione, usufrutto e affitto dell'azienda non risolvono di per se' il contratto d'impiego ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, giusta le disposizioni di legge che qui si intendono richiamate.
Nel caso di cessazione dell'azienda, l'impiegato conserva il diritto al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, all'indennita' di anzianita' nonche' alle eventuali altre spettanze.
Per il caso di fallimento valgono le disposizioni di legge.
Art. 41
Art. 41.
CERTIFICATO DI LAVORO
Ferme restando le annotazioni prescritte dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112 , sul libretto di lavoro, in caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, la azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente esclusivamente l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attivita' nella azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
Nel certificato di lavoro sara' specificato se l'impiegato abbia goduto delle maggiorazioni convenzionali di anzianita' previste dall'art. 8 del presente contratto e nel caso in cui non ne abbia goduto ne verra' indicato il motivo.
Art. 42
Art. 42.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni interne o dei Delegati d'impresa, previste dai vigenti accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme della azienda, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o tra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della loro natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali e nazionali dei datori di lavoro, e dei lavoratori per la loro definizione.
Art. 43
Art. 43.
COLLEGI TECNICI
Le contestazioni sull'assegnazione ai vari gradi e categorie dell'impiegato, come previsto dall'art. 4 del presente contratto, nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, verranno demandate all'esame di Collegi tecnici paritetici provinciali, la costituzione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati dalle seguenti norme:
a) Il Collegio tecnico e' composto, in ogni provincia, dai rappresentanti dell'Associazione sindacale di categoria degli industriali e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ed e' presieduto da un Ispettore del lavoro designato dal Capo Circolo competente;
b) L'intervento del Collegio tecnico sara' richiesto da una o dalle due Associazioni sindacali competenti;
c) L'Associazione che richiede l'intervento del Collegio tecnico ne dara' notizia, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione corrispondente e all'Ispettorato del lavoro, comunicando gli estremi della vertenza.
L'Ispettorato del lavoro riunira' il Collegio entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, dando alle due Associazioni interessate un preavviso, comunque non inferiore a cinque giorni;
d) Comparse le parti avanti al Collegio tecnico, questo deve cercare anzitutto di indurle ad un equo componimento.
Se il componimento riesce, se ne forma verbale sottoscritto dai membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e nona impugnabile.
Se il componimento non riesce, il Collegio tecnico dovra', in apposito verbale, sottoscritto dai membri del Collegio stesso, formulare sempre il proprio parere indicando il grado o la categoria o la qualifica da assegnarsi al lavoratore e i motivi che hanno determinato letta assegnazione.
A richiesta di una delle parti, il Collegio tecnico ha facolta' di procedere a quei sopraluoghi ed a quegli accertamenti che si rendessero opportuni.
In ogni caso il Collegio tecnico rilascera', copia autenticata del verbale a richiesta degli interessati.
Art. 44
Art. 44.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni Istituto sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennita' di anzianita', anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Art. 45
Art. 45.
SOSTITUZIONE DEGLI USI
Il presente contratto, salvo quanto disposto dall'articolo 36 del presente contratto per l'indennita' di anzianita' relativa all'anzianita' maturata sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso dall'art. 35 del presente contratto, sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini, anche se piu' favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dai contratto stesso.
Art. 46
Art. 46.
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti in materia di contratto d'impiego nelle aziende industriali.
Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 44 del presente contratto, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'impiegato, salvo quanto disposto dagli artt. 35, 36, e 45 del presente contratto.
Art. 47
Art. 47.
DECORRENZA E DURATA
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati addetti all'industria dei copertoni e tende, ha decorrenza dal 1 gennaio 1952 e sara' valido fino al 31 dicembre 1953.
Qualora il presente contratto non venga, disdetto da, una delle parti contraenti 2 mesi prima della scadenza, si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno.
Il presente contratto, dopo che sara' denunciato a, fine delle parti contraenti, restera' in vigore dopo la sua scadenza fino alla stipulazione di un nuovo contratto.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
SULLO
CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO. 27 MAGGIO 1953 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI ESERCENTI LA FABBRICAZIONE DI TENDE DA CAMPO, TELE E COPERTONI IMPERMEABILI, MANUFATTI ED AFFINI PER USO INDUSTRIALE, CIVILE E MILITARE
Addi' 27 maggio 1953 in Milano, presso la sede della ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI.
Tra
l'ASOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI, rappresentata dal suo presidente dott. Elio Soliani, assistito dal rag. Enzo Gigliani, Segretario dell'Associazione stessa; con l'intervento - in rappresentanza delle AZIENDE INDUSTRIALI ESERCENTI LA FABBRICAZIONE DI TENDE DA CAMPO, TELE E COPERTONI IMPERMEABILI, MANUFATTI E INDUMENTI IMPERMEABILI ED AFFINI PER uso INDUSTRIALE, CIVILE E MILITARE - dei signori: dott. ing. Decio Griffini e avv. Mario Savanco per la S.p.A. Manifatture del Seveso, dott. Franco Moretti per la ditta Ettore Moretti e comm. rag. Alessandro Vaccari per la S.
A. Giorgio Niccolini; dott. Pietro Terrusi per la Associazione Industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA Delegazione per l'Alta Italia nella, persona del dottor Scipione Felici;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.Ai), rappresentata dal Segretario. Generale sig. Remo Savio e dai Segretari Benvenuto Orrigoni e Giorgio Bucci; con l'intervento in rappresentanza, dei Sindacati Provinciali dei signori Angelo Miassoni, Pacini Giorgio, Franco Guazzoni, Anita Malavasi e dei lavoratori Ettore Pesci e Rossetti Francesco;con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nella persona del suo, Segretario onorevole Renato Bitossi;
e
la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.), rappresentata del sito Segretario Generale sig. Silvio Ascari, dai Segretari Nazionali Giuseppe Fossati e Fabio Tonolli, nonche' dal sig. Tanzi Antonio, Franco Manzella, Zenoni Mario, assistiti dai signori Pietro Ventura e Sala Amalia; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI rappresentata nella persona del suo Segretario Bruno Storti.
Addi' 27 maggio 1953, in Milano, presso la Sede della ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI,
Tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI rappresentata dal suo presidente dott. Elio Soliani assistito dal rag. Enzo Gigliani, Segretario dell'Associazione stessa; con l'intervento - in rappresentanza delle AZIENDE INDUSTRIALI ESERCENTI LA FABBRICAZIONE DI TENDE DA CAMPO, TELE E COPERTONI IMPERMEABILI, MANUFATTI E INDUMENTI IMPERMEABILI ED AFFINI PER USO INDUSTRIALE, CIVILE E, MILITARE - dei signori: dott. ing. Decio Uriffini e avv. Mario Savanco per la S.p.A Manifatture del Seveso, dott. Franco Moretti per la ditta Ettore Moretti e comm. ragg. Alessandra, Vaccari per la 5.
A. Giorgio Niccolini; dottor Pietro- Terrusi per l'Associazione industriale Lombarda; con L'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA- Delegazione per l'Alta Italia nella, persona del dott. Scipione Felici,
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO- C.I.S.N.A.L. rappresentata dai suo Segretario Italico Utimperghe con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI
C.I.S.N.A.L. nella personam del Segretario confederale Enrico Bruni
e' stato, stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli, operai: dipendenti dalle aziende industriali, esercenti: fa fabbricazione di tende da cam po, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale civile e militare.
