Monitoring Gesetzessammlung

060U1318

IT - DPR

060U1318

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960 n. 1318)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 gennaio 1958, e relative tabelle, per gli addetti ad imprese industriali esercenti la lavorazione, l'imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele, stipulato tra l'Associazione Nazionale dell'Industria Chimica e il Sindacato italiano Lavoratori del Petrolio, il Sindacato Petrolieri e Metanieri, l'Unione italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri; e, in pari data, tra Associazione Nazionale dell'Industria Chimica ed il Sindacato Nazionale Lavoratori Petrolieri e Metanieri; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 45 del 7 marzo 1960, dell'atto sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 gennaio 1958, relativo agli addetti alle imprese industriali esercenti la lavorazione, l'imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione, l'imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 settembre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte del conti, addi' 24 ottobre 1960 Atti del Governo. registro n. 130. foglio n. 146. - VILLA

Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 31 GENNAIO 1958 PER GLI ADDETTI AD IMPRESE INDUSTRIALI ESERCENTI LA LAVORAZIONE, L'IMBIDONAMENTO E LA VENDITA DEI GAS LIQUEFATTI BUTANI, PROPANI E LORO MISCELE
Addi' 31 gennaio 1958, in Milano,
Presso la Sede dell'Associazione Nazionale dell'Industria Chimica,
tra
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELL'INDUSTRIA CHIMICA, per il suo Gruppo Azienda Gas di Petrolio Liquefatti, in persona del presidente del Gruppo, dott. Raffaele Vismara, assistito dall'avv. Giovanni Mascini, con la partecipazione di una Delegazione industriale composta dai signori: dott. Dante Colombo, avv. Amedeo Pela', dott. Gilberto Provenzali, avv. Franco Sabaini, dottor Amilcare Silvestri, amm.
Mario Zambon,
e
il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI DEL PETROLIO (S.I.L.P.), rappresentato dal segretario responsabile dott. G. B. Aldo Trespidi e dai segretari generali rag. Claudio Pontacolone e sig.Egidio Bruno;
il SINDACATO PETROLIERI E METANIERI (S.P.E.M.), rappresentato dal segretario nazionale sig. Franco Cottini, dai segretari nazionali aggiunti signori Adalberto Bazzoni e Adelio Bernardi e dal consigliere nazionale signor Giuseppe Brivio;
L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI PETROLIERI E METANIERI, rappresentata dai signori Renato Gaia, Armando Onani e Nino Telara, assistiti dal dott. Tullio Repetto e dal dott. Raffaele Vanni.
Addi 31 gennaio 1958, in Milano,
Presso la sede dell'Associazione Nazionale dell'Industria Chimica,
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELL'INDUSTRIA CHIMICA, per il suo Gruppo Aziende Gas di Petrolio Liquefatti, in persona del Presidente del Gruppo, dott. Raffaele Vismara, assistito dall'avv. Giovanni Mascini, con la partecipazione di una Delegazione industriale composta dai signori: dott. Dante Colombo, avv. Amedeo Pela', dott. Gilberto Provenzali, avv. Franco Sabaini, dottor Amilcare Silvestri, amm.
Mario Zambon;
e
il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI PETROLIERI E METANIERI, rappresentato, per delega del suo Segretario sig. Verledo Guidi, dal sig. Orlando Orlandini, assistito dal sig. Mario Amendola;
si e' stipulato il presente Contratto nazionale di lavoro per i lavoratori delle imprese industriali esercenti la lavorazione, l'imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele, a valere dal 1 gennaio 1958.
Art. 1.
ASSUNZIONE
Per l'assunzione il lavoratore e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) tessera e libretto delle Assicurazioni Sociali in quanto ne sia in possesso;
3) carta di identita' o documento equipollente;
4) certificato di nascita;
5) stato di famiglia.
L'azienda potra' inoltre chiedere i seguenti documenti:
1) certificato penale di data non anteriore ai tre mesi;
2) certificato di lavoro relativo alle occupazioni precedenti, sempre che il lavoratore ne sia in possesso, ed ogni altro documento che riterra' opportuno in relazione alla categoria di assegnazione.
L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene.
Tali documenti saranno restituiti al lavoratore allo atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
L'assunzione e' subordinata all'esito favorevole della visita medica.
Per l'assunzione delle donne e dei minori valgono le disposizioni di legge.
L'Azienda comunichera' normalmente per iscritto al lavoratore la categoria alla quale e' assegnato ed il relativo trattamento economico, la data di presentazione in servizio e la localita' cui e' destinato.
Il lavoratore e' tenuto a comunicare all'azienda la propria abitazione ed a notificarne i successivi mutamenti.

Art. 2

Art. 2.
RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulti dalla specialita' del rapporto o da atto scritto.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato e' disciplinato dall' art. 2097 del Codice civile .
Le norme previste nel presente contratto nazionale si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato in quanto compatibili con la, natura, del rapporto, eccezione fatta per quello relativo al preavviso ed all'indennita' di licenziamento.
Comunque, agli effetti dell'indennita' di licenziamento, si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di 5 mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui il lavoratore fu assunto in servizio.

Art. 3

Art. 3.
ACCORDI INTERCONFEDERALI
Gli accordi stipulati tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e le corrispondenti Confederazioni dei Lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle singole disposizioni, si considerano parte integrante del presente contratto, quando non siano in contrasto con le norme del contratto stesso.

Art. 4

Art. 4.
RIPOSO SETTIMANALE
Ai lavoratori e' dovuto un riposo settimanale che dovra' normalmente coincidere con la domenica.
La concessione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica e' consentita nei soli casi stabiliti dalle norme legislative. In tali casi il giorno destinato al riposo settimanale dovra' in via normale essere preventivamente stabilito.
Restano ferme le deroghe e le eccezioni di legge.

Art. 5

Art. 5.
TRASFERTE
L'azienda, in relazione alle esigenze di servizio, potra' inviare il personale in missione fuori della sua abituale sede di lavoro.
Al personale in missione spettera' il rimborso delle effettive spese di viaggio con gli ordinari mezzi di trasporto, di vitto ed alloggio nei limiti della normalita', quando la durata della missione obblighi il lavoratore a sostenere tali spese.
I lavoratori sono tenuti ad esibire nei limiti del possimile la documentazione relativa alle spese medesime.
E' in facolta' dell'azienda sostituire il rimborso delle spese di vitto ed alloggio con la corresponsione di massimali giornalieri, da determinarsi aziendalmente con accordi tra i rappresentanti delle parti interessate, tenuto conto delle varie categorie di lavoratori e del relativo trattamento economico, della durata della missione e delle localita' in cui il lavoratore viene inviato in missione.
Al lavoratore saranno inoltre rimborsate le altre eventuali spese vive effettivamente sostenute e documentate, necessarie per l'espletamento della missione.
Quando la natura della missione sia tale che per il suo espletamento richieda la continuativa presenza nel luogo di lavoro secondo l'orario normalmente-praticato presso la sede ove la missione stessa si svolge, in modo da consentire l'autorizzazione ed il controllo delle eventuali ore di lavoro straordinario, queste verranno compensate, in aggiunta alla retribuzione normale, ai sensi dell'art. 11 della regolamentazione operai, dello art. 9 della regolamentazione intermedi, degli articoli 7 e 9 della regolamentazione impiegati. Nei confronti dei lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge, verranno applicate le relative disposizioni di legge e contrattuali.
I trattamenti di rimborso spese ed i massimali considerati nel presente articolo non fanno parte, a nessun effetto della retribuzione ed assorbono. fino a con correnza, gli eventuali analoghi trattamenti gia' in atto per lo stesso titolo.
Per tutto il corso della missione, al lavoratore non verranno corrisposte le proporzionali quote giornaliere della indennita' di mensa.

Art. 6

Art. 6.
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
Per il trattamento spettante ai lavoratori in caso di servizio militare di leva o di richiamo alle armi, si fa riferimento alle disposizioni generali vigenti in materia.
Il periodo trascorso alle armi per servizio di leva del lavoratore, che all'atto della chiamata risulti in forza presso l'azienda da almeno un anno, e' considerato utile come anzianita' di servizio ai fini dell'indennita' di licenziamento, sempreche' il lavoratore in questione presti servizio per almeno sei mesi dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi.
Trascorso un periodo di 30 giorni dal collocamento in congedo, il lavoratore che non si sia ripresentato in servizio presso l'azienda sara' considerato dimissionario.

Art. 7

Art. 7.
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA
Le aziende corrisponderanno a ciascun lavoratore una indennita' sostitutiva di mensa, nella misura di L. 50 per ogni giornata di presenza effettiva al lavoro.
Di essa si terra' conto nella retribuzione agli effetti della 13ª e 14ª mensilita' per gli impiegati ed intermedi, delle gratifiche per gli operai, delle ferie, delle festivita' dell'indennita' sostitutiva di preavviso e della indennita' di anzianita' per licenziamento o dimissioni.
Agli effetti delle mensilita' aggiuntive per impiegati ed intermedi si terra' conto di 26 quote giornaliere per ciascuna mensilita'; analoghi criteri saranno seguiti per l'indennita' di licenziamento o dimissioni degli impiegati e intermedi.

Art. 8

Art. 8.
INDENNITA' DI TRASPORTO
Qualora la localita' dove il lavoratore presta normalmente la sua opera disti almeno 5 km. dal perimetro del piu' vicino centro abitato e non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa col predetto centro, talche' il lavoratore debba recarsi al luogo di lavoro con propri mezzi, i rappresentanti delle parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione di una particolare indennita'.

Art. 9

Art. 9.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Ai lavoratori che, per ragioni di lavoro, da localita' non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica, verra' corrisposta una speciale indennita', pro tempore, in lire 40 per ogni giornata lavorativa.
La predetta indennita' verra' corrisposta per un mese anche al lavoratore che, avendo prestato servizio alle dipendenze della stessa azienda in zona malarica con diritto all'indennita' medesima ai sensi del precedente comma, venga trasferito in zona non malarica.
Le parti si riservano di determinare con successivo accordo le localita' da considerarsi malariche agli effetti del presente articolo.

Art. 10

Art. 10.
INDENNITA' DI REPERIBILITA'
Al lavoratore, cui venga richiesto di essere sempre reperibile per eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro, spettera' un compenso da concordarsi tra i rappresentanti delle parti interessate e da corrispondersi per la durata dell'impegno di reperibilita'.
L'obbligo della immediata reperibilita' dovra' risultare per iscritto.
Il compenso suddetto non fa parte, a nessun effetto, della retribuzione.

Art. 11

Art. 11.
INDENNITA' PER LAVORO IN TURNI AVVICENDATI
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati, le relative maggiorazioni (4% per le ore diurne e 25% per le ore notturne) saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festivita', delle ferie, delle doppie mensilita' e della indennita' di anzianita' per licenziamento o dimissioni sulla base della maggiorazione media relativa, al ciclo completo dei turni al quale il lavoratore partecipa e secondo i seguenti criteri:
1) ferie e ricorrenze festive: quando il lavoratore interessato risulti assegnato continuativamente alle lavorazioni a turni all'atto del godimento del relativo trattamento contrattuale;
2) 13ª e 14ª mensilita' per gli intermedi ed impiegati; gratifiche natalizia e di fine giugno per gli operai: le maggiorazioni di turno saranno computate nella retribuzione in proporzione ai dodicesimi interi di permanenza ai turni nell'anno di riferimento;
3) indennita' di anzianita': quando il personale interessato risulti assegnato continuativamente alle lavorazioni in turni alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Tuttavia qualora il lavoratore pur non risultando assegnato continuativamente alle lavorazioni in turno alla detta data, vi sia rimasto assegnato per almeno meta' dell'intera sua. carriera, avra' diritto al computo delle maggiorazioni in parola nella retribuzione agli effetti della indennita' di anzianita'.

Art. 12

Art. 12.
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE O SINDACALI
Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione ne' emolumento, mentre l'anzianita' continuera' a decorrere, salvo che agli effetti della corresponsione delle doppie mensilita' per gli impiegati e gli intermedi, delle gratifiche natalizia e di fine giugno per gli operai e del godimento delle ferie.

Art. 13

Art. 13.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi di Organizzazioni sindacali potranno essere concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando i permessi stessi vengano espressamente richiesti per iscritto dalle Organizzazioni predette e siano compatibili, a giudizio dell'azienda, con le esigenze di servizio.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui il lavoratore appartiene.

Art. 14

Art. 14.
REGOLAMENTO INTERNO
Il regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dal vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 15

Art. 15.
PATTO DI NON CONCORRENZA
Eventuali pattuizioni per la restrizione dell'attivita' professionale del lavoratore successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro saranno regolate ai sensi di legge.

Art. 16

Art. 16.
PROPRIETA' INTELLETTUALE
Per quanto riguarda la proprieta' intellettuale, le parti si richiamano alle disposizioni di legge in materia.

Art. 17

Art. 17.
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme di legge.

Art. 18

Art. 18.
CONTESTAZIONI SULLA RETRIBUZIONE
Tanto in pendenza, di rapporto quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposta, al lavoratore la parte della retribuzione non con testata.

Art. 19

Art. 19.
CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA
La cessione o la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di. per se' il contratto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

Art. 20

Art. 20.
DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto riguarda la disciplina dell'entrata e uscita dai luoghi di lavoro, le modalita' di corresponsione della retribuzione e i reclami sul relativo conteggio, i controlli di presenza, la consegna e la conservazione degli utensili e dei materiali, nonche' le visite di inventario e di controllo, varranno le disposizioni dei regolamenti interni aziendali.

Art. 21

Art. 21.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE CONTRATTO
Il presente contratto, dalla data della sua entrata in vigore, sostituisce il Contratto Nazionale di Lavoro 1 novembre 1953. Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ciascun istituto sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con altri trattamenti.
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dal lavoratore.

Art. 22

Art. 22.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1958 e sara' valido fino al 31 dicembre 1959.
Successivamente esso si considerera' tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 6 mesi prima della scadenza.
CHIARIMENTO A VERBALE
Il presente contratto, nel corso del periodo di durata sopra indicato, potra' subire variazioni, oltre che a seguito di norme di legge, a seguito di norme modificatrici contenute in quegli accordi interconfederali che dovessero nel frattempo essere stipulati ed esclusivamente in relazione ad esse.

Art. 1

Art. 1.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione dell'operaio ha luogo con un periodo di prova, che non sara' superiore. a, 12 giorni di effettivo lavoro per gli operai specializzati e qualificati ed a 8 giorni di effettivo lavoro per gli operai delle altre categorie.
Durante il periodo di prova la. retribuzione non potra' essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria a cui il lavoratore viene assegnato e verra' corrisposta per il periodo di lavoro effettivamente prestato.
Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti potra' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non receda dal rapporto, l'operaio si intendera' confermato in servizio e la sua azianita' decorrera' dalla data di assunzione in prova.

