060U1109
060U1109
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960 n. 1109)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 maggio 1958, e relative tabelle, per il personale impiegatizio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, stipulato tra la Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti aerei e pubblici mediatori marittimi, con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti, e la Federazione italiana Autoferrotranvieri e Internavigatori, la Federazione italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico, assistita dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; l'Unione italiana Lavoratori Portuali e Aggregati, con l'intervento dell'Unione italiana del Lavoro; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 maggio 1958, e relative tabelle, per il personale operaio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, stipulato tra, le medesime associazioni sindacali sopra indicate; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 35 del 26 febbraio 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 30 maggio 1958, relativi al personale impiegatizio ed operaio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960 Registro n. 129, Atti del Governo, foglio n. 72. - VILLA
Art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL 30 MAGGIO 1958 PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO ALLE DIPENDENZE
DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE, AGENZIE AEREE
E PUBBLICI MEDIATORI MARITTIMI
L'anno 1958, il giorno 30 del mese di maggio in Roma, nella sede
della Confederazione generale del traffico e dei trasporti
tra
la FEDERAZIONE NAZIONALE AGENTI RACCOMANDATARI MARITTIMI, AGENTI AEREI E PUBBLICI MEDIATORI MARITTIMI "FEDERAGENTI" rappresentata, per delega del suo Presidente comm. Giacomo Clerici, dal cavaliere Davide Tonolo, con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti rappresentata dal cav. Aldo Palma.
e
la FEDERAZIONE ITALIANA AUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIGATORI rappresentata dai segretari nazionali signori: Guido Antonizzi, Lamberto Mancini, Maria Torricini, assistiti dal sig. Aldo Melucci;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI ED AUSILIARI DEL TRAFFICO (F.I.L.T.A.T.) rappresentata dal segretario generale sig.
Enzo Leolini e dal segretario nazionale sig. Luigi Gatti, con la partecipazione dei signori: rag. Marcello Boni, Francesco Cappellani e dott. Mario Nicolini, assistita dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del segretario confederale dott. Paolo Gavezzali e dell'ing. Salvatore Bruno; l'Unione italiana Lavoratori Portuali e Aggregati (U.I.L. PORT), rappresentata dalla Segreteria nazionale nelle persone del rag.
Giulio Belli e Ilio Gasparri, con l'intervento dell'Unione italiana del Lavoro (U.I.L.), rappresentata dal suo segretario nazionale dottore Raffaele Vanni, si e' stipulato il seguente contratto collettivo nazionale, che regola il rapporto di lavoro del personale impiegatizio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi.
Il presente contratto collettivo nazionale sostituisce dal 1 maggio 1958 il contratto collettivo nazionale stipulato il 30 settembre 1947 e successive modificazioni.
Con la stessa decorrenza gli stipendi minimi nazionali degli impiegati, dipendenti dalle aziende rappresentate dalle organizzazioni stipulanti, sono fissati nelle misure di cui alle tabelle allegate.
Per il personale in servizio alla data di stipulazione, gli aumenti derivanti dalle nuove tabelle, da riportare in cifra sullo stipendio di fatto in vigore, non assorbono gli eventuali aumenti di merito, gli assegni ad personam ed i superminimi individuali comunque denominati.
Nelle localita' ove esistono accordi provinciali o locali istitutivi della indennita' di mensa la stessa indennita' va corrisposta, al personale in servizio alla data di stipulazione, con decorrenza dal 1 maggio 1958 con le stesse modalita' di corresponsione e nella stessa misura: vigente per il personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitorie e doganali, dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto, che esercitano promiscuamente attivita' di spedizione e di trasporto.
IMPIEGATI
Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificata:
1) la data di assunzione;
2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 5 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;:
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identita';
2) il libretto di lavoro;
3) il certificato del casellario generale di data non anteriore a tre mesi;
4) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.
Art. 2
Art. 2.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con: un periodo di prova non superiore a 4 mesi - prorogabile consensualmente di altri due mesi - per gli impiegati di 1ª categoria e con un periodo di prova non superiore a 2 mesi - prorogabile consensualmente di un altro mese - per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria.
Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1.
Non sono ammesse altre protrazioni ne' rinnovazioni del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego potra' avere luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita' per la risoluzione stessa.
Qualora la risoluzione avvenga, per dimissioni, in qualunque tempo o, per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria, e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora, alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio e tale periodo sara' Compiuto, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianita' di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.
Le norme, relative al Fondo di previdenza, non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
Art. 3
Art. 3.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti della indennita' di cui all'articolo 28, si considerera' come contratto a tempo indeterminato, la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salvo pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera e il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio oppure in riferimento alla pur protratta cessazione della attivita' aziendale.
L'assunzione fatto con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla, scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennita' di licenziamento.
Non si applicano altresi' le norme relative al Fondo di previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
Nei contratti a termine di nuova stipulazione, compresi gli eventuali rinnovi di contratti che vengano a scadere dopo l'entrata in vigore del presente contratto, si applicano i minimi di stipendio in vigore alla data della stipulazione o del rinnovo, aumentati del dieci per cento.
Art. 4
Art. 4.
PASSAGGIO DA OPERAIO A IMPIEGATO
In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, col riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale, come impiegato, pari a un quarto dell'anzianita' come operaio.
Qualora la retribuzione globale percepita come operaio risultasse superiore a quella globale spettante come impiegato, la differenza sara' mantenuta come "assegno ad personam".
Art. 5
Art. 5.
CATEGORIE IMPIEGATI
1ª Categoria.
Appartengono alla 1ª categoria i lavoratori di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, interno ed esterni, che hanno funzioni direttive, nonche' quelli aventi mansioni di concetto o svolte in autonomia - o con incarichi a carattere ispettivo - di particolare importanza per ampiezza e natura e sempreche' il grado di responsabilita' - o l'importanza delle funzioni o della azienda - non dia diritto alla qualifica di dirigente, anche se posti alle dipendenze di altri lavoratori con funzioni direttive.
Vengono classificati in questa categoria, a titolo di esempio:
a) capi servizio o capi reparto con mansioni di analoga
importanza; contabile
b) capo contabile e contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione;
c) capo tariffista per traffici internazionali marittimi e/o terrestri aventi alle dipendenze almeno due impiegati;
d) reggenti autonomi di agenzie, docks, e sylos;
e) produttori o acquisitori di traffici Internazionali che svolgano, con specifiche conoscenze tecniche, lavoro autonomo;
f) impiegati muniti di patente di spedizioniere doganale, qualora la patente venga utilizzata per conto dell'azienda;
g) impiegati contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbiano le funzioni specifiche in premessa;
h) cassiere principale avente alle proprie dipendenze almeno due cassieri nella stessa sede;
i) corrispondente in proprio in lingue estere con assoluta padronanza di almeno due lingue estere e conoscenza tecnica della materia.
2ª categoria.
Appartengono alla 2ª categoria i lavoratori di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, interni ed esterni, non classificati nella 1ª categoria.
Vengono classificati in questa categoria, a titolo di esempio:
a) altri capi reparto;
b) contabili di concetto;
c) reggenti non autonomi di agenzie, docks e sylos;
d) procuratori di spedizionieri doganali patentati, in quanto utilizzino la loro procura per conto della azienda da cui dipendono;
e) tariffisti per traffici internazionali marittimi e/o terrestri;
f) capo tariffista per traffici interni;
g) acquisitori di traffici internazionali;
h) acquisitori per traffici interni con almeno 21 anni compiuti e 2 anni di anzianita' professionale;
i) altri segretari di direzione;
l) cassieri;
m) capi reparto magazzino di deposito;
n) corrispondenti in lingua italiana;
o) corrispondenti in lingue estere;
p) altri contenzionisti;
q) capi fatturisti;
r) stenodattilografi in lingua estera;
s) Impiegati con mansioni autonome incaricati del servizio paghe e/o stipendi;
t) impiegati addetti alle spedizioni internazionali con mansioni comportanti la conoscenza completa delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali in vigore.
3ª Categoria A.
Appartengono alla 3ª categoria A gli impiegati con mansioni di ordine che richiedano una generica preparazione professionale.
Vengono classificati in questa categoria, a titolo di esempio:
a) contabili d'ordine ed aiuti contabili;
b) impiegati addetti alla cassa o ai prelevamenti e versamenti, con esclusione dei semplici portavalori;
c) agenti esterni consegnatari di merci con il carico, scarico e spedizione merci;
d) acquisitori per traffici interni con meno) di due anni di anzianita' professionale;
e) stenodattilografi;
f) operatori doganali in sottordine;
g) impiegati muniti di delega o di procura limitata per le operazioni ferroviarie, postali, ecc.
h) impiegati addetti al servizio di esazione, sempreche' siano
autorizzati a quietanzare e a versare
i) capi del personale di magazzino o magazzinieri unici con responsabilita' del carico e scarico del magazzino merci, sempreche' non compiano abitualmente mansioni manuali;
l) fatturisti su tariffe gia' stabilite;
m) compilatori di polizze di carico;
n) capi fattorini con mansioni impiegatizie;
o) fattorini con mansioni impiegatizie che prevalentemente facciano prelevamenti o versamenti in banca, pagamenti e/o incassi fatture, pagamento noli, trasporti, ecc.;
p) archivisti;
q) telefonisti esclusivi e/o centralinisti.
3ª Categoria B.
Appartengono alla 3ª categoria B gli impiegati d'ordine non classificabili nella 3ª categoria A.
Vengono classificati in questa categoria a titolo di esempio:
a) copisti;
b) dattilografi;
c) compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc.;
d) fattorini con mansioni impiegatizie non facenti parte della categoria 3ª A.
Dichiarazione a verbale.
Con decorrenza 1 maggio 1958 la 1ª categoria B esistente a Genova viene abolita. Gli impiegati attualmente assegnati a tale categoria passano in Iª categoria.
Art. 6
Art. 6.