Art. 1.
ASSUNZIONE DOCUMENTI DI LAVORO - RESIDENZA E DOMICILIO:
L'assunzione degli operati deve essere, fattura in conformita' alle norme di legge sul collocamento.
L'integrita' e l'idoneita' fisica: dell'operaio, potra' essere-, disposta dalla direzione dell'azienda che si varra' all'uopo di un medico di sua fiducia.
L'assunzione verra' normalmente comunicata per iscritto all'interessato, specificando:
1) la data di assunzione;
2) la categoria a cui viene assegnato e la relativa paga;
3) la localita' di prestazione del lavoro.
All'atto dell'assunzione l'interessato e' tenuto a presentare i seguenti documenti:
a) carta d'identita' o documento equipollente;
b) libretto di lavoro;
c) tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso e i documenti richiesti da disposizioni di legge;
d) libretto per l'assistenza di malattia in quanto ne sia gia' in possesso;
e) titoli di preparazione professionale in quanto ne sia gia' in possesso;
f) certificato penale di data non anteriore a tre mesi, se richiesto dall'azienda;
g) documenti necessari per fruire degli assegni familiari.
L'azienda dovra' rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio e' tenuto a comunicare all'azienda la propria residenza e domicilio e a notificare i successivi cambiamenti.
I membri delle Commissioni Interne o il Delegato di fabbrica dovranno essere provveduti di una copia del contratto a cura e spese del datore di lavoro.
Art. 2
Art. 2.
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI DI LAVORO
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la azienda e' tenuta a restituire all'operaio tutti i documenti di lavoro debitamente aggiornati.
In caso di impedimento, detta restituzione dovra' avvenire entro i cinque giorni successivi ed intanto la azienda rilascera' all'operaio interessato una dichiarazione che possa servire all'operaio stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto di lavoro.
L'operaio rilascera' ricevuta dei documenti avuti in restituzione.
Art. 3
Art. 3.
ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge ( Legge 26 aprile 1934, n. 653 - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli - Regio Decreto 7 agosto 1936, n. 1720 - Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i quali e' vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne e' consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie e successive).
Art. 4
Art. 4.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione al lavoro di ogni operaio puo' essere fatta per un periodo iniziale di prova della durata di 6 giornate lavorative, con reciproca facolta' di risolvere, entro tale termine, senza preavviso ne' indennita', il rapporto di lavoro.
Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative, ma l'accordo deve risultare da atto scritto.
L'operaio mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova, si intende confermato in servizio.
L'operaio che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga non puo' essere inferiore al minimo contrattuale della categoria nella quale ha prestato la propria opera.
Nei confronti dell'operaio confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.
Art. 5
Art. 5.
MUTAMENTO DI MANSIONI
Il lavoratore percepisce la retribuzione stabilita per la categoria alla quale, e' stato assegnato in base alle effettive mansioni svolte od il miglior trattamento salariale attribuitogli.
Se la direzione dell'azienda lo adibisce a mansioni di categoria inferiore e' tenuta a conservargli la retribuzione della sua categoria od il migliore trattamento di cui al comma precedente. Se si affida invece temporaneamente mansioni di categoria superiore dovra' corrispondere il compenso stabilito per la categoria stessa.
Tale norma potra' non essere osservata qualora il mutamento di mansioni sia originato da fatto di natura occasionale (quale, ad esempio, la sostituzione di operai assenti o ammalati) e non si protragga per un periodo superiore a due giornate lavorative.
L'utilizzazione dell'operaio in lavori della categoria superiore per un periodo superiore a tre mesi, ove non sia giustificata dalla necessita' di sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio o permesso, comporta di diritto il trasferimento alla categoria superiore. Quando il lavoratore sia contemporaneamente e con carattere di continuita', adibito a mansioni di categorie diverse, percepira' la paga fissata per la categoria superiore.
Avvenendo che le mansioni della sua categoria siano nettamente prevalenti rispetto a quelle della categoria superiore ed abbiano queste carattere saltuario, sara' corrisposta una retribuzione intermedia conservando al lavoratore ogni preesistente paga di fatto o di merito.
Art. 6
Art. 6.
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
A) E' considerato apprendista chiunque sia assunto in una azienda in eta' fra i 14 e i 18 anni per gli uomini e dai 14 ai 20 per le donne, allo scopo di acquisire la capacita' necessaria per diventare operaio qualificate mediante addestramento pratico.
B) La durata massima del periodo di apprendistato sara' ridotta: di due terzi per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo della categoria; di meta' per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di indirizzo corrispondente all'attivita' esplicata dall'apprendista.
C) Il periodo di servizio gia' prestato presso altre aziende sara' computato per intero ai fini del compimento del periodo di apprendistato sempre che' l'addestramento riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa una sospensione superiore ai 18 mesi.
D) Nel libretto di lavoro o nell'attestato di tirocinio devono essere registrati i periodi di servizio prestati e gli scatti di paga conseguiti.
E) Nel caso che l'apprendista durante il periodo di apprendistato venga adibito ad altre lavorazioni per le quali sia previsto un periodo di tirocinio, il precedente periodo di apprendistato effettivamente prestato sara' totalmente computato tanto agli effetti di passaggio alla categoria operaia quanto per la determinazione del salario, salvo il caso in cui il passaggio avvenga nel periodo di 60 giorni dalla data di assunzione.
F) Durante il periodo di tirocinio l'apprendista non deve essere adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialita' professionale a cui si riferisce il tirocinio e sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche e comunque pericolosi e nocivi alla salute nei limiti delle disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Il datore di lavoro deve inoltre accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione i peremessi necessari perche' frequenti i corsi per la formazione professionale.
G) L'apprendista, durante il periodo di tirocinio deve lavorare ad economia; nel caso venga, adibito a lavoro a, cottimo, l'apprendista acquista automaticamente la qualifica di operaio qualificato anche se non sono trascorsi i termini di durata massima del periodo di apprendistato e dovra' avere il relativo trattamento retributivo e normativo.
H) L'apprendista che abbia compiuto i 17 anni di eta' e superato la meta' del periodo di apprendistato, puo' richiedere di essere ammesso alla prova intesa ad accertare la sua capacita' professionale quale operaio. In caso di riconosciuto esito favorevole della prova, l'apprendista verra' considerato, a tutti gli effetti retributivi e normativi, operaio qualificato.
I) Al termine del periodo di addestramento (o tirocinio) l'apprendista sara' considerato operaio qualificato a tutti gli effetti retributivi e normativi.
L) La durata massima del periodo di apprendistato resta fissata per ambo i sessi in anni 2.
M) Le retribuzioni iniziali (minimi di paga base) sono quelle stabilite dagli accordi nazionali salariali. Gli aumenti di paga avvengono per scatti semestrali nella misura che si ottiene dividendo la differenza esistente tra il minimo della paga base della categoria dell'operaio qualificato e il minimo di paga di prima assunzione dell'apprendista per il numero dei semestri di durata dell'apprendistato. In via transitoria la misura relativa e' quella stabilita dagli accordi salariali nazionali.
N) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le norme del presente contratto, ferme restando le disposizioni derivanti da accordi interconfederali od alla legge in quanto prevedano migliori condizioni.
