060U1313
060U1313
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960 n. 1313)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, Visto il contratto collettivo 3 dicembre 1958, e relative tabelle, per le industrie dell'occhialeria, stipulato tra la Federazione italiana Industrie Varie e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento; e, in pari data, tra la Federazione italiana Industrie Varie e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 51 dell'11 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo 3 dicembre 1958 relativo alle industrie dell'occhialeria sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di occhiali o di articoli inerenti all'occhialeria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 144. - VILLA
Art. 1
CONTRATTO 3 DICEMBRE 1958 INDUSTRIE OCCHIALERIA
Addi' 3 dicembre 1958 in Milano,
tra
la FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIE VARIE nella persona del suo Presidente Conte Lorenzo Porro Schiaffinati, rappresentato per delega dal Segretario della Federazione stessa, assistito dai Sigg.:
Virgilio Fedon, Rag. Mario Lozza,: Sig. Tabacchi, Sig. Raimondo Moravia e dal Sig. Enrico Paradisi Segretario dell'Associazione degli Industriali della provincia di Belluno, dal Sig. Luigi Zanzola in rappresentanza dell'Associazione industriale Lombarda e dei Sig.
Emanuele Lerato in rappresentanza dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO F.I.L.A., rappresentata dal suo Segretario Generale Sig. Remo Savio e dai Segretari On.le Pina Palumbo e Sigg. Angelo Massoni e Carlo Polliotti, con l'intervento in rappresentanza dei Sindacati Provinciali, dei Signori: Arsiero Blasi, Maria Guerra, Alessandro Skuk, Malavasi e dei lavoratori: Fiori Fausto e Pantano Ferruccio, Genova Antonio, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro nella persona del dott. Giambarba Eugenio;
e
la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO - F.U.I.L.A., rappresentata dal Segretario Generale Ascari Cav. Uff.
Sivio, e dai Segretari Fossati Cav. Giuseppe e Sig. Faverio Carlo, con l'intervento in rappresentanza dei Sindacati Provinciali del Sig.
Zononi Mario, Cecchini Francesco e i lavoratori Della Libera Bruno, Bertagnin Norberto, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori nella persona del suo Segretario Generale dott.
Bruno Storti;
e
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO - U.I.L.A., rappresentata dal suo Segretario responsabile Sig. Adolfo Di Marino e dai Segretari Fantinelli Erminio e De Jesu Gaetano;
e' stato stipulato il presente contratto nazionale collettivo di lavoro da valere per le aziende che producono, in prevalenza, occhiali od articoli inerenti l'occhialeria (montature, lenti, astucci, minuterie, ecc.) e per tutti gli operai da esse dipendenti.
Addi' 3 dicembre 1958 in Milano
tra
la FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIA VARIE nella persona del suo Presidente Conte Lorenzo Porro Schiaffinati, rappresentato per delega dal Segretario della Federazione stessa,
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DEL VETRO E DELLA CERAMICA - C.I.S.N.A.L., rappresentata per delega dal Sig. Bruno Scheggi Delegato Confederale per l'Alta Italia:
e' stato stipulato l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro 3 dicembre 1933.
Art. 1
ASSUNZIONE E DOCUMENTI DI LAVORO
L'assunzione del lavoratore deve essere fatta in conformita' alle norme di legge sul collocamento.
L'assunzione verra' comunicata all'interessato normalmente per iscritto e dovra' specificare:
a) la data dell'assunzione;
b) la categoria alla quale l'assunto viene assegnato e la paga relativa;
c) la localita' in cui il lavoro viene prestato.
Il nuovo assunto e' tenuto a presentare alla Direzione dell'Azienda i seguenti documenti:
1) carta d'identita' o documento equipollente;
2) libretto di lavoro;
3) tessera per l'assicurazione sociale obbligatoria in quanto ne sia in possesso;
4) libretto per l'assistenza di malattia in quanto ne sia in possesso.
Il datore di lavoro in casi di mancanza o di irregolarita' dei documenti di cui ai punti 3) e 4) e' tenuto a regolarizzare la posizione del lavoratore dal giorno dell'assunzione;
5) titoli di preparazione professionale con specifico riferimento al rapporto di lavoro;
6) certificato penale rilasciato da non piu' di tre mesi ove la Azienda lo richieda.
Dei documenti che trattiene, l'Azienda rilascera' ricevuta all'interessato.
Il nuovo assunto ha l'obbligo di comunicare alla Azienda che lo impiega il proprio domicilio, e, ove intervengano, i mutamenti successivi.
La Direzione nell'assumerlo, lo mettera' in grado di conoscere l'esistenza ed il contenuto del presente contratto e di eventuali regolamenti interni.
I membri delle Commissioni interne od il Delegato di fabbrica dovranno essere provveduti di una copia del contratto a cura e spese del datore di lavoro.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la Ditta e' tenuta a restituire al lavoratore i documenti di lavoro debitamente aggiornati.
Art. 2
Art. 2.
AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934: , n. 653 e successive, nonche' le disposizioni contenute nel R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 relative alle operazioni inerenti alla in manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi dell'applicazione della legge stessa.
Art. 3
Art. 3.
PERIODO DI PROVA
L'operaio puo' essere assunto per un periodo di prova di 6 giornate lavorative. Onesto limite potra', d'accordo fra le parti, essere aumentato a 15 giornate lavorative.
Durante il periodo di prova e' ammessa, in qualsiasi momento, da entrambe le parti, la rescissione del rapporto di lavoro senza alcun preavviso e indennita'.
Scaduto il periodo di prova, l'operaio s'intende assunto definitivamente.
In caso di rescissione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, spetta all'operaio il compenso per il lavoro prestato in base al contratto vigente, compenso non inferiore, comunque, al minimo contrattuale previsto per la categoria cui l'operaio e' stato assegnato durante il periodo di prova, sempreche' non sia stato prestabilito un salario maggiore.
Per l'operaio assunto definitivamente, il periodo di prova entra. nel computo complessivo del servizio prestato, a tutti gli effetti contrattuali.
Art. 4
Art. 4.
QUALIFICHE OPERAI
Per quanto riguarda le declaratorie e classificazioni degli operai, restano ferme le situazioni contrattuali esistenti in ciascuna, provincia.