MUTAMENTO DI MANSIONI
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione.
All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di cinque mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria e di due mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spettera' all'impiegato lo stipendio della categoria superiore, senza che ne derivi il passaggio di categoria.
Art. 7
Art. 7.
CUMULO DI MANSIONI
L'impiegato che sia destinato a compiere con carattere di continuita', mansioni rientranti in due diverse categorie, sara' senz'altro attribuito alla categoria superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultima siano prevalenti.
Nel caso invece che cio' non si verifichi, sara' attribuito alla categoria superiore dopo due anni di svolgimento delle mansioni rientranti nelle due categorie.
Art. 8
Art. 8.
ORARIO DI LAVORO
La durata dell'orario normale di lavoro e' di 44 ore settimanali.
Il prolungamento fino a 48 ore settimanali da' luogo al pagamento delle ore prestate in piu' con la retribuzione oraria maggiorata dal 20%.
Agli impiegati - ai quali sia consentita, in deroga ed eccezione
alle norme di legge sulla limitazione del
l'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti - il lavoro prestato in piu', fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali sara' compensato con la normale retribuzione globale mensile, senza maggiorazione di straordinario, divisa per ISO.
Gli impiegati addetti alle macchine contabili (per le macchine elettro-contabili a schede perforate la presente norma si riferisce soltanto alle macchine di perforazione e verifica delle schede) non potranno di regola essere adibiti all'uso delle medesime per piu' di 6 ore giornaliere.
Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall' art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 , il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell' art. 3 n. 2 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 (regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge sopra citato) si conferma che e' da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro, "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'Azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilita' dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di prima categoria.
Art. 9
Art. 9.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale cadra' di domenica salvo le eccezioni di legge.
Per gli impiegati per i quali e' ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sara' considerata giorno lavorativo, salvo l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 13, mentre sara' considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'impiegato sara' preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
Art. 10
Art. 10.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) la domenica ed i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 9;
b) le seguenti festivita' nazionali infrasettimanali:
1) Capodanno (1 gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Giuseppe (19 marzo)
4) Lunedi dopo Pasqua (mobile);
5) Anniversario Liberazione (25 aprile);
6) Festa del lavoro (1 maggio);
7) Ascensione (mobile);
8) Corpus Domini (mobile);
9) Proclamazione Repubblica (2 giugno);
10) SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
11) Assunzione (15 agosto);
12) Ognissanti (1 novembre);
13) Unita' nazionale (4 novembre);
14) Immacolata Concezione (8 dicembre);
15) S. Natale (25 dicembre);
16) S. Stefano (26 dicembre);
17) Festa del S. Patrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale l'impiegato presta la sua opera.
Fermo restando un minimo di 17 festivita', qualsiasi variazione, anche in aumento, stabilita dall'autorita' nell'elenco dei giorni festivi, si intendera' riportata nell'elenco di cui al punto b) di cui sopra.
In quelle localita', in cui la, festa del S. Patrono coincide con altra festivita' le Associazioni territoriali stabiliranno un'altra giornata di festivita' in modo da mantenere invariato il numero complessivo delle medesime.
Per le festivita' di cui al punto b) cadenti di domenica o in altra festivita' e' dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiseiesimo di quella mensile.
Uguale trattamento spettera' all'impiegato che in tale festivita' coincidente con la domenica o con altra festivita' sia ammalato, infortunato, o si trovi in ferie.
Lo stesso trattamento e' dovuto, per le festivita' coincidenti con la domenica o con altra festivita', anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita' col giorno di riposo compensativo.
Nel giorno di coincidenza fra domenica e festivita' infrasettimanale, l'impiegato di cui al precedente comma, che normalmente lavora di domenica con riposo compensativo, in altro giorno, non sara' tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Le eventuali prestazioni saranno quindi compensate come straordinario festivo.
In caso di prestazione d'opera nei giorni festivi, oltre all'eventuale trattamento di cui al precedente comma, sara' corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro prestate con la maggiorazione prevista dall'articolo 14, per il lavoro straordinario festivo.
Art. 11
Art. 11.
RETRIBUZIONI
La retribuzione globale mensile degli impiegati e' composta da:
1) stipendio minimo, come da allegate tabelle, in relazione alla categoria spettante;
2) eventuali aumenti o scatti di anzianita' maturati ai sensi dell'art. 15;
3) eventuali altri aumenti dello stipendio mensile, comunque denominati;
4) indennita' di contingenza in misura corrispondente a quella dei lavoratori dell'industria;
5) eventuale indennita' di mensa nelle localita' ove esiste.
Non fanno parte della retribuzione le indennita' di cui agli articoli 12, 25 e 26 e qualunque altra avente come quelle carattere di indennizzo e non retributivo.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 180.
La retribuzione sara' corrisposta agli impiegati ad ogni fine mese unitamente ad un prospetto compilato a norma di legge.
In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente: inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Art. 12
Art. 12.
INDENNITA' DI CASSA E DI MANEGGIO DENARO
All'impiegato con qualifica di cassiere verra' corrisposta una indennita' di rischio nella misura del 5% della retribuzione globale mensile.
Agli altri impiegati, che hanno normalmente maneggio di denaro con oneri per errori, verra' corrisposta un'indennita' di rischio nella misura del 3% della retribuzione globale mensile.
Il ricalcolo delle suddette indennita', di cassa e di maneggio denaro, per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni andranno a beneficio dell'impiegato.
Dichiarazione a verbale.
Agli impiegati non qualificati cassieri, a cui per le loro mansioni sia o sia stata riconosciuta la maggiorazione del 5%, tale indennizzo verra' mantenuto e corrisposto sulla retribuzione globale fintantoche' gli stessi esplichino le mansioni suddette.
Art. 13
Art. 13.
LAVORO NOTTURNO E DOMENICALE CON RIPOSO COMPENSATIVO
L'impiegato non puo' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo, salvo giustificati motivi d'impedimento.
E' considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22 alle 6.
E' considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternati.
E' considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dall'impiegato che goda del riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
Per il lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dall'art. 11:
lavoro notturno compresi in turni avvicendati: maggiorazione 15%
non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25%
lavoro domenicale con riposo compensativo:
diurno: maggiorazione 20%
notturno: maggiorazione 50%.
Art. 14
Art. 14.
LAVORO STRAORDINARIO
L'impiegato non puo' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi d'impedimento.
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'art. 8.
E' considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 10 nonche' quello eseguito la domenica, salvo il caso degli impiegati per i quali il riposo cade in altro giorno, per quali e' lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
E' considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22 alle 6.
Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dall'art. 11:
lavoro straordinario feriale:
diurno: maggiorazione 25%;
notturno: maggiorazione 50%.
lavoro straordinario festivo:
diurno: maggiorazione 65%;
notturno: maggiorazione 75%.
Le suddette percentuali, come pure quelle dell'articolo 13 (lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo), non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Agli effetti del presente articolo, nonche' del precedente articolo 13, per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per 180. Ove la retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte in base a provvigioni o commissioni, si prendera' per base la parte fissa, col minimo in ogni caso della retribuzione mensile di cui all'art. 11.
Art. 15
Art. 15.
SCATTI BIENNALI DI ANZIANITA'
Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21° anno di eta' presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa), hanno diritto, per ogni biennio di anzianita', indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% per 10 bienni della loro carriera.
Tale aliquota e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria o grado cui appartiene l'impiegato, con l'aggiunta dell'indennita' di contingenza in Vigore al momento dello scatto. Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti di anzianita' gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi contrattuali di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto per l'anzianita' maturata fino alla data del 1 giugno 1952 e per il caso di passaggio di categoria. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
In caso di licenziamento, il ricalcolo per variazione dell'indennita' di contingenza sara' fatto sulla base dell'indennita' in vigore al momento della cessazione del rapporto.
Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937.
Per l'anzianita' maturata fino alla data del 1 giugno 1952, l'importo dei relativi aumenti rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita al 31 maggio 1954, ivi comprese, per ogni biennio di anzianita' maturata al 31 maggio 1952, le seguenti aliquote forfettarie di rivalutazione, aumentate del 4%:
Uomini Donne
1ª categoria.................................... 450 450
2ª categoria.................................... 375 330
3ª categoria A.................................. 325 285
3ª categoria B.................................. 300 265
Per evitare dubbi di interpretazione si precisa che in quei casi in cui le aziende, ai fini di evitare sperperazioni, e quindi con trattamento piu' favorevole per il dipendente, abbiano conteggiato lo scatto maturato tra il 1 luglio 1950 e il 31 maggio 1952 in base al 5% della contingenza anziche' in base all'aliquota forfettaria di cui sopra, anche tale scatto rimane consolidato nella cifra acquisita al 31 maggio 1954, con l'aggiunta del 4% sulla quota forfetizzata di cui al comma precedente.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio a categoria o grado superiore sara' mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie o gradi di provenienza.
Tale importo, nel caso di variazione dei minimi tabellari delle categorie di provenienza, sara' rivalutato - salvo l'importo degli aumenti periodici relativi all'anzianita' maturata fino al 1 giugno 1952, per quanto sopra gia' detto - ricalcolando percentualmente sui detti minimi tabellari delle categorie di provenienza gli aumenti biennali che lo compongono.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria, sara' considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria.
Al fine di evitare sperperazioni, a parita' di categorie, con il personale avente minore anzianita', per il personale con anzianita', utile per gli scatti, superiore ad anni 20 si fara' luogo ad un progressivo "scongelamento" degli scatti consolidati in cifra fissa, in base al contratto nazionale di lavoro del 14 giugno 1952, nel senso che:
al compimento del primo biennio successivo al decimo biennio di anzianita' utile per la maturazione degli scatti, lo scatto consolidato in cifra fissa relativo al primo biennio di tale anzianita' verra' sostituito da uno scatto, di pari categoria, calcolato nella misura percentuale del 5% dello stipendio minimo e dell'indennita' di contingenza in vigore alla data di "scongelamento";
al compimento del secondo biennio, sempre successivo al decimo, analoga sostituzione a parita' di categoria avra' luogo per il primo scatto consolidato in cifra fissa allora restante e cioe' quello relativo al secondo biennio di anzianita' utile per la maturazione degli scatti e cosi' di seguito al compimento di ciascun biennio successivo per il primo degli scatti consolidati in cifra fissa restanti, fino alla loro completa sostituzione.