Art. 7
Art. 7.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Le organizzazioni contraenti convengono sulla necessita' di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento produttivo, e si adopereranno per l'attuazione pratica, di tale principio con l'isttruzione, quando ve ne sia, la possibilita', di corsi di istruzione professionale di categoria od, eventualmente, col potenziamento di quelli gia' esistenti.
Art. 8
Art. 8.
ORARIO DI LAVORO
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere salvo le deroghe da essa legge previste o da norme contrattuali.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo quanto previsto in materia per i guardiani. dall'accordo interconfederale 23 maggio 1946.
La tabella indicante l'orario di lavoro preordinato sara' affissa nello stabilimento in luogo visibile.
Art. 9
Art. 9.
INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO
Sara' considerato ritardatario l'operaio che al segnale dell'inizio del lavoro non sia entrato in stabilimento.
Al ritardatario il conteggio delle ore sara' effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nell'azienda, sempreche' il ritardo non superi la mezzora stessa.
Al segnale di inizio del lavoro l'operaio deve trovarsi ai suo posto in condizione di iniziare il proprio lavoro.
Nessun operaio puo' cessare il lavoro ne' comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di cessazione del lavoro.
Le infrazioni saranno punite a termini degli art. 45 (Provvedimenti disciplinari), art. 46 (Multe e Sospensioni), art. 47 (Licenziamenti per mancanze).
La pulizia del posto di lavoro avverra' di norma prima del termine dell'orario di lavoro. Qualora venga fatta effettuare oltre l'orario normale di cui all'art. 8 sara' considerata prestazione straordinaria.
L'entrata e l'uscita degli operai negli stabilimenti verra disciplinata nei regolamenti interni di ogni singola, azienda, come pure il controllo della presenza al posto di lavoro.
Art. 10
Art. 10.
DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO
Normalmente nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14.
E' consentito che il compimento dell'orario settimanale di lavoro sia ottenuto mediante ricupero, a regime normale, nel corso della settimana.
Fanno eccezione alle disposizioni anzidette: gli adibiti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia nonche' il personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.
Art. 11
Art. 11.
SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DI LAVORO
A) Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, il congedo matrimoniale, non interrompono l'anzianita' a tutti gli effetti del presente contratto.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni salvo eventuali accordi tra le organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio potra' chiedere il licenziamento con diritto, oltre al godimento delle ferie maturate, ai ratei della gratifica natalizia, ed alla corresponsione dell'indennita' di anzianita' e di preavviso.
B) In caso di interruzioni di lavoro sara' riservato agli operai il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, sara' corrisposta la paga di fatto e le indennita' di contingenza con facolta' per la azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute, per le quali gli operai, pur non essendo trattenuti nello stabilimento non vennero preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilita', dell'evento, sara' corrisposta l'intera paga di fatto ed il 50% dell'indennita' di contingenza per lA prima giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sara' dovuta alcuna retribuzione.
Restano ferme le norme sulla cassa integrazione salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.
Art. 12
Art. 12.
RICUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE
E' consentita la facolta' di ricupero, a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonche' di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purche' il ricupero stesso sia contenuto' nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui e' avvenuta l'interruzione, salvo quanto stabilito all'articolo riguardante il pomeriggio del sabato.
Art. 13
Art. 13.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale cade normalmente in domenica, come e' stabilito dalla Legge Ogni eventuale deroga a questo principio, purche' sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'operaio un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto in domenica non si applicano agli operai addetti a mansioni discontinue, di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Qualora gli operai addetti a lavori discontinui, di semplice attesa e di custodia lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sara' fissato per il riposo compensativo.
Art. 14
Art. 14.
GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO
Sono considerati giorni festivi i seguenti:
a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le festivita' nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre) salvo le modificazioni, sostituzioni ed aggiunte che eventualmente venissero in seguito
stabilite dallo Stato
c) le seguenti ricorrenze:
1) Capodanno (1 gennaio)
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Giuseppe (19 marzo);
4) Ascensione;
5) Corpus Domini;
6) SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
7) Assunzione (15 agosto);
8) Ognissanti (1 novembre);
9) Concezione (8 dicembre);
10) S.Natale (25 dicembre);
11) S. Stefano (26 dicembre);
12) Giorno dell'Angelo (lunedi successivo alla Pasqua);
13) Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento; quest'ultima festivita' potra' essere sostituita, di comune accordo tra le organizzazioni sindacali territoriali. Tenuto conto delle eventuali consuetudini locali. Detta ultima festivita' dovra' essere sostituita, di comune accordo tra le organizzazioni sindacali territoriali, ove venga a coincidere con giornata domenicale.
Nelle festivita' nazionali di cui al punto b) compete agli operai il normale trattamento retributivo, intendendosi per tale la retribuzione globale di fatto, in ragione di ore 8. In caso di prestazione lavorativa oltre il trattamento di cui sopra all'operaio compete la retribuzione per le ore effettivamente lavorate con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo. Nelle festivita' infrasettimanali di cui al punto c) sara' corrisposta agli operai la retribuzione globale di fatto, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero dello stabilimento (quello cioe' che si sarebbe praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale) in caso di prestazione lavorativa all'operaio sara' corrisposta, oltre al trattamento di cui sopra, la retribuzione globale di fatto per le ore effettivamente lavorate come in giorno feriale.
Nel caso di assenza dovuta a malattia, infortunio, gravidanza o puerperio nei giorni di festivita' infrasettimanali o nazionali, l'azienda integrera' il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino al raggiungere la retribuzione prevista nel presente articolo per il caso di festivita' infrasettimanale o nazionale.
Chiarimento a verbale.
Il trattamento retributivo per le festivita' nazionali disciplinato dal 2° comma del presente articolo si applichera' anche se queste cadano in domenica.
Art. 15
Art. 15.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO - MAGGIORAZIONI
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite dell'art. 8 ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali per i lavoratori a regime normale di orario e oltre le ore 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori di cui al secondo comma del predetto art. 8.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica oppure nei giorni di riposo compensativo di (cui all'art. 13 e nelle festivita' nazionali.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo potra' essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne ed i fanciulli.
L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza di scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario o notturno o festivo in quanto dette prestazioni gli impediscano di frequentare le scuole medesime.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario notturno o festivo, da corrispondersi oltre la, normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra debbono essere calcolate:
a) sulla paga base di fatto comprensiva della indennita' di contingenza per gli operai ad economia;
b) sulla paga base di fatto maggiorata dalla percentuale di cottimo piu' l'indennita' di contingenza per i lavoranti a cottimo.
Le dette percentuali contrattuale di maggiorazione non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Art. 16
Art. 16.
LAVORO A COTTIMO
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo.
Il cottimo potra' essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilita' tecniche ed a seconda degli accordi che possono intercorrere fra le parti direttamente interessate.
b) Ogni tariffa di cottimo deve garantire all'operaio di normale capacita' ed operosita', il conseguimento di un guadagno non inferiore al minimo di paga di categoria, maggiorato della percentuale del 22%.
Tale condizione si presume adempiuta quando - qualora vi siano piu' operai lavoranti con la medesima tariffa di cottimo - detti operai abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al 22%.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata lino al raggiungimento di detto minimo.