Art. 2

Art. 2.
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
La classificazione degli operai di ambo i sessi verra' fatta in base alle categorie sottoindicate:
OPERAI SPECIALIZZATI
Sono i lavoratori che compiono lavori od operazioni di notevole difficolta', delicatezza o complessita' la cui corretta esecuzione richiede specifica capacita' tecnico-pratica conseguente ad adeguato tirocinio e che eseguono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro specialita'.
A titolo di esempio vengono assegnati a tale categoria gli operai aventi mansioni di:
- Operai analisti di laboratorio esecutori di un gruppo determinato e ricorrente di analisi anche con eventuali pesate di precisione; Conduttori patentati di importanti impianti di caldaie a vapore; Conduttori di importanti impianti di compressione ad alta pressione cui e' affidata la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine in consegna; Addetti alla preparazione delle operazioni di ricollaudo di bidoni vuoti;
- Elettricisti, quadristi, bobinatori provetti, addetti a mansioni che richiedono provate capacita' ed esperienza tecnico-pratica; Muratori specializzati addetti alla esecuzione di murature a vista; Attrezzisti provetti; Carpentieri in legno ed in ferro con adeguate capacita' di interpretazione pratica del disegno;
Tornitori di precisione; Aggiustatori meccanici di precisione;
Meccanici provetti; Montatori di macchine ed apparecchi cui si richiede adeguata capacita' di interpretazione pratica del disegno:
Motoristi meccanici provetti; Tubisti provetti con adeguata capacita' di interpretazione pratica del disegno; Fucinatori non a stampo provetti; Operai addetti al montaggio e riparazione di apparecchi di precisione di controllo; Saldatori addetti a saldare sia alluminio e sue leghe, sia acciaio inossidabile, ecc.
OPERAI QUALIFICATI
Sono i lavoratori che compiono lavori od operazioni la cui esecuzione richiede una normale specifica capacita' tecnico-pratica conseguita attraverso un adeguato tirocinio.
A titolo di esempio vengono assegnati a tale categoria gli operai aventi mansioni di:
- Fuochisti patentati di caldaie a vapore; Conduttori di macchine importanti in genere (pompisti, turbinisti, compressoristi, ecc.);
Misuratori addetti alla esecuzione delle operazioni di misura dei serbatoi gasometri e relativa lettura; Travasatori di liquefatto;
- Addetti alle depurazione; Bilancisti; Operai addetti a semplici controlli di lavorazione e determinazioni di laboratorio e che eseguono eventualmente anche il montaggio delle relative apparecchiature;
- Carpentieri in legno ed in ferro, tornitori, aggiustatori meccanici, attrezzisti, fresatori, piallatori in ferro, meccanici, fabbri, forgiatori, montatori, elettricisti, quadristi, bobinatori, muratori, saldatori a fiamma ossiacetilenica o ad arco elettrico, fucinatori, tubisti, verniciatori, ecc.
OPERAI COMUNI
Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita', ma solamente attitudini o conoscenze conseguibili con un breve periodo di pratica, anche se, rispondendo a tali caratteristiche, sono di aiuto ad operai di categorie superiori, partecipando direttamente alla lavorazione.
A titolo di esempio vengono assegnati a tale categoria gli operai aventi le mansioni di:
- Prelevatori di campioni; Bilancisti; Addetti alla prova di tenuta dei bidoni pieni; Addetti al travaso dei bidoni difettosi;
Addetti alla cernita dei bidoni; Addetti ai sigilli e allo svitamento e avvitamento dei cappellotti dei rubinetti e alla applicazione del materiale di tenuta, dei bidoni; Aiutanti di operai specializzati e qualificati, ecc.
MANOVALI
Sono coloro che svolgono lavori prevalentemente di fatica e che non appartengono alle categorie precedenti.
Verranno assegnati a tale categoria coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia od analoghi lavori di fatica anche se compiuti nei reparti di produzione.
APPRENDISTI
Sono coloro che eseguono nell'azienda un tirocinio per conseguire una particolare capacita' tecnico-pratica (vedi art. 3).
Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia attesa o custodia vengono classificati nei seguenti gruppi:
GRUPPO A (operai specializzati)
A titolo di esempio vengono assegnati a tale gruppo gli operai aventi mansioni di:
- Autisti destinati alla guida di autotreni; Autisti meccanici provetti con mansioni relative; Motoscafisti meccanici; Infermieri diplomati, ecc.
GRUPPO B (operai qualificati)
A titolo di esempio vengono assegnati a tale gruppo gli operai aventi mansioni di:
- Gruisti; Carrellisti; Trattoristi; Guardiano o custode con brevetto di guardia giurata; Conduttori di locomotori; Autisti:
Addetti permanentemente ai servizi antincendi ai quali sia affidata anche la normale manutenzione dei relativi impianti e attrezzi;
Distributori di magazzini principali o di grandi impianti con conoscenza tecnicopratica dei materiali in dotazione ed eventualmente incaricati delle relative annotazioni di carico e scarico, ecc.
GRUPPO C (operai comuni)
A titolo di esempio vengono assegnati a tale gruppo gli operai aventi mansioni di:
- Distributori di magazzino; fattorini in quanto addetti a mansioni discontinue; Uscieri, guardiani, custodi, portieri; Pompieri ausiliari, ecc.
GRUPPO D (manovali)
A titolo di esempio vengono assegnati a tale gruppo gli operai aventi mansioni di:
- custodi addetti agli spogliatoi o ai depositi di biciclette, ecc.; Addetti alla pulizia degli impianti igienici, refettori, ecc.;
Inservienti; Manovali addetti ai servizi antincendio; Manovali di magazzino, ecc.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per "bilancista provetto" si intende il lavoratore compiutamente esperto del lavoro e delle macchine affidategli, che abbia acquisito, attraverso un tirocinio di almeno un anno, una completa e specifica capacita' tecnico-pratica.

Art. 3

Art. 3.
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
Le parti provvederanno con separato accordo a disciplinare l'apprendistato sulla base delle vigenti disposizioni di legge, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
NORMA TRANSITORIA
Fino a quando non sara' stato concluso l'accordo di cui sopra, continueranno ad essere applicate le seguenti norme:
L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni che abbia compiuto la meta' del periodo di apprendistato, ma che non sia in grado di compiere il capolavoro, ricevera' la paga dell'operaio qualificato con la riduzione del 10% finche' non avra' superato con esito positivo la prova prescritta.
Egli pero' non potra' essere sottoposto a piu' di 2 prove e qualora non superi favorevolmente neanche la seconda, sara' definitivamente assegnato alla categoria operai comuni e gli verra' corrisposto il minimo di paga di tale categoria.

Art. 4

Art. 4.
ADDUTTI A MANSIONI DISCONTINUE
O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEGLI OPERAI
Per quanto riguarda il trattamento economico degli operai addetti a mansioni di ultime o di semplice attesa o custodia, viene stabilito che le prime 8 ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata e, quelli degli operai di produzione aventi uguale basesalariale; la nona e la e la decima, ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta del 63%.
L'indennita' giornaliera di contingenza determinata provincialmente, verra' corrisposta agli operai regolati dal presente articolo per una giornata lavorativa di 10 ore.
Il lavoro prestato oltre la decima ora sara' compensato in base alla paga oraria e ad un ottavo della misura giornaliera della indennita' di contingenza, il tutto maggiorato della percentuale di lavoro straordinario.

Art. 5

Art. 5.
PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI
L'operaio, in relazione alle esigenze aziendali, per essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cionon comporti una diminuzione di salario ne' un mutamento sostanziale della sua posizione.
All'operaio che sia destinato, per un periodo superiore a 2 giorni, a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore, dovra' essere corrisposto fin dal primo giorno un compenso di importo non inferiore alla eventuale eccedenza del minimo di paga relativo alla predetta categoria superiore sul salario di fatto percepito.
Trascorso un periodo di 45 giorni nel disimpegno di mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, nella. nuova categoria salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, ferie, o per altre cause che comportino per l'azienda obbligo della conservazione del posto, sempreche' il periodo di sostituzione non si protragga oltre i 5 mesi.
Ferme restando le eccezioni di cui sopra, gli operai che in un periodo di 18 mesi hanno disimpegnato mansioni di categoria superiore, anche non continuamente, per una durata complessiva minima non inferiore a 90 giorni, purche' a periodi continuativi di 15 giorni lavorativi ciascuno, passeranno, a tutti gli effetti, alla categoria superiore dall'inizio del periodo di paga successivo al compimento dei predetti 90 giorni.

Art. 6

Art. 6.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Le parti stipulanti riconoscono nell'attuazione dei corsi di istruzione professionale, in quanto realizzabili in relazione alle caratteristiche proprie del settore, un mezzo per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.
Per la disciplina della materia le parti fanno riferimento alle disposizioni generali in vigore, ed in particolare al punto 5) dell'art. 2 del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni interne.

Art. 7

Art. 7.
ABITI DA LAVORO
Ai lavoratori che non rientrino nei casi previsti nei comma successivi le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi.
Sono esclusi dalla concessione di cui sopra i lavotori in prova e quelli assunti a tempo determinato per un periodo inferiore ai 6 mesi.
Allo scopo di assicurarne la normale manutenzione (lavaggio, riparazione, ecc.) le aziende forniranno una tantum una seconda tuta all'atto della conferma in servizio.
Ogni 12 mesi verra' rinnovata. una. tuta da lavoro; qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili al lavoratore, quest'ultimo sara', tenuto a risarcire l'azienda del relativo danno.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale, sara' fornito in uso l'abito da lavoro, tenendo presente la necessita' di assicurare l'efficienza di detto abito agli effetti della. sicurezza e dell'igiene del Lavoro.
Ai lavoratori che esplichino continuamente la loro attivita' in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie dovranno essere forniti quegli indumenti speciali che saranno piu' appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda assicurera' la possibilita' del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai tre precedenti comma, potra' essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
Qualora l'azienda richieda che i lavoratori indossino abiti speciali o divise provvedera' alla relativa fornitura.
Le aziende inoltre doteranno i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore sara' responsabile della buona conservazione di detti mezzi.
Le modalita' concernenti la distribuzione, l'uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di intese in sede aziendale fra i rappresentanti delle parti interessate.
NORMA TRANSITORIA
La concessione della seconda tuta di cui al 3° comma dell'art. 7 avra' luogo. nei confronti dei lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto, entro 90 giorni dalla data suindicata.

Art. 8

Art. 8.
ORARIO DI LAVORO
L'orario normale di lavoro non potra' eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle disposizioni di legge in vigore.
L'orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, non potra' eccedere le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali.
Per la determinazione degli orari normali varranno le disposizioni di cui all' art. 12 del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1955 .
I lavoratori non possono esimersi. salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall'effettuare i lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera
Le ore di lavoro vengono contate con l'orologio dello stabilimento.
L'orario di lavoro verri esposto in apposita tabella da affiggere a norma di legge.

Art. 9

Art. 9.
DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO
Nella giornata del sabato il lavoro dovra' cessare non oltre le ore 13, salvo le esclusioni e le eccezioni appresso indicate.
Il recupero delle ore mancati al limite dell'orario normale di lavoro, in quanto non effettuate nel pomeriggio del sabato, non potra' superare la misura massima di un'ora giornaliera negli altri giorni della settimana in corso o di quella successiva. Le ore come sopra recuperate saranno comunque compensate a retribuzione normale.
Restano esclusi dalla disciplina di cui ai precedenti comma i seguenti lavoratori:
1) lavoratori addetti a lavorazioni eseguite a turni continuativi o avvicendati;
2) lavoratori addetti ad attivita' di cui agli art. 5 , 10 , 11 e 16 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , ed alle tabelle approvate con D. M. 22 giugno 1935;
3) lavoratori aventi mansioni che, pur non rientrando in quelle di cui al punto 2), vi sono connesse in modo tale che la sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioe':
- mansioni inerenti alle operazioni di scarico, carico e spedizione, qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda;
- mansioni svolte dal personale addetto a prove di laboratorio, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso;
4) lavoratori addetti a lavorazioni non continuative a piu' squadre;
5) lavoratori svolgenti lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia ai sensi di legge.

Art. 10

Art. 10.
GIORNI FESTIVI
I - Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni destinati al riposo compensativo;
b) le seguenti festivita':
2 giugno Fondazione della Repubblica;
25 aprile: Anniversario della Liberazione;
1 maggio: Festa del Lavoro;
4 novembre: Giorno dell'Unita' Nazionale;
c) le seguenti festivita' infrasettimanali:
1 gennaio: Capodanno;
6 gennaio: Epifania;
19 marzo: 8. Giuseppe;
Lunedi di Pasqua;
Ascensione;
Corpus Dominis;
29 giugno: SS. Pietro e Paolo;
15 agosto: Assunzione;
1 novembre: Ognissanti;
8 dicembre: Immacolata Concezione;
25 dicembre: S. Natale;
26 dicembre: S. Stefano;
d) il giorno del S. Patrono del luogo dove trovasi la sede di lavoro, presso cui il lavoratore presta normalmente la sua opera, fatta eccezione per le citta' di Roma e Venezia, per le quali valgono le giornate sostitutive concordate aziendalmente.
Le festivita' di cui alle lettere b) e C) saranno integrate o sostituite con quelle che verranno eventualmente riconosciute a. norma di legge.
Nelle ricorrenze di cui alle sopra indicate lettere b) e C) agli operai sara' praticato il trattamento economico previsto dalla legge 31 marzo 1951, n. 90 .
Lo stesso trattamento verra' praticato anche nella festivita' del S. Patrono.
Nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, nella festivita' del Ss. Patrono l'azienda Integrera' il trattamento corrisposto dagli Istituti Assistenziali e Previdenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operalo avrebbe percepito se non fosse stato ammalato o infortunato.
II - Nelle giornate di Giovedi Santo, 2 novembre, 24 dicembre e 31 dicembre l'orario di lavoro sara' di solito limitato alla parte di orario normale precedente alle ore 13.
In dette giornate agli operai che non siano chiamati a prestare servizio per la parte di orario normale successiva alle ore 13 sara' ugualmente corrisposta la retribuzione che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo il predetto orario. Agli operai che, invece, saranno trattenuti in servizio dopo le ore 13, sara' corrisposta la retribuzione predetta piu' tante ore di retribuzione oraria (esclusa la indennita' di contingenza) senza alcuna maggiorazione, quante saranno state le ore di lavoro effettivamente prestate.
Il lavoro prestato nelle suddette giornate oltre i limiti dell'intero orario normale giornaliero sara' retribuito a norma dell'art. 11 punto 1).
Qualora le giornate del 2 novembre, 24 dicembre e 31 dicembre coincidano col sabato, ai lavoratori non trattenuti in servizio dopo le ore 13 sara' corrisposto un trattamento economico equivalente alla retribuzione (compresa la contingenza) relativa alle ore non lavorate fino al raggiungimento di un sesto dell'orario normale settimanale.
In aggiunta al trattamento sopra previsto:
a) ai lavoratori che effettuino il recupero ai sensi dell'art. 9, e che vengano trattenuti in servizio oltre le ore 13, il lavoro prestato dopo detta ora sara' retribuito con la paga oraria maggiorata della, percentuale prevista dall'art. 11 punto 1);
b) ai lavoratori che non effettuino detto recupero, le ore di lavoro eventualmente prestate oltre le ore 13 verranno compensate con la retribuzione normale senza alcuna maggiorazione.

Art. 11

Art. 11.
LAVORO NOTTURNO - LAVORO IN TURNI
LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari normali di cui all'art. 8.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 .
E' considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, nonche' il lavoro effettuato nei giorni di festivita' di cui alla lettera b) dell'art. 10.
Per quanto, concerne il lavoro prestato nelle festivita' infrasettimanali, il trattamento viene regolato con lo articolo 10.
Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello festivo e quello notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e qUello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per le prestazioni sopraindicate sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno e feriale. . . . . . . . . . . . . 30% 2) lavoro effettuato nei giorni festivi di cui al 3° comma, fino a concorrenza degli orari massimi giornalieri di cui all'art. 8 . . 50% 3) lavoro straordinario festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 4) lavoro nel turno festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% 5) lavoro straordinario notturno festivo. . . . . . . . . . . . . 70% 6) lavoro notturno non compreso in turni. . . . . . . . . . . . . 30% 7) lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . 65% 8) lavoro effettuato in turni avvicendati:
turni diurni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% turno notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
Per lavoro straordinario festivo si intende quello effettuato in giorni festiVi oltre i limiti di cui al punto 2).
Le percentuali di cui sopra verranno applicate sulla paga oraria e sulla quota oraria di indenita), di contingenza.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, dovendosi intendere che la. maggiore assorbe la minore.

Art. 12

Art. 12.
SOSPENSIONE E INTERRUZIONI DI LAVORO
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a cause di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terre' conto delle interruzioni stesse, quanto queste, nella giornata, non superino i 60) minuti in caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore sul luogo di lavoro, questi ha diritto al la corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.

Art. 13

Art. 13.
RECUPERI
E' ammesso il recupero a regime normale della ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate tra le aziende e i lavoratori, purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi alla settimana in cui e' avvenuta l'interruzione.