Art. 5
Art. 5.
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
Possono essere assunti come apprendisti i giovani, che abbiano superato il 1410 anno di eta' e non oltrepassato il 20°, allo scopo di acquisire la capacita' necessaria per diventare lavoratori qualificati mediante un addestramento teorico-pratico.
Puo' essere convenuto fra le parti un periodo di prova di durata non superiore a 18 giorni lavorativi.
La durata massima, del periodo di apprendistato e' quella fissata all'art. 4 del presente contratto.
La durata massima di cui e' detto piu' sopra sara' ridotta di 2/3 per i licenziati da scuole tecniche industriali ad indirizzo didattico specifico rispetto all'attivita' che l'apprendista e' chiamato a svolgere; della meta' per chi sia in possesso di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all'attivita' dell'apprendista.
Il servizio prestato, antecedentemente all'assunzione, presso altre aziende dello stesso ramo, sara' interamente computato ai fini del compimento del periodo di apprendistato, purche' effettuato nella stessa fase di lavorazione e non siano trascorsi piu' di diciotto mesi tra la fine di un periodo e l'inizio del successivo.
Nel libretto di lavoro dell'interessato e nei certificati relativi al servizio prestato, saranno indicati a cura dei datore di lavoro i periodi di tirocinio e gli scatti di paga conseguiti.
L'apprendista non potra' essere adibito a lavori faticosi o nocivi, che possono comunque determinarne la resistenza fisica, ne' adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialita' professionale a cui si riferisce il tirocinio.
Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista deve lavorare a giornata; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo egli sara' considerato operaio qualificato ancorche' non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
L'apprendista che raggiunto il 17° anno di eta' e trascorsa la meta' del periodo di tirocinio, chieda di essere ammesso e superi una prova tendente ad accertare la sua idoneita', sara' considerato operaio qualificato a tutti gli effetti retributivi e normativi.
Per quanto riguardo la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e del relativo trattamento economico, si rimanda alle disposizioni di legge in materia.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, valgono le norme del presente contratto e della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e relativo regolamento.
Le retribuzioni iniziali (minimi di paga base) sono stabilite sugli accordi salariali.
Gli aumenti successivi sono fissati in scatti semestrali.
Si conviene che l'entita' di ogni scatto si ottiene dividendo la differenza tra il minimo della paga base dell'operaio qualificato ed il minimo della paga dell'apprendista nel 1° semestre di tirocinio, per il numero di semestri che compongono il periodo di apprendistato.
Art. 6
Art. 6.
MUTAMENTO DI MANSIONI
Se la direzione dell'Azienda adibisce l'operaio a mansioni di categoria inferiore, e' tenuta a conservargli la retribuzione della sua categoria od il miglior trattamento. Se gli affida invece temporaneamente mansioni di categoria superiore dovra' corrispondere il compenso stabilito per la categoria stessa. Tale nomina potra' non essere osservata qualora il mutamento di mansioni sia originato da fatto di natura occasionale (quale ad esempio, la sostituzione di operaio assente o ammalato) e non si protragga per un periodo superiore a due giornate lavorative.
L'utilizzazione dell'operaio in lavori di categoria superiore per un periodo superiore a tre mesi, ove non sia giustificata dalla necessita' di sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio, o permesso, comporta di diritto il trasferimento alla, categoria superiore.
Quando il lavoratore sia contemporaneamente e con carattere di continuita' adibito a mansioni di categorie diverse, percepira' la paga fissata per la categoria superiore. Avvenendo che le mansioni della sua categoria siano nettamente prevalenti rispetto a quella della categoria superiore ed abbiano, queste, carattere saltuario, sara' corrisposta una retribuzione intermedia conservando al lavoratore ogni preesistente paga di fatto o di merito.
Art. 7
Art. 7.
ISTRUZIONI PROFESSIONALI
Le organizzazioni contraenti con vengono sulla necessita' di dare impulso alla istruzione professionale stanze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento produttivo.
Le Associazioni territoriali cureranno l'attuazione pratica di tale principio addividendo, quando ve ne sia la possibilita', alla istituzione di corsi di istruzione professionale e al potenziamento di quelli eventualmente esistenti.
Art. 8
Art. 8.
ORARIO DI LAVORO
La durata normale del lavoro settimanale e' determinata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalla legge stessa, o da norme contrattuali.
La tabella indicante l'orario di lavoro predeterminato, dovra' essere esposta in luogo visibile a tutti i lavoratori.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia non connessi o non strettamente attinenti alla produzione, l'orario normale di lavoro e' determinato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia.
Art. 9
Art. 9.
ORARIO SETTIMANALE (POMERIGGIO DEL SABATO)
Normalmente ed ove non ostino ragioni particolari, l'orario di lavoro del sabato di ogni settimana non dovra' protrarsi oltre le ore 14.
Per completare l'orario settimanale potra' farsi luogo al ricupero in normale di regime di retribuzione, prolungando l'orario negli altri giorni della settimana.
Art. 10
Art. 10.
INIZIO E FINE DEL LAVORO
Al segnale di inizio del lavoro l'operaio dovra' trovarsi al proprio posto pronto a svolgere la sua attivita'.
Sara' considerato ritardatario chi, al segnale di cui e' detto pira sopra, risultera' non entrato nello stabilimento. L'operaio che si presenti successivamente e con un ritardo non superiore a mezz'ora, sara' considerato presente agli effetti del computo delle ore, a partire dalla mezz'ora successiva a quella in cui ha avuto inizio il lavoro.
Nessun operaio potra' cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione.
La pulizia del posto, delle macchine o degli utensili di lavoro, con le modalita' indicate dalla Direzione della Azienda sara' fatta normalmente prima dell'anzidetto segnale di cessazione. Ove venisse compiuta oltre l'orario normale di cui all'art. 8 sara' considerata prestazione straordinaria.
Art. 11
Art. 11.
SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DEL LAVORO
In Caso di interruzioni del lavoro di breve durata dovuta a causa di forza maggiore, nel conteggio della parte non si terra' conto delle interruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino i 30 minuti.