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
Dovra' poi essere comunicata agli operai per i diversi cottimi, la quantita' del lavoro eseguito e il tempo impiegato.
Tali comunicazioni dovranno essere in possesso degli operai perche' essi possano sempre computare con facilita ed esattezza la propria retribuzione.
Le tariffe cosi' stabilite, una volta superato il periodo di assestamento, non potranno essere variate.
Solo quando siano attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro si potra' procedere alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione delle^ variazioni di tempo che le modifiche stesse avranno determinato.
Le variazioni di tariffe in tal caso dovranno intervenire entro un periodo di assestamento uguale a quello stabilito nel seguente capoverso.
d) Il periodo di assestamento di cui sopra e', per i cottimi di lavorazione in serie, di un mese; dei casi di nuove lavorazioni speciali, il periodo di assestamento - da concordarsi tra le parti - potra' avere la durata massima di quattro mesi, alla condizione che per il periodo oltre il primo, mese venga garantita agli operai una retribuzione non inferiore all'80% del guadagno medio di cottimo realizzato nel trimestre precedente all'entrata in vigore delle tariffe provvisorie.
Per i cottimi di breve durata dovra' intendersi per periodo di assestamento quel lasso di tempo strettamente necessario perche' il cottimo si normalizzi.
Per i cottimi ricorrenti, si intende che il periodo di assestamento e' solo quello iniziale della prima introduzione.
e) Qualora gli operai interessati nell'ambito di una tariffa di cottimo subiscano nel complesso del guadagno medio orario di due quindicine - determinato in base a quanto fissato dal comma 1 dal paragrafo b) -, una diminuzione in confronto del guadagno medio orario realizzato nel quadrimestre precedente, le parti interessate ne accerteranno le cause.
Se risultera' che la discesa del guadagno sia stata determinata in tutto o in parte da cause non imputabili agli operai, si determinera' la quota di guadagno che dovra' venire reintegrata e l'azienda dovra' attuare gli opportuni provvedimenti per eliminare successivamente la discesa verificatasi.
Non daranno luogo ai provvedimenti di cui sopra le variazioni di guadagno che derivassero dall'applicazione di nuove tariffe durante il periodo di assestamento, ai sensi del paragrafo precedente.
f) Per guadagno medio orario complessivo di cottimo si intende il totale delle somme pagate per lavoro a cottimo nel periodo preso in esame, diviso per il totale delle ore di lavoro a cottimo compiuto nello stesso periodo.
g) Ogni qualvolta in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nella azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione dei lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
h) L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello di economia, non dovra', rimanendo inalterata la condizione di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione.
i) E' proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Nota aggiuntiva
Allo scopo di incrementare la produzione possono essere istituiti, nell'ambito aziendale laddove vi sono possibilita' tecniche, premi di produzione secondo accordi che dovranno intervenire tra le parti.
Art. 17
Art. 17.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Il pagamento delle retribuzioni verra' effettuato a settimana, a quattordicina, a quindicina ed a mese, secondo le consuetudini della azienda.
Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 13% di quanto l'operaio avrebbe percepito se la paga fosse stata eseguita quindicinalmente, salvo conguaglio da eseguirsi allo scadere del mese.
All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome dell'operaio, il riferimento alla qualifica, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e l'elencazione delle trattenute, giusta le norme della legge 5 gennaio 1953, n. 4 .
Art. 18
Art. 18.
DONNE ADIBITE A MANSIONI MASCHILI
Qualora le donne vengano destinate, a compiere dei lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
Art. 19
Art. 19.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Agli operai, che per ragioni di lavoro, vengano trasferiti in zone riconosciute malariche compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorita' sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
E' in facolta' del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non puo', di per se' solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 20
Art. 20.
GRATIFICA NATALIZIA
In occasione della ricorrenza natalizia l'azienda corrispondera' a titolo di gratifica natalizia all'operaio ad economia 200 ore di retribuzione globale di fatto.
Per i cottimisti tale retribuzione si intende riferita al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di anzianita' maturata presso l'azienda. Le frazioni di mese superiore ai 15, giorni saranno arrotondate a mese successivo.
Art. 21
Art. 21.
FERIE
L'operaio che abbia una anzianita' di 12 mesi consecutivi presso l'azienda in cui e' occupato avre' diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita in ragione di:
- 12 giorni lavorativi (pari a 96 ore) per gli aventi anzianita' da 1 a 8 anni compiuti;
- 14 giorni lavorativi (pari a ore 112) per gli aventi una anzianita' da oltre 8 anni fino ai 15 anni compiuti;
- 15 giorni lavorativi (pari a ore 120) per gli aventi anzianita' superiore ai 15 anni.
In caso di ferie collettive, all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie, spettera' il godimento delle ferie retributive in ragione di un giorno (8 ore) per ogni mese di anzianita' maturata.
In caso di licenziamento comunque avvenuto, o di dimissioni:
a) all'operaio che abbia maturato il diritto alle ferie competera' il godimento delle ferie stesse;
b) all'operaio che non abbia raggiunto il diritto alle ferie, competera' il godimento di un giorno (8 ore) di ferie per ogni mese di anzianita' maturata dal precedente periodo feriale o dal giorno di assunzione.
In caso di impedimento al godimento delle ferie di cui alle predette lettere a) e b) verra' corrisposta allo operaio l'equivalente indennita' sostitutiva conteggiata sulla retribuzione globale di fatto.
Il periodo di ferie deve normalmente avere carattere continuativo, ed il relativo pagamento dovre' essere fatto in via anticipata a chi ne fa richiesta.
L'epoca delle ferie sara' stabilita tenuto conto delle esigenze del servizio e dell'interesse degli operai.
Non e' ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie o la non concessione delle stesse.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie; concorre pero' agli effetti della maturazione delle stesse.
Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al trattamento economico secondo i casi e nella misura prevista dall'art. 14 in aggiunta al trattamento di ferie, senza prolungamento delle stesse.
Quando l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli il trattamento previsto dall'art. 39 sia per la sede, che per il ritorno alla localita' dove trascorreva le ferie.
Per i cottimisti la retribuzione si intende riferita al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane.
Art. 22
Art. 22.
RECLAMI SULLA PAGA
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata e quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta, dovre' essere fatto all'atto dei pagamento; l'operaio che non vi provvede perde ogni diritto per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Ove abbiasi contestazione circa la misura della retribuzione od il modo di calcolarla, al lavoratore sara' corrisposta la parte non contestata in attesa che la contestazione sia risolta in sede competente.
Lo stesso principio si applica a quella parte della retribuzione che viene corrisposta nel corso dell'annata, in determinate occasioni (ferie, gratifica natalizia, ecc.).
Errori materiali di conteggio o di altra natura, dai quali risulti alterato, a danno del lavoratore o della azienda, l'importo della retribuzione, potranno essere reciprocamente segnalati, per il controllo ed il successivo conguaglio, entro un anno a far tempo dal giorno in cui ha avuto luogo il pagamento.
Art. 23
Art. 23.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il caso di matrimonio valgono le disposizioni di cui al concordato interconfederale 31 maggio 1941 e relativi aggiornamenti, e all'operaio compete un congedo della durata di 10 giorni consecutivi anche non lavorativi.
