057U0763
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Norme di esecuzione del regio decreto 23 gennaio 1940, n. 70, relativo ad estensione al personale civile delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni contenute nel regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, concernente l'istituzione di distintivi d'onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1957 n. 763)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 23 gennaio 1940, n. 70 , che estende al personale civile delle Amministrazioni dello Stato le disposizioni del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820 , relativo all'istituzione dei distintivi d'onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
I distintivi d'onore previsti dal regio decreto 23 gennaio 1940, n. 70 , per i feriti, mutilati o deceduti per causa di servizio, appartenenti al personale civile delle Amministrazioni dello Stato, sono di metallo bianco, conformi al modello allegato al presente decreto, e recano rispettivamente la dicitura "ferito in servizio", "mutilato in servizio", "alla memoria".
Art. 2
Il distintivo di "mutilato in servizio" spetta a coloro che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio, ferite o lesioni della natura di quelle indicate nell' art. 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820 .
Il distintivo di "ferito in servizio", spetta a coloro che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio, ferite o lesioni della natura di quelle indicate nell' art. 9 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820 .
L'autorizzazione all'uso del distintivo di "mutilato in servizio" o del distintivo di "ferito in servizio" e' concessa dal capo dell'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipende, dopo che sia stata eseguita nello stato matricolare la prescritta annotazione di concessione della pensione privilegiata o dell'indennizzo di cui all'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Art. 3
La classificazione delle ferite o lesioni tra quelle che danno diritto al distintivo di "mutilato", oppure a quello di "ferito" in servizio, sara' fatta dal capo dell'Amministrazione, in base alle risultanze dello stato matricolare, sentito, ove occorra, il parere dell'organo sanitario che esegui' gli accertamenti ai fini della concessione della pensione o dell'indennizzo.
Art. 4
Per coloro che siano deceduti in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, il distintivo "alla memoria" spetta, in ordine successivo:
1) alla vedova;
2) all'orfano primogenito, fino al compimento del 21° anno di eta';
3) al padre;
4) alla madre.
L'autorizzazione all'uso del distintivo e' concessa dal capo dell'Amministrazione da cui l'impiegato dipendeva, alla vedova o all'orfano, dopo che abbiano ottenuto il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata, e al padre o alla madre in base alle risultanze dello stato matricolare dell'impiegato deceduto.
Art. 5
La domanda per ottenere il distintivo d'onore deve essere corredata dal certificato penale del richiedente, salvo che questi si trovi in servizio di ruolo presso una Amministrazione dello Stato.
Art. 6
I distintivi previsti nei precedenti articoli sono forniti gratuitamente dall'Amministrazione agli aventi diritto.
Art. 7
La concessione del distintivo d'onore non ha luogo, e, se disposta, e' revocata, quando, a norma delle disposizioni vigenti, si incorra nella perdita delle distinzioni onorifiche militari.
Art. 8
Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi per i quali e' prevista la concessione del distintivo d'onore istituito con regio decreto 17 marzo 1938, n. 255 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - MEDICI - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 agosto 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 39. - CARLOMAGNO Parte di provvedimento in formato grafico