In caso di interruzioni del lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene i lavoratori nello stabilimento, questi hanno diritto alla corresponsione della retribuzione globale per tutte le ore di presenza con facolta' per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori. Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volonta'.
In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, il lavoratore puo' richiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita' compreso il preavviso.
Sospensioni interruzioni, permessi, assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio non interrompono l'anzianita' dell'operaio in ordine ai diritti che dall'anzianita' derivano per legge o contrattualmente.
Art. 12
Art. 12.
RECUPERO DELLE ORE PERDUTE
Potranno essere recuperate, in normale regime di retribuzione, le ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore, o per temporanee soste dell'attivita' lavorativa, convenute preventivamente, purche' il recupero avvenga nei 24 giorni lavorativi susseguenti all'interruzione e sia contenuto nel limite massimo di un'ora al giorno.
Art. 13
Art. 13.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale cade di domenica, come stabilito dalla, legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purche' sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro, di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga globale la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'operaio un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti le maggiorazioni per il lavoro compiuto in domenica non si applicano agli operai addetti a mansioni discontinue di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Quando gli operai anzidetti lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sara' fissato per il riposo compensativo.
Art. 14
Art. 14.
FESTIVITA'
Sono considerate festivita':
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) l'anniversario della liberazione: 25 aprile;
la festa del lavoro: 1 maggio:
la fondazione della Repubblica: 2 giugno;
il giorno dell'unita' nazionale: 4 novembre;
c) Capo d'anno: 1 gennaio;
Epifania: 6 gennaio;
S. Giuseppe: 19 marzo;
Lunedi di Pasqua: mobile;
Ascensione: mobile;
Corpus Domini: mobile;
SS. Pietro e Paolo: 29 giugno;
Ognissanti: 1 novembre;
Immacolata Concezione: 8 dicembre;
Natale: 25 dicembre;
S. Stefano: 26 dicembre;
d) la ricorrenza del S. Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento.
Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festivita' di cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festivita' del S. Patrono di cui al punto d).
Quest'ultima festivita' potra' essere sostituita, d'accordo tra le Organizzazioni territoriali, tenuto conto delle consuetudini locali.
Art. 15
Art. 15.
LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO
MAGGIORAZIONI
E' lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 8, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori indicati nel 2° comma dell'articolo stesso.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica, nei giorni di riposo compensativo e delle festivita' elencate nell'art.
14.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le 22 e le 6.
Il lavoro straordinario notturno e festivo potra' essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.
Sono ugualmente richiamate le leggi che vietano il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
Il lavoratore che dimostri di frequentare scuole serali o festive sara', a sua richiesta, esonerato dal lavori straordinario o festivo, ove ne derivi impedimento a frequentare le scuole stesse.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo saranno corrisposte al lavoratore, oltre la normale retribuzione, le maggiorazioni indicate in appresso:
lavoro straordinario diurno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% lavoro straordinario notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35% lavoro notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% lavoro festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35% lavoro festivo straordinario (oltre le 8 ore) . . . . . . . . . . 45% lavoro festivo notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% lavoro festivo notturno straordinario (oltre le 8 ore). . . . . . 60%
Le percentuali di maggiorazione sopra indicate si calcoleranno:
a) sulla paga base di fatto comprensiva delle indennita' di
contingenza per gli operai ad economia
b) sulla paga base di fatto maggiorata della percentuale di cottimo piu' l'indennita' di contingenza, per i lavoratori a cottimo.
Dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, con cio' intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Art. 16
Art. 16.
LAVORO A COTTIMO
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo.
Il cottimo potra' essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilita' tecniche ed a seconda degli accordi che potranno intercorrere fra le parti direttamente interessate.
b) Ogni tariffa di cottimo deve garantire all'operaio di normale capacita' ed operosita' il conseguimento di un guadagno non inferiore al minimo di paga base di categoria maggiorato della percentuale del 7%.
Tale condizione si presume adempiuta quando - qualora vi siano piu' operai lavoranti con la medesima tariffa di cottimo - detti operai abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al 7%.
Nel caso in cui in operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento del detto minimo.
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto, o per affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovra' poi essere comunicata agli operai per i diversi cottimi, la quantita' del lavoro eseguito ed il tempo impiegato.
Tali comunicazioni dovranno essere in possesso degli operai perche essi possano sempre computare con facilita' ed esattezza la propria retribuzione.
Le tariffe cosi' stabilite una volta superato il periodo di assestamento non potranno essere variate.
Solo quando siano attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro si potra' procedere alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione delle variazioni di tempo che le modifiche stesse avranno determinato.
Le variazioni di tariffe in tal caso dovranno intervenire entro un periodo di assestamento uguale a quello stabilito dal seguente capoverso.
d) Il periodo di assestamento di cui sopra e', per i cottimi di lavorazione in serie, di un mese. Nei casi di nuove lavorazioni speciali il periodo di assestamento - da accordarsi fra le parti - potra' avere la durata massima di 4 mesi, alla condizione che per il periodo oltre il secondo mese venga garantita agli operai una retribuzione non inferiore all'80% del guadagno medio d' cottimo realizzato nel trimestre precedente all'entrata in vigore delle tariffe provvisorie.
Per i cottimi di breve durata dovra' intendersi per un priodo di assestamento quel lasso di tempo strettamente necessario perche' il cottimo si normalizzi.
Per i cottimi ricorrenti s'intende che il periodo di assestamento e' solo quello iniziale della prima introduzione.
e) Qualora gli operai interessati nell'ambito di una tariffa di cottimo subiscano nel complesso del guadagno medio orario di due quindicine - determinato in base a quanto fissato dal comma 1) del paragrafo b) - una diminuzione in confronto dal guadagno medio orario realizzato nel quadrimestre precedente, le parti interessate ne accerteranno le cause.
Ha risultera' che la discesa del guadagno sia stata determinata in tutto od in parte, da cause non imputabili gli operai, si determinera' la quota di guadagno che dovra' venire reintegrata e la ditta dovra' attuare gli opportuni provvedimenti per eliminare successivamente la discesa verificatasi.