Si conviene peraltro che in tale occasione deve essere corrisposto al lavoratore un assegno pari all'importo di 60 ore di retribuzione oraria, globale di fatto, di cui 56 ore quale anticipo per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Art. 24
Art. 24.
TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia deve essere comunicata dallo operaio all'azienda entro il 2° giorno salvo caso di giustificato impedimento. Alla comunicazione fara' seguito, entro il 3° giorno dall'inizio della malattia, l'invio del certificato medico della prima visita, salvo casi di forza maggiore.
L'azienda potra' far controllare da un medico di sua fiducia lo stato di malattia in ogni, sua fase.
In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia o infortunio, l'operaio non in prova, avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
- mesi 6 in caso di anzianita' nella stessa azienda. fino a 5 anni;
- mesi 8 in caso di anzianita' nella stessa azienda dal 6° al 15° anno;
- mesi 10 in caso di anzianita' nella stessa azienda oltre il 15° anno.
Trascorso il termine massimo sopra precisato, l'azienda, ove provveda al licenziamento dell'operaio gli corrispondera' il trattamento di licenziamento ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia o dell'infortunio oltre i termini di cui al comma 3° del presente articolo non consenta all'operaio di riprendere il servizio, l'operaio stesso potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione della indennita' di preavviso e di anzianita'.
Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e dello indennita' di anzianita'.
L'operaio infortunato che rientri al lavoro con dei postumi invalidanti che non gli consentono di assolvere le precedenti mansioni, potra' essere adibito a mansioni diverse e confacenti alla di lui capacita' lavorativa.
L'operaio che entro i 5 giorni dal termine del periodo di malattia o di infortunio non si ripresenti al lavoro sara' considerato dimissionario.
Per il trattamento di malattia e di infortunio valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
Art. 25
Art.25.
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge e relativo Regolamento.
Art. 26
Art. 26.
SERVIZIO MILITARE
Il caso di interruzione del servizio per chiamata, alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal D.L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 42 sull'indennita' di anzianita' e sempreche' l'operaio non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.
Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, l'operaio e' tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto l'operaio puo' essere dall'azienda considerato dimissionario.
Art. 27
Art. 27.
DISCIPLINA AZIENDALE
Nella esecuzione del lavoro l'operaio e' tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L'azienda portera' a conoscenza dell'operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessita'.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro lo operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dalla organizzazione interna aziendale.
L'operaio deve osservare rapporti di educazione verso gli altri lavoratori e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare.
In armonia con la dignita' personale del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti coi dipendenti a sensi di urbanita'.
Art. 28
Art. 28.
COMMISSIONI INTERNE E DELEGATI D'IMPRESA
Per i compiti delle Commissioni Interne o dei Delgali d'impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.
Art. 29
Art. 29.
REGOLAMENTO INTERNO
La' dove esiste, o fosse in seguito redatto dall'azienda, un regolamento interno, lo stesso non potra' contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni interne; dovra' essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile.
Art. 30
Art. 30.
PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA
Durante il lavoro nessun operaio potra' allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potra' lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso non e' consentito all'operaio di entrare o di trattenersi nello stabilimento in orari fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati.
All'operaio che ne faccia domanda saranno concessi dei brevi permessi per improrogabili giustificate necessita';. Normalmente il permesso deve essere chiesto nella prima ora di lavoro.
Art. 31
Art. 31.
ASSENZE
Tutte le assenze devono essere giustificate.
Ogni assenza non giustificata o non permessa dalla Ditta e' passibile di punizione ai sensi delle disposizioni sulle sanzioni disciplinari'.
Le giustificazioni devono essere presentate al mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo casi di giustificato impedimento.
In caso di malattia l'operaio e' obbligato ad avvertire l'azienda entro il secondo giorno di assenza, salvo caso di giustificato impedimento. L'azienda potra' fare considerate la malattia dal
proprio medico
Art. 32
Art. 32.
ASPETTATIVE PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
All'operaio che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali, e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni complessivamente.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre
decorre l'anzianita' ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'
Art. 33
Art. 33.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Agli operai che siano membri di organi direttivi di Organizzazioni sindacali, Nazionali, Provinciali e Comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale e comunque pregiudizievoli all'andamento di lavoro.
Le attribuzioni delle qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, alla azienda cui il lavoratore appartiene.
Art. 34
Art. 34.
VISITE D'INVENTARIO E DI CONTROLLO
L'operaio non puo' rifiutarsi alla visita d'inventario che per ordine dell'azienda venisse fatta agli oggetti affidatigli o a visita personale di controllo all'uscita dai locali dell'azienda.
Alle operaie la visita sulla persona non puo' essere compiuta se non in locale appartato ed esclusivamente con l'intervento di personale femminile all'uopo incaricato.
Art. 35
Art. 35.
CONSEGNA E CONSERVAZIONE E UTENSILI E' MATERIALI
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrenti l'operaio dovra' farne richiesta all'incaricato dell'azienda.
Egli e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse puo' essergli addebitato, sulla liquidazione, l'importo relativo alle cose non riconsegnate.
E' preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti i modelli e disegni ed in genere tutto quanto e' a lui affidato.
D'altra parte l'operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita' informandone tempestivamente, pero', la direzione dell'azienda.
L'operaio rispondera' delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
L'operaio non puo' apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da' diritto all'azienda di rivalersi per i danni avuti.
L'operaio deve interessarsi di far elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta' per poterli riasportare dallo stabilimento.
Gli utensili e gli arnesi di lavoro in dotazione non potranno essere asportati dall'operaio o comunque utilizzati salvo espressa concessione della direzione della azienda.
E' fatto divieto di sottrarre o ricoprire forme, modelli e disegni.
Art. 36
Art. 36.
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
Il danno che comporta risarcimento, verificatosi per colpa dell'operaio appena venuto a conoscenza del datore di lavoro dovra' da questi essere contestato all'operaio che lo ha causato, con l'indicazione del relativo importo di cui si chiede il risarcimento.
L'ammontare del risarcimento sara' determinato in relazione alla entita', del danno arrecato e alle circostanze in cui si e' verificato.
Qualora vi sia contestazione da parte dell'operaio si seguira' la procedura prevista dall'art. 52.
Le trattenute per l'ammontare accettato per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione non subisca riduzione superiore al 12% del suo importo, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nella quale ipotesi si seguono le disposizioni di legge in materia.
Art. 37
Art. 37.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Tanto l'azienda, come l'operaio sono tenuti all'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell'igiene ed alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione, i locali devono essere in normali condizioni di aerazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai, ecc.
Art. 38
Art. 38.
ABITI DA LAVORO
Quando la ditta richiede l'uso di abiti o indumenti di lavoro, questi dovranno essere forniti a sue spese e sostituiti in relazione alla piu' o meno rapida usura degli stessi.
Per le lavorazioni che per la loro natura impongono l'uso di specifici abiti o indumenti di lavoro, la ditta li fornira' a sue spese, provvedendo a sostituirli come sopra e' detto.
Art. 39
Art. 39.
TRASFERTE
Agli operai comandati in trasferta per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto, nonche' il rimborso, in base a nota documentata, delle spese di vitto e alloggio quando la durata della trasferta le richieda; oppure spettera' loro una indennita' giornaliera da convenirsi forfettariamente tra le parti.