Art. 14

Art. 14.
LAVORO A COTTIMO
Per il lavoro a cottimo, in quanto si verifichino le condizioni necessarie per l'applicazione di questo sistema di retribuzione, si fa riferimento alle norme di legge.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' ed operosita' lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 12% superiore al minimo di paga della propria categoria.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino ali raggiungimento di detto minimo.

Art. 15

Art. 15.
RETRIBUZIONE
A) Elementi della retribuzione:
1) salario (minimo tabellare, aumenti periodici di anzianita', eventuali aumenti di merito, eventuali altre eccedenze sul minimo tabellare);
2) indennita' di contingenza.
B) Competenze aggiuntive:
1) gratifica natalizia e gratifica di fine giugno;
2) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze e condizioni (indennita' di zona malarica, ecc.);
3) eventuali cottimi;
4) indennita' sostitutiva. di mensa.
Gli elementi di cui alle precedenti lettere A) e B) vengono corrisposti con le modalita' indicate nei relativi articoli della presente regolamentazione.

Art. 16

Art. 16.
MINIMI DI PAGA
I minimi tabellari di paga afferenti alle categorie di operai previste all'art. 2 della presente regolamentazione sono quelli indicati nelle tabelle allegate alla regolamentazione stessa.
Tali tabelle sono previste per uomini e donne capo famiglia e per donna non capo famiglia. La retribuzione dei lavoratori inferiori a 18 anni non capo famiglia e' quella indicata nella tabella allegata, diminuita del 10%. Tale riduzione, peraltro, risulta gia' calcolata nelle tabelle allegate che si riferiscono alle operaie non capo famiglia. A tale effetto la condizione di capo famiglia, sara' determinata con riferimento alle vigenti disposizioni sugli assegni familiari.

Art. 17

Art. 17.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
L'operaio ha diritto, per ogni triennio di effettivo servizio, ad una maggiorazione del 2% sul minimo tabellare e sulla indennita' di contingenza della categoria di appartenenza fino a raggiungere la percentuale massima complessiva del 16%.
Agli effetti della norma di cui sopra viene riconosciuta come anzianita' massima utile quella maturata dal 1 novembre 1949.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del periodo di paga immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di servizio.
Nei passaggi di categoria l'operaio manterra', in aggiunta al minimo della nuova categoria di assegnazione ed alla relativa indennita' di contingenza, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nella categoria di provenienza. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 16%, sara' tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare della nuova categoria di assegnazione e della relativa indennita' di contingenza in atto alla data del passaggio di categoria.
L'operaio avra' successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici residui del 2% quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale complessiva del 16% del minimo tabellare della nuova categoria e della relativa indennita' di contingenza. La frazione di triennio in corso al momento del passaggio di categoria sara' utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico della nuova categoria.
Le frazioni di aumento periodico (in percentuale), che verranno eventualmente a determinarsi in occasione dei suddetti passaggi di categoria, saranno conguagliate con l'ultimo aumento periodico.
Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, ne' questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di variazione dei minimi tabellari, la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati verra' applicata sulla somma del nuovo minimo della categoria di assegnazione e della relativa indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente, con la stessa decorrenza della variazione. Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', per quanto concerne le variazioni della indennita' di contingenza, verra' effettuato al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
In caso di trasferimento dell'operaio, la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati verra' applicata sul minimo tabellare della categoria di appartenenza e sulla relativa indennita' di contingenza in vigore nel luogo di nuova destinazione.
La frazione di triennio in corso alla data di sottoscrizione del presente contratto sara' utile agli effetti della maturazione dell'aumento triennale.
Norma transitoria.
Con l'applicazione dell'art. 17 del presente contratto cessa la corresponsione dei premi di anzianita' disciplinati dall'art. 24 del Contratto Nazionale per gli addetti all'industria chimica, 16 settembre 1947 ed il diritto al trattamento relativo si intende cessato, a tutti gli effetti, col 31 ottobre 1949.
Le aziende accerteranno i ratei annuali del premio in corso di maturazione al 31 ottobre 1949 afferente scun operaio e ne corrisponderanno il 75% del relativo importo sulla base convenzionale della retribuzione goduta (salario di fatto e indennita' di contingenza) da ciascun lavoratore dal 1 novembre 1953.
Agli effetti di cui sopra se l'operaio al 31 ottobre 1949, aveva una anzianita' inferiore a 10 anni, o compresa fra 10 e 20 anni, si terra' conto rispettivamente del solo premio decennale o del solo premio ventennale.
Il premio decennale sara' liquidato nella misura di un decimo di 125 ore di retribuzione per ogni rateo annuale relativo all'anzianita' precedente al compimento di 10 anni di anzianita' ; il premio ventennale sara' liquidato nella misura di un decimo di 250 ore di retribuzione per ogni rateo annuale relativo alla anzianita' successiva ai 10 anni di anzianita'.
Nell'applicazione della presente norma transitoria le frazioni di anno, pari o superiori al semestre, saranno considerate come anni interi mentre quelle inferiori al semestre verranno trascurate.

Art. 18

Art. 18.
FERIE
L'operaio che ha compiuto 12 mesi di servizio presso l'azienda, ha diritto ad un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, pari a:
12 giorni lavorativi, da 1 a 7 anni compiuti di servizio;
16 giorni lavorativi, da 7 a 16 anni compiuti di servizio;
18 giorni lavorativi, da 16 a 20 anni compiuti di servizio;
22 giorni lavorativi, da oltre 20 anni compiuti di servizio.
Nei confronti degli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, la normale retribuzione ai suddetti fini verra' determinata sulla base dell'orario di lavoro effettivamente prestato dai singoli lavoratori interessati, calcolato sulla media delle ultime 8 settimane.
I giorni festivi di cui all'art. 10 ricorrenti nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie e pertanto o si fara' luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale oppure al pagamento della relativa indennita' per le giornate di ferie non godute.
In caso di ferie collettive, all'operaio che non abbia maturato il diritto alle intere ferie annuali, competera' il godimento delle ferie in proporzione ai dodicesimi corrispondenti ai mesi di servizio effettivamante compiuti.
L'epoca delle ferie sara' stabilita. dall'azienda secondo le esigenze di servizio e, compatibilmente con dette esigenze tenendo conto dei desideri degli operai.
Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo. Il pagamento delle competenze relative ai periodi di paga che vengono a scadere durante le ferie sara' effettuato, se richiesto dal lavoratore all'inizio del periodo di ferie.
Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato sostitutiva corrispondente alle retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
Qualora l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva le ferie stesse.
In caso di licenziamento o di dimissioni, all'operaio spettera' il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati.
Qualora il licenziamento avvenga nel corso del primo anno di servizio, i dodicesimi di ferie verranno corrisposti, purche' il lavoratore abbia compiuto almeno 6 mesi di servizio.
Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate, a questi effetti, come mese intero. Le frazioni inferiori a 15 giorni saranno trascurate.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.

Art. 19

Art. 19.
GRATIFICA NATALIZIA E GRATIFICA DI FINE GIUGNO
Le aziende corrisponderanno in occasione del S. Natale una gratifica pari all'importo di 200 ore ed alla fine del mese di giugno una gratifica pari all'importo di 200 ore calcolate sulla base della normale retribuzione percepita da ciascun operaio alle rispettive date di maturazione.
Agli effetti delle predette corresponsioni saranno considerati retribuzione normale il salario di fatto, l'indennita' di contingenza, l'indennita' sostitutiva di mensa e l'eventuale indennita' di turno, esclusa ogni altra competenza aggiuntiva.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, all'operaio non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi delle gratifiche di cui sopra, quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel periodo annuale cui ciascuna di esse si riferisce. La frazione di mese superiore alle 2 settimane verra' considerata a questi effetti come un dodicesimo.
Le frazioni inferiori saranno trascurate.
Le gratifiche di cui sopra, sostituiscono ed assorbono, fino a concorrenza, le eventuali gratifiche corrisposte aziendalmente alla. data di sottoscrizione del presente contratto e comunque allo stesso titolo delle corresponsioni di cui al presente articolo.
La gratifica, natalizia si intende. riferita al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre; la gratifica di fine giugno si intende riferita al periodo dal 1 luglio al 30 giugno.

Art. 20

Art. 20.
INDENNITA' SPECIALE
Le aziende corrisponderanno alla fine del mese di settembre di ogni anno una "indennita' speciale" nella seguente misura:
Operaio specializzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 34.000 Operaio qualificato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 31.000 Operaio comune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 29.000 Manovale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 27.000 Apprendisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000
Detta indennita' si intende riferita al periodo 1 ottobre al 30 settembre.
Nel caso di inizio o di vessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, all'operaio non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennita' stessa, quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel suindicato periodo annuale di riferimento.
La frazione di mese superiore alle due settimane verra' considerata a questi effetti come un dodicesimo; la frazione inferiore alle due settimane verra', invece trascurata.
La suddetta indennita', che, per espressa determinazione delle parti stipulanti e per la sua intrinseca natura, costituisce un forfettario rimborso di spese, non fa parte della retribuzione a nessun effetto.
L'indennita' medesima sostituisce ed assorbe, fino% concorrenza, i trattamenti eventualmente gia' corrisposti dalle aziende allo stesso titolo o con analoghe finalita'.

Art. 21

Art. 21.
CONGEDO MATRIMONIALE
Ai lavoratori di ambo i sessi aventi almeno 3 mesi di anzianita' verra' concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo di congedo, della durata di 10 giorni consecutivi di calendario, con decorrenza della retribuzione per i giorni lavorativi cadenti nel predetto periodo.
Il congedo non potra' essere computato sul periodo di ferie annuali ne' potra' essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore. con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio e dovra' essere documentata.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa richiamo al contratto collettivo di lavoro interconfederale 31 maggio 1941.
Il trattamento come sopra corrisposto dall'azienda assorbe, fino a concorrenza dello stesso, quello previsto dal contratto collettivo di lavoro interconfederale sopra richiamato.
Qualora intervenissero in avvenire norme di carattere generale per la disciplina della stessa materia, il trattamento stabilito dal seguente articolo sara' assorbito e sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento che sara' disposto con dette norme.

Art. 22

Art. 22.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
OD INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
L'assenza per malattia o infortunio non professionale deve essere comunicata all'azienda possibilmente entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa e comunque non oltre il secondo giorno di assenza.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda non oltre il terzo giorno dall'inizio della assenza il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata in giustificata.
Avvenendo la sospensione del servizio per malattia od infortunio non professionale, per cui il lavoratore sia ammesso, a godere le prestazioni mutualistiche, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
1) mesi 6 per gli aventi anzianita' di effettivo servizio sino a 5 anni compiuti
2) mesi 8 per gli aventi anzianita' di effettivo servizio oltre i 5 e fino a 10 anni compiuti;
3) mesi 10 per gli aventi anzianita' di effettivo servizio oltre i 10 anni.
Comunque non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:
a) mesi 9 in un periodo di i anno per gli aventi anzianita' di cui al punto 1);
b) mesi 12 in un periodo di 18 mesi per gli aventi anzianita' di cui al punto 2);
c) mesi 15 in un periodo di 2 anni per gli aventi anzianita' di cui al punto 3).
Il lavoratore che si ammala o si infortuna dopo essere stato preavvisato di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, dovra' corrispondere al lavoratore l'indennita' di anzianita' per licenziamento e l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratori stesso potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla indennita' di anzianita' per licenziamento e senza preavviso.
Ove cio' non avvenga e l'azienda non provveda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita' per licenziamento.
In casi di malattia o infortunio di seria entita', sopraggiunti durante il godimento delle ferie, l'azienda valutera', caso per caso, se computare o meno il periodo di malattia o di infortunio nel numero di giorni di ferie fruiti.
L'azienda ha facolta' di accertare in tutti i casi di applicazione del presente articolo, lo stato di salute del lavoratore, mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia.
Ogni qualvolta si verifichino divergenze tra i rispettivi referti del medico di fiducia dell'azienda e quello del lavoratore, verra' designato di comune accordo un terzo medico. In difetto di accordo, l'accertamento verra' demandato al medico provinciale.
Per quanto concerne l'assistenza ed il trattamento in caso di malattia od infortunio non professionali, nonche' i doveri del lavoratore durante la sospensione del servizio e per quanto riguarda il trattamento in caso di t.b.c., si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. Per quanto riguarda particolarmente il trattamento economico si fa rinvio all'art, 24.

Art. 23

Art. 23.
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
Per il caso di infortunio o malattia professionale, intendendosi per tali quelli disciplinati dal regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e dal regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276 , e successive norme regolamentari e integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continazione dell'attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore tutto perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge.
Nelle evenienze di cui sopra l'azienda conservera' il posto all'operaio per tutto il periodo di inabilita' temporanea sussidiata dall'I.N.A.I.L.
Per quanto riguarda il trattamento economico a carico della azienda, varranno le disposizioni di cui all'art. 24.
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nell'art. 22.

Art. 24

Art. 24.
IN RELAZIONE AGLI ARTT. 22 E 23
TRATTAMENTO ECONOMICO
In caso di assenza per malattia o infortunio non professionali soggetti all'assistenza dell'I.N.A.M. ed in caso di infortunio o malattia professionale di cui all'art. 23 soggetti all'assistenza dell'I.N.A.I.L., le aziende integreranno il trattamento economico corrisposto allo stesso titolo dai predetti istituti, fino a concorrenza delle seguenti aliquote di retribuzione normale (salario di fatto e indennita' di contingenza):
1) 50% della retribuzione come sopra per i primi 3 giorni di Inabilita' riconosciuta dall'I. N.A.M. o dall'I.N.A.I.L.;
2) 80% della retribuzione come sopra per i giorni di inabilita' sussidiata dall'I.N.A.M. o per giorni di inabilita' temporanea sussidiata dall'I.N.A.I.L.
In caso di assenza per malattia per la quale sia stato disposto dall'I.N.A.M. il ricovero ospedaliero e in caso di assenza per malattia tubercolare assistita dall'I.N.P.S., l'azienda corrispondera' un sussidio per ogni giornata feriale lavorativa ragguagliata al 20% della retribuzione normale giornaliera (salario di fatto e indennita' di contingenza). Tale trattamento, che, nel primo dei suddetti casi, sara' limitato al periodo di degenza in ospedale, sara' corrisposto fino al termine massimo del 150° giorno dall'inizio della malattia ed escludera' il trattamento di cui ai numeri 1) e 2).
Qualora il trattamento economico corrisposto dagli Enti sopra indicati subisca successivi aumenti, tali aumenti assorbiranno, fino a concorrenza, il trattamento stabilito dal presente articolo a carico delle aziende. Il trattamento di cui sopra assorbe e sostituisce qualsiasi altro trattamento in vigore.

Art. 25

Art. 25.
TRASFERIMENTI
Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto normalmente con congruo preavviso.
Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso la localita' di nuova destinazione il lavoratore acquisisce invece quelle indennita' e competenze che siano in, atto per la generalita' dei lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha, diritto alla indennita' di licenziamento e di preavviso.
Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con i normali mezzi di trasporto e, per la durata del viaggio medesimo, il rimborso delle spese di vitto ed eventuale alloggio per se' e per i familiari conviventi secondo lui ed a di lui carico (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado), che lo seguono nel trasferimento, nonche' il rimborso delle spese di trasporto per effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
All'atto del trasferimento verra' corrisposta ai lavoratore una indennita' commisurata all'importo di 20 giornate di retribuzione (compresa l'indennita' di contingenza) piu' l'importo di 5 giornate di retribuzione (compresa l'indennita' di contingenza) per ogni familiare come sopra indicato che lo segua nel trasferimento.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, il lavoratore stesso ha diritto al rimborso di detto indennizzo, su presentazione di adeguata documentazione, fino all'importo massimo di 11 mensilita' di affitto.
Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto.
Norma transitoria
In relazione all'attuale situazione contingente, conseguente al regime vincolistico dei fatti e per la sola durata di detto regime, qualora il lavoratore trasferito dovesse sostenere, nella nuova destinazione, maggiori oneri per canone di locazione, fra l'azienda ed il lavoratore interessato saranno presi opportuni accordi per l'eventuale adozione di provvedimenti economici atti a facilitare, agli effetti di cui sopra, la sistemazione, nei limiti della normalita' del lavoratore stesso nella nuova residenza.