Non daranno luogo ai provvedimenti di cui sopra le variazioni di guadagno che derivassero dall'applicazione di nuove tariffe durante il periodo di assestamento, ai sensi del paragrafo precedente.
f) Per guadagno medio orario complessivo di cottimo s'intende il totale delle somme pagate per lavoro a cottimo nel periodo preso in esame, diviso per il totale delle ore di lavoro a cottimo compiuto nello stesso periodo.
g) Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovra' essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
h) L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello di economia non dovra', rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione.
i) E' proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
l) Qualunque contestazione non risolvibile nell'ambito aziendale in materia di cottimo riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo e' rimessa all'esame di un organo tecnico paritetico composto dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un funzionario dell'Ispettorato del Lavoro. Tale Organo ha facolta' di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia.
Contro le decisioni del predetto organo tecnico 6 ammesso ricorso entro 15 giorni alle superiori organizzazioni.
Art. 17
Art. 17.
CONTEGGIO DELLA RETRIBUZIONE
All'operaio compete la retribuzione stabilita per la categoria nella quale presta la sua opera od il miglior trattamento salariale concordato.
La retribuzione sara' corrisposta a settimana, a quattordicina, a quindicina o a mese, secondo le consuetudini dell'azienda. Quando la retribuzione sia pagata mensilmente, allo scadere della prima quindicina dovra' essere corrisposta all'operaio, a titolo di acconto, una somma corrispondente all'incirca al 90% di quanto egli avrebbe percepito se la paga fosse stata eseguita quindicinalmente, salvo conguaglio da eseguirsi allo scadere del mese.
Ogni versamento di retribuzione a titolo definitivo sara' accompagnato dalla busta, paga o da un documento equipollente con l'indicazione del nome e cognome dell'operaio, della qualifica, del periodo di paga cui il versamento si riferisce, nonche' dei vari elementi componenti la retribuzione (paga base, cottimo, contingenza, ecc.) e delle eventuali trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza fra la somma pagata e quella indicata sulla busta paga, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento.
Le buste paga devono essere intestate con la denominazione dell'azienda.
Qualora sorgano contestazioni circa la misura della retribuzione od il modo di calcolarla, all'operaio sara' corrisposta la parte non contestata, in attesa che la contestazione sia risolta in sede competente.
Lo stesso criterio si applica a quella parte della retribuzione che viene corrisposta, nel corso dell'anno, in determinate occasioni (ferie, gratifica natalizia, ecc.).
Art. 18
Art. 18.
DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI
Ove siano affidati alle donne lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la parita' di cui sopra si intendera' raggiunta con la applicazione di una, uguale tariffa.
Art. 19
Art. 19.
GRATIFICA NATALIZIA
L'azienda e' tenuta a corrispondere per ciascun anno all'operaio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto.
Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianita' presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 14 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Art. 20
Art. 20.
FERIE
L'operaio che abbia una anzianita' di 12 mesi consecutivi presso l'Azienda in cui e' occupato, avra' diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita - che, per i cottimisti, si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane - in ragione di:
a) 12 giorni lavorativi (pari a 96 ore) per gli aventi anzianita' da 1 a 7 anni compiuti;
b) 14 giorni lavorativi (pari a 112 ore) per gli aventi una anzianita' superiore ai 7 anni compiuti.
Nel caso in cui le ferie siano contemporaneamente concesse a tutti i dipendenti od a scaglioni, a coloro che non avessero compiuto il prescritto anno di anzianita' sara' concesso un periodo di ferie ridotto, in ragione di un giorno (8 ore) per ogni mese di servizio prestato e retribuito nel modo indicato nel primo capoverso.
L'operaio dimissionario o licenziato per qualsiasi causa, senza che egli abbia beneficiato del periodo di ferie pur avendone maturato il diritto, avra' titolo al godimento delle ferie stesse che dovranno essere concesse prima della rescissione del rapporto di lavoro.
Qualora all'atto delle dimissioni o del licenziamento l'operaio non abbia raggiunto l'anno di anzianita' o non sia trascorso un anno dall'ultimo periodo di ferie, saranno concessi in godimento tanti dodicesimi di ferie retribuite, quanti sono i mesi trascorsi dal giorno della assunzione oppure dall'ultimo periodo di ferie effettivamente goduto.
In ambedue i casi indicati al precedente comma, qualora vi sia impedimento al godimento delle ferie, e' ammessa, a titolo di indennita' sostitutiva delle stesse, la corresponsione all'operaio di quanto gli sarebbe spettato se effettivamente avesse goduto delle ferie.
Normalmente l'intero periodo di ferie spettante all'operaio dovra' essere concesso in una sola volta. La epoca sara' stabilita tenendo conto delle esigenze della Azienda e delle necessita' degli operai. A chi ne facesse richiesta e qualora l'Azienda non disponga per tutti in tale senso, l'importo della retribuzione per il periodo di ferie dovra' essere anticipato. Non e' ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.
In caso di dimissioni o licenziamento, il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.
Lo stesso periodo di preavviso si computa, pero' agli effetti della maturazione delle ferie.
Le festivita' infrasettimanali o nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale.
Quando l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'Azienda e' tenuta a usargli il trattamento previsto dall'art. 36, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla localita' dove trascorreva le ferie.
Art. 21
Art. 21.
CONGEDO MATRIMONIALE
In base all'accordo interconfederale del 31 maggio 1941 e successivi aggiornamenti, ai quali e' fatto esplicito richiamo, compete all'operaio che contragga matrimonio un permesso della durata di 8 giorni consecutivi.
L'assegno che, in tale occasione, sara' anticipato all'operaio per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza non potra', comunque essere inferiore a 56 ore di retribuzione globale di fatto.
Resta inteso che la celebrazione del matrimonio dovra' essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.
Art. 22
Art. 22.
TRATTAMENTO NEI CASI DI MALATTIA OD INFORTUNIO
Ferme restando le norme di legge e contrattuali in vigore in materia di malattia ed infortunio, si conviene che all'operaio - non in prova - che debba lasciare il lavoro per infortunio o malattia, sara' conservato il posto:
a) per un periodo di mesi 6 se non abbia raggiunto nell'azienda un'anzianita' di 5 anni compiuti;
b) per un periodo di mesi 8 ove l'anzianita' predetta sia superiore ai 5 anni compiuti.