Qualora per l'espletamento della trasferta si debbano incontrare altre eventuali spese vive, queste ultime saranno rimborsate.
Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di 8 ore; le ore di effettivo viaggio eccedenti le 8 ore saranno compensate con il 50% della retribuzione normale.
Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.
Sara' altresi' corrisposta una, indennita' pari al 20% della normale retribuzione giornaliera. Tale indennita' non sara' dovuta nel caso che l'assenza in trasferta per servizio non superi le 12 ore.
L'importo approssimativo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio dovra' essere anticipato dal datore di lavoro, salvo conguaglio.
Art. 40
Art. 40.
TRASFERIMENTI
All'operaio che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta e sito in diverse localita' sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo previamente concordato con l'azienda, della spesa per mezzi di trasporto per se' e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennita' di trasferimento, gli verra' corrisposta, se capo famiglia, una somma pari a 200 ore di normale retribuzione; se senza congiunti a carico che lo segnano nel trasferimento, una somma pari a 100 ore di normale retribuzione.
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita', saranno ridotte alla meta'.
Qualora in relazione al trasferimento, l'operaio, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di affitto - sempre che questo sia stato regolarmente registrato prima della comunicazione del trasferimento stesso - o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla indennita' di anzianita', al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva ed ai ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia.
Art. 41
Art. 41.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio, non in prova, o le sue dimissioni potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana, mediante preavviso di 6 giorni (48 ore).
L'azienda puo' esonerare dal lavoro l'operaio in qualunque giorno successivo al preavviso corrispondendogli l'intera retribuzione globale di fatto per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.
In caso di dimissioni senza preavviso, l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dell'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere col periodo di ferie.
Il periodo di preavviso si computa agli effetti della anzianita'.
Nel caso che al termine del periodo di preavviso sia chiesta all'operaio l'ulteriore prestazione di lavoro, dovra' essere dato, all'operaio stesso altro preavviso.
Nel caso che al termine del periodo di preavviso sia chiesta all'operaio l'ulteriore prestazione di lavoro, dovra' essere dato, all'operaio stesso altro preavviso prima di poteri procedere al licenziamento.
Art. 42
Art. 42.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento non ai sensi del punto 2) dell'art. 47 - licenziamento per mancanze - all'operaio che abbia raggiunto un anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda e' dovuta una indennita' nella misura di;
- 5 giorni (ore 40) per ogni anno di anzianita' dal 1° al 5° anno compiuto;
- 7 giorni (ore 56) per ogni anno di anzianita' oltre il 5° fino al 10° anno compiuto;
- 9 giorni (ore 72) per ogni anno di anzianita' oltre il 10° fino al 15° anno compiuto;
- 11 giorni (ore 88) per ogni anno di anzianita' oltre il 15° anno.
Trascorso il primo anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda per la liquidazione di tale indennita' le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi con esclusione delle frazioni di mese.
Tenuto conto delle particolari esigenze e delle caratteristiche produttive dell'industria in questione, che possono dare luogo a prestazioni inferiori ad un anno, all'operaio licenziato, ancorche' non abbia maturato l'anno di anzianita', l'indennita' verra' liquidata in ragione di 1/12 per ogni mese di anzianita', qualora lo operaio stesso abbia raggiunto un mese di anzianita'.
L'indennita' di cui al comma 1° deve essere conteggiata per l'anzianita' maturata a partire dal 1 gennaio 1948.
L'indennita' di cui al presente articolo sara' conteggiata in base alla, retribuzione normale di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
Per l'anzianita' pregressa, e cioe' per ogni anno di anzianita' maturata a tutto il 31 dicembre 1947 e' dovuta all'operaio una indennita' di anzianita' nella misura, di tre giorni (ore 24).
Agli effetti del presente articolo si intende per retribuzione normale di fatto il complesso della paga di fatto piu' l'indennita' di contingenza, l'eventuale terzo elemento, e gli eventuali incentivi e premi di produzione.
Per la retribuzione degli operai normalmente retribuiti a cottimo, si prende a base il guadagno medio di cottimo realizzato nelle ultime 4 settimane (o due quindicine) restando comunque assicurato all'operaio di cui sopra, ai fini del presente articolo il minimo di paga base maggiorato del minimo contrattuale di cottimo di cui all'art. 16.
Spettano inoltre all'operaio il preavviso, il godimento di ferie maturate, la liquidazione della gratifica natalizia o dei ratei maturati come previsto dai relativi articoli, ed eventuali altre spettanze.
Art. 43
Art. 43.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennita' di anzianita' prevista dall'art. 42:
1) il 35% per gli aventi una anzianita' presso la stessa azienda dai 2 ai 5 anni compiuti;
2) il 75% per gli aventi una anzianita' presso la stessa azienda da oltre 5 ai 10 anni compiuti;
3) il 100% per gli aventi una anzianita' presso la stessa azienda oltre i 10 anni compiuti.
Il periodo di apprendistato sara' compiuto nelle anzianita' agli effetti del trattamento di cui sopra dopo che sia trascorso un anno dalla ultimazione del periodo di apprendistato stesso.
L'intero trattamento di cui al punto 3) del primo comma del presente articolo e' dovuto anche ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio, ai dimissionari che entrano in ordini religiosi; lo stesso trattamento sara' usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 55° anno di eta' se uomo, ovvero del 50° anno di eta' se donna.
Art. 44
Art. 44.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
Intervenendo la morte del lavoratore durante il rapporto di lavoro, tutte le indennita' che gli sarebbero normalmente spettate, in caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso, i ratei maturati delle ferie annuali e della gratifica natalizia, ed eventuali altre spettanze, saranno versate al coniuge, ai figli ed ai parenti secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 45
Art. 45.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze dell'operaio daranno luogo, a seconda della loro gravita', all'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino ad un importo massimo di tre ore di paga e di contingenza;
c) sospensione dal lavoro fino ad un massimo di tre giorni;
d) licenziamento ai sensi dell'art. 47.
Art. 46
Art. 46.
MULTE E SOSPENSIONI
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione l'operaio:
a) che senza giustificato motivo non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 31;
b) che, senza giustificato motivo, abbandoni il proprio posto di lavoro;
c) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza avvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
d) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
e) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;
f) che costruisca entro lo stabilimento oggetti per proprio uso con lieve danno della azienda;
g) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro;
h) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione timbratura di schede o di altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza;
i) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto e dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
La multa verra' applicata per mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'importo delle multe disciplinari e' devoluto alle istituzioni assistenziali e previdenziali esistenti nella azienda, o in loro mancanza, alla Cassa Mutua Malattie.
Art. 47
Art. 47.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto:
1) Con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non dell'indennita' di anzianita'.
Tale provvedimento si applica nei confronti dello operaio che sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente (multe e sospensioni) o che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni sega enti ai festivi o ai seguenti alle ferie;
b) recidiva al divieto di fumare sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto g) dell'articolo precedente (multe e sospensioni) sempreche' non si riscontri nella mancanza stessa il dolo:
h) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio con danno dell'azienda;
i) trascuranza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente (multe e sospensioni).
