Monitoring Gesetzessammlung

057U0732

IT - DPR

057U0732

Ripartizione dei posti di professore di ruolo in alcune Facolta' dell'Universita' di Bari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1957 n. 732)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Riconosciuta l'opportunita' di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170 , con la legge 2 gennaio 1952, n. 23 e con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1955, n. 36 , alla Facolta' di agraria con il regio decreto-legge 6 febbraio 1939, n. 297 , con la legge 21 agosto 1940, n. 1254 e con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1955, n. 36 , alla Facolta' di medicina veterinaria con la legge 3 novembre 1954, n. 1085 , dell'Universita' di Bari;
Visto il parere espresso dalla Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione nell'adunanza del 5 luglio 1957;
Sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione;
Decreta:
Con effetto dall'anno accademico 1957-58, i ruoli organici dei posti di professori di ruolo assegnati, rispettivamente, alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170 , con la legge 2 gennaio 1952, n. 23 e con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1955, n. 36 , alla Facolta' di agraria con il regio decreto-legge 6 febbraio 1939, n. 297 , con la legge 21 agosto 1940, n. 1254 e con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1955, n. 36 , alla Facolta' di medicina veterinaria con la legge 3 novembre 1954, n. 1085 , dell'Universita' di Bari, sono modificati come appresso:
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo: 11;
Facolta' di agraria, posti di ruolo: 7;
Facolta' di medicina veterinaria, posti di ruolo: 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 luglio 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 58. - CARLOMAGNO
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