Trascorsi i termini anzidetti ove L'Azienda proceda al licenziamento dovra' corrispondere al lavoratore il trattamento previsto per i licenziamenti, compresa la indennita' sostitutiva del preavviso. Se l'operaio trascorsi i termini massimi indicati piu' sopra, non possa, riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o delle conseguenze di essa, esso potra' risolvere il rapporto di lavoro conservando il diritto all'indennita' di anzianita', quale gli sarebbe spettata in caso di licenziamento, escluso invece il preavviso.
Mancando tanto il licenziamento quanto le dimissioni, il rapporto si intendera' sospeso.
I periodi di assenza per la malattia od infortunio e gli eventuali periodi di sospensioni indicati piu' sopra si computano agli effetti dell'anzianita'.
L'operaio che al termine del periodo di malattia o di infortunio non si ripresenti al lavoro, entro i 5 giorni dal termine stesso, sara' considerato dimissionario salvo giustificato motivo di impedimento.
Art. 23
Art. 23.
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge e relativo regolamento.
Art. 24
Art. 24.
SERVIZIO MILITARE
L'interruzione del rapporto di lavoro per adempiere agli obblighi di leva, e' disciplinata dal D. L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 , che considera il rapporto stesso come "sospeso" e riconosce al lavoratore il diritto alla conservazione del posto.
Agli effetti dell'indennita' di anzianita' di cui all'articolo 39 il periodo di cui sopra entra nel computo del servizio prestato, sempreche' l'operaio, ripreso il posto nella azienda, a servizio militare compiuto, non si dimetta avanti che siano scaduti sei mesi dal rientro in servizio.
Il richiamo alle armi, non risolve il rapporto di lavoro. Oltre alla conservazione del posto, l'operaio avra' diritto alle provvidenze che risulteranno in atto al momento del richiamo.
Sia in caso di chiamata alle armi per il servizio di leva, che di richiamo, l'operaio che intenda riassumere il suo posto, dovra' presentarsi alla Direzione della Azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio stesso.
L'operaio che, salvo casi di comprovato impedimento, non si metta a disposizione dell'azienda entro detto termine, potra' essere considerato dimissionario e come tale liquidato.
Art. 25
Art. 25.
DISCIPLINA AZIENDALE
Nell'esecuzione del lavoro l'operaio e' tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L'azienda portera' a conoscenza dell'operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessita'.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro l'operaio dipende dai suoi superiori come previsto dall'organizzazione interna aziendale.
L'operaio deve osservare rapporti di urbanita' e di subordinazione verso i superiori nonche' di cordialita' e correttezza verso i compagni di lavoro.
Sara' cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanita', avendo riguardo alla dignita' e alla personalita' del lavoratore.
Art. 26
Art. 26.
COMMISSIONI INTERNE
Per i compiti delle Commissioni interne e dei Delegati di impresa, si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.
Art. 27
Art. 27.
REGOLAMENTO INTERNO DI AZIENDA
Il regolamento interno di azienda non dovra' contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.
Art. 28
Art. 28.
PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA
Durante l'orario di lavoro l'operaio non potra' lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potra' uscire dallo stabilimento senza esserne stato autorizzato.
Brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi a coloro che ne dimostrino la inderogabile necessita'.
Non e' consentito ad alcuno di entrare e trattenersi nello stabilimento nelle ore non destinate al lavoro, ove non ne sia autorizzato da speciale permesso. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati nelle more del licenziamento.
Art. 29
Art. 29.
ASSENZE
Ogni assenza dal lavoro deve essere giustificata. La giustificazione dovra' essere presentata nel mattino successivo al primo giorno di assenza ove non esista motivo di impedimento legittimo e dimostrato.
Le assenze non giustificate sono passibili di sanzioni disciplinari previste dall'art. 42 del presente contratto.
Trattandosi di assenza per malattia, l'operaio dovra' darne partecipazione alla Direzione dell'azienda entro il secondo giorno, ove non vi sia impedito da legittima causa. La Direzione avra' facolta' di fare visitare l'operaio dichiaratosi ammalato, da un medico di sua fiducia.
Art. 30
Art. 30.
ASPETTATIVE PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
All'operaio che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni complessivamente.
Per il periodo di aspettativa non compete all'operaio compenso alcuno. Il periodo stesso entra nel computo del servizio prestato soltanto agli effetti dell'indennita' di anzianita'.
Art. 31
Art. 31.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Agli operai membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali di categoria, saranno concessi, perche' possano esercitare le loro funzioni presso gli organi predetti, dei brevi permessi, quando cio' sia richiesto per iscritto a cura delle stesse Organizzazioni e non esistano, per l'Azienda, impedimenti di ordine tecnico.
L'appartenenza agli organi direttivi di cui sopra, la funzione esercitata e le variazioni successive, dovranno essere comunicate alle Aziende, per ogni operaio interessato, tramite le Associazioni Industriali Territoriali.
Art. 32
Art. 32.
CONSEGNA E CONSERVAZIONE DELLE MACCHINE
DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE
Quanto affidato all'operaio per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli, disegni, ecc.) dovra' essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale l'operaio dovra' disporre di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potra', declinare la propria responsabilita', mediante tempestiva dichiarazione alla Direzione dell'azienda.
Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa o a negligenza l'operaio potra' essere richiamato a rispondere nei limiti del danno accertato Parimenti egli rispondera' dello smarrimento degli oggetti e del materiale avuto in consegna, sia che lo smarrimento venga constatato durante il rapporto di lavoro oppure nel momento della riconsegna, in caso di dimissioni o di licenziamento.
Gli utensili da impiegare nella lavorazione all'interno della fabbrica dovranno essere forniti dal datore di lavoro.
Nel caso che, avendone ottenuta l'autorizzazione, l'operaio impieghi nell'interno della fabbrica strumenti di sua proprieta' avra' diritto ad una indennita' da concordarsi fra le parti e dovra' interessarsi di far elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta' onde poterli asportare dallo stabilimento.