2) Senza preavviso e senza indennita' di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave documento morale e materiale; compie azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
c) trafugamento di modelli o schizzi o disegni o riproduzione degli stessi quando non siano gia' a conoscenza del pubblico;
d) lavorazione per conto di terzi, fuori dello stabilimento, di articoli analoghi a quelli prodotti nella azienda salvo nei casi di sospensione di lavoro;
e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, col grave danno dell'azienda stessa;
f) insubordinazione verso i superiori;
g) recidiva nella colpa di cui al punto g) dell'articolo precedente (multe e sospensioni) qualora vi sia dolo.
All'operaio licenziato ai sensi del presente articolo, competono, comunque i ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia, come previsto dai relativi articoli.
Art. 48
Art. 48.
TRASFORMAZIONE, TRAPASSO, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di per se' il rapporto di lavoro e, ove non si addivenga, d'accordo fra le due parti, alla risoluzione del rapporto di lavoro e alla liquidazione delle spettanze del personale dipendente, l'operaio conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione.
Se il licenziamento e' causato da fallimento o da cessazione dell'azienda, l'operaio conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e all'indennita' di anzianita' alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.
Art. 49
Art. 49.
OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI
Agli effetti della indennita' di contingenza sara' riconosciuta la corresponsione della intera quota giornaliera per le prime otto ore di prestazione.
Per ogni ora eccedente le otto ore giornaliere e fino ai limiti dell'orario normale di cui all'art. 8, 2° comma, verra' corrisposta mezza quota oraria (quota oraria uguale quota giornaliera diviso otto) e una intera quota oraria (quota oraria uguale a quota giornaliera diviso otto) per ogni eventuale ora straordinaria.
Art. 50
Art. 50.
LAVORO A DOMICILIO
Per la disciplina del lavoro a domicilio valgono le norme di cui all'allegato n. 1 "Regolamentazione del lavoro a domicilio".
Art. 51
Art. 51.
CERTIFICATO DI LAVORO
Ai sensi dell' art. 2124 del Codice Civile l'azienda dovra' rilasciare all'operaio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio e' stato occupato alle dipendenze della azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
Art. 52
Art. 52.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni Interne o dei Delegati d'impresa, previste dai relativi accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sara' sottoposto all'esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per la interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
Art. 53
Art. 53.
NORME GENERALI
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro.
Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, col presente contratto non intendono sostituire le condizioni personali piu' favorevoli in atto, che dovranno di conseguenza essere mantenute.
Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
Art. 54
Art. 54.
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende esercenti la fabbricazione delle tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare, avra' la validita' di due anni con decorrenza dal 1 maggio 1953 e si intendera' successivamente rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno due mesi prima della scadenza.
CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato- art. 1
Allegato
REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO A DOMICILIO
(Art. 50 del contratto copertoni e tende)
Art. 1.
DEFINIZIONE DEL LAVORANTE A DOMICILIO
Sono considerati lavoranti a domicilio gli operai di ambo i sessi che per conto di uno o piu' datori di lavoro eseguono, nella propria abitazione o comunque in locali che non siano di pertinenza del datore di lavoro ne' sottoposti alla sua diretta sorveglianza, lavoro subordinato retribuito, ricevendo a cura e a spese del datore di lavoro stesso le materie prime e gli accessori occorrenti per le lavorazioni.
Per essere considerato tale il lavorante a domicilio non deve eseguire per conto proprio o di terzi lavori che siano in concorrenza con il datore di lavoro e non deve arrecare, pregiudizio alla produzione dell'impresa.
Per essere considerato tale, il lavorante a domicilio non deve avere alle proprie dipendenze personale salariato o comunque retribuito.
CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato- art. 2
Art. 2.
LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO
Tutti i lavoranti a domicilio dovranno essere muniti, a cura dei rispettivi datori di lavoro, di uno speciale libretto personale di controllo o documento equipollente, a madre e figlia, su cui, a cura del datore di lavoro, dovranno essere annotati i seguenti dati:
PARTE I - Consegna del lavoro:
1) data e ora dell'ordinazione;
2) qualita' e quantita' dei materiali consegnati al lavorante a domicilio;
3) specificazione o quantita' del lavoro da eseguire;
4) misura della retribuzione;
5) ammontare delle eventuali anticipazioni;
6) giorno e ora entro cui il lavoro dovra' essere riconsegnato;
7) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio.
PARTE II - Riconsegna del lavoro:
1) giorno ed ora dell'avvenuta riconsegna del lavoro eseguito;
2) specie e quantita' del lavoro eseguito;
3) qualita' e quantita' dei materiali eventualmente restituiti dal lavorante a domicilio;
4) conteggio della retribuzione da corrispondere al lavorante a domicilio;
5) indicazione delle eventuali ritenute;
6) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio.
CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato- art. 3
Art. 3.
RESPONSABILITA' DEL LAVORANTE A DOMICILIO
Con la sottoscrizione della parte I - Consegna del lavoro - di cui all'art. 2 il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilita' di tutto il materiale che riceve in consegna nonche' quelli per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna dei lavoro in conformita' alle istruzioni ricevute.
CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato- art. 4
Art. 4.
RETRIBUZIONI DEL LAVORANTE A DOMICILIO
Il lavorante a domicilio deve godere del trattamento economico salariale previsto per i lavoranti interni dai contratti per gli operai interni.
A) Il predetto trattamento si concretera' in una tariffa di cottimo pieno costituita dai seguenti elementi:
1) paga base;
2) percentuale di cottimo del 22% da computarsi sulla paga base;
3) indennita' di contingenza;
4) eventuale indennita' e terzo elemento.
L'indennita' di contingenza e le altre eventuali indennita' e terzo elemento giornalieri saranno ragguagliate a quote orarie in base ad 8 ore giornaliere.
B) Base del computo sara' la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un operaio di normale capacita' professionale per compiere quelle operazioni o quei gruppi di operazioni richieste all'operaio.
C) La tariffa di cottimo risultera' dalla moltiplicazione delle ore o frazioni di ore di cui al punto B) per gli elementi della retribuzione indicati al punto A).
D) Le quote della indennita' di contingenza saranno quelle stabilite provincialmente per i lavoratori oltre i 20 anni, le paghe basi saranno quelle stabilite per le categorie cui si riferisce la lavorazione.
E) Tutti gli aggiornamenti determinati in aumento o in diminuzione del variare della paga base, delle eventuali indennita' e terzo elemento o della indennita' di contingenza, determineranno automaticamente, con la stessa decorrenza, l'aggiornamento della tariffa di cottimo pieno secondo il computo di cui al punto C).
F) La compilazione delle tariffe di cottimo e il loro aggiornamento, in esecuzione di quanto sopra, sono devoluti alle organizzazioni provinciali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato- art. 5
Art. 5.
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
I lavori consegnati al lavorante a domicilio, la sera della vigilia di una festivita' e da riconsegnarsi al mattino susseguente, alla festivita' stessa, nonche' i lavori consegnati alla sera e da riconsegnarsi il mattino successivo e che impegnino l'attivita' lavorativa del lavorante a domicilio anche nelle ore comprese tra le 22 e le 6 o in giorno festivo, saranno retribuiti - limitatamente alle ore per cui si rende indispensabile una prestazione per periodi notturni o festivi - con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoranti interni.
CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato- art. 6
Art. 6.
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
Il pagamento della retribuzione sara', effettuato all'atto della riconsegna del lavoro o secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.
CCNL - art. 7
Art. 7.