Art. 26

Art. 26.
PARTE DISCIPLINARE
;
I - Disciplina aziendale
L'operaio, in tutte le manifestazioni dei rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve osservare rapporti di correttezza verso i compagni di lavor e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipedente a sensi di collaborazione e di urbanita' in particolare l'operaio e' tenuto 1) curare con zero gli interessi dell'azienda nei rapporti tanto interni quanto con il pubblico; 2) conservare assoluta segretezza sugli interessi e sull'attivita' dell'azienda e non trarre profitto da quanta eventualmente a sua conoscenza in relazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, ne' esplicare attivita' contrarie agli interessi aziendali: 3) avere cura. dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumento a lui affidati.
II - Provvedimento enti disciplinari
Le mancanze degli operai saranno punite, a seconda della loro gravita' o della loro recidivita', senza riguardo all'ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati.
Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi.
I provvedimenti disciplinari per le. infrazioni alle norme del presente contratto o all'eventuale regolamento interno aziendale o alle altre disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa fino a 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 3 giorni lavorativi;
e) licenziamento ai sensi della successiva parte IV.
I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c), vi), e) verranno portati a conoscenza dell'interessato per iscritto.
III - Ammonizione, multa, sospensione
Normalmente, e salvo i casi di particolare gravita' o di recidivita', l'ammonizione scritta, la multa e la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze all'operaio che:
a) non osservi l'orario di lavoro o non adempia alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore, o senza giustificato motivo, non si presenti al lavoro o ne ritardi l'inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) non esegua il lavoro con assiduita' e secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza, o esegua lavori non
ordinatigli
d) per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, o ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o' di irregolarita' nell'andamento del lavoro e) costriusca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori, in luoghi di pertinenza dell'azienda, per conto proprio o di terzi con lieve danno per l'azienda;
f) promuova o effettui nelle sedi di lavoro collette, vendita di biglietti o di oggetti, esazione di rate senza autorizzazione della Direzione;
g) commetta atti i quali portino pregiudizio alla produzione, alla, disciplina, alla morale, all'igiene, ed alla sicurezza delle persone e degli impianti.
L'importo delle multe non costituenti risarcimento; di danni e' dovuto alle eventuali istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattie.
IV - Licenziamento per motivi disciplinari
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potra' essere inflitto in tutti quei casi in cui l'operaio commetta mancanze cosi' gravi da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto stesso.
Detto licenziamento puo' essere inflitto:
a) senza preavviso ma con la corresponsione della indennita' di anzianita' per licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'opraio che commetta gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza nel lavoro.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
1) assenze ingiustificate prolungate per oltre 3 giorni consecutivi o assenze ripetute per 5 volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o, seguenti alle ferie;
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto in luogo di pertinenza dell'azienda e che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o emendemento degli obblighi contrattuali o derivanti da' eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali; quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravita' o quando la gravita' dell'inadempimento comporti l'applicazione diretta della sanzione prevista nel punto a) della presente parte. IV. sempreche' negli inadempimenti non si riscontri il dolo;
b) senza preavviso e senza indennita' di anzianita' per licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave documento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa tale provvedimento si applichera' nei seguenti casi:
1) contravvenzioni al divieto di funare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro, ove cio' sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
2) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dell'azienda o comunque asportazione di materiale dell'azienda o danneggiamento volontario al materiale;
3) volontaria effettuazione di irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze;
4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o concorso di particolare gravita' nelle mancanze stesse, quando in esse si riscontri il dolo;
5) grave insubordinazione verso i superiori;
L'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell'azienda al risarcimento dei danni.

Art. 27

Art. 27.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio non in prova, salvo il caso di risoluzione del rapporto ai sensi dell'Art. 26, parte IV, della presente regolamentazione, potra' aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
giorni 10 per gli operai con anzianita' di servizio ininterrotta fino addi 1 anno compito;
giorni 18 per gli operai con anzianita' di servizio ininterrotta da oltre 1 anno fino a 5 anni compiuti;
giorni 22 per gli operai con anzianita' di servizio ininterotta da oltre 5 anni fino a 12 anni compiuti;
giorni 30 per gli operai con anzianita' di servizio ininterrotta di altre 12 anni compiuti.
In caso di dimissioni dopo il primo anno compiuto di servizio i suddetti termini di preavviso sono ridotti alla meta'.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei predetti termini deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta troncare il rapporto di lavoro, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
La concessione di eventuali permessi che venissero richiesti dall'operaio preavvisato di licenziamento per la ricerca di nuova occupazione, sara' regolata mediante diretti accordi fra l'operaio e la azienda secondo i criteri normalmente seguiti nell'azienda stessa.

Art. 28

Art. 28.
INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
Salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro effettuata ai sensi dell'art. 26, parte IV, lett. b), l'operaio che abbia compiuto almeno un anno intero di servizio e che venga licenziato ha diritto ad una indennita' di anzianita' pari a:
a) giorni 6 (48 ore) di retribuzione normale per ciascuno dei primi 5 anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio;
b) giorni 12 (96 ore) di retribuzione normale per ciascuno dei successivi anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio dal 6° al 10° anno compreso.
c) giorni 16 (128 ore) di retribuzione normale per ciascuno dei successivi anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio dall'11° al 16° compreso;
d) giorni 20 (160 ore) di retribuzione normale per ciascuno degli anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio successivi al 16°.
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno vengono conteggiate per dodicesimi trascurando le frazioni di mese.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione il salario di fatto, l'indennita' di contingenza in atto alla data della risoluzione del rapporto, l'indennita' sostitutiva di mensa, la eventuale indennita' di turno ed il rateo di gratifica natalizia e di gratifica di fine giugno.
Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo si conteggia la paga ad economia maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo.
Le misure dell'indennita', di cui al comma primo si adottano per le anzianita' maturate dal lavoratore a partire dalla data di decorrenza del presente contratto.
Per quanto riguarda l'anzianita' maturata dal lavoratore anteriormente alla data di cui sopra, le misure dell'indennita' di anzianita' per licenziamento vengono fissate come segue:
A) per le anzianita' dal 1 gennaio 1947 alla data di entrata in vigore del presente contratto:
a) giorni 6 (48 ore), per ciascuno dei primi 5 anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio;
b) giorni 10 (80 ore), per ciascuno dei successivi anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio oltre i 5 e fino ai 10 anni;
c) giorni 12 (96 ore), per ciascuno dei successivi anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio oltre i 10 e fino ai 18 anni;
d) giorni 15 (120 ore), per ciascuno dei successivi anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio oltre i 18 anni.
B) per le anzianita' precedenti al 1 gennaio 1947:
a) giorni 4 (32 ore) di retribuzione normale per ciascuno dei primi 4 anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio;
b) giorni 6 (48 ore) di retribuzione normale per ciascuno dei successivi anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio dal 5° al 15°;
c) giorni 8 (64 ore) di retribuzione normale per ciascuno degli anni interi di effettiva, ed ininterrotta anzianita' di servizio successivi al 15°.
Tuttavia, agli effetti della determinazione del maggior trattamento, le indennita' di cui ai vari punti b), c) e d) del presente articolo, nonche' agli stessi punti del comma A) relativamente all'anzianita' maturata dopo il 1 gennaio 1947, si terra' conto dell'intera anzianita' ininterrotta successiva alla data di assunzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, al lavoratore saranno corrisposte le seguenti aliquote della indennita' di anzianita' per licenziamento sopra indicata:
1) il 50% quando il lavoratore non abbia superato all'atto delle dimissioni i 5 anni di anzianita' effettiva ed ininterrotta di servizio;
2) l'intera indennita' di anzianita' quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni di anzianita' come sopra.
Per poter aver diritto al trattamento di cui al punto 1) il lavoratore dimissionario deve avere compiuto il secondo anno di servizio; se proveniente dagli apprendisti deve aver compiuto il secondo anno dai giorno di ultimazione dei periodo di apprendistato.
L'intera indennita' di anzianita' e' pure dovuta alle donne dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.
La stessa intera indennita' di anzianita' verra' corrisposta ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di eta'.
Il trattamento sopra stabilito per i dimissionari non e' dovuto al lavoratore che si dimetta essendo in corso, a suo carico, un provvedimento o un'inchiesta di carattere disciplinare.
Per quanto riguarda il trattamento in caso di morte si fa richiamo al disposto dell' art. 2122 del Codice Civile .

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-Tabelle

(Art. 16 della regolamentazione per gli operai)
PER GLI OPERAI
TABELLE DEI MINIMI DI PAGA
I minimi di paga si intendono a tutti gli effetti rapportabili ad ore e riferiti a 200 ore di lavoro ed avranno vigore per il periodo di validita' dell'accordo 31 gennaio 1958.
OPERAI - UOMINI E DONNE CAPOFAMIGLIA
Parte di provvedimento in formato grafico
OPERAI - DONNE NON CAPOFAMIGLIA
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

Art. 1.
CRITERI DI APPARTENENZA
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AI GRADI
Quando il compito affidato al lavoratore sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai, a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applichera' il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerarsi agli effetti del comma precedente:
a) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempre che in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolare rilievo;
b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni, oppure le mansioni che comportano fiducia, e responsabilita' tali da farle ritenere, per analogia, equivalenti a quelle della prima parte del presente punto b).
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia e simili, regolate dalle classificazioni operaie.
I lavoratori di cui sopra sono suddivisi in due gradi.
Appartengono al 1° grado i lavoratori per i quali l'esercizio delle mansioni sopra specificate comporti: per il punto a) una specifica competenza ai fini della condotta delle operazioni inerenti agli impianti o servizi cui sono preposti e le cui mansioni rivestono carattere di particolare importanza per la loro natura e per la loro difficolta' o delicatezza; per il punto b) un grado di obiettiva equivalenza alle mansioni di cui al punto precedente per competenza, responsabilita' e fiducia.
Appartengono al 2° grado tutti gli altri lavoratori aventi diritto alla categoria intermedia.
A titolo di esempio verranno assegnati al 1° grado i lavoratori aventi mansioni di: capi operai operatori di turno negli impianti di produzione; capi operai di laboratorio chimico; capi operai di importante stabilimento con coordinazione e controllo del lavoro della squadra di operai addetti al carico e scarico, alla sala pompe e travaso, al riempimento e spedizione di carri cisterne, di autotreni, ecc.; capi operai di officina, ecc.
A titolo di esempio verranno assegnati al 2° grado i lavoratori aventi mansioni di: portieri principali di sede centrale e di grande stabilimento, quando svolgano mansioni di natura complessa di particolare responsabilita' e fiducia; fattorini di sede centrale con mansioni di particolare responsabilita' e fiducia; capi di guardie giurate preposti alla distribuzione dei turni di servizio con funzioni di controllo e non partecipanti ai turni di guardia; capi operai addetti al servizio antincendi, ecc.

Art. 2

Art. 2.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova che dovra' risultare da comunicazione scritta e che non sara' superiore a mesi 1.
Durante il periodo di prova la retribuzione non potra' essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria a cui il lavoratore viene assegnato e verra' corrisposta per periodo di lavoro effettivamente prestato.
Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti potra' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, intervenuti dopo il compimento della meta' del periodo di cui al primo comma, il periodo di prova riprendera' il suo decorso - escludendosi dalla sua durata complessiva l'assenza per malattia o infortunio e ferma restando la reciproca facolta' di recesso come al comma 3° - purche', a seguito di accertata guarigione, il lavoratore riprenda il lavoro entro un periodo massimo di giorni 15 dall'inizio dell'interruzione.
L'applicazione di tale norma potra' essere richiesta dal lavoratore in prova per una volta sola.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non receda dal rapporto, il lavoratore si intendera' confermato in servizio e la sua anzianita' decorrera' dalla data di assunzione in prova.

Art. 3

Art. 3.
PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti una diminuzione di retribuzione, ne' un mutamento sostanziale della sua posizione.
All'intermedio di 2° grado, che sia destinato a compiere mansioni inerenti al 1° grado, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra lo stipendio di fatto goduto e lo stipendio che avrebbe percepito in caso di passaggio definitivo al grado superiore.
Trascorso un periodo di 2 mesi nel disimpegno di mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, al grado superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie o per altre cause che comportino per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto, nel quale caso il compenso di cui sopra spettera' dopo 15 giorni e per tutta la durata successiva della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di grado, sempre che il periodo di sostituzione non si protragga oltre i 5 mesi.
Tuttavia non si fara' luogo al passaggio definitivo al grado superiore, anche dopo trascorso tale periodo nei confronti del lavoratore che sostituisce altro lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi.
Ferme restando le eccezioni di cui al terzo comma, gli intermedi di 2° grado che, in un periodo di 2 anni, hanno disimpegnato mansioni di 1° grado, anche non continuativamente, per una durata complessiva minima non inferiore ai 4 mesi, purche' a periodi continuativi di 20 giorni lavorativi ciascuno, passeranno a tutti gli effetti al grado superiore all'inizio del periodo di paga successivo al compimento dei predetti 4 mesi.

Art. 4

Art. 4.
PASSAGGIO DA OPERAIO ALLA CATEGORIA DEGLI INTERMEDI
Il passaggio da operaio alla categoria degli intermedi non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'anzianita' di servizio prestata come operaio e' utile agli effetti dei sottoelencati istituti della regolamentazione riguardante gli appartenenti alla categoria intermedia, nei limiti e con le norme appresso specificate:
1. - Aumenti periodici di anzianita'.
L'importo in cifra degli aumenti periodici fruiti dal lavoratore, ai sensi dell'art. 17 della regolamentazione operai, all'atto del suo passaggio alla categoria intermedia verra' riportato sul minimo tabellare e relativa indennita' di contingenza della categoria intermedia alla quale viene assegnato. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 70% prevista nell'art. 14, sara' tradotto nel numero di aumenti periodici e corrispondente percentuale riferiti al minimo tabellare e relativa indennita' di contingenza della predetta categoria degli intermedi.
Il lavoratore avra' successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici residui, quanti ne occorrono per raggiungere la percentuale complessiva del 70% del minimo tabellare mensile della sua nuova categoria e della relativa indennita' di contingenza.
Le frazioni di aumento periodico (in percentuale) che verranno eventualmente a determinarsi in occasione del suddetto passaggio di categoria saranno conguagliate con l'ultimo aumento periodico.
La frazione di triennio in corso al momento del passaggio dalla categoria operai a quella degli intermedi sara' utile nella misura del 50% agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico biennale di anzianita'.
2. - Ferie, malattia e preavviso.
Il servizio compiuto come operaio prima dell'assegnazione alla categoria intermedia verra' computato nella misura del 50% agli effetti della determinazione del trattamento di ferie e malattia, nonche' del termine di preavviso.
3. - Indennita' di licenziamento.
Per il lavoratore gia' operaio l'indennita' di licenziamento calcolata secondo i criteri e le misure previste all'art. 28 della regolamentazione per gli operai, relativa all'anzianita' di servizio prestata in tale qualifica prima dell'assegnazione alla categoria intermedia, verra' trasformata, all'atto di detta assegnazione, dal computo di giorni a quello in trentesimi sulla base del rapporto 30:
25. L'indennita' di licenziamento espressa in trentesimi, derivante dalla trasformazione di cui sopra, verra' liquidata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, in aggiunta all'indennita' di licenziamento relativa al periodo di effettivo servizio trascorso nella categoria intermedia secondo le misure di cui all'art. 24 della presente regolamentazione e liquidata sulla base della retribuzione di fatto goduta all'atto del licenziamento stesso.
Qualora, all'atto del passaggio alla categoria intermedia, il lavoratore, in relazione al periodo di effettivo servizio prestato come operaio, abbia maturato, ai sensi dell'art. 28 della relativa regolamentazione, il diritto ad uno scaglione di indennita' di anzianita' che, tradotto in trentesimi secondo il rapporto indicato nel precedente comma, risulti superiore a quello previsto nell'art. 24, comma 1° lettera a), della presente regolamentazione, conservera' il predetto trattamento maturato come operaio fino a che non avra' raggiunto, come intermedio, l'anzianita' necessaria per aver diritto, ai sensi del citato art. 24, allo scaglione che prevede un trattamento in trentesimi superiore a quello goduto come operaio.