Delle macchine, utensili, strumenti, materiali che gli sono affidati per il suo lavoro, l'operaio non potra' fare uso diverso da quello che gli e' indicato per la esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potra' asportarli dallo stabilimento ne' assoggettarli a modifiche ed a trasformazioni se non esplicitamente autorizzato.
Espressamente vietati, salve le piu' gravi sanzioni previste dalle leggi, l'asportazione, l'uso per scopi diversi da quelli insiti nel rapporto di lavoro, di modelli e disegni anche in copia, ed anche se i diritti dell'Azienda non siano specialmente salvaguardati da brevetti o depositi.
Art. 33
Art. 33.
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
Il danno che comporta risarcimento, verificatosi per colpa dell'operaio, non appena venuto a conoscenza del datore di lavoro dovra' da questi essere contestato all'operaio che lo ha causato, con l'indicazione del relativo importo di cui si chiede il risarcimento.
L'ammontare del risarcimento sara' determinato in relazione alla entita' del danno arrecato e alle circostanze in cui si e' verificato.
Qualora vi sia contestazione da parte dell'operaio, si seguira' la procedura prevista dall'art. 47.
Le trattenute per l'ammontare accertato per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione non subisca riduzione superiore al 12% del suo importo, salvo che il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nella quale ipotesi si seguono le disposizioni di legge in materia.
Art. 34
Art. 34.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Tanto l'Azienda come l'operaio sono tenuti all'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti per la tutela dell'igiene, della prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo, le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione: quelle adibite a lavorazione producente polvere, delle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di aereazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento.
I locali ove si svolgono le lavorazioni dovranno avere inoltre la capienza prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 35
Art. 35.
ABITI DA LAVORO
L'operaio presentarsi provvisto del proprio indumento o abito da lavoro. Se il carattere delle lavorazioni accellera l'usura dell'abito di lavoro o di parte di esso, l'Azienda concorrera' in ragione del 40% della spesa necessaria per il rinnovamento dell'abito stesso o delle parti logore.
Ove la Direzione dell'azienda prescrivesse l'adozione uniforme di un abito da lavoro, dovra' fornirlo gratuitamente la prima volta, successivamente, presenta ancora la necessita' di rinnovarlo, l'operaio concorrera' in ragione del 40% della spesa effettiva.
L'abito da lavoro fornito dall'Azienda rimane di proprieta' di essa e non potra' essere usato fuori dallo stabilimento se non nei casi previsti dal regolamento eventuale o dalle consuetudini.
Art. 36
Art. 36.
TRASFERTE
Gli operai che per ragioni di lavoro, siano inviati fuori dei limiti del Comune in cui ha sede lo stabilimento, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, in base a nota documentata e comunque nei limiti della normalita', oppure in misura da convenirsi preventivamente fra le parti.
Art. 37
Art. 37.
TRASFERIMENTI
L'operaio che, per disposizioni dell'Azienda, sia trasferito ad un altro stabilimento della stessa ditta, situato in diversa localita', ove tale trasferimento renda necessario il mutamento di residenza avra' diritto al rimborso delle spese di trasloco (mobile, bagagli, ecc.) per se' e i familiari a carico. Oltre al rimborso dianzi indicato, l'operaio avra' diritto ad una indennita' di trasferimento pari a 200 ore di normale retribuzione se capo famiglia, e a 100 ore di normale retribuzione se non debbono seguirlo nel trasferimento congiunti a carico.
Le predette indennita' saranno ridotte alla meta' quando l'Azienda metta a disposizione dell'operaio, nella nuova localita', un alloggio in condizioni di abitabilita'.
Quando, per causa di trasferimento l'operaio debba risolvere anticipatamente il contratto d'affitto (purche' quest'ultimo risulti registrato prima della comunicazione del trasferimento) od altri contratti di fornitura di gas, luce, ecc. e per questa risoluzione anticipata debbano essere corrisposti indennizzi, questi saranno a carico dell'Azienda.
Nella ipotesi che l'operaio ritenga di non poter accettare il trasferimento ha diritto - se il trasferimento viene mantenuto - di risolvere il rapporto di lavoro con la indennita' di anzianita' di cui all'art. 39, nonche' con l'eventuale indennita' sostitutiva del preavviso, se il datore di lavoro esenta l'operaio stesso dal compiere il periodo di preavviso.
Art. 38
Art. 38.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai sensi dell'art. 42 (Licenziamento per mancanze) o le dimissioni dell'operaio stesso, possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di sei giorni (48 ore).
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.
Per i permessi che venissero richiesti dall'operaio preavvisato, per la ricerca di nuova occupazione interverranno accordi tra l'operaio l'azienda in base ai criteri normalmente seguiti nell'azienda stessa.
Il periodo di preavviso retribuito spetta in ogni caso all'operaio che all'atto del licenziamento si trovi in sospensione.
Il periodo di preavviso si comprende nel computo inteso a stabilire, a tutti gli effetti, l'anzianita' dell'operaio.
Art. 39
Art. 39.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento, non ai sensi dell'art. 42, all'operaio e' dovuta una indennita' nella misura di:
- 6 giorni (ore 48) per ogni anno di anzianita' dal 1° al 5° anno compiuto.
- 7 giorni (ore 56) per ogni anno di anzianita' oltre il 5° e fino al 12° anno compiuto.
- 8 giorni (ore 64) per ogni anno di anzianita' oltre il 12° e fino al 20° anno compiuto.
- 10 giorni (ore 80) per ogni anno di anzianita' oltre il 20° anno.
Le indennita' di cui sopra devono essere conteggiate per le anzianita' maturate successivamente al 1 dicembre 1948.
Agli operai gia' in servizio al 1 dicembre 1948 saranno applicate le aliquote degli scaglioni sopra indicati tenendo pero' conto anche dell'anzianita' maturata precedentemente a tale data con l'applicazione del maggior scaglione di competenza (vedi esempi allegati).
Agli operai gia' in servizio al 1 dicembre 1948 il computo dell'anzianita' maturata sino a tale data verra' conteggiata secondo le seguenti misure:
2 giorni (ore 16) di retribuzione per ogni anno compreso dal 1° al 5° anno compiuto;
3 giorni (ore 24) di retribuzione per ogni anno oltre il 5°.
Le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi, con esclusione delle frazioni di mese.