Il ricalcolo di detti scatti "scongelati" (e cioe' riportati come sopra alla misura percentuale), a seguito di variazioni dei minimi tabellari o dell'indennita' di contingenza, avverra' con le stesse modalita' previste, nel contesto del presente articolo, per gli scatti maturati dopo il 1 giugno 1952.
Art. 16
Art. 16.
TREDICESIMA MENSILITA
L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione globale mensile percepita dall'impiegato. La corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente il 16 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi di servizio prestato.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerati come mese intero se superiori ai 15 giorni.
Art. 17
Art. 17.
ASSENZE E PERMESSI
Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda.
All'impiegato che ne faccia domanda, l'azienda ha facolta' di
accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi, ed ha altresi' facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
Agli impiegati sara' concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.
Agli Impiegati, che sono membri del Comitati esecutivi o direttivi delle Camere del Lavoro o Camere sindacali o Unioni sindacali provinciali o comunali o dei Comitati direttivi delle Sezioni territoriali delle Federazioni lavoratori della categoria, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionale e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda, cui l'impiegato appartiene, dalle organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali competenti.
Per i segretari provinciali, regionali e nazionali dell'associazione di categoria, che ne facciano richiesta al momento della nomina, il rapporto di lavoro potra' essere sospeso sino ad un massimo di due anni fermo naturalmente che tale periodo non sara' ritenuto utile ad alcuni effetto contrattuale e sempreche', in rapporto alle mansioni esplicate, sia possibile, la sostituzione temporanea per il tempo suddetto.
Art. 18
Art. 18.
FERIE
L'impiegato non in prova, ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di riposo retribuito di:
15 giorni di calendario per gli impiegati fino a due anni di anzianita';
20 giorni di calendario per gli impiegati con oltre due line a dieci anni di anzianita';
25 giorni di calendario per gli impiegati con oltre dieci anni fino a quindici anni di anzianita';
30 giorni di calendario per gli impiegati con oltre quindici anni di anzianita'.
Nell'anno di assunzione, in quello di cessazione, come pure in quelli di passaggio di scaglione le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.
Il periodo di prova, una volta ultimato, va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti.
La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica, il diritto alle ferie e l'impiegato avra' diritto alle stesse ed all'indennita' sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.
Qualora l'impiegato abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiore a quelli maturati, il datore di lavoro avra' diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.
Nel fissare l'epoca delle ferie, sara' tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
Le ferie superiori a 15 giorni potranno essere divise in due periodi.
Le ferie non possono essere fatte iniziare di domenica e neppure, se non su richiesta del dipendente, di sabato. Qualora tuttavia siano state suddivise in piu' periodo, i periodi successivi al primo potranno essere fatti decorrere anche dal sabato quando il periodo precedente sia terminato col venerdi.
In deroga alla norma del presente articolo che fissa i periodi a giorni di calendario le festivita' nazionali e infrasettimanali (di cui al punto b) dell'art. 10 non cadenti di domenica, comprese nei periodi individuali, non saranno considerate come giorni di ferie.
L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta dell'impiegato.
In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato l'impiegato avra' diritto al rimborso delle spese (comprovate documentariamente) derivantigli dall'interruzione o dallo spostamento.
Dichiarazione a verbale.
Le aziende che per la loro organizzazione interna e nell'interesse del personale, in accordo con la commissione interna o il delegato d'impresa oppure - in mancanza - coi lavoratori interessati, preferissero effettuare il conteggio a giorni lavorativi, anziche' di calendario, potranno farlo tenendo presente che le decorrenze minime diventano rispettivamente, per gli scaglioni di cui sopra, di 13, 18, 22 e 26 giorni lavorativi.
Art. 19
Art. 19.
TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia dovra' essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento.
A richiesta dell'azienda l'impiegato e' tenuto ad esibire il certificato medico.
L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia.
Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, non determinati da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verra' accordato, allo impiegato non in prova, il seguente trattamento:
1) per anzianita' di servizio fino a cinque anni: conservazione del posto per mesi sei e corresponsione della intera retribuzione globale mensile per due mesi e della meta' di essa per gli altri quattro mesi;
2) per anzianita' di servizio da oltre cinque anni a quindici anni: conservazione del posto per mesi nove corresponsione della intera retribuzione globale mensile per tre mesi e della meta' di essa per gli altri sei mesi;
3) per anzianita' di servizio oltre i quindici anni: conservazione del posto per dodici mesi e corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per quattro mesi e della meta' di essa per gli altri otto mesi.
Uguali diritti spetteranno all'impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora l'impiegato, con piu' periodi di malattia raggiunga in complesso, durante 18 mesi consecutivi, i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati.
Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennita' di anzianita' di cui all'art. 28. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.
Il datore di lavoro e' tenuto ad assicurare a sue spese contro gli infortuni sul lavoro tutto il personale esterno. E' esterno, a questi effetti, il personale che abitualmente esplica le sue mansioni fuori dell'ufficio.
La misura dell'assicurazione dovra' essere la seguente:
per il caso di morte: 5 annualita' di retribuzione globale;
per il caso di invalidita' permanente: 6 annualita' di retribuzione globale.
Art. 20
Art. 20.
TUTELA DELLA MATERNITA
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve, in tale evenienza:
a) conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di otto mesi di cui due prima del parto e sei dopo;
b) corrispondere la intera retribuzione globale mensile per i primi quattro mesi della sua assenza ed il 50% di essa nei due mesi successivi fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l'azienda e' tenuta per disposizioni di legge.
Inoltre le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro esclusiva facolta' di assorbirle da quelle di cui ai comma a) e b).
Ove, durante il periodo di cui al punto a), intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 19 del presente contratto, quando risultino piu' favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
L'assenza per gravidanza, e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianita' di servizio per il periodo di cui al punto a).
Art. 21
Art. 21.
SERVIZIO MILITARE
La chiamata alle armi per servizio di leva, salvo per gli impiegati in prova, non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passato sotto le armi sara' considerato utile agli effetti della sola indennita' di anzianita'.
In caso di richiamo alle armi si applicano le norme della, legge 3 maggio 1955, n. 370 ed il periodo passato sotto le armi viene computato nella anzianita' di servizio.
Terminato il servizio militare, l'impiegato dovra' presentarsi, nel termine di 30 giorni, all'azienda per riprendere il servizio: non presentandosi nel termine suddetto sara' considerato dimissionario.
Quanto sopra salvo diverse disposizioni di legge speciali piu' favorevoli all'impiegato.
Art. 22
Art. 22.
DISCIPLINA DEL LAVORO: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignita' della sua funzione, vale a dire:
1) usare l'attivita' e diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questi, dai quali gerarchicamente dipende;
3) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di lavoro dell'azienda, non farne uso in modo di poter arrecare ad essa pregiudizio;
4) rispettare l'orario di lavoro ad adempiere allo formalita' prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti o quanto altro a lui affidato.
Le mancanze dell'impiegato porranno essere punite a seconda della loro gravita', con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza preavviso ma con indennita' di licenziamento:
f) licenziamento senza indennita', e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e e).
Il licenziamento senza preavviso, ma con indennita' di licenziamento di cui alla lettera e) potra' essere adottato nei riguardi dell'impiegato colpevole di infrazioni alla disciplina ed agli altri doveri d'ufficio, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, cosi' gravi, da non consentire la prosecuzione, nemmeno in via provvisoria, del rapporto d'impiego.
Il licenziamento senza preavviso e senza, indennita' di licenziamento, di cui alla lettera f), potra' infine essere adottato ogni volta che le gravi infrazioni di cui al punto precedente siano state tali da arrecare danno materiale o grave danno morale all'azienda.
Il licenziamento e' inoltre Indipendente dalle eventuali responsabilita' in cui sia incorso l'impiegato, la quali potranno essere perseguite in ogni altra sede competente.
Art. 23
Art. 23.
TRASFERTE
Agli impiegati in missione, per esigenze di servizio, l'azienda corrispondera':
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per i viaggi in ferrovia in territorio nazionale e' dovuto il rimborso della prima classe per gli impiegati di 1° e 2 categoria e per gli impiegati di 3ª categoria quando il viaggio sia diretto a localita' distanti oltre 200 chilometri, mentre e' dovuto il rimborso della seconda classe per gli impiegati di 3ª categoria quando il viaggio sia diretto a localita' distanti sino a 200 chilometri;
b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'impiegato a incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Art. 24
Art. 24.
TRASFERIMENTI
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione, e salva la applicazione dei nuovi minimi di stipendio della localita' ove viene trasferito se piu' favorevoli per l'impiegato, nonche' il riconoscimento di quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle nuove condizioni locali e alle particolari nuove prestazioni.
L'indennita' di contingenza sara' corrisposta nella misura, anche se minore, prevista per la nuova localita' in cui l'impiegato prestera' servizio.
L'impiegato che non accetti il trasferimento avra' diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuite il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dello impiegato, nel quale caso l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario All'impiegato che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e del trasporto per se per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.). Le modalita' ed i termini dovranno essere previamente concordati coll'azienda.
E' inoltre dovuta la diaria, "una tantum", nella misura di due terzi della retribuzione globale mensile, oltre, per gli impiegati con famiglia, ad un decimo della retribuzione mensile per ogni familiare a carico che ai trasferisca con l'impiegato.
Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di quattro mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato all'impiegato per iscritto con il preavviso di un mese.
All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra.
Art. 25
Art. 25.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Potra' essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, una indennita' per gli impiegati che da' localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente provvedendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.
Art. 26
Art. 26.
ALLOGGIO
Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa, con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre tre chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.
Art. 27
Art. 27.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
A) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
1) mesi due e quindici giorni per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi uno per gli impiegati di 3ª categoria.
B) Per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
1) mesi tre e quindici giorni per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi due per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di 3ª categoria.
C) Per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
1) mesi quattro e quindici giorni per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi due e quindici giorni per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi due per gli impiegati di 3ª categoria.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto all'impiegato, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia allo inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante la decorrenza del preavviso l'impiegato ha diritto di ottenere un permesso di due ore ogni giorno per la ricerca di altra occupazione.
L'orario delle assenze sara' concordato col datore di lavoro.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Art. 28
Art. 28.
INDENNITA' DI ANZIANITA'
In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 22 (lettera, f) l'indennita' di anzianita' verra' liquidata come segue:
A) per le aziende le quali in relazione al proprio inquadramento sindacale previdenziale (settore commercio agli effetti contributivi abbiano iscritto il proprio personale impiegatizio, quando se ne siano verificate le condizioni contrattuali (superamento del periodo di prova e compimento del 18° anno) al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime:
1) per l'anzianita' maturata fino al 31 maggio 1947: nella misura di 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita';
2) per l'anzianita' maturata dal 1 giugno 1947 al 30 aprile 11^58: nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita';
3) per l'anzianita' maturata dal 1 maggio 1958: nella misura di 26/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'.
B) Per le aziende le quali, in relazione al proprio inquadramento sindacale e previdenziale (settore industria agli effetti contributivi non abbiano iscritto il proprio personale al Fondo suddetto, anche nel caso in cui abbiano fatto: fruire al personale di cui trattasi il trattamento di previdenza di cui al C.C. 5 agosto 1937 (Fondo di previdenza industria):
1) per l'anzianita' di servizio precedente al 10 luglio 1937 l'indennita', di licenziamento verra' al momento del licenziamento, stesso, liquidata in base alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 182 ( 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita) oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
2) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1914 l'indennita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuitu personae" per i quali varra' la norma dell'art. 37;
3) per l'anzianita' maturata dal 1 gennaio 1945 in poi l'indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
C) Qualora in una stessa azienda il personale sia stato fatto fruire per un certo tempo del trattamento previdenziale di cui al punto A) e poi di quello di cui al punto B), o viceversa, l'indennita' di anzianita' sara' conteggiata, secondo i due procedimenti sopra esposti in relazione rispettivamente ai periodi di tempo in cui i due trattamenti previdenziali hanno avuto applicazione.
In ogni caso la liquidazione verra' fatta sulla base della: retribuzione globale in corso al momento della risoluzione del rapporto.
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato, nonche' la indennita' di contingenza (scala mobile).
Se l'impiegato e' remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda: nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 29 del presente contratto e per il trattamento di previdenza di cui al con tratto collettivo 5 agosto 1937 (Fondo di previdenza industria).
Art. 29
Art. 29.
PREVIDENZA
A favore degli impiegati dipendenti da aziende inquadrate come detto all'articolo precedente, agli effetti contributivi nel settore commercio, e' mantenuto il trattamento di previdenza istituito con il contratto collettivo 25 gennaio 1936 con le successive modifiche ed integrazioni.
I contributi al Fondo di previdenza di cui al contratto citato vengono calcolati sullo stipendio mensile e sua indennita' di contingenza, e precisamente sulle voci 1, 2, 3, 4 dell'art. 11, nonche' sulla 13ª mensilita' anche questa determinata in base alle voci sopra precisate.
Gli impiegati inferiori ai 18 anni di eta' sono esclusi dalla iscrizione al Fondo.
Per le aziende invece che in relazione al loro inquadramento sindacale e contributivo non applicavano, alla data di stipulazione del presente contratto il trattamento di previdenza di cui ai comma precedenti, e fermo l'obbligo di continuare il trattamento di previdenza di cui ai C.C. 5 agosto 1937 (Fondo di previdenza industria) l'obbligo di iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione non sorge, intendendosi che i benefici relativi sono surrogati da quelli inerenti al piu' favorevole trattamento previsto dal precedente art. 28, in sede di computo della misura dell'indennita' di anzianita'.
Dichiarazione a verbale.
Fermo restando l'attuale costituzione degli organi del Fondo, le parti si impegnano di incontrarsi entro il mese di ottobre 1958 per un riesame degli scopi del Fondo medesimo.
Art. 30
Art. 30.
DIMISSIONI
Nel caso di risoluzioni del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote della indennita' di cui all'art. 28:
100% agli uomini che abbiano compiuto cinquantacinque anni di eta'; alle donne che abbiano compiuto cinquanta anni di eta'; ai dimissionari per malattia, maternita', matrimonio, infortunio, trasferimento; ai dimissionari che abbiano compiuto dieci anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; a coloro che si dimettono a seguito di nomina alle cariche sindacali previste nell'ultimo comma dell'art. 17;
75% ai dimissionari che abbiano compiuto cinque anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda;
50% ai dimissionari che non abbiano compiuto cinque anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'imprenditore e cosi' gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, e' dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Art. 31
Art. 31.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
Nel caso di morte dell'impiegato le indennita', indicate agli articoli 27 e 28 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda.
Non sono pero' deducibili le somme spettanti per il Fondo di previdenza previsto dall'art. 29 del presente contratto ed eventualmente anche per il trattamento di previdenza di cui al contratto collettivo 5 agosto 1937, (Fondo previdenza industria).
La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.
Art. 32
Art. 32.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE
Cessato il rapporto di lavoro, l'azienda consegnera' al lavoratore che ne rilascera' ricevuta, il libretto di lavoro, le tessere di assicurazione ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato;
cio' sempre che non ne sia impedita da cause di forza maggiore.
L'azienda rilascera' inoltre al lavoratore e nonostante eventuali contestazioni in corso:
un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore ha svolto la sua attivita' nell'azienda, la categoria in atto alla cessazione del rapporto, nonche' le mansioni svolte;
un prospetto con le caratteristiche previste dalla legge per i prospetti di paga, con l'indicazione particolareggiata delle indennita' spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora esistano contestazioni sull'ammontare delle indennita', di liquidazione, la ditta, corrispondera' al lavoratore la parte non contestata.
Art. 33
Art. 33.
CESSIONE O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA
La cessione e la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo non risolve di per se' il contratto d'impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facolta' di ciascun impiegato di chiedere la liquidazione della indennita' di licenziamento e di iniziare ex novo un altro rapporto di lavoro.
Art. 34
Art. 34.
COMMISSIONI INTERNE E DELEGATI D'AZIENDA
La costituzione, il funzionamento e i compiti delle Commissioni interne e dei delegati d'azienda sono stabiliti dagli appositi accordi interconfederali intervenuti e di quelli che interverranno successivamente.
Art. 35
Art. 35.
NORME SPECIALI
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla azienda, sempreche' non modifichino e non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.
Art. 36
Art. 36.
NORME GENERALI
Per quanto non regolato nel presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Art. 37
Art. 37.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro. La previdenza e la indennita' di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Ferma la inscindibilita', di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute in ogni singolo istituto.
Art. 38
Art. 38.
SOSTITUZIONE DEGLI USI
Il presente contratto sostituisce ed assorbe tutti gli usi o consuetudini anche se piu' favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste nel contratto stesso.
Art. 39
Art. 39.
CONTROVERSIE
Le controversie individuali anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell'azienda, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni sindacali ferme restando, in caso di disaccordo, la facolta' di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
Art. 40
Art. 40.
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo di lavoro ha decorrenza dal 1 maggio 1958 e durata sino al 30 aprile 1961, rinnovabile tacitamente di 6 mesi in 6 mesi, salvo disdetta di una delle due parti stipulanti da comunicarsi all'altra parte tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con B.R.
Le tabelle degli stipendi minimi mensili allegate hanno decorrenza dal 1 maggio 1958 e durata sino al 30 aprile 1960.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-Tabelle
AUTOTRASPORTATORI MERCI, SPEDIZIONIERI, CORRIERI
Impiegati (Uomini)
Stipendi minimi mensili in vigore dal 1 maggio 1958
Parte di provvedimento in formato grafico
AUTOTRASPORTATORI MERCI, SPEDIZIONIERI, CORRIERI
Impiegati (Donne)
Stipendi minimi mensili in vigore da 1 maggio 1958
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL 30 MAGGIO 1958 PER IL PERSONALE OPERAIO ALLE DIPENDENZE
DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE, AGENZIE AEREE
E PUBBLICI MEDIATORI MARITTIMI
L'anno 1958, il giorno 30 del mese di maggio in Roma, nella, sede
della Confederazione generale del traffico e dei trasporti
tra
la FEDERAZIONE NAZIONALE AGENTI RACCOMANDATARI MARITTIMI, AGENTI AEREI E PUBBLICI MEDIATORI MARITTIMI (FEDERAGENTI), rappresentata; per delega del suo Presidente comm. Giacomo Clerici, dal cav. Davide Tonolo, con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e
dei Trasporti rappresentata dal cavaliere Aldo Palma
e
la FEDERAZIONE ITALIANA AUTOFERROVIERI E INTERNAVIGATORI rappresentata dai segretari nazionali signori: Guido Antonizzi, Lamberto Mancini, Mario Torricini, assistiti dal sig. Aldo Melucci:
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI ED AUSILIARI DEL TRAFFICO (F.T.L.T.A.T.) rappresentata dal segretario generale Sig.
