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058U1311

IT - DPR

058U1311

Modificazioni al decreto istitutivo dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Cagliari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 giugno 1958 n. 1311)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento della istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l' art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1694 , con il quale e' stato istituito l'Istituto professionale per l'agricoltura di Cagliari; Considerata l'opportunita' di integrare la composizione del Consiglio di amministrazione indicata nello art. 13 del decreto stesso con due rappresentanti dello Ente Autonomo del Flumendosa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1694 , e' cosi' modificato:
"Il Governo amministrativo dell'Istituto e' affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
due rappresentanti della Cassa per il Mezzogiorno;
due rappresentanti dell'Ente trasformazione fondiaria ed agraria della Sardegna;
due rappresentanti dell'Ente Autonomo del Flumendosa;
un rappresentante dell'Unione interregionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura;
tre rappresentanti degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura interessati;
il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina altresi' il presidente, scegliendolo fra i rappresentanti degli Enti di riforma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 giugno 1958 GRONCHI MEDICI - MORO - TAMBRONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 giugno 1959 Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 51. - VILLA
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