Le indennita' di cui sopra saranno conteggiate in base alla retribuzione globale di fatto percepita dallo operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
Per gli operai retribuiti normalmente a cottimo si prendera' per base del computo oltre agli elementi previsti nel comma precedente, anche la media del guadagno di cottimo realizzato nelle ultime quattro settimane (o due quindicine).
Ai fini del calcolo della indennita' di anzianita' si terra' conto della gratifica natalizia maggiorando le indennita' di cui sopra della percentuale dell'8%.
All'atto del licenziamento all'operaio spetteranno inoltre il preavviso, in quanto dovuto, il godimento delle ferie maturate o la relativa indennita' sostitutiva, la gratifica natalizia, per i ratei maturati, come previsto dai relativi articoli di presente contratto e quant'altro dovuto per diritto all'operaio.
ESEMPI DI CALCOLO
DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA'
Dichiarazione a verbale.
Le parti confermano che le misure progressive della indennita' di anzianita' da applicarsi nell'ambito dei singoli scaglioni di anzianita', sono state stabilite nel concorde intento di attuare un sistema atto a realizzare, con la media risultante in sede di applicazione dei singoli casi, la misura proporzionale agli anni di anzianita', maturati da ciascun operaio al momento del licenziamento.
1° Esempio. - Operaio assunto il 1°-1-1926, licenziato il 31-12-1958:
Anzianita': anni 33
- Dal 1-1-1926 al 30-11-1948: anni 22, mesi 11
anni 5 x giorni 2 = giorni 10 = ore 89
anni 17 x giorni 3 = giorni 51 = " 408
mesi 11 = " 22
- Dal 1°-12-1948 al 31-12-1958: anni 10, mesi 1
anni 10 x giorni 10 = giorni 100 = " 800
mesi 1 = " 6,66
---------
Totale ore 1.316,66
--------
2° Esempio. - Operaio assunto il 1°-1-1934, licenziato il 31-12-1958:
Anzianita': anni 25
- Dal 1-1-1934 al 30-11-1948: anni 14, mesi 11
anni 5 x giorni 2 = giorni 10 = ore 80
anni 9 x giorni 3 = giorni 27 = " 216
mesi 11 = " 22
- Dal 1-12-1948 al 31-12-1958: anni 10, mesi 1
anni 5 x giorni 8 = giorni 40 = " 320
mesi 1 = " 5,33
anni 5 x giorni 10 = giorni 50 = " 400
---------
Totale ore 1.043,33
---------
3° Esempio. - Operaio assunto il 1°-1-1940, licenziato il 31-12-1958:
Anzianita': anni 19.
- Dal 1-1-1940 al 30-11-1918: anni 8, mesi 11
anni 5 x giorni 2 = giorni 10 = ore 80
anni 3 x giorni 3 = giorni 9 = " 72
mesi 11 = " 22
- Dal 1-12-1948 al 31-12-1958: anni 10, mesi 1
anni 3 x giorni 7 = giorni 21 = " 168
mesi 1 = " 4,66
anni 7 x giorni 8 = giorni 56 = " 448
---------
Totale ore 794,66
---------
4° Esempio. - Operaio assunto il 1°-12-1948, licenziato il 31-12-1958:
Anzianita': anni 10, mesi 1
- Dal 1-12-1948 al 31-12-1958: anni 10, mesi 1
anni 5 x giorni 6 = giorni 30 = ore 240
anni 5 x giorni 7 = giorni 35 = " 280
mesi 1 = " 4,66
---------
Totale ore 524,66
---------
Art. 40
Art. 40.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennita' di anzianita' prevista dall'art. 39:
1) il 50% per gli aventi un'anzianita' presso la stessa azienda dai 2 ai 5 anni compiuti;
2) il 60% per gli aventi un'anzianita' presso la stessa azienda da oltre 5 ai 10 anni compiuti;
3) l'80% per gli aventi un'anzianita' presso la stessa azienda da oltre 10 ai 12 anni compiuti;
4) il 100% per gli aventi un'anzianita' presso la stessa azienda oltre 12 anni compiuti.
Il periodo di apprendistato sara' computato nell'anzianita', agli effetti del trattamento di cui sopra, dopo che sia trascorso un anno dalla ultimazione del periodo dell'apprendistato stesso.
L'intero trattamento di cui al punto 4) del primo comma del presente articolo, e' dovuto anche ai dimissionari:
- per causa di malattia professionale;
- per causa d'infortunio sul lavoro o di malattia non professionale dopo superati i termini previsti dall'art. 22;
- per i casi previsti dall'art. 11;
- per entrare in ordini religiosi;
- per le operaie in caso di matrimonio o di gravidanza o di puerperio.
Lo stesso trattamento compete all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta', se uomo, ovvero del 55° anno di eta', se donna.
Art. 41
Art. 41.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
Intervenendo la morte dell'operaio durante il rapporto di lavoro tutte le indennita' che gli sarebbero normalmente spettate, in caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso, i ratei maturati dalle ferie annuali e della gratifica natalizia e di eventuali altre spettanze, saranno versate al coniuge, ai figli od ai parenti secondo le vigenti norme di legge.
Art. 42
Art. 42.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Quando la condotta del lavoratore nell'interno della fabbrica, risulti censurabile dal punto di vista disciplinare, saranno in diversa misura, a seconda della gravita' della infrazione, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno, in un primo tempo lo scopo di richiamarlo al compimento dei suoi doveri, e, successivamente, ove l'ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare con la sanzione punitiva e con l'esempio che da essa deriva, l'ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma.
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso di garantire, nell'adozione della sanzione punitiva un rapporto piu' possibile definito tra sanzione e mancanza.
1. L'ammonizione verbale, che potra' avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverra' quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza dei lavoratore, siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volonta' di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avra' piu' specifico carattere ammonitorio, si ricorrera' quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale piu' gravi sanzioni.
2. Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sorbito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da fare ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore di paga compresa la indennita' di contingenza, oppure nei casi di maggior gravita' o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o non giustifichi l'assenza;
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi lo inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro, non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, eseguisca male il lavoro affidatogli;
d) che, nell'interno della fabbrica, eseguisca lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entita' del lavoro stesso, e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarita' nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
g) che, per negligenza effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede di presenza.