Enzo Leolini e dal segretario nazionale sig. Luigi Gatti, con la partecipazione dei sigg.: rag. Marcello Boni, Francesco Cappellani e dott. Mario Nicolini, assistita dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del segretario confederale dott. Paolo Cavezzali e dell'ing. Salvatore Bruno:
l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI PORTUALI E AGGREGATI (U.I.L.-PORT), rappresentata dalla Segreteria nazionale nelle persone del rag.
Giulio Belli e Ilio Gasparri, con l'intervento dell'Unione italiana del Lavoro (UIL) rappresentata dal suo segretario nazionale dott.
Raffaele Vanni si e' stipulato il seguente contratto collettivo nazionale, che regola il rapporto di lavoro del personale operaio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi.
Il presente contratto collettivo nazionale sostituisce dal 1 maggio 1958 il contratto collettivo nazionale stipulato il 30 settembre 1947 e successive modificazioni.
Con la stessa decorrenza le paghe minime nazionali degli operai dipendenti dalle aziende rappresentate dalle organizzazioni stipulanti, sono fissate nelle misure di cui alle tabelle allegate.
Per il personale in servizio alla data di stipulazione, gli aumenti derivanti dalle nuove tabelle, da riportare in cifra, sulle paghe di fatto in vigore, non assorbono gli eventuali aumenti di merito, gli assegni ad personam ed i superminimi individuali comunque denominati.
Nelle localita' ove esistono accordi provinciali o locali istitutivi della indennita' di mensa la stessa indennita' va corrisposta, al personale in servizio alla data di stipulazione, con decorrenza dal 1 maggio 1958 con le stesse modalita' di corresponsione e nella stessa misura vigente per il personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitorie e doganali, dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto, che esercitano promiscuamente attivita' di spedizione e di trasporto.
0PERAI
Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione viene effettuata dalla ditta, e comunicata direttamente all'interessato con apposita lettera, salvo che per le assunzioni di carattere occasionale.
Nella lettera dovra' essere specificato quanto segue:
1) la data di assunzione;
2) la categoria alla quale il lavoratore viene assegnato;
3) il trattamento economico;
4) la durata del periodo di prova.
La Ditta deve inoltre presentare in visione al lavoratore copia del presente contratto di lavoro.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d'identita' o documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie;
4) il certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;
5) lo stato di famiglia;
6) altri eventuali documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.
All'atto dell'assunzione le aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.
Art. 2
Art. 2.
PERIODO DI PROVA
Il lavoratore assunto in servizio e' soggetto a un periodo di prova la cui durata non puo' essere superiore a 10 gg, lavorativi.
Durante il periodo di prova il compenso non puo' essere inferiore alla retribuzione globale in vigore per la categoria nella quale il lavoratore la prestato servizio.
Durante il periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro puo' avere luogo il qualsiasi momento, per volonta' di ciascuna delle due parti, senza preavviso, ne' indennita'. Qualora, avvenga il licenziamento durante il periodo di prova, al lavoratore verra' corrisposta la retribuzione globale contrattuale per l'effettivo lavoro prestato.
Superato il periodo di prova, il lavoratore si intendera' confermato in servizio con decorrenza dal primo giorno dell'assunzione a tutti gli effetti del presente contratto, e pertanto il periodo di prova sara' utilmente considerato agli effetti dell'anzianita' del dipendente.
Non sono ammesse protrazioni del periodo di prova.
Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano gia' superato presso la stessa Azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.
Art. 3
Art. 3.
PASSAGGIO DA OPERAIO A IMPIEGATO
In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, col riconoscimento, inoltre agli effetti del preavviso e della indennita', di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pali a un quarto dell'anzianita' come operaio.
Qualora la retribuzione globale, percepita come operaio, risultasse superiore a quella globale spettante come' impiegato, la differenza sara' mantenuta come "assegno ad personam".
Art. 4
Art. 4.
CLASSIFICAZIONE CATEGORIE OPERAIE
NOTIFICA DELLE QUALIFICHE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
Il personale operaio addetto al traffico e' classificato come appresso:
Cat. A) - Operai specializzati. - Autisti conducenti di autotreni, conducenti di motobarche, conducenti di natanti azionati a propulsione meccanica, trattoristi, conducenti auto-articolati superiori a 80 q.li di portata, capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali, addetti a grue semoventi e a grue a ponte cabinate.
Cat. B) - Operai qualificati. - Altri autisti esclusi quelli indicati nella lett. C), altri capisquadra, magazzinieri con mansioni non impiegatizie.
Cat. C) - Operai comuni o manovali specializzati. - Autisti conducenti di autocarri elettrici e motocarristi, conducenti di carrelli elettrici, chiattaioli, barcaioli, stivatori, conducenti di veicoli a trazione animale, fattorini addetti alla presa e consegna, fattorini di ufficio, spuntatori.
Cat. D) - Manovali comuni. - Facchini, fattorini di magazzino, guardiani, stallieri, uomo di garage (lavaggio vetture, riparazione gomme, pulizie locali), manovali comuni, personale di custodia alla porta.
Il personale operaio addetto alle officine e' classificato come appresso:
Cat. A) - Operai specializzati. - Complessivisti e colla (datore, altri operai specializzati, compresi carni e sellai specializzati.
Cat. B) - Operai qualificati. - Operai qualificati, compresi carrai e sellai qualificati.
Cat. C) - Operai comuni o manovali specializzati. - Operai comuni o manovali specializzati, compresi carrai, sellai e maniscalchi.
Cat. D) - Manovali comuni. - Manovali comuni.
Le aziende dovranno comunicare per iscritto, al personale dipendente, la categoria alla quale viene assegnato e il trattamento economico relativo.
Art. 5
Art. 5.
MUTAMENTO DI MANSIONI E PASSAGGIO DI CATEGORIA
L'operaio in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti una diminuzione della retribuzione globale.
All'operaio che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di due mesi nel disimpegno di mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio a tutti gli effetti nella nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.
In caso di passaggio definitivo a mansioni di categoria inferiore, per giustificati motivi e col suo consenso, all'operaio verra' mantenuta la anzianita' maturata (data di assunzione) e sara' provveduto alla, liquidazione della indennita' di anzianita' limitatamente alla differenza fra le retribuzioni globali delle due categorie.
Art. 6
Art. 6.
CUMULO DI MANSIONI
L'operaio che sia destinato a compiere con carattere di continuita' mansioni rientranti in due diverse categorie, sara' senz'altro attribuito alla categoria superiore qualora le mansioni rientranti in quest'ultima siano prevalenti.
Nel caso invece che cio' non si verifichi, sara' attribuito alla categoria superiore dopo due anni di svolgimento delle mansioni rientranti nelle due categorie.
Art. 7
Art. 7.
ORARIO DI LAVORO
La durata normale di lavoro e' di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere. Per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la durata normale di lavoro e' di: 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere per il personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani, considerati tali quelli che comporta no la uscita dell'automezzo fuori dalla cinta daziaria e in quanto il personale stesso goda di tutta o parte della indennita' di trasferta, custodi, guardiani, stallieri.
51 ore settimanali con un massimo di ore 8,30 giornaliere per il rimanente personale.
Per coloro che effettuano l'orario normale di lavoro di 8 ore e 30 giornaliere, il compenso per il lavoro compiuto fino alla decima ora viene maggiorato del 10%.
L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata in rimessa, scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, e messo in liberta', comprese le eventuali ore di inoperosita'.
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di liberta', non retribuita, per la consumazione del pasto.
L'azienda, nel fissare i turni di lavoro e di riposo fra il personale avente le medesime qualifiche, curera' che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equalmente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno il personale del turno cessante non puo' lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Dichiarazione a verbale.
Le organizzazioni dei lavoratori, richiamandosi a quanto gia' fatto presente nel corso delle trattative, si riservano di perseguire la modifica dell'attuale regolamentazione dell'orario di lavoro in sede non contrattuale.
Art. 8
Art. 8.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale deve essere concesso normal mente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali e' ammesso il lavoro ne giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sara' considerata giorno lavorativo, mentre sara' considerato festivo i tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora, per esigenze di servizio, la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno tre giorni prima, il lavoratore avra' diritto ad una indennita' pari al 20% della retribuzione giornaliera.
Art. 9
Art. 9.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) le seguenti festivita' nazionali e infrasettimanali
1) Capodanno (1 gennaio);.
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Giuseppe (19 marzo);
4) 25 aprile (Anniversario liberazione);
5) 1 maggio (Festa del lavoro);
6) Lunedi dopo Pasqua (mobile);
7) Ascensione (mobile)
8) Corpus Domini (mobile)
9) 2 giugno (Proclamazione Repubblica)
10) SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
11) Assunzione (15 agosto);
12) Ognissanti (1 novembre);
13) 4 novembre (unita' nazionale)
14) Immacolata Concezione (8 dicembre)
15) SS. Natale (25 dicembre);
16) S. Stefano (26 dicembre);
17) Festa dei Patrono dei luogo ove il lavoratore presta la sua opera.
Fermo restando un minimo di 17 festivita', qualsiasi variazione anche in aumento, stabilita dall'autorita' nell'elenco dei giorni festivi, si intendera' riportata nell'elenco di cui al punto b) e dara' luogo al trattamento economico previsto dal presente articolo.
In quelle localita' in cui la festa del Patrono coincida con la domenica o altra festivita', le Associazioni territoriali competenti stabiliranno un'altra giornata di festivita' in modo da mantenere invariato il numero complessivo delle medesime.
Per ciascuna delle festivita' di cui alla lett. b) goduta dall'operaio o caduta di domenica o nel giorno del riposo compensativo o coincisa con altra festivita', la azienda corrispondera' all'operaio la retribuzione globale giornaliera.
Tale trattamento competera' all'operaio anche se risulta assente dal lavoro per i seguenti motivi:
a) infortunio malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione del lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volonta' del lavoratore;
d) sospensione dal lavoro, dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale e sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festivita' con la domenica o altro giorno festivo.
In caso di prestazione di lavoro in tali festivita', oltre al trattamento di cui al precedente comma, sara' corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo (art. 12).