Art. 5

Art. 5.
ABITI DA LAVORO
Ai lavoratori che non rientrino nei casi previsti nei comma successivi le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi.
Sono esclusi dalla concessione di cui sopra i lavoratori in prova, e quelli assunti a tempo determinato per un periodo inferiore ai 6 mesi (lavaggio, riparazione, ecc.) le aziende forniranno una tantum una seconda tuta all'atto della conferma in servizio.
Ogni 12 mesi verra' rinnovata una tuta da lavoro, qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili al lavoratore, quest'ultimo sara' tenuto a risarcire l'azienda del relativo danno.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale sara' fornito in uso l'abito da lavoro, tenendo presente la necessita' di assicurare l'efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
Ai lavoratori che esplichino continuamente, la loro attivita' in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie dovranno essere forniti quegli indumenti speciali che saranno piu' appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda assicurera' la possibilita' del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai 3 precedenti comma, potra' essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
Qualora l'azienda richieda che i lavoratori indossino abiti speciali o divise, provvedera' alla relativa fornitura.
Le aziende inoltre doteranno i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore dara' responsabile della buona conservazione di detti mezzi.
Le modalita' concernenti la distribuzione, l'uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di intese in sede aziendale tra i rappresentanti delle parti interessate.

Art. 6

Art. 6.
ORARIO DI LAVORO
L'orario normale di lavoro non potra' eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle disposizioni di legge in vigore.
L'orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non potra' eccedere le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali le disposizioni di cui all' art. 12 del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1955 .
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall'effettuare i lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera nei turni prestabiliti per i lavori cui sono adibiti.
Le ore di lavoro vengono contate con l'orologio dello stabilimento.
L'orario di lavoro verra' esposto in apposita tabella da affiggere a norma di legge.

Art. 7

Art. 7.
DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO
Nella giornata del sabato il lavoro dovra' cessare non oltre le ore 13, salvo le esclusioni e le eccezioni appresso indicate.
Il recupero delle ore mancanti al limite dell'orario normale di lavoro, in quanto non effettuate nel pomeriggio del sabato, non potra' superare la misura massima di un'ora giornaliera negli altri giorni della settimana in corso o di quella successiva. Le ore come sopra recuperate saranno comunque compensate a retribuzione normale.
Restano esclusi dalla disciplina di cui ai precedenti comma i seguenti lavoratori:
1) lavoratori addetti a lavorazioni eseguite a turni continuativi o avvicendati;
2) lavoratori addetti ad attivita' di cui agli articoli 5 , 10 , 11 e 16 della legge 22 febbraio 1931, n. 370 , ed alle tabelle approvate con decreto ministeriale 22 giugno 1935;
3) lavoratori aventi mansioni che, pur non rientrando in quelle di cui al punto 2) vi sono connesse in modo tale che la sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro, e cioe': mansioni inerenti alle operazioni di scarico carico e spedizione, qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda; mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso;
4) lavoratori addetti a lavorazioni non continuative a piu' squadre;
5) lavoratori svolgenti lavorazioni discontinue o di semplice attesa e custodia ai sensi di legge.

Art. 8

Art. 8.
GIORNI FESTIVI
I. - Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni destinati al riposo compensativo a norma di legge;
b) le seguenti festivita':
2 giugno: Fondazione della Repubblica;
25 aprile: Anniversario della Liberazione;
1 maggio: Festa del Lavoro;
4 novembre: Giorno dell'unita' nazionale;
c) le seguenti festivita' infrasettimanali:
1 gennaio: Capodanno;
6 gennaio: Epifania;
19 marzo: S. Giuseppe;
Lunedi di Pasqua;
Ascensione;
Corpus Domini;
29 giugno: SS. Pietro e Paolo;
15 agosto: Assunzione;
1 novembre: Ognissanti;
8 dicembre: Immacolata Concezione;
25 dicembre: S. Natale;
26 dicembre: S. Stefano;
d) il giorno del S. Patrono del luogo ove trovasi la sede di lavoro, presso cui il lavoratore presta normalmente la sua opera, fatta eccezione per le citta' di Roma e Venezia, per le quali valgono le giornate aziendalmente concordate.
Le festivita' di cui alle lettere b) e c) saranno integrate e sostituite con quelle che verranno eventualmente riconosciute a norma di legge.
Nelle ricorrenze sopra indicate, ai lavoratori sara' praticato il seguente trattamento economico:
Quando in occasione della festivita' di cui alle lettere b), c) e d) il lavoratore non presti la sua opera, nessun particolare trattamento spettera' al medesimo oltre la sua normale retribuzione.
Tuttavia qualora una festivita' di cui alle lettere b), c) e d) coincida con la domenica, al lavoratore verra' corrisposto, in aggiunta a tale retribuzione, l'importo di una quota giornaliera di retribuzione (ivi compresa la indennita' di mensa e l'eventuale indennita' di turno) computata con i criteri indicati all'art. 13 della presente regolamentazione.
Il lavoro prestato nei giorni festivi di cui alle lettere b), c) e d) verra' compensato secondo le norme previste all'art. 9 per il lavoro festivo.
Il trattamento di cui sopra verra' praticato anche ai lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza di una delle festivita' di cui alle lettere b), c) e d) con il giorno di riposo compensativo.
II. - Nelle giornate di Giovedi Santo, 2 novembre, 24 dicembre e 31 dicembre, l'orario di lavoro sara' di solito limitato alla parte di orario normale precedente alle ore 13.
Nelle giornate predette, sara' praticato il seguente trattamento:
a) ai lavoratori che saranno chiamati a prestare servizio per la parte di orario normale successiva alle ore 13, sara' corrisposta la retribuzione oraria ivi compresa l'eventuale indennita' di turno (esclusa l'indennita' di contingenza) senza alcuna maggiorazione per le ore di lavoro effettivamente prestato;
b) nulla spettera', oltre alla normale retribuzione, ai lavoratori che non verranno chiamati in servizio dopo le ore 13;
c) lo stesso trattamento di cui alla lettera a) sara' usato ai lavoratori per le ore di recupero effettuato ai sensi dell'art. 7 della presente regolamentazione, quando le ricorrenze del 2 novembre, 24 dicembre o 31 dicembre coincidono col sabato.
Il lavoro prestato nelle suddette 4 ricorrenze oltre i limiti dell'intero orario normale giornaliero sara' retribuito a norma dell'art. 9, punto 1).

Art. 9

Art. 9.
LAVORO NOTTURNO - LAVORO IN TURNI
LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari normali di cui all'art. 6 della presente regolamentazione.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6.
E' considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, nonche' il lavoro effettuato nei giorni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 8 della presente regolamentazione.
Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati. Le percentuali di maggioranza per le prestazioni sopra indicate sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno feriale. . . . . . . . . . . . 30% 2) lavoro effettuato nei giorni festivi (di cui al 3° comma, fino a concorrenza degli orari massimi giornalieri di cui all'articolo 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% 3) lavoro straordinario festivo . . . . . . . . . . . . . . . 60% 4) lavoro notturno festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% 5) lavoro straordinario notturno festivo. . . . . . . . . . . 70% 6) lavoro notturno non compreso in turni. . . . . . . . . . . 30% 7) lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . 65% 8) lavoro effettuato in turni avvicendati:
turni diurni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% turno notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
Per lavoro straordinario festivo si intende quello effettuato in giorni festivi oltre i limiti di cui al punto 2).
Le percentuali di cui sopra verranno applicate sulla quota oraria dello stipendio di fatto, costituita esclusivamente dal minimo mensile tabellare di grado, piu' gli aumenti di merito, le eventuali altre eccedenze sul minimo predetto e gli aumenti periodici di anzianita' (escluso ogni altro elemento della retribuzione), nonche' sulla quota oraria di indennita' di contingenza.
La quota oraria dello stipendio di fatto, come sopra Costituito, si determina dividendo per 180 l'importo mensile dello stipendio stesso.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Chiarimento a verbale.
Le parti espressamente danno atto che dalla quota oraria di stipendio di fatto soggetta alle maggiorazioni di cui all'art. 9 resta escluso ogni altro emolumento che non sia stato espressamente considerato nell'articolo stesso.

Art. 10

Art. 10.
SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DI LAVORO
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovuta a causa di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti.
In caso di interruzione di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore sul luogo del lavoro, questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.

Art. 11

Art. 11.
RECUPERI
E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzione di lavoro concordate tra le aziende e i lavoratori, purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi alla settimana in cui e' avvenuta l'interruzione.

Art. 12

Art. 12.
RETRIBUZIONE
A) Elementi della retribuzione
1) stipendio (minimo tabellare, aumenti periodici di anzianita', eventuali aumenti da i merito, eventuali altre eccedenze sul minimo tabellare);
2) indennita' di contingenza.
B) Competenze aggiuntive:
1) tredicesima e quattordicesima mensilita';
2) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze o condizioni (indennita' di zona malarica, ecc.)
3) indennita' sostitutiva di mensa.
Gli elementi di cui alle precedenti lettere A) e B) vengono corrisposti con le modalita' indicate nei relativi articoli della presente regolamentazione.

Art. 13

Art. 13.
MINIMI MENSILI
I minimi tabellari mensili afferenti a ciascuno dei due gradi previsti all'art. 2 della presente regolamentazione sono quelli indicati nelle tabelle allegate alla presente regolamentazione.
La retribuzione dei lavoratori di eta' inferiore ai 18 anni, non capi famiglia, e' quella contemplata nelle tabelle allegate, diminuita del 10%. Tale riduzione, peraltro, risulta gia' calcolata nelle tabelle allegate che si riferiscono alle donne non capo famiglia.
A tale effetto la condizione di capo famiglia sara' determinata con riferimento alle vigenti disposizioni sugli assegni familiari.
Per determinare il minimo orario i suddetti minimi vengono divisi per 180. Per determinare l'importo giornaliero dei minimi, essi vengono divisi per 25.

Art. 14

Art. 14.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio, ad una maggiorazione del 5% per il 1° e 2° biennio, e del 6% per ciascun biennio dal 3° al 12°, da applicarsi sul minimo tabellare e sulla indennita' di contingenza del grado di appartenenza fino a raggiungere la percentuale massima complessiva del 70%.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
Nel caso di passaggio dal 2° al 1° grado il lavoratore manterra', in aggiunta al nuovo minimo ed alla relativa indennita' di contingenza, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel grado di provenienza. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 70%, sara' tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare del nuovo grado e della corrispondente indennita' di contingenza in atto alla data del passaggio di grado.
Il lavoratore avra' successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici residui quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale complessiva del 70% del nuovo minimo tabellare e della corrispondente indennita' di contingenza. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di grado sara' utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Le frazioni di aumento periodico (in percentuale), che verranno eventualmente a determinarsi in occasione del passaggio di grado saranno conguagliate con l'ultimo aumento periodico.
Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, ne' questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di variazione dei minimi tabellari mensili, la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati verra' applicata sulla somma del nuovo minimo e della corrispondente indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente con la stessa decorrenza della variazione. Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', per quanto concerne le variazioni della indennita' di contingenza verra' effettuato a termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
In caso di trasferimento del lavoratore, la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati verra' applicata sul minimo tabellare del grado di appartenenza e sulla corrispondente indennita' di contingenza in vigore nel luogo di nuova destinazione.
La frazione di biennio in corso alla data di sottoscrizione del presente contratto sara' utile agli effetti della maturazione dell'aumento biennale.

Art. 15

Art. 15.
FERIE
Il lavoratore che ha compiuto 12 mesi di servizio presso l'azienda ha diritto ad un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, pari a:
15 giorni lavorativi, da 1 a 5 anni compiuti di servizio;
20 giorni lavorativi, da 5 a 10 anni compiuti di servizio;
25 giorni lavorativi, da 10 a 20 anni compiuti di servizio;
30 giorni lavorativi, da oltre 20 anni compiuti di servizio.
I giorni festivi di cui all'art. 8 ricorrenti nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie e pertanto o si fara' luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale oppure al pagamento della relativa indennita' per le giornate di ferie non godute.
In caso di ferie collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle intere ferie annuali competera' il godimento delle ferie in proporzione ai dodicesimi corrispondenti ai mesi di servizio effettivamente compiuti.
L'epoca delle ferie sara' stabilita dall'azienda secondo le esigenze di servizio e, compatibilmente con dette esigenze, tenendo conto dei desideri dei lavoratori.
Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo. Il pagamento delle competenze relative a periodi di paga che vengono a scadere durante le ferie sara' effettuato, se richiesto dal lavoratore, all'inizio del periodo feriale.
Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verra' risarcito con un'indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate, sia per il rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva le ferie stesse.
In caso di licenziamento o di dimissioni, al lavoratore spettera' il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati.
Qualora il licenziamento avvenga nel corso del primo anno di servizio, i dodicesimi di ferie verranno corrisposti purche' il lavoratore abbia compiuto almeno 6 mesi di servizio.
Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate a questi effetti, come mese intero. Le frazioni inferiori ai 15 giorni saranno trascurate.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.

Art. 16

Art. 16.
DOPPIE MENSILITA'
Le aziende corrisponderanno in occasione del S. Natale una tredicesima mensilita' ed alla fine del mese di giugno una quattordicesima mensilita', pari alla retribuzione normale mensile percepita da ciascun lavoratore alle rispettive date di maturazione.
Agli effetti delle predette corresponsioni saranno considerati retribuzione normale mensile, lo stipendio di fatto, l'indennita' di contingenza, l'indennita' sostitutiva di mensa e la eventuale indennita' di turno, esclusa ogni altra competenza aggiuntiva.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi delle mensilita' di cui sopra, quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel periodo annuale cui ciascuna di esse si riferisce. La frazione di mese superiore ai 15 giorni verra' considerata a questi effetti come mese intero.
La tredicesima e la quattordicesima mensilita' di cui sopra sostituiscono ed assorbono, fino a concorrenza, le eventuali gratifiche o mensilita' eccedenti le dodici annuali corrisposte aziendalmente alla data di applicazione del presente contratto allo stesso titolo.
La tredicesima mensilita' si intende riferita, al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre; la quattordicesima mensilita' si intende riferita al periodo dal 1 luglio al 30 giugno.

Art. 17

Art. 17.
INDENNITA' SPECIALE
Le aziende corrisponderanno alla fine del mese di settembre di ogni anno una "indennita' speciale" nella seguente misura:
Intermedi di 1° grado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 41.000 Intermedi di 2° grado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 37.000
Detta indennita' s'intende riferita al periodo dal 1 ottobre al 30 settembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennita' stessa, quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel suindicato periodo annuale di riferimento. La frazione di mese superiore ai 15 giorni verra' considerata a questi effetti come mese intero; la frazione di mese inferiore ai 15 giorni verra' invece trascurata.
La suddetta indennita', che per espressa determinazione delle parti stipulanti e per la sua intrinseca natura costituisce un forfettario rimborso di spese, non fa parte della retribuzione a nessun effetto.
L'indennita' medesima sostituisce ed assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti eventualmente gia' corrisposti dalle aziende allo stesso titolo o con analoghe finalita'.

Art. 18

Art. 18.
CONGEDO MATRIMONIALE
Ai lavoratori di ambo i sessi aventi almeno 3 mesi di anzianita' verra' concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, con decorrenza della retribuzione.
Il congedo non potra' essere computato sul periodo di ferie annuali, ne' potra' essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 10 giorni dal suo inizio e dovra' essere documentata.
Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa richiamo al contratto collettivo di lavoro interconfederale 31 maggio 1941.
Il trattamento come sopra, corrisposto dall'azienda assorbe, fino a concorrenza dello stesso, quello previsto dal contratto collettivo di lavoro interconfederale sopra richiamato.
Qualora intervenissero in avvenire norme di carattere generale per la disciplina della stessa materia, il trattamento stabilito dal presente articolo sara' assorbito e sostituito, fino a concorrenza dal trattamento che sara' disposto con dette norme.