L'importo delle multe, dovra' essere devoluto all'Istituto di Assicurazione Malattie Lavoratori.
3. La particolare gravita', o la recidiva delle mancanze potra' infine determinare il licenziamento del lavoratore, nei casi meno gravi con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non della indennita' di anzianita', e nei casi piu' gravi di ambedue le citate indennita'.
Si conviene che costituiscono legittimo motivo di licenziamento, con la perdita della indennita' di preavviso, ma non della indennita' di anzianita', le mancanze di cui in appresso:
a) assenze ingiustificate per oltre cinque giorni consecutivi oppure assenze ripetute per cinque volte in un anno, nei giorni susseguenti a quelli festivi od alle ferie;
b) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione lavori o di ordini, che implichino pregiudizio all'incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti;
c) litigi di particolare gravita' o seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
d) condanna a pena detentiva, comminata con sentenza passata in giudicato per azione non connessa col rapporto di lavoro;
e) in generale la recidivita' ostinata nelle mancanze che abbiano gia' dato luogo alle sanzioni previste dal capitolo precedente (multe o sospensioni) o, comunque abbiano arrecato un danno rilevante all'azienda.
Al licenziamento con perdita dell'indennita' di preavviso e del 50% dell'indennita' dell'anzianita' si fara' luogo:
Quando il lavoratore contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento allorche' detto divieto sia chiaramente espresso mediante affissione di apposito cartello (cio' in considerazione alle particolari caratteristiche dell'industria cui si riferisce il presente contratto rilevato che il materiale usato per la produzione e' di particolare infiammabilita).
Al licenziamento con perdita dell'indennita' di preavviso e di anzianita' si fara' luogo:
a) in caso di furto, di trafugamento di materiale, di modelli, di disegni, purche' il fatto sia provato anche se non esista danno rilevante e non sia intervenuta l'Autorita' giudiziaria;
b) quando il lavoratore accetti di produrre o contribuisca a produrre per conto di terze persone fuori dello stabilimento articoli o parti di essi, analoghi a quelli prodotti dall'azienda;
c) quando lavorando solo o in comunione con altri operai nell'interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando materiali anche di sua proprieta', abbia, per il carattere continuativo di questa attivita' e per la estensione della stessa, recato rilevante documento all'azienda;
d) in caso di grave insubordinazione nei confronti dei propri superiori;
e) in generale, quando la gravita' della mancanza o delle mancanze, l'esistenza del dolo o del danno rilevante rendano impossibile per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione del rapporto e risulti moralmente giustificato per il complesso dei fatti e delle circostanze, la decadenza del diritto alle indennita' di preavviso e di anzianita'.
Art. 43
Art. 43.
TRASFORMAZIONE, TRAPASSO E CESSAZIONE DELL'AZIENDA
La cessazione, il tra passo o la trasformazione, in qualsiasi modo della Azienda, non risolvono di per se' il rapporto di lavoro e, ove non si addivenga d'accordo fra le parti alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla liquidazione delle spettanze al personale dipendente, l'operaio conserva nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti e, gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione.
Se il licenziamento e' causato da fallimento o da cessazione della azienda l'operaio conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso ed alla indennita' di anzianita', nonche' delle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.
Art. 44
Art. 44.
OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI
O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
L'indennita' giornaliera di contingenza stabilita' dagli appositi accordi e' ragguagliata, per gli operai di cui al titolo del presente articolo, ad un orario di dieci ore od a quel maggiore orario previsto dal 3° comma dell'art. 8.
Tuttavia, allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennita' di contingenza sara' corrisposta nell'intera misura giornaliera.
Per il lavoro straordinario prestato deve essere pagato all'operaio, come quota oraria dell'indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennita' stessa.
Per gli addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o di custodia (autisti, motoscafisti, guardiani diurni e notturni, fattorini, custodi, ecc.) assunti per un orario giornaliero di 9 o di 10 ore, l'ora o le due ore effettuate oltre le 8 giornaliere saranno retribuite con la paga oraria prevista dai minimi tabellari ridotta al 50%. Per il lavoro straordinario compiuto oltre l'ottava, la nona e la decima, ora (a seconda dell'orario di lavoro per il quale l'operaio e' stato assunto) valgono le norme e le percentuali di maggiorazione stabilite contrattualmente.
Art. 45
Art. 45.
LAVORO A DOMICILIO
Ferme restando le norme di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 264 sulla tutela del lavoro a domicilio, le parti hanno concordato:
a) il lavoro a domicilio dovra' essere eseguito con l'osservanza a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
b) il compenso per ferie, festivita' e gratifica natalizia sara' corrisposto nella misura del 18% della retribuzione;
c) il compenso - in sostituzione del preavviso e della indennita' di anzianita' - verra' corrisposto nella misura del 5% della retribuzione d) il lavoro retribuito forfettariamente o a pezzo segue le norme del lavoro a cottimo e pertanto deve comprendere in ogni caso una percentuale di aumento non inferiore a quella prevista dall'art. 16.
Art. 46
Art. 46.
CERTIFICATO DI LAVORO
Cessato il rapporto di lavoro, l'azienda consegnera' all'operaio che ne rilascera' ricevuta, il libretto di lavoro; nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnarglielo, dovra' rilasciare all'operaio un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.
Art. 47
Art. 47.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni interne o dei Delegati d'impresa, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sara' sottoposto all'esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei Lavoratori per la loro definizione.
Art. 48
Art. 48.
NORME GENERALI
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro.
Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti col presente contratto non intendono sostituire le condizioni individuali piu' favorevoli in atto che dovranno di conseguenza essere mantenute.
Per quanto non regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
Art. 49
Art. 49.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro entra in vigore dal 1 dicembre 1958 ed avra' validita' di tre anni, cioe' fino al 30 novembre 1961 e si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria-Disposizione finale
Disposizione finale.
Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria italiana.
MINIMI DI PAGA ORARIA PER GLI UOMINI
Parte di provvedimento in formato grafico
MINIMI DI PAGA ORARIA PER LE DONNE
Parte di provvedimento in formato grafico