In caso di prestazione di lavoro nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo, sara' corrisposta la retribuzione per le ore lavorate con le maggiorazioni stabilite dall'art. 12.
Art. 10
Art. 10.
RETRIBUZIONE
La retribuzione globale degli operai e' composta, da:
a) paga minima come da allegate tabelle, in relazione alla categoria spettante;
b) indennita' di contingenza nella misura corrispondente a quella dei lavoratori dell'industria;
c) eventuali aumenti comunque denominati
d) eventuali indennita' di mensa nelle localita' ove esiste;
e) eventuali altri compensi di natura continuativa e su basi determinate, riferiti a prestazioni effettuate nel normale orario di lavoro, con esclusione delle indennita' di cui agli articoli 14, 31 e 32, nonche' delle eventuali altre aventi carattere di puro indennizzo e non retributivo.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione giornaliera per le ore della durata normale di lavoro dell'operaio e cioe' per 8 o per 8,30 o per 10.
La corresponsione della retribuzione, sempreche' la prestazione non sia stata per un periodo inferiore, verra' effettuata posticipatamente a settimana, a quattordicina, a quindicina o mensile, secondo le consuetudini aziendali.
Il pagamento deve essere comunque effettuato entro sette giorni dalla scadenza dei periodi sopra indicati nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento oltre i 10 giorni dalla scadenza, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in pio' del tasso ufficiale di sconto.
La consegna della retribuzione all'operaio deve essere accompagnata da un prospetto compilato a norma di legge.
L'operaio ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata o quella indicata sul predetto prospetto, nonche' sulla qualita' legale della moneta, a condizione che avanzi tale reclamo all'atto del pagamento Tale diritto a reclamo non e' necessario che sia esercitato all'atto del pagamento per gli errori puramente contabili e di inquadramento.
Nota - Le paglie nomina delle operaie e degli operai inferiori ai 20 anni di eta' si ottengono applicando i seguenti scarti di riduzione sui minimi tabellari:
Uomini Donne
superiori ai 20 anni......................... - 16 %
dai 18 " 20 " ......................... 6,60 % 29,30 %
" 16 " 18 " ......................... 26,20 % 36,90 %
sotto i 16 anni ......................... 48,70 % 49,50 %
Art. 11
Art. 11.
LAVORO NOTTURNO E DOMENICALE CON RIPOSO COMPENSATIVO
L'operaio non puo' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo, salvo giustificati motivi di impedimento.
E' considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6. E' considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternati.
E' considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dall'operaio che goda del riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
Per il lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale:
Lavoro notturno:
compiuto dal guardiano: maggiorazione 15%
compreso in turni avvicendati: maggiorazione 15 per cento;
non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25%
Lavoro domenicale con riposo compensativo:
diurno: maggiorazione 20%;
notturno: maggiorazione 50%.
Art. 12
Art. 12.
LAVORO STRAORDINARIO
L'operaio non puo' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi d'impedimento.
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'art. 7. E' considerato Lavoro straordinario festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 9 nonche' quello eseguito la domenica, salvo il caso degli operai per i quali il riposo, cade in altro giorno, per i quali e' lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
E' considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6.
Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale:
Lavoro straordinario feriale:
diurno: maggiorazione 25%;
notturno: maggiorazione 50%.
Lavoro straordinario festivo:
diurno: maggiorazione 65%;
notturno: maggiorazione 75%.
Le suddette percentuali, come pure quelle dell'art. 11 (lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo) non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le ore 12 settimanali, ma il dipendente non e' tenuto a prestare piu' di 10 ore giornaliere di guida effettiva, senz'altra intermittenza che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite della 12 ore settimanali, il dipendente e' tenuto a prestare il lavoro straordinario purche' la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.
Art. 13
Art. 13.
INDENNITA' DI TRASFERTA
Il personale viaggiante comandato a prestare servizio extraurbano di cui all'art. 7, oltre alla, normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad un'indennita' di trasferta nella seguente misura
a) L. 650 per un'assenza da oltre 6 ore fino ad 8 ore;
b) L. 800 per un'assenza da oltre 8 ore fino a 12 ore;
c) L. 1.600 per un'assenza da oltre 12 ore fino a 18 ore;
d) L. 2.150 se l'assenza supera le 18 ore lino a 21
La suddetta indennita' comprende ogni compenso per i disagi che la prestazione fuori sede comporta, il servizio notturno dalle ore 22 alle 6, nonche' un eventuale lavoro straordinario fino alla concorrenza di:
1) un'ora per le assenze da oltre 8 a 12 ore;
2) un'ora e mezza per le assenze da oltre 12 a 18 ore;
3) due ore se l'assenza supera le ore 18 fino a 24 giornata lavorativa in sede e che successivamente sia comandato a servizi extraurbani, avra' diritto alla normale retribuzione globale giornaliera per il servizio prestato in sede e si iniziera' per esso dal momento della, ripresa del servizio un nuovo periodo lavorativo con decorrenza della retribuzione e del trattamento di trasferta, calcolato come sopra.
Analogamente si procedera' nei casi in cui il personale rientrando in sede da servizi extraurbani venga comandato a servizi urbani.
Fermo restando quanto sopra, nel caso di un autista solo, si devono avere nelle 24 ore di servizio extraurbano 12 ore di riposo, compreso il tempo dei pasti;ove l'autista venisse comandato a prestare la sua opera nelle 12 ore di riposo avra' il diritto a percepire tante quote orarie di retribuzione globale per quante sono le ore di maggior lavoro prestate.
Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avra' diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative.
Nell'ipotesi di piu' servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a 6 ore, si procedera' ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un'ora di liberta' in sede per consumare il pasto e sempre che tale sosta sia contenuta per il pasto meridiano, dalle 11 alle 15 e per il pasto serale dalle 18 alle 22.
Restano salve le condizioni individuali e collettive di miglior favore.
Art. 14
Art. 14.
RIMBORSO SPESE
Al lavoratore non rientrante nella categoria di cui all'art. 13 e comandato a prestare servizio fuori della sua normale residenza e che per ragioni del servizio stesso sia costretto a consumare pasti o a pernottare fuori sede, saranno rimborsate le spese relative.
Al lavoratore chiamato quale teste in causa civile o penale per motivi inerenti al servizio, oltre alla retribuzione saranno rimborsate le eventuali spese sostenute per viaggi, vitto e alloggio.
Art. 15
Art. 15.
GRATIFICA NATALIZIA
L'azienda corrispondera' per ciascun anno, all'operaio una gratifica ragguagliata a 25 giorni lavorativi.
Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane. La corresponsione di tale gratifica avverra' normalmente entro il 16 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni si considera, ai fini della corresponsione dei dodicesimi della gratifica natalizia, come un mese intero.
Art. 16
Art. 16.
PREMI DI ANZIANITA'
Agli operai - all'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianita' di servizio presso la stessa azienda - verra' corrisposto una volta tanto un premio di anzianita' nelle seguenti misure:
al compimento del 10° anno: 125 ore di retribuzione globale;
al compimento del 20° anno: 250 ore di retribuzione globale.
L'importo di detti premi e' computato secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio.
Ai fini della maturazione del diritto ai premi di cui al presente articolo, l'anzianita' di servizio del lavoratore sara' calcolata per intero dalla data di assunzione.
Per i lavoratori in servizio al 1 ottobre 1953 e che alla stessa data avessero gia' compiuto 10 anni e 20 anni di anzianita' di servizio presso la stessa azienda, il premio verra' corrisposto in ragione del 50% (ossia di 63 ore e di 125 ore).
Per i lavoratori in servizio al 1 ottobre 1953 e che alla stessa data non avessero gia' compiuto 10 anni e 20 anni di anzianita' di servizio presso la stessa azienda, il premio verra' corrisposto in ragione del 50% (ossia di 63 ore e di 125 ore) per l'anzianita' anteriore al 1 ottobre 1953 e nella misura intera per l'anzianita' successiva.
Comunque il cumulo dei premi di anzianita' previsti dal presente articolo non potra' superare per ogni lavoratore le 375 ore.
Chiarimento a verbale.
Le parti danno atto che l'anzianita', valida agli effetti del diritto al premio di anzianita', non deve essere stata interrotta da risoluzione del rapporto di lavoro, salvo naturalmente il caso che tale risoluzione sia stata revocata dall'azienda con riconoscimento di anzianita' pregressa.
Le parti, con l'istituzione del predetto istituto, hanno inteso dare un riconoscimento ai lavoratori anziani.
In quelle aziende o localita' ove esistessero altri si sterni di tale riconoscimento (ad esempio aumenti periodici), le organizzazioni locali competenti si incontreranno per coordinare tali sistemi.
Art. 17
Art. 17.
PERMESSI
All'operaio che ne faccia domanda, l'azienda ha facolta' di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi, senza corrispondere la relativa retribuzione. Se detti permessi vengono richiesti per comprovato motivo di esami relativi a regolari corsi professionali, le aziende, salvo inderogabili necessita' di lavoro, sono tenute a concedere i permessi medesimi.
Tali permessi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie.
Agli operai, che sono membri dei comitati esecutivi o direttivi delle Camere del lavoro o Camere sindacali o Unioni sindacali provinciali o comunali o dei contatti direttivi delle sezioni territoriali delle federazioni dei lavoratori della categoria, saranno concessi brevi permessi non retribuiti, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda, cui l'operaio appartiene, dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali competenti.
Per i segretari provinciali, regionali e nazionali dell'associazione di categoria, che ne facciano richiesta al momento della nomina, il rapporto di lavoro potra' essere sospeso sino ad un massimo di due anni, senza che tale periodo di sospensione sia ritenuto utile ad alcun effetto contrattuale e sempreche', in rapporto alle mansioni esplicate, sia possibile la sostituzione temporanea per il tempo suddetto.
Art. 18
Art. 18.