Art. 19

Art. 19.
O DI INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
L'assenza per malattia o infortunio non professionale deve essere comunicata all'azienda possibilmente entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa e comunque non oltre il secondo giorno di assenza.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata.
Avvenendo la sospensione del servizio per malattia od infortunio non professionale il lavoratore non in prova ha diritto al seguente trattamento:
1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di effettivo servizio fino a 5 anni;
2) conservazione del posto per mesi 8 agli aventi anzianita' di effettivo servizio da 6 a 10 anni;
3) conservazione del posto per mesi 10 agli aventi anzianita' di effettivo servizio da 11 a 15 anni;
4) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianita' di effettivo servizio di oltre 15 anni.
In relazione ai suindicati periodi, il lavoratore ha diritto ad un trattamento corrispondente: nel primo caso, all'intera retribuzione per i primi 3 mesi e alla meta' di essa per i successivi 3 mesi; nel secondo caso, all'intera retribuzione per i primi 4 mesi ed alla meta' di essa per i successivi 4 mesi; nel terzo caso, all'intera retribuzione per i primi 5 mesi e alla meta' di essa per i successivi 5 mesi; nel quarto caso, all'intera retribuzione per i primi 6 mesi ed alla meta' di essa per i successivi 6 mesi.
Comunque non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:
a) mesi 9 in un periodo di 1 anno per gli aventi anzianita' di cui al punto 1);
b) mesi 12 in un periodo di 18 mesi per gli aventi anzianita' di cui al punto 2);
c) mesi 15 in un periodo di 2 anni per gli aventi anzianita' di cui al punto 3);
d) mesi 18 in un periodo di 27 mesi per gli aventi anzianita' di cui al punto 4.
Il lavoratore che si ammala o che si infortuna dopo essere stato preavvisato di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, dovra' corrispondere al lavoratore l'indennita' di anzianita' per licenziamento e l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla indennita' di anzianita' per licenziamento e senza preavviso.
Ove cio' non avvenga e l'azienda non provveda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita' per licenziamento.
In caso di malattia o infortunio di seria; entita', sopraggiunti durante il godimento delle ferie, l'azienda valutera' caso per caso se computare o meno il periodo di malattia o di infortunio nel numero di giorni di ferie fruiti.
L'azienda ha facolta' di accertare in tutti i casi di applicazione del presente articolo lo stato di salute del lavoratore mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia.
Ogni qualvolta si verifichino divergenze tra i rispettivi referti del medico di fiducia dell'azienda e di quello del lavoratore, verra' designato di comune accordo un terzo medico. In difetto di accordo, l'accertamento verra' demandato al medico provinciale.
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento praticato dagli enti mutualistici, nonche' i doveri del lavoratore durante la sospensione del servizio e la conservazione del posto in caso di t.b.c., si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.
Il trattamento economico indicato nel presente articolo sara' assorbito e sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento economico che in caso di malattia o infortunio non professionale competa al lavoratore per effetto di norme assicurative e assistenziali gia' in atto o che vengano istituite nell'avvenire.

Art. 20

Art. 20.
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
Per il caso di infortunio o malattia, professionale, intendendosi per tali quelli disciplinati dal regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e dal regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276 , e successive norme regolamentari e integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Nelle evenienze di cui sopra l'azienda conservera' il posto al lavoratore per tutto il periodo di inabilita' temporanea sussidiato dall'I.N.A.I.L.
Per quanto riguarda il trattamento economico a carico dell'azienda, varranno le disposizioni di cui all'art. 19 e detto trattamento e' assorbito e sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento economico che nell'evenienza in questione compete al lavoratore per effetto delle norme di legge richiamate nel primo comma.
Per quanto altro non previsto nel presente articolo, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel richiamato art. 19.

Art. 21

Art. 21.
TRASFERIMENTI
Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto normalmente con congruo preavviso.
Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso la localita' di nuova destinazione il lavoratore acquisisce invece quelle indennita' e competenze che siano in atto per la generalita' dei Lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto alla indennita' di licenziamento ed al preavviso.
Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con i normali mezzi di trasporto e, per la durata del viaggio medesimo, il rimborso delle spese di vitto ed eventuale alloggio per se' e per i familiari conviventi secondo lui ed a di lui carico (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado), che lo seguono nel trasferimento, nonche' il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
All'atto del trasferimento verra' corrisposta al lavoratore una indennita' commisurata all'importo di 20 giornate di retribuzione (compresa la indennita' di contingenza) piu' l'importo di 5 giornate di retribuzione (compresa la indennita' di contingenza) per ogni familiare come sopra indicato che lo segua nel trasferimento.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, egli ha diritto al rimborso di detto indennizzo, su presentazione di adeguata documentazione, finO all'importo massimo di 11 mensilita' di affitto.
Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto.
Norma transitoria
In relazione all'attuale situazione contingente, conseguente al regime vincolistico dei fatti e per la sola durata di detto regime, qualora il lavoratore trasferito dovesse sostenere, nella nuova destinazione, maggiori oneri per canone di locazione, fra l'azienda ed il lavoratore interessato saranno presi opportuni accordi per la eventuale adozione- di provvedimenti economici atti a facilitare, agli effetti di cui sopra, la sistemazione, nei limiti della normalita' del lavoratore; stesso nella nuova residenza.

Art. 22

Art. 22.
PARTE DISCIPLINARE
I - Disciplina aziendale
Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'.
In particolare il lavoratore e' tenuto a:
1) curare con zelo gli interessi dell'azienda nei rapporti tanto interni quanto con il pubblico;
2) conservare assoluta segretezza sugli interessi e sull'attivita' dell'azienda e non trarre profitto da quanto eventualmente a sua conoscenza in relazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, ne' esplicare attivita' contrarie agli interessi aziendali;
3) non abusare, dopo risolto il contratto di lavoro ed in forma di concorrenza. sleale, di dati e notizie venuti a sua conoscenza durante il servizio;
4) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
II - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze dei lavoratori saranno punite a seconda della loro gravita' e della loro recidivita' senza riguardo all'ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati.
Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o all'eventuale regolamento interno aziendale o alle altre disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 15 giorni lavorativi;
d) licenziamento ai sensi della successiva parte IV.
I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) verranno portati a conoscenza degli interessati per Iscritto.
III - Ammonizione - Sospensione
Normalmente, salvo i casi di particolare gravita' o di recidivita', l'ammonizione scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze al lavoratore che:
a) non osservi l'orario o non adempia alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo, non si presenti al lavoro o ne ritardi l'inizio o ne anticipi la cessazione o la sospenda o la protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) non esegua il lavoro con assiduita' e secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o esegua lavori non ordinatigli;
d) per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, od ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarita' nell'andamento del lavoro;
e) costituisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori in luoghi di pertinenza dell'azienda per conto proprio o di terzi, con lieve danno per l'azienda;
f) promuova o effettui nelle sedi di lavoro collette, vendita di biglietti o di oggetti, esazione di rate senza autorizzazione della Direzione;
g) commetta atti che portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti.
IV - Licenziamento per motivi disciplinari
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potra' essere inflitto in tutti quei casi in cui il lavoratore commetta mancanze cosi' gravi da nomi consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto stesso.
Detto licenziamento puo' essere inflitto:
a) senza preavviso ma con la corresponsione dell'indennita' di anzianita' per licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
1) assenze ingiustificate prolunga e per oltre 3 giorni consecutivi e assenze ripetute per 5 volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luogo di pertinenza dell'azienda e che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravita' o quando la gravita' dell'inadempimento comporti l'applicazione diretta della sanzione prevista nel punto a) della presente parte IV, sempre che negli inadempimenti non si riscontri il dolo;
b) senza preavviso e senza indennita' di anzianita' per
licenziamento
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi alla azienda grave documento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuosi a termini di legge.
In via esemplificativa tale provvedimento si applichera' nei seguenti casi:
1) contravvenzione al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove cio' sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
2) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dell'azienda o comunque asportazione di materiale dell'azienda o danneggiamento volontario al materiale stesso;
3) volontaria effettuazione di irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze;
4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o concorso di particolare gravita' nelle mancanze stesse o quando in esse si riscontri il dolo;
5) grave insubordinazione verso i superiori.
L'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell'azienda al risarcimento dei danni.

Art. 23

Art. 23.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, salvo il caso di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 22, parte IV, della presente regolamentazione.
I termini di preavviso per il caso di licenziamento, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti come segue:
a) per i lavoratori con anzianita' di servizio ininterrotta fino a 5 anni compiuti:
1) mesi i e mezzo di preavviso per gli appartenenti alla categoria intermedia di 1° grado;
2) mesi 1 di preavviso per gli appartenenti alla categoria intermedia di 2° grado;
b) per i lavoratori con anzianita' di servizio ininterrotta da oltre i 5 anni fino ai 10 anni compiuti:
1) mesi 2 di preavviso per gli appartenenti alla categoria intermedia di 1° grado;
2) mesi 1 e mezzo di preavviso per gli appartenenti alla categoria intermedia di 2° grado;
c) per i lavoratori che hanno superato i 10 anni di anzianita' di servizio ininterrotta:
1) mesi 3 di preavviso per gli appartenenti alla categoria intermedia di 1° grado;
2) mesi 2 di preavviso per gli appartenenti alla categoria intermedia di 2° grado.
Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della meta'.
Il termine di preavviso decorre dal 1° o dal 16 del mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quante sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nella anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilita dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze della azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Art. 24

Art. 24.
INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
Salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro effettuato ai sensi dell'art. 22, parte IV - lett. b), il lavoratore che abbia compiuto almeno un anno intero di servizio e che venga licenziato ha diritto ad una indennita' di anzianita' pari a:
a) 15/30 (quindici trentesimi) della retribuzione normale mensile, per il 1° e 2° anno intero di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio;
b) 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione normale mensile per ciascuno degli anni del 3° al 10° compreso di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio;
c) 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione normale mensile per ciascuno degli anni dall'11° al 15° compreso di effettiva
ed interrotta anzianita' di servizio
d) 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione normale mensile per ciascuno degli anni successivi al 15° di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio.
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno vengono conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.
Il trattamento di cui sopra si applica per l'anzianita' maturata successivamente al 1 novembre 1953.
Tuttavia agli effetti della determinazione del maggior trattamento di cui alle lettere b), c) e d) relativamente all'anzianita' maturata dopo la data stessa, si terra' conto dell'anzianita' effettiva ed ininterrotta eventualmente maturata fino al 31 ottobre 1953, nelle categorie speciali regolate dal Contratto Nazionale per gli addetti all'industria chimica 16 settembre 1947, rinnovato con accordo 9 giugno 1949.
L'indennita' regolata dal presente articolo viene calcolata sulla base della normale retribuzione, compresa la indennita' di contingenza in atto alla data della risoluzione del rapporto, comprensiva di un dodicesimo della 13ª e 14ª mensilita', dall'indennita' di mensa e dell'eventuale indennita' di turno.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, al lavoratore saranno corrisposte le seguenti aliquote della indennita' di anzianita' per licenziamento sopra indicata:
1) il 50% quando il lavoratore non abbia superato all'atto delle dimissioni i 5 anni di anzianita' effettivo ed ininterrotta di servizio;
2) l'intera indennita' di anzianita' quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni di anzianita' come sopra.
L'intera indennita' di anzianita' e' pure dovuta alle donne dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.
La stessa intera indennita' di anzianita' verra' corrisposta ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di eta'.
Il trattamento sopra stabilito per i dimissionari non e' dovuto al lavoratore che si dimetta essendo in corso a suo carico un provvedimento o un'inchiesta di carattere disciplinare.
Per quanto riguarda il trattamento in caso di morte, si fa richiamo al disposto dell' art. 2122 del Codice Civile .

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-Tabella

INTERMEDI
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

Art. 1.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova che dovra' risultare da comunicazione scritta e che non sara' superiore a:
6 mesi per la categoria 1ª A;
3 mesi per le categorie 1ª B, 2ª A e 2ª B;
2 mesi per le categorie 3ª A e 3ª B.
Durante il periodo di prova la retribuzione non potra' essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria a cui il lavoratore viene assegnato e verra' corrisposta per il periodo di lavoro effettivamente prestato.
Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti potra' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'.
Qualora il recesso avvenga da parte dell'azienda, escluso il caso di risoluzione in tronco per giusta causa, dopo il compimento della meta' dei periodi di cui al primo comma, sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese di prova in corso a seconda che il recesso si verifichi entro la prima o entro la seconda meta' del mese stesso.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, intervenuti dopo il compimento della meta' dei periodi di cui al primo comma, il periodo di prova riprendera' il suo decorso - escludendosi dalla sua durata complessiva l'assenza per la malattia; o l'infortunio e ferma restando la reciproca facolta' di recesso come al comma 3° purche', a seguito di accertata, guarigione, l'impiegato riprenda il lavoro entro un periodo massimo di 30 giorni dall'inizio dell'interruzione. L'applicazione di tale norma potra' essere richiesta dall'impiegato in prova per una volta sola.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non receda dal rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio e la sua anzianita' decorrera' dalla data di assunzione in prova.

Art. 2

Art. 2.
CLASSIFICAZiONE ED ESEMPLIFICAZIONE
Gli impiegati di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi vengono classificati, a seconda delle mansioni effettivamente esplicate, nelle seguenti categorie:
CATEGORIA 1ª - Gruppi A e B
Appartengono alla categoria 1ª, gruppi A e B, gli impiegati di concetto che hanno funzioni direttive, nonche' quelli aventi funzioni equivalenti per ampiezza, natura e responsabilita', anche se posti alle dipendenze di altri lavoratori con funzioni direttive.
In relazione all'importanza, ampiezza e complessita' di tali funzioni, gli impiegati suddetti vengono suddivisi nei due gruppi A e B.
CATEGORIA 2ª - Gruppi A e B
Appartengono alla categoria 2ª, gruppi A e B, gli impiegati aventi mansioni di concetto.
In relazione all'importanza e complessita' di tali mansioni, gli impiegati suddetti vengono suddivisi nei due gruppi A e B.
CATEGORIA 3ª - Gruppi A e B
Appartengono alla categoria 3ª, gruppi A e B, gli impiegati aventi mansioni di ordine.
In relazione alla natura ed al rilievo delle mansioni svolte, gli impiegati suddetti vengono suddivisi nei due gruppi A e B.
1ª A - A titolo di esempio verranno assegnati alla categoria 1ª A gli impiegati aventi mansioni di:
Capo stabilimento;
Capo di ufficio principale amministrativo commerciale o tecnico;
Capo del servizio chimico; ecc.
1ª B - A titolo di esempio veri-anno assegnati alla categoria 1ª B gli impiegati aventi mansioni di:
Ispettore superiore amministrativo, tecnico o commerciale;
Capo di stazione di imbidonamento con stoccaggio superiore a 150 mc.;
Capo di ufficio secondario amministrativo, commerciale o tecnico, ecc.
2ª A - A titolo di esempio verranno assegnati alla categoria 2ª A gli impiegati aventi mansioni di:
Ispettore commerciale;
Capo di stazione di imbidonamento con stoccaggio fino a 150 mc.;
Assistente tecnico di stabilimento;
Chimico preposto ad analisi di laboratorio, ricerche e studi;
Primatista in grado di eseguire qualsiasi arti colo di prima in relazione al predisposto piano aziendale dei conti;
Stenodattilografo in lingue estere;
Disegnatore particolarista od ornatista con relative calcolazioni Spedizioniere doganale con relativa procura aziendale, ecc.
2ª B - A titolo di esempio verranno assegnati alla categoria 2° B gli impiegati aventi mansioni di:
Impiegato chimico addetto ad analisi di controllo;
Addetto al riepilogo e controllo dei documenti dei movimenti delle merci e degli imballaggi;
Addetto alla compilazione e controllo dei fogli stipendio e paga e prospetti contributi;
Addetto alla contabilita' delle stazioni di imbidonamento con compilazione di prima nota semplice;
Capo archivista;
Disegnatore; ecc.
3ª A - A titolo di esempio verranno assegnati alla categoria, 3ª A gli impiegati aventi mansioni di:
Stenodattilografo;
Archivista di 1°;
Lucidista;
Compilatore di schede, prospetti, ecc. sui documenti amministrativi, commerciali o tecnici, ecc.
3ª B - A titolo di esempio verranno assegnati alla categoria 3ª B gli impiegati aventi mansioni di:
Dattilografo;
Archivista di 2°, eco.