MAGGIORAZIONE SULLA RETRIBUZIONE
Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festivita' natalizia, verra' corrisposta al lavorante a domicilio, a titolo di compenso per la gratifica natalizia per le ferie e per le festivita' nazionali ed infrasettimanali, una maggiorazione nella misura del 19% da computarsi sull'ammontare delle retribuzioni percepite dal lavoratore stesso.
CCNL - art. 8
Art. 8.
INDENNITA' DI ANZIANITA'
Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festivita' natalizia, verra' corrisposto al lavorante a domicilio che presta la sua opera per un solo datore di lavoro, a titolo di indennita' di anzianita' una maggiorazione nella misura del 2% da computarsi sull'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dal lavoratore stesso.
CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato- art. 9
Art. 9.
FORNITURA ACCESSORI
In deroga a quanto previsto dal comma 1° dell'art. 1 della presente Regolamentazione del lavoro a domicilio, per quanto riguarda i soli accessori occorrenti per la lavorazione e, per il solo caso che gli accessori stessi non siano in tutto o in parte, forniti dal datore di lavoro, e' lasciata facolta' alle parti di concordare, a titolo di rimborso spese ed in base ai prezzi correnti sulla piazza, una corresponsione a forfait o a piedi di lista.
CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato- art. 10
Art. 10.
NORME GENERALI
Per tutto quanto non e' stato espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni dell'industria dei copertoni e tende impermeabili e manufatti affini ecc. stipulato in data 27 maggio 1953, in quanto tali norme siano compatibili con la specialita' del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali (esclusa l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria) e le disposizioni relative alla Cassa Malattie.
CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato- art. 11
Art. 11.
DECORRENZA E DURATA DELLA REGOLAMENTAZIONE
La presente regolamentazione del lavoro a domicilio per gli operai addetti alla fabbricazione delle tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare avra' la validita' di due anni con decorrenza dal 1 maggio 1953, e si intendera' successivamente rinnovata per eguale periodo di tempo qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.
Visti il contratto e l'allegato che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO
Accordo 15 settembre 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuizioni- art. 1
ACCORDO 15 SETTEMBRE 1954 PER IL CONGLOBAMENTO E RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI AI LAVORATORI DELSETTORE PRODUTTORI DI TENDE DA CAMPO, TELE E COPERTONI IMPERMEABILI E AFFINI PER USO INDUSTRIALE, CIVILE E MILITARE
Addi' 15 settembre 1954, in Milano,
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Presidente dott. Angelo Costa, assistito dal Vice segretario generale avv. Rosario Toscani, dall'avv. Renzo Boccardi, Capo della delegazione Alta Italia e dal dott. Mario Binaghi; con l'intervento della ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI, rappresentata dal Presidente dott. Elio Soliani, assistito dal Segretario rag. Enzo Gigliani;
e
la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario generale on. Giulio Pastore, dal Segretario generale aggiunto dott. Bruno Storti, dai Segretari dott. Paolo Cavezzali e dott. Dionigi Coppo, assistiti dal prof. Salvatore Papa; con l'intervento della FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO - F.U.I.L.A., rappresentata dal suo Segretario generale Silvio Ascari e dal Segretario nazionale Giuseppe Fossati nonche' dai sigg. Angelozzi Elio, Manzella Franco e Zanoni Mario;
e
l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal Segretario generale dott. Italo Viglianesi e dal Segretario dott. Raffaele Vanni assistito dal sig. Carlo Scalvini; con l'intervento dell'UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO - U.I.L.A., rappresentata dal dott. Tullio Repetto.
Addi' 15 settembre 1954, in Milano,
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Presidente dott. Angelo Costa, assistito dal Vice segretario generale avv. Rosario Toscani, dall'avv. Renzo Boccardi, Capo della delegazione Alta Italia e dal dott. Mario Binaghi; con l'intervento della ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI, rappresentata dal Presidente dott. Elio Soliani, assistito dal Segretario rag. Enzo Gigliani;
e
la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI - C.I.S.N.A.L., rappresentata dal Segretario generale prof. Giuseppe Landi, assistito dal Segretario confederale Enrico Bruni; con l'intervento della FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIE ABBIGLIAMENTO - C.I.S.N.A.L., rappresentata dal suo Segretario Italico Utimperghe;
ai fini dell'attuazione nei riguardi dei lavoratori del settore produttori di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso militare, civile e industriale dell'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e per il riassetto zonale si e' convenuto quanto segue:
Art. 1.
Le nuove retribuzioni unificate per operai, assistenti ed altri appartenenti alle categorie speciali ed intermedie, impiegati, sono quelle risultanti dalle annesse tabelle.
Accordo 15 settembre 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuizioni- art. 2
Art. 2.
In conformita' di quanto disposto dall'art. 4 dell'accordo interconfederale, 12 giugno 1954, le norme previste dagli articoli seguenti del Contratto collettivo Nazionale di lavoro 27 maggio 1953 e per gli addetti alle industrie produttrici di copertoni e tende da campo, manufatti e indumenti impermeabili ed affini ecc., vengono modificate come in appresso indicate:
CONTRATTO OPERAI
Art. 11.
INTERRUZIONI DI LAVORO
Il compenso per le ore perdute, previsto dal 5° comma, per le quali gli operai - pur essendo trattenuti in stabilimento - non siano stati preavvisati in termine utile in relazione alla possibilita' di prevedere l'evento, viene ragguagliato al 70 per cento della paga di dette ore, per la prima giornata di sospensione.
Art. 16.
DISCIPLINA DEL COTTIMO
La percentuale di cottimo e' riproporzionata nella misura dell'8 per cento.
Personale addetto a lavori discontinui.
La tabella 1 giugno 1947 viene riproporzionata con salario orario, intendendosi che le ore prestate altre le otto giornaliere e fino ai limiti degli orari normali previsti nella succitata tabella 1 luglio 1947, sono retribuite con il 70 per cento della paga oraria.
Apprendistato.
La durata dell'apprendistato resta fissata in anni due come risulta dalla tabella 16 gennaio 1947 aggiornata al 1 giugno 1947.
Agli apprendisti, uomini e donne, saranno corrisposti i salari come appresso indicati:
1° semestre: 80 %
2° semestre: 85 %
> del salario della rispettiva
3° semestre: 90 % | categoria
4° semestre: 95 %
CONTRATTO IMPIEGATI
Art. 34.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
La durata massima della sospensione del lavoro e della retribuzione viene fissata in tre giornate di stipendio.
Accordo 15 settembre 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuizioni- art. 3
Art. 3.
Ai fini delle applicazioni di cui al precedente art. 2 nonche' agli effetti di tutti gli altri istituti contrattuali che non siano stati espressamente regolati in diverso modo, le retribuzioni contrattuali sono quelle di cui al precedente art. 1.
Accordo 15 settembre 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuizioni- art. 4
Art. 4.
Il presente accordo fa parte integrante, a tutti gli effetti, del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alle aziende industriali esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare stipulato il 27 maggio 1953 e del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro da valere per gli impiegati delle stesse aziende, stipulato il 20 aprile 1952.
Tabelle
TABELLA OPERAI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA
IMPIEGATI
UOMINI. - Stipendio minimo mensile
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA
IMPIEGATI
DONNE. - Stipendio minimo mensile
Parte di provvedimento in formato grafico