ASSENZE
Tutte le assenze debbono essere giustificate all'azienda del lavoratore al piu' tardi nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo casi di forza maggiore.
Le assenze non giustificate potranno essere punite ai sensi dell'art. 26.
In caso di malattia il lavoratore e' obbligato, salvo giustificati motivi di impedimento, ad avvertire non oltre le 48 ore l'azienda, la quale avra' diritto di far constatare la malattia dal medico di sua fiducia.
Art. 19
Art. 19.
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI LAVORO
In caso di interruzione della prestazione normale, sara' riservato agli operai il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, sara' corrisposta la retribuzione globale, con facolta' per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilita' dell'evento, sara' corrisposta la retribuzione globale per la prima giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sara' dovuta alcuna retribuzione.
Restano ferme le norme sulla Cassa integrazione salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.
Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, l'operaio ha facolta' di dimettersi con diritto alla indennita' sostitutiva del preavviso ed a quella di licenziamento.
Art. 20
Art. 20.
RECUPERI
E' ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all'articolo precedente e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno oltre l'orario normale e in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui e' avvenuta l'interruzione.
Art. 21
Art. 21.
FERIE
L'operaio non in prova ha diritto per ogni anno solare, ad un periodo di riposo retribuito di:
12 giorni lavorativi per gli operai fino a 4 anni di anzianita'; 15 giorni lavorativi per gli operai con oltre 4 anni e fino a 10 anni di anzianita';
18 giorni lavorativi per gli operai con oltre 10 anni di anzianita'.
Nell'anno di assunzione, in quello di cessazione, come pure' in quelli di passaggio di scaglione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.
Il periodo di prova, una volta ultimato, va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti.
La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie e l'operaio avra' diritto alle stesse ed all'indennita' sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.
Qualora, l'operaio abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di lavoro avra' diritto di trattenere, in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo.
Nel fissare l'epoca delle ferie, sara' tenuto conto, da parte della azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'operaio.
L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta dell'operaio.
In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato, l'operaio avra' diritto al rimborso delle spese, (comprovate documentariamente) derivanti dall'interruzione o dallo spostamento.
Art. 22
Art. 22.
TRATTAMENTO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO
In caso di malattia o di infortunio l'operaio avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sette mesi senza interruzione di anzianita'.
Trascorso tale periodo, qualora, l'operaio non possa riprendere il lavoro per la, persistenza della malattia o delle sue conseguenze, il rapporto di lavoro potra' essere risolto di pieno diritto con la liquidazione delle indennita' previste dal presente contratto per il caso di risoluzione non ai sensi dell'art. 26.
Il datore di lavoro ha, diritto di far controllare la malattia o l'infortunio da parte di un medico di sua.
Uso il periodo della malattia o infortunio supera i 15 giorni, la azienda corrisponder, all'operaio il 50% della retribuzione globale per i primi tre giorni di assenza (carenza INAM, INAIL).
Art. 23
Art. 23.
CONGEDO MATRIMONIALE
Al lavoratore che contrae matrimonio e che ha compiuto presso l'azienda un'anzianita' di 3 mesi, sara' concesso un congedo retribuito come in appresso:
- anzianita' da 3 a 6 mesi: giorni 7;
- anzianita' oltre i 6 mesi: giorni 12.
dedotto quanto eventualmente per tale titolo corrisposto dall'Istituto di previdenza sociale.
Tale congedo non si computa nell'annuale periodo di ferie.
Art. 24
Art. 24.
TRATTAMENTO PERSONALE FEMMINILE
Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sara' corrisposte il trattamento salariale previsto per il personale maschile a parita' di lavoro ed a parita' di capacita' e di rendimento.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio, si applicano le norme di legge in vigore.
Art. 25
Art. 25.
SERVIZIO MILITARE
In caso di chiamata alle armi, per obblighi di leva, si applicano ]e norme del D. L. 13 settembre 1946, n. 303 e l'operaio ha diritto all', conservazione del posto.
In caso di richiamo alle armi si applicano le norme della legge maggio 1955, n. 370 e il periodo passato sotto le armi viene computato nell'anzianita' di servizio.
Esaurito il servizio, l'operaio, deve presentarsi in azienda nel termine di 15 giorni; tale termine potra' essere prorogato sino al massimo di un mese nel caso di comprovato e giustificato motivo.
In difetto viene considerato dimissionario.
Art. 26
Art. 26.
NORME DISCIPLINARI
Il lavoratore deve dichiarare alla azienda la propria dimora e segnalare gli eventuali cambiamenti.
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori, Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e dipendenti.
I superiori e coloro che hanno tali funzioni, debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall'azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza, dell'azienda, al normale e all'igiene e' passibile di sanzioni disciplinari, salvo le eventuali responsabilita' penali in cui incorra.
La motivazione, il genere di punizione e la durata di essa devono essere comunicati per iscritto all'interessato.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) Il rimprovero verbale o scritto che puo' essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro, mancanze disciplinari o morali di lieve entita' non specificate nel presente articolo;
2) La multa fino ad un massimo di 3 ore di paga giornaliera puo' essere inflitta:
a) all'operaio che ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo, senza giustificato motivo;
b) all'operaio che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
c) all'operaio che guasti per incuria il materiale e la merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) all'operaio che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto o durante il lavoro;
e) all'operaio che tenga un contegno inurbano e scorretto verso la clientela ed il pubblico;
f) all'operaio che commetta, qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza della azienda;
g) all'autista che consenta al fattorino il comportamento di cui al comma d) successivo punto 3.
L'importo delle multe disciplinari verra' versato alla Cassa mutua malattia.
Nei casi di maggiore gravita' o recidivita', il datore di lavoro ha facolta' di(infliggere la sospensione.
3) La sospensione fino ad un massimo di tre giorni che puo' essere inflitta:
a) all'operaio che si assenti simulando malattia e con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro;
b) all'operaio che, per negligenza nel servizio, arrechi danni non gravi al materiale e alle persone, ai quadrupedi e alle macchine;
c) all'operaio che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) al fattorino di veicoli non totalmente chiusi, che abbandoni la custodia delle merci durante la marcia del veicolo e si affianchi in cabina all'autista
e) all'operaio che persista, a commettere mancanze gia' punite con la multa.
4) Il licenziamento immediato, con la perdita del preavviso e col diritto all'indennita' di licenziamento, che puo' essere inflitto:
a) all'operaio che rimanga assente senza giustificato motivo, per tre giorni consecutivi;
b) all'operaio che abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
c) recidivita' entro l'anno nelle stesse mancanze gia' punite con la sospensione.
5) Il licenziamento immediato senza alcuna indennita' che puo' essere inflitto all'operaio che:
a) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori o clienti;
b) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai
c) richieda ai clienti a scopo di lucro personale compensi e premi superiori alla tariffa;
d) provochi risse con i compagni durante il servizio:
e) affidi la guida del veicolo a persona non autorizzata a guidare dall'azienda;
f) ometta di fare il rapporto al rientro del carro o dei veicolo per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio o trascuri di provvedere a - raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa.
In questo caso il conducente rispondera' anche dei danni causati da terzi, salvo le sanzioni communicate dai regolamenti di polizia, urbana e dal Codice della strada g) comandato alla guida ed alla scorta abbandonino simultaneamente, senza grave motivo, il veicolo carico di merce, lasciandolo incustodito.
Art. 27
Art. 27.
RESPONSABILITA DELL'AUTISTA E DEL PERSONALE DI SCORTA
L'autista non deve essere comandato, ne' destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e di scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.
L'autista e' responsabile del veicolo affidatogli; e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale e delle merci che ricevono in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
L'autista e' inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
A scanso di ogni responsabilita' il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda.
Art. 28
Art. 28.
RITIRO PATENTE
L'autista al quale sia dall'Autorita', per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potra' essere adibito ad altri lavori ed in questo caso, percepira' il salario della categoria nella quale viene a prestare servizio.
Nelle aziende che occupano piu' di 15 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda dovra' adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria della categoria alla quale egli viene adibito.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verra' corrisposta l'indennita' di licenziamento di cui all'art. 35, secondo la retribuzione percepita nella categoria cui il dipendente apparteneva prima dei ritiro della patente.
Art. 29
Art. 29.
PULIZIA MACCHINE
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro.
Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
Art. 30
Art. 30.
TRASFERIMENTI
All'operaio che sia trasferito, per disposizione dell'azienda, da una sede all'altra della medesima, situata in localita' diversa; che comporti come conseguenza l'effettivo trasferimento del domicilio del lavoratore, sara' corrisposto L'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per la famiglia, per le masserizie e una speciale indennita', di trasferta nella misura corrispondente al rimborso delle spese di vitto e alloggio limitatamente all'operaio, per la durata di 5 giorni se operaio celibe, di 7 giorni se ammogliato e inoltre di 1 giorno per ogni persona a carico.
Il lavoratore ha diritto inoltre al rimborso delle eventuali spese occorrenti per anticipata risoluzione del contratto di fitto, se regolarmente registrate, per un massimo comunque di tre mesi.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla, indennita' di licenziamento e alle altre indennita' previste per la sua liquidazione.
Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico e che venga licenziato, non per motivi che comportino il licenziamento in tronco, nei primi sei mesi del trasferimento, ha diritto al rimborso delle spese come sopra per ritrasferirsi al luogo di origine, purche' ne faccia richiesta prima, della cessazione del servizio.
Art. 31
Art. 31.
INDENNITA' VARIE
Indennita' di uso mezzo di trasporto.
L'azienda corrispondera' al lavoratore che usa per servizio la propria in bicicletta o altro proprio mezzo di trasporto, una indennita' mensile da concordarsi fra le parti.
Indennita' zona malarica.
L'operaio in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorita' sanitarie competenti, ha diritto ad un'indennita' di rischio, la cui entita' deve essere concordata dalle organizzazioni sindacali territoriali.