Art. 3

Art. 3.
PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria o gruppo superiore dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza fra lo stipendio di fatto goduto e lo stipendio che avrebbe percepito in caso di passaggio definitivo alla categoria o gruppo superiore.
Trascorso un periodo di 6 mesi nel disimpegno delle mansioni di prima categoria, di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni di seconda categoria e di 2 mesi nel disimpegno delle mansioni di terza categoria A, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria o gruppo superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie o per altre cause che comportino per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto. In tali casi il compenso di cui sopra spettera' dopo 1 mese o per tutta la durata, successiva della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.
Ferme restando le eccezioni di cui sopra, coloro che hanno disimpegnato mansioni di grado superiore, anche non continuativamente, per una durata complessiva minima non inferiore a 10 mesi in un periodo di 3 anni, passeranno, a tutti gli effetti, alla categoria o gruppo superiore dalla data del compimento di detto periodo minimo di 10 mesi.

Art. 4

Art. 4.
PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO
Il passaggio da operaio ad impiegato comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto all'operaio verra' corrisposta la relativa indennita' di licenziamento.
Il lavoratore verra' quindi assunto ex novo come impiegato e ad esso verra' riconosciuto, ai soli effetti del preavviso e dell'indennita' di anzianita' per licenziamento - sempreche' l'anzianita' effettiva ed ininterrotta di servizio da lui maturata come operaio sia superiore ai 6 anni - una anzianita' convenzionale, come impiegato, di 3 mesi per ogni anno della predetta anzianita'.
Inoltre al lavoratore stesso, che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per passaggio alla categoria impiegatizia, abbia maturato 7 anni di ininterrotto servizio da operaio, verra' conservato un trattamento di ferie di 16 giorni lavorativi per ciascuno dei primi 2 anni di appartenenza alla categoria impiegatizia.

Art. 5

Art. 5.
PASSAGGI DALLA CATEGORIA INTERMEDIA AD IMPIEGATO
Il passaggio da appartenente alla categoria intermedia ad impiegato comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto al lavoratore verra', corrisposta la relativa indennita' di anzianita' per il licenziamento.
Il lavoratore verra' quindi assunto ex novo come impiegato e ad esso verra' riconosciuta, ai soli effetti del preavviso e dell'indennita' di anzianita' per licenziamento, sempre che abbia prestato effettivo servizio come appartenente alla categoria intermedia per un periodo superiore ai 6 anni, una anzianita' convenzionale come impiegato di 3 mesi per ogni anno del predetto periodo.
La determinazione del trattamento di ferie e di malattia o infortunio non professionale, previsto dalla presente regolamentazione impiegati, verra' effettuata tenendo conto anche del periodo di servizio prestato come appartenente alla categoria intermedia.
Inoltre l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nella categoria intermedia, ai sensi dell'articolo 14 della regolamentazione relativa, verra' aggiunto al minimo tabellare della categoria impiegatizia e gruppo di assegnazione e relativa indennita' di contingenza e tradotto nel numero di aumenti periodici, e corrispondente percentuale, riferiti al predetto minimo tabellare e relativa indennita' di contingenza nelle misure di cui all'art. 13 della presente regolamentazione.
Successivamente il lavoratore avra' diritto a maturare tanti aumenti periodici residui, nelle misure predette, quanti ne occorrono per raggiungere la percentuale complessiva prevista nell'articolo stesso sul minimo tabellare di stipendio della categoria impiegatizia di assegnazione e relativa indennita' di contingenza.
Le eventuali frazioni di aumento periodico (in percentuale) che risultassero dall'applicazione della precedente norma, saranno conguagliate con l'ultimo aumento periodico che verra' maturato nella categoria impiegatizia.

Art. 6

Art. 6.
ABITI DA LAVORO
Agli impiegati tecnici di stabilimento, stazione, deposito o laboratorio, che abbiano superato il periodo di prova, il cui vestiario sia esposto a particolare deterioramento durante l'esercizio delle loro attribuzioni a causa delle stesse, verra' fornito gratuitamente in uso, ogni 12 mesi, un abito da lavoro (tuta o camice), tenendo tuttavia presente la necessita' di assicurare l'efficienza, di detto abito agli effetti della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
Qualora l'azienda richieda che il personale femminile indossi un grembiule, dovra' gratuitamente provvedere alla relativa fornitura, con le modalita' che saranno stabilite con regolamento aziendale.

Art. 7

Art. 7.
ORARIO DI LAVORO
L'orario normale di lavoro per gli impiegati non potra' superare le 44 Ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni di legge e salvo quanto stabilito nel presente articolo.
L'orario normale di lavoro per gli addetti al lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non potra' superare le 55 ore settimanali.
Nella giornata del sabato il lavoro cessera' non oltre le ore 13, fatta eccezione per gli impiegati addetti ai turni.
Per gli impiegati in servizio presso gli stabilimenti le stazioni e i depositi, in caso di effettuazione di lavoro oltre le 44 ore settimanali, dovra' essere corrisposta la retribuzione senza alcuna maggiorazione per le ore lavorate in piu' fino alle 48 ore settimanali.
Per gli impiegati di cui al presente comma le ore comprese fra le 44 e le 48 ore settimanali, potranno essere effettuate nel pomeriggio del sabato o negli altri giorni della settimana.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplici attesa o custodia, la norma del comma precedente si applichera' per le ore lavorate tra le 55 e le 60 settimanali.
Per la determinazione degli orari normali varranno le disposizioni di cui all' art. 12 del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 1955 .
Le norme di cui sopra non modificano, salvo eventuali diverse pattuizioni fra i rappresentanti delle parti direttamente interessate, le situazioni in atto nelle quali, essendo praticati, come normali, orari inferiori ai limiti massimi di cui al presente articolo, il lavoro prestato oltre detti orari viene retribuito con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
Chiarimento a verbale
Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 7 non sono da considerarsi come normali, gli orari inferiori ai limiti massimi di cui all'articolo stesso che siano stati effettuati in conseguenza di esigenze belliche o di cause estranee alla volonta' delle parti.

Art. 8

Art. 8.
GIORNI FESTIVI
I - Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni destinati al riposo
compensativo a norma di legge;
b) le seguenti festivita':
2 giugno: Fondazione della Repubblica;
25 aprile: Anniversario della Liberazione;
1 maggio: Festa del Lavoro;
4 novembre: Giorno dell'unita' nazionale;
c) le seguenti festivita' infrasettimanali:
1 gennaio: Capodanno;
6 gennaio: Epifania;
19 marzo: S. Giuseppe;
Lunedi di Pasqua;
Ascensione;
Corpus Domini;
29 giugno: SS. Pietro e Paolo;
15 agosto: Assunzione;
1 novembre: Ognissanti;
8 dicembre: Immacolata Concezione;
25 dicembre: S. Natale;
26 dicembre: S. Stefano;
d) il giorno del S. Patrono del luogo ore trovasi la sede di lavoro, presso cui il lavoratore presta normalmente la sua opera, fatta eccezione per le citta' di Roma e Venezia, per le quali valgono le giornate aziendalmente concordate.
Le festivita' di cui alle lettere b) e c) saranno integrate o sostituite con quelle che verranno eventualmente riconosciute a norma di legge.
Nelle ricorrenze sopra indicate, ai lavoratori sara' praticato il seguente trattamento economico:
Quando in occasione delle festivita' di cui alle lettere b), c) e d) l'impiegato non presti la sua opera, nessun particolare trattamento spettera' al medesimo oltre la sua normale retribuzione.
Tuttavia qualora una festivita' di cui alle lettere b), c) e d) coincida con la domenica, all'impiegato verra' corrisposto, in aggiunta a tale retribuzione, l'importo di una quota giornaliera di retribuzione (ivi compresa l'eventuale indennita' di turno e l'indennita' di mensa) computata con i criteri indicati all'art. 11 della presente regolamentazione.
Il lavoro prestato nei giorni festivi di cui alte lettere b), c) e d) verra' compensato secondo le norme previste all'art. 9 per il lavoro festivo.
Il trattamento di cui sopra verra' praticato anche agli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge lavorino di domenica godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza di una delle festivita' di cui alle lettere b), c) e d) con il giorno di riposo compensativo.
I - Nelle giornate di Giovedi Santo, 2 novembre, 24 dicembre e 31 dicembre, l'orario di lavoro sara' di solito limitato alla parte di orario normale precedente alle ore 13.
Nelle giornate predette, sara' praticato il seguente trattamento:
a) ai lavoratori che saranno chiamati a prestare servizio per la parte di orario normale successiva alle ore 13, sara' corrisposta la retribuzione oraria, ivi compresa l'eventuale indennita' di turno (esclusa l'indennita' di contingenza) senza alcuna maggiorazione per le ore di lavoro effettivamente prestato;
b) nulla spettera', oltre alla normale retribuzione, ai lavoratori che non verranno chiamati in servizio dopo le ore 13.
Il lavoro prestato nelle suddette 4 ricorrenze oltre i limiti dell'intero orario normale giornaliero sara' retribuito a norma dell'art. 9, punto 1).

Art. 9

Art. 9.
LAVORO NOTTURNO - LAVORO IN TURNI
LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari normali di cui all'art. 7, salvo quanto diversamente disposto dall'articolo stesso.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21 e le ore 6.
E' considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, nonche' il lavoro effettuato nei giorni di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 8 della presente regolamentazione.
Nessun Impiegato puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per le prestazioni sopra indicate sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno feriale. . . . . . . . . . . . 30% 2) lavoro effettuato nei giorni festivi di cui al 3° comma, fino a concorrenza degli orari massimi giornalieri di cui all'art. 7 . 50% 3) lavoro straordinario festivo . . . . . . . . . . . . . . . 60% 4) lavoro notturno festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% 5) lavoro straordinario notturno festivo. . . . . . . . . . . 70% 6) lavoro notturno non compreso in turni. . . . . . . . . . . 50% 7) lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . 65% 8) lavoro effettuato in turni avvicendati:
turni diurni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% turno notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
Per lavoro straordinario festivo si intende quello effettuato in giorni festivi oltre i limiti di cui al punto 2).
Le percentuali di cui sopra verranno applicate sulla quota oraria, dello stipendio di fatto, costituita esclusivamente dal minimo mensile tabellare di categoria, piu' gli aumenti di merito, le eventuali altre eccedenze sul minimo predetto e gli aumenti periodici di anzianita' (escluso ogni altro elemento della retribuzione), nonche' sulla quota oraria di indennita' di contingenza.
La quota oraria dello stipendio di fatto, come sopracostituita, si determinera' dividendo per 175 l'importo.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Chiarimento a verbale
Le parti espressamente danno atto che dalla quota oraria di stipendio di fatto soggetto alle maggiorazioni di cui all'art. 9 resta escluso ogni altro emolumento che non sia stato espressamente considerato nell'articolo stesso.

Art. 10

Art. 10.
RETRIBUZIONE
A) Elementi della retribuzione:
1) stipendio (minimo tabellare, aumenti periodici di anzianita', eventuali aumenti di merito, eventuali altre eccedenze sul minimo tabellare)
2) indennita' di contingenza.
B) Competenze aggiuntive:
1) tredicesima e quattordicesima mensilita';
2) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze o condizioni (indennita' di zona malarica, indennita' per maneggio di denaro o cauzione, ecc.);
3) provvigioni, interessenze, ecc.
4) indennita' sostitutiva di mensa.
Gli elementi di cui alle precedenti lettere A) e B) vengono corrisposti con le modalita' indicate nei relativi articoli della presente regolamentazione.

Art. 11

Art. 11.
MINIMI TABELLARI DI STIPENDIO
I minimi tabellari di stipendio mensile afferenti alle categorie e ai gruppi previsti dall'art. 2 della presente regolamentazione sono quelli indicati nella tabella allegata alla regolamentazione stessa.
Per determinare l'importo giornaliero dello stipendio mensile si divide il medesimo per 25; per determinare l'importo orario esso stipendio si divide per 175.

Art. 12

Art. 12.
INDENNITA' PER MANEGGIO DI DENARO E CAUZIONE
L'impiegato, la cui normale mansione consista nel continuo maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, con diretta responsabilita' per errori anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennita' pari all'8% del minimo tabellare di stipendio mensile della categoria di appartenenza e della relativa indennita' di contingenza.
L'indennita' predetta verra' corrisposta in relazione all'esercizio effettivo delle mansioni suindicate.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

Art. 13

Art. 13.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
L'impiegato ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio, ad una maggiorazione del 6% per il 1° e 2° biennio e del 7% per ciascun biennio dal 3°, al 12°, da applicarsi sul minimo tabellare e sulla indennita' di contingenza della categoria e gruppo di appartenenza, fino a raggiungere la percentuale massima complessiva dell'82%.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
Nei passaggi di categoria l'impiegato manterra', in aggiunta al minimo della nuova categoria e gruppo di assegnazione ed alla relativa indennita' di contingenza, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nella categoria di provenienza. Tale importo, ai fini dal raggiungimento della percentuale massima dell'82%, sara' tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare della nuova categoria e gruppo di assegnazione e della corrispondente indennita' di contingenza in atto alla data del passaggio di categoria.
L'impiegato avra' successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici residui del 6 o 7%, quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale complessiva dell'82% del minimo tabellare di stipendio e gruppo di assegnazione della nuova categoria e della corrispondente indennita' di contingenza. La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio di categoria, sara' utile agli effetti della, maturazione del successivo aumento periodico.
Le frazioni di aumento periodico (in percentuale), che verranno eventualmente a determinarsi in occasione dei suddetti passaggi di categoria saranno conguagliate con l'ultimo aumento periodico.
Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, ne questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di variazione dei minimi tabellari di stipendio la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati verra' applicata sulla somma del nuovo minimo della categoria e gruppo di assegnazione e della corrispondente indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente, con la stessa decorrenza della variazione. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', per quanto concerne le variazioni della indennita' di contingenza, verra' invece effettuato. al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
In caso di trasferimento dell'impiegato la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati verra' applicata sul minimo tabellare rispondente indennita' di contingenza in vigore nel luogo di nuova destinazione.
La frazione di biennio in corso alla data di sottoscrizione del
presente contratto sara, utile agli effetti della maturazione dell'aumento biennale.

Art. 14

Art. 14.
FERIE
L'impiegato che ha compiuto 12 mesi di servizio presso l'azienda ha diritto ad un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, pari a:
15 giorni lavorativi, per il 1° e 2° anno compiuti di servizio
20 giorni lavorativi, da 2 a 10 anni compiuti di servizio;
25 giorni lavorativi, da 10 a 18 anni compiuti di servizio;
30 giorni lavorativi oltre 18 anni compiuti di servizio.
I giorni festivi di cui all'art. 8 ricorrenti nel periodo di godimento ferie, non sono computabili come ferie e pertanto o si fara' luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale, oppure al pagamento della relativa indennita' per le giornate di ferie non godute.
In caso di ferie collettive, all'impiegato che non abbia maturato il diritto alle intere ferie annuali competera' il godimento delle ferie in proporzione ai dodicesimi corrispondenti ai mesi di servizio effettivamente compiuti.
L'epoca, delle ferie sara' stabilita dall'azienda secondo le esigenze di servizio e, compatibilmente con dette esigenze, tenendo conto dei desideri dell'impiegato.
Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo. Il pagamento delle competenze relative a periodi di paga che vengono a scadere durante le ferie sara' effettuato, se richiesto dal lavoratore, all'inizio del periodo feriale.
Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verra' risarcito con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva le ferie stesse.
In caso di licenziamento o di dimissioni, all'impiegato spettera' il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati.
Qualora il licenziamento avvenga nel corso del primo anno di servizio, i dodicesimi di ferie verranno corrisposti, purche l'impiegato abbia compiuto almeno 6 mesi di servizio.
Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate, a questi effetti, come mese intero. Le frazioni inferiori ai 15 giorni saranno trascurate.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.