Indennita' di alta montagna.
Ai lavoratori invitati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in localita' di alta montagna l'azienda corrispondera' un'equa indennita' da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.
Indennita' di lontananza da centri abitati.
Qualora la sede dell'azienda disti dal perimetro del piu' vicino centro abitato oltre 3 Km., in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l'azienda che non provveda direttamente al trasporto stesso, corrispondera' un indennizzo da concordarsi fra le Associazioni territoriali competenti.
Indennita' per maneggio denaro.
Al personale, normalmente incaricato della riscossione con responsabilita' di bollette, fatture, note ecc., di importo complessivo superiore a L. 3.000 giornaliere, sara' corrisposta una, speciale indennita' nella misura del 3% sulla retribuzione globale.
Qualora l'azienda richiesta cauzione a garanzia, la medesima non potra' superare le L. 1.000 e gli interessi relativi andranno a beneficio del lavoratore.
Art. 32
Art. 32.
ALLOGGIO AL PERSONALE
Al personale cui, per esigenze di servizio, l'azienda chieda di restare continuativamente a disposizione dell'azienda stessa, la concessione dell'alloggio sara' gratuita.
Art. 33
Art. 33.
INDUMENTI DI LAVORO
Le aziende forniranno una volta all'anno, a proprie spese, due tute o due completi di due pezzi ciascuno a tutto il personale operaio dipendente.
Qualora il rapporto di lavoro venisse comunque a cessare entro i primi tre mesi dall'assegnazione dell'indumento, lo stesso restera' di proprieta' del lavoratore previo rimborso del 50% del prezzo di acquisto.
L'azienda terra' in dotazione impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attivita' sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti a loro affidati.
Le aziende che intendono far indossare al personale una tenuta di propria prescrizione sono obbligate a fornirla a loro spese ed il personale deve, durante il servizio, vestire la tenuta fornitagli.
Art. 34
Art. 34.
PREAVVISO
Il licenziamento dell'operaio, non in prova e non ai sensi dell'art. 26, e le sue dimissioni, saranno attuati, mediante comunicazione scritta diretta o affissa all'albo dell'azienda, il giorno di sabato con un preavviso di sei giorni lavorativi.
Durante la decorrenza del preavviso, l'operaio ha diritto di ottenere un permesso di due ore ogni giorno, per la ricerca di altra occupazione.
L'orario delle assenze sara' concordato col datore di lavoro.
Per il personale viaggiante, tali ore di permesso potranno essere diversamente distribuite e/o cumulate in relazione alle esigenze del servizio.
Art. 35
Art. 35.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
All'operato licenziato non ai sensi dell'art. 26 punto 5 del presente contratto sara' corrisposta la seguente indennita' di licenziamento:
a) per l'anzianita', maturata dalla data di assunzione e fino al 31 dicembre 1950:
7 giorni per ogni anno di anzianita';
b) per l'anzianita' maturata o maturanda successivamente al 1 gennaio 1951:
7 giorni per ogni anno di anzianita' ai lavoratori aventi anzianita' lino a 5 anni 8 giorni per ogni anno di anzianita' ai lavoratori aventi anzianita' fino a 10 anni 10 giorni per ogni anno di anzianita' ai lavoratori aventi anzianita' fino a 15 anni 12 giorni per ogni anno di anzianita' ai lavoratori aventi anzianita' oltre i 15 anni; l'anzianita' maturata fino al 31 dicembre 1950 sara' computata agli effetti della maggiore indennita' spettante per il periodo di servizio successivo alla data stessa, nel senso che lo scaglione di giorni applicabile per l'anzianita' successiva al 1 gennaio 1951 e' quello corrispondente all'intera anzianita' maturatasi dalla data di assunzione compresa quella eventualmente precedente al 31 dicembre 1950.
Agli effetti della liquidazione di tale indennita', le frazioni di anno si computano in dodicesimi.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora l'operaio non abbia maturato un anno di anzianita', gli verra' liquidata la frazione di indennita' in proporzione ai mesi di anzianita'.
Le sospensioni di lavoro dovute a qualsiasi causa, non interrompono l'anzianita'.
L'indennita' di anzianita' e' liquidata in base alla, retribuzione globale (maggiorata del rateo di gratifica natalizia) in corso al momento della risoluzione del rapporto.
L'indennita' sostitutiva del preavviso e' anch'essa liquidata sulla retribuzione globale.
Art. 36
Art. 36.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'operaio le sottoindicate aliquote dell'indennita' di cui all'art. 35:
100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di eta': alle donne che abbiano compiuto 50 anni di eta' ai dimissionari per malattia, maternita', matrimonio, infortunio, trasferimento, ai dimissionari che abbiano compiuto 15 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; a coloro che si dimettono a seguito di nomina alle cariche sindacali previste nell'ultimo comma dell'art. 17;
75% ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda;
50% ai dimissionari che abbiano compiuto 7 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda;
25% ai dimissionari che abbiano compiuto 2 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda.
Art. 37
Art. 37.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte dell'operaio, l'indennita' di licenziamento - e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 20 grado.
In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennita' predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell' art. 2122 del codice civile . Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie e le frazioni di esse, la gratifica natalizia o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato all'operaio defunto in caso di normale licenziamento.
Raccomandazione a verbale.
In caso di morte dell'operaio, il datore di lavoro valutera' per le anzianita' inferiori ai 5 anni, la opportunita' di integrare la indennita' di anzianita' dovuta a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori gia' conviventi a carico dell'operaio defunto ed in condizioni di particolare bisogno.
Art. 38
Art. 38.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE
Cessato il rapporto di lavoro, l'azienda, consegnera' al lavoratore, che ne rilascera' ricevuta, il libretto di lavoro, le tessere di assicurazione ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato; ci sempre che non ne sia impedito da cause di forza maggiore.
L'azienda rilascera' inoltre al lavoratore e nonostante eventuali contestazioni in corso:
- un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore ha svolto la sua attivita' nell'azienda, la categoria in atto alla cessazione del rapporto, nonche' le mansioni svolte;
- un prospetto con le caratteristiche previste dalla legge per i prospetti di paga, con l'indicazione particolareggiata delle indennita' spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora esistano contestazioni sull'ammontare delle indennita' di liquidazione, la ditta corrispondera' al lavoratore la parte noli contestata.
Art. 39
Art. 39.
CESSIONE, TRASFORMAZIONE, FALLIMENTO E CESSAZIONE DELLA AZIENDA
In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non si risolve il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva tutti i suoi diritti nei confronti del nuovo proprietario, a meno che non sia avvenuta regolare liquidazione di ogni ragione di credito e di diritto da parte della ditta cedente.
In caso di fallimento della ditta, seguito da licenziamento del lavoratore o in caso di cessazione dell'azienda, il, lavoratore avra' diritto all'indennita' di preavviso e di anzianita' stabilite nel presente contratto come per il caso di licenziamento.
Art. 40
Art. 40.
COMMISSIONI INTERNE E DELEGATI D'AZIENDA
La costituzione, il funzionamento e i compiti delle Commissioni interne e dei delegati d'azienda sono stabiliti dagli appositi accordi interconfederali interventi e di quelli che interverranno successivamente.
Art. 41
Art. 41.
CONTROVERSIE
Le controversie Individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell'azienda, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni sindacali, ferma restando, in caso di disaccordo, la facolta' di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive, sulla interpretazione del presente contratto, saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
Art. 42
Art. 42.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro.
Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute in ogni singolo istituto,
Art. 43
Art. 43.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Per le localita' nelle quali, in materia dai orario di lavoro, vi siano accordi sindacali locali per un trattamento piu' favorevole ai lavoratori di quello previsto dal nuovo contratto, le associazioni territoriali competenti si incontreranno per stabilire se debba essere mantenuta la situazione esistente nell'ambito dell'orario di lavoro, nonche' dello straordinario e del salario, oppure debba essere applicato integralmente il nuovo contratto.
Rimarranno inoltre ferme le condizioni individuali complessive di miglior favore nell'ambito di ogni istituto.
Art. 44
Art. 44.
NORME GENERALI
Per quanto non regolato nel presente contratto, si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Per la esecuzione dei lavori di facchinaggio si richiamano le norme della legge 3 maggio 1955, n. 407 , sulla disciplina dei lavori di facchinaggio.
Art. 45
Art. 45.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto collettivo di lavoro ha decorrenza dal 1 maggio 1958 e durata sino al 30 1961, rinnovabile tacitamente di 6; mesi in 6 mesi, salvo disdetta di una delle due parti stipulanti da comunicarsi all'altra parte tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con R.R.
Le tabelle dei minimi di paga, allegate, hanno decorrenza dal 1 maggio 1958 e durata sino al 30 aprile 1960.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-Tabelle
TRATTAMENTO ECONOMICO
La indennita' di contingenza (scala mobile) e' corrisposta nella misura e con le modalita' stabilite dalla Confetra per le altre Federazioni ad essa aderenti e che risultano uguali a quelle vigenti per i lavoratori dell'industria.
SALARI MINIMI UNIFICATI PER LE OPERAIE E PER GLI OPERAI
DI ETA' INFERIORE AI 20 ANNI
Si ottengono applicando i seguenti scarti di riduzione rispetto ai minimi dell'operaio di ogni categoria superiore ai 20 anni.
Uomini Donne
superiori ai 20 anni......................... - 16 % dai 18 ai 20 anni............................ 6,60% 29,30%
dai 16 ai 18 anni............................ 26,20% 36,90%
sotto i 16 anni.............................. 48,70% 49,50%
SPEDIZIONIERI E CORRIERI
Personale di Officina
Paghe orario minime in vigore dal 1 maggio 1958
Parte di provvedimento in formato grafico
SPEDIZIONIERI E CORRIERI
Operai
Paghe giornalieri minime in vigore dal 1 maggio 1958
Parte di provvedimento in formato grafico