Art. 15

Art. 15.
DOPPIE MENSILITA'
Le aziende corrisponderanno, in occasione del S. Natale, una tredicesima mensilita' e alla fine del mese di giugno una quattordicesima. mensilita', pari alla retribuzione normale mensile percepita da ciascun impiegato alle rispettive date di maturazione.
Agli effetti delle predette corresponsioni, saranno considerati retribuzione normale mensile lo stipendi di fatto, l'indennita'. di contingenza, l'indennita' sostitutiva di mensa, e l'eventuale indennita' di turno, esclusa ogni altra competenza aggiuntiva.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavori durante il corso dell'anno, all'impiegato non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi delle mensilita' di cui sopra. quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel periodo annuale cui ciascuna di esse si riferisce. La frazione di mese superiore ai 15 giorni verra' considerata a questi effetti come mese intero.
La tredicesima e la quattordicesima mensilita' di cui sopra sostituiscono ed assorbono, fino a concorrenza, le eventuali gratifiche o mensilita' eccedenti le dodici annuali corrisposte aziendalmente alla data di applicazione del presente contratto allo stesso titolo.
La tredicesima mensilita' si intende riferita al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre; la quattordicesima mensilita' s'intende riferita al periodo dal 1 luglio al 30 giugno.

Art. 16

Art. 16.
INDENNTA' SPECIALE
Le aziende corrisponderanno alla fine del mese di settembre di ogni anno una "indennita' speciale" nella seguente misura:
Cat. 1ª A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 55.000
Cat. 1ª B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
Cat. 2ª A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 44.000
Cat. 2ª B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 41.000
Cat. 3ª A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 34.000 Cat. 3ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 31.000
Detta indennita' si intende riferita al periodo dal 1 ottobre al 30 settembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno. all'impiegato non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennita' stessa., quanti risulteranno i mesi passati in servizio. nei suindicato periodo annuale di riferimenti).
La frazione di mese superiore ai 15 giorni. verra' considerata a questi effetti come mese intero; la frazione di mese inferiore ai. 15 giorni verra' invece trascurata.
La suddetta indenita' che per espressa determinazione delle parti stipulanti e per la sua natura intrinseca costituisce un forfettario rimborso di spese, non fa parte della retribuzione a nessun effetto.
L'indennita' medesima sostituisce ed assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti eventualmente gia' corrisposti dalle aziende allo stesso titolo o con analogie finalita'.

Art. 17

Art. 17.
CONGEDO MATRIMONIALE
Agli impiegati ed alle impiegate che abbiano superato il periodo di prova. verra' concesso, in occasione del matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, con decorrenza della retribuzione.
Il congedo non potra' essere compiuto sul periodo di ferie annuali. ne' potra' essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta di congedo dovra' essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno 15 giorni dal suo inizio e dovra' essere documentata.
Il congedo matrimoniale e' dovuto anche all'impiegata che si dimettera' per contrarre matrimonio.
Il trattamento previsto nel presente articolo assorbe, fino a concorrenza dello stesso. quello previsto dalle vigenti norme generali in materia.
Qualora in avvenire dette norme generali dovessero essere modificate, il trattamento stabilito dai presente articolo sara' assorbito e sostituito, fino a concorrenza dal trattamento che sara'.
disposto con le norme mededime.

Art. 18

Art. 18.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA OD INFORTUNIO
L'assenza per malattie o infortunio deve essere comunicata all'azienda possibilmente entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica o comunque non oltre il secondo giorno di assenza.
Inoltre l'impiegato deve consegnare o far pervenire all'azienda non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio.
Ti mancanza di tali comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra', considerata ingiustificato.
Avvenendo la sospensione del servizio per malattia od infortunio, l'impiegato non in prova ha diritto al seguente trattamento:
1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di effettivo servizio fino a 5 anni;
2) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di effettivo servizio da 6 a 10 anni;
3) conservazione del posto per mesi 10 agli aventi anzianita' di effettivo servizio da 11 e 15 anni;
4) conservazione del posto, per mesi 12 agli aventi, anzianita', di effettivo servizio di oltre 15 anni;
Nel primo caso, l'impiegato ha diritto alla corresponsione della intera retribuzione per i primi 4 mesi e alla meta' di essa per i successivi 2 mesi ; nel secondo caso, alla corresponsione della intera retribuzione per i primi 5 mesi ed alla meta' di essa Per i successivi 3 mesi: nel terzo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi. 6 mesi ed alla meta' di essa per i successivi 4 mesi; nel quarto caso alla corresponsione della intera retribuzione per 12 mesi.
I trattamenti complessivi piu' favorevoli derivanti da precedenti norme contrattuali saranno conservati ad personam come condizioni individuali di miglior favore agli impiegati, ai quali i suddetti trattamenti erano applicabili prima, della sottoscrizione del presente contratto.
Comunque non potranno essere superati i seguenti periodi massimi di conservazione del posto:
a) mesi 9 in un periodo di 1 anno per gli aventi anzianita' di cui al punto 1);
b) mesi 12 in un periodo di 18 mesi per gli aventi anzianita' di cui ai punto 2);
c) mesi 15 in un periodo di 2 anni per gli aventi anzianita' di cui al punto 3);
d) mesi 18 in un periodo di 27 mesi per gli aventi anzianita' di cui al punto 4).
L'impiegato che si ammala o si infortuna dopo essere stato preavvisato di licenziamento usufruira' del trattamento, sopra indicato fino alla scadenza del preavvisore stesso.
Superato il termine di conservazione del posto la azienda, ove risolva il rapporto di lavoro, dovra' corrispondere all'impiegato l'indennita' di anzianita' per licenziamento e l'indennita' sostitutiva di preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso porta risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla indennita' di anzianita' per licenziamento e senza preavviso. Ove cio' non avvenga e l'azienda non provveda. al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e dell'indennita' di anzianita' per licenziamento.
In casi di malattia o infortunio di seria entita', sopraggiunti durante il godimento delle ferie, l'azienda valutera' caso per caso se computare o meno il periodo di malattia o di infortunio nel numero dei giorni di ferie fruiti.
L'azienda ha facolta' di accertare in tutti i casi di applicazione. del presente articolo lo stato di salute dell'impiegato mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia.
Ogni qualvolta si verifichino divergenze tra i rispettivi referti del medico di fiducia dell'azienda e di quello del lavoratore, verra' designato di comune accordo, un terzo medico. In difetto di accordo, l'accertamento verra' demandato al medico provinciale.
Il trattamento economico indicato nel presente articolo sara' assorbito o sostituito, fino a concorrenza, dai trattamento economico che in caso di malattia o infortunio competesse all'impiegato per effetto di norme assicurative e assistenziali gia' in atto o che venissero istituite nell'avvenire.

Art. 19

Art. 19.
TRASFERIMENTI
Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto, normalmente con congruo preavviso.
L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricordano nella nuova destinazione. Presso la localita' di nuova destinazione l'impiegato acquisisce invece quelle indennita' e competenze che siano in atta per la generalita' degli impiegati o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
L'impiegato licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria per i quali sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel quale caso l'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto alla indennita' di licenziamento escluso il preavviso. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dello impiegato dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, e' dovuto anche il preavviso.
All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con i normali mezzi di trasporto e, per la durata del viaggio medesimo, il rimborso delle spese di vitto ed eventuale alloggio per se' e per i familiari conviventi secondo lui ed a di lui carico (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2°), che lo seguono nel trasferimento, nonche' un rimborso delle spese di trasporto per gli effetti mobiliari gaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
All'atto del trasferimento verra' corrisposta all'impiegato una indennita'. commisurata all'importo di 20 giornate di retribuzione (compresa l'indennita' di contingenza.) piu' l'importo di 5 giornate di retribuzione (compresa l'indennita' di contingenza) per ogni familiare come sopra indicato che lo segua nel trasferimento.
Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, egli ha diritto al rimborso di detto indennizzo, su presentazione di adeguata documentazione, fino all'importo massimo di 11 mensilita' di affitto.
All'impiegato che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto.
Norma transitoria
In relazione all'attuale situazione contingente, conseguente al regime vincolistico dei fatti e per la sola durata di detto regime, qualora il lavoratore trasferito dovesse sostenere nella nuova destinazione, maggiori oneri per canone di locazione, fra l'azienda ed il lavoratore saranno presi opportuni accordi per l'eventuale adozione di provvedimenti economici atti a facilitare, agli effetti di cui sopra, la sistemazione, nei limiti della normalita', del lavoratore stesso nella nuova residenza.

Art. 20

Art. 20.
PARTE DISCIPLINARE
I - Disciplina aziendale
L'impiegato, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve osservare rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'.
In particolare l'impiegato e' tenuto a:
1) curare con zelo gli interessi dell'azienda nei rapporti tanto interni quanto con il pubblico;
2) conservare assoluta segretezza sugli interessi e sull'attivita' dell'azienda e non trarre profitto da quanto eventualmente e' a sua conoscenza in relazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, ne' esplicare attivita' contrarie agli interessi aziendali;
3) non abusare, dopo risolto il contratto d'impiego ed in forma di concorrenza sleale, di dati e notizie venuti a sua conoscenza durante il servizio;
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
II - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze degli impiegati saranno punite a seconda della loro gravita' o della loro recidivita' senza riguardo all'ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati.
Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o all'eventuale regola mento interno aziendale o alle altre disposizioni, di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
e) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 15 giorni lavorativi;
d) licenziamento ai sensi della successiva parte IV.
I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e
d) saranno portati a conoscenza dell'interessato per iscritto.
III - Ammonizione e sospensione
Normalmente, salvo i casi di particolare gravita' o di recidivita', l'ammonizione scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze all'impiegato che:
a) non osservi l'orario di lavoro o non adempia alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo non si presenti, al lavoro o ne ritardi l'inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) non esegua il lavoro con assiduita' o secondo le istruzioni ricevute oppure le esegua con negligenza o esegua lavori non ordinatigli;
d) per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, od ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarita' nell'andamento del lavoro;
e) costruisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori in luoghi di pertinenza dell'azienda o per conto proprio o di terzi, con lieve danno per l'azienda;
f) promuova o effettui nelle sedi di lavoro collette, vendita di biglietti o di oggetti, esazione di rate senza autorizzazione della Direzione;
g) commetta atti che portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti.
IV - Licenziamento per motivi disciplinari
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potra' essere inflitto in tutti quei casi in cui l'impiegato commetta mancanze cosi' gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto stesso.
Detto licenziamento puo' essere inflitto:
a) senza preavviso, ma con la corresponsione della indennita' di anzianita' per licenziamento.
In tale provvedimento in cure l'impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
1) assenze ingiustificate prolungate per oltre 3 giorni consecutivi o assenze ripetute per- 5 volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luogo di pertinenza dell'azienda e che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravita' o quando la gravita' dell'inadempimento comporti la applicazione diretta della sanzione prevista al punto a) della presente parte IV, sempre che negli adempimenti non si riscontri il dolo;
b) senza preavviso e senza indennita' di anzianita' per licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave documento morale o materiale che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa tale provvedimento si applichera' nei seguenti casi:
1) contravvenzione al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro, ove cio' sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
2) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili o di altri- oggetti o documenti dell'azienda o comunque asportazione di materiale dell'azienda o danneggiamento volontario al materiale stesso;
3) volontaria effettuazione di irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze;
4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o concorso di particolare gravita' nelle mancanze stesse, quando in esse si riscontri il dolo;
5) grave insoburdinazione verso i superiori.
L'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell'azienda ali risarcimento dei danni.

Art. 21

Art. 21.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il contratto di impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, salvo il caso di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 20, parte IV, della presente regolamentazione.
I termini di preavviso per il caso di licenziamento, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati con anzianita' di servizio ininterotta fino a 5 anni compiuti:
1) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 3 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria
3) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria;
b) per gli impiegati con anzianita' di servizio ininterrotta da oltre 5 anni a 10 anni compiuti:
1) mesi 5 di preavviso per gli impiegati di 1ª cagoria;
2) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria;
c) per gli impiegati con anzianita' di servizio ininterrotta da oltre i 10 fino ai 15 anni compiuti:
1) mesi 6 di preavviso per gli impiegati di la categoria;
2) mesi 5 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria;
d) per gli impiegati che hanno superato i 15 anni di anzianita' di servizio ininterrotta:
1) mesi 8 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 6 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 5 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria;
Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della meta'.
Il termine di preavviso decorre dal 1 o dal 16 del mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi; per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
I lavoratori, cui precedentemente veniva riconosciuti un trattamento di preavviso piu' favorevole di quello sopra indicato, lo conservano come condizione individuale di miglior favore.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Art. 22

Art. 22.
INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
Salvo il caso di risoluzione del rapporto di imipego effettuato ai sensi dell'art. 20, parte IV, lettera b), lo impiegato che abbia compiuto almeno un anno di interno servizio e che venga licenziato, ha diritto ad una indennita' di anzianita' pari alle seguenti misure:
a) per l'anzianita' effettiva ed ininterrotta di servizio maturata successivamente al 1 gennaio 1945: una mensilita' di
retribuzione normale per ogni anno intero di servizio
b) per l'anzianita', come sopra indicata, maturata dal 1 luglio 1944; 25/30 della normale retribuzione mensile per ogni anno intero di servizio.
Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente. alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personac;
c) per l'anzianita', come sopra indicata, precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di anzianita' verra', al momento del licenziamento, liquidata in base alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 , ( 15/30 della normale retribuzione mensile per ogni anno intero di servizio), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' in parola verra' fatta sulla base della retribuzione normale in atto al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno vengono conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le trazioni di mese.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre alle provvigioni, agli eventuali premi di produzione, alle partecipazioni agli utili ed alla indennitadi contingenza, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato, un dodicesimo della 13ª e della 14ª mensilita'. nonche' la indennita' sostitutiva (di mensa e l'eventuale indennita' di turno.
Se l'impiegato e' remunerato in tutto o in parte con provvigioni o premi di produzione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto 3 anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon line, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se devono avere esecuzione posteriormente.
Gli eventuali premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioniagli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
Sara' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita'. di anzianita' quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (Casse pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda.
In caso di RISOLUZIONE del RAPPORTO di lavoro in seguito a dimissioni, all'impiegato saranno corrisposte le seguenti aliquote dell'indennita' di anzianita' per licenziamento sopra indicato:
1) il 50% quando l'impiegato non abbia superato all'atto delle dimissioni i 5 anni di anzianita' effettiva ed ininterrotta di servizio;
2) l'intera indennita' di anzianita', quando l'impiegato abbia superato i 5 anni di anzianita' come sopra.
L'intera indennita' di anzianita' e' pure dovuta alle donne dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.
La stessa intera indennita' di anzianita' sara' corrisposta agli impiegati che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di eta'.
Il trattamento sopra stabilito per i dimissionari non e' dovuto al lavoratore che si dimetta essendo in corso, a suo carico, un provvedimento o un'inchiesta di carattere disciplinare.
Per quanto riguarda il trattamento in caso di morte, si fa richiamo ai disposto dell' art. 2122 del Codice Civile .

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione per gli impiegati-Tabelle

IMPIEGATI - UOMINI E DONNE CAPOFAMIGLIA
Parte di provvedimento in formato grafico
IMPIEGATE - DONNE NON CAPOFAMIGLIA
Parte di provvedimento in formato grafico
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht