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058U1286

IT - DPR

058U1286

Convenzione istituzione un posto di professore tisologia facolta' medicina Genova (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958 n. 1286)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465 ; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349 , recante miglioramenti economici e di carriera a favore degli assistenti universitari; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione in data 1 luglio 1958 e l'atto aggiuntivo alla medesima, in data 23 ottobre 1958 stipulati in Genova tra l'Universita' degli studi e la Federazione italiana contro la tubercolosi per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di tisiologia dell'Universita' di Genova.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465 , un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui il precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio, che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dall'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata, al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1958 GRONCHI MORO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 marzo 1959 Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 29. - VILLA

Art. 1

N. 121 di Rep.
Convenzione per la istituzione di un posto di assistente presso la cattedra di "tisiologia" della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Genova.
L'anno millenovecentocinquantotto, addi' 1° del mese di Luglio in Genova, in una sala del Rettorato dell'Universita', degli studi di Genova, via Balbi 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Universita' e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia di comune accordo, alla presenza di testimoni, sono comparsi personalmente i signori:
prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualita' di Rettore dell'Universita' degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Universita' alla stipulazione del presente atto con delibera in data 21 aprile 1958;
sig. dott. Eugenio Morelli fu Giuseppe da Teglio (Sondrio), espressamente delegato alla stipulazione del presente atto con delibera in data 22 gennaio 1958 dell'ufficio di presidenza della Federazione italiana per la tubercolosi;
i quali dando esecuzione a precedenti accordi;
Premesso
a) che con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1957, n. 1022 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1957, n. 271, fu istituito un posto di professore di ruolo convenzionato presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Genova, riservato all'insegnamento della tisiologia;
b) che per il normale funzionamento della cattedra e' necessario provvedere anche alla istituzione di un posto di assistente;
c) che la Federazione italiana contro la tubercolosi si e' fatta promotrice, con apposita deliberazione dell'ufficio di presidenza, per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera precedente;
d) che il Consiglio di Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Universita' di Genova, hanno accettato, con il piu' vivo compiacimento, l'offerta della istituzione del nuovo posto di assistente;
Art. 1.
Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Genova sara' istituito, ai sensi dell' art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465 , un posto di assistente, in aggiunta a quelli assegnati alla predetta Facolta', da destinarsi alla cattedra di tisiologia.
Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza del titolare del predetto posto di assistente, sara' quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno delle Universita'.

Art. 2

Art. 2.
Il presidente della Federazione italiana contro la tubercolosi, in virtu' dei poteri conferitigli dall'ufficio di presidenza della Federazione stessa nella seduta del 22 gennaio 1958, assume l'obbligazione di corrispondere alla Universita' di Genova, per il finanziamento del posto di assistente, annualmente, la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare del posto stesso, compresi gli oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che, sugli stipendi dei predetti assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina in ruolo del titolare. Le somme, da Versare in due rate semestrali anticipate, sono determinate in lire 1.400.000 per l'ammontare della spesa media prevista per un posto di assistente e in lire 280.000 per la costituzione di uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio.

Art. 3

Art. 3.
Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente disposto dallo Stato, la somma di cui al precedente articolo risultasse inferiore a quella che la Universita' di Genova e' tenuta a versare allo Stato, il presidente della Federazione italiana contro la tubercolosi versera', annualmente, alla Universita' la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che la inadempienza a tale obbligo comportera' senz'altro la decadenza della convenzione ed il posto di cui trattasi sara' soppresso ed il titolare cessera' dal servizio.

Art. 4

Art. 4.
La presente convenzione s'intendera', inoltre, decaduta:
a) se non venga rinnovata alla scadenza, o alle successive scadenze di cui all'art. 6;
b) se vengono a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.
In tutti i casi suddetti il posto di assistente si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Art. 5

Art. 5.
L'Universita' di Genova si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato:
a) versare, annualmente, allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivi dovuti al titolare del posto di assistente compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto assistente, in conto entrate del Tesoro;
b) versare allo Stato, annualmente, la somma che verra' corrisposta dalla Federazione italiana contro la tubercolosi per la costituzione dello speciale fondo di cessazione dal servizio, con esonero della Universita' stessa da ogni altro obbligo e responsabilita'.

Art. 6

Art. 6.
La presente convenzione avra' la durata di anni dieci, con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di assistente, e si intendera' tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di dieci anni, ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7

Art. 7.
La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Genova, e' esente dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo.
Il presente atto ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero sei facciate e una riga, e scritto da persona di mia fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano perche' conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.
Dopo di che viene cosi firmato:
prof. avv. Carlo Cereti, in detta qualita'
F.to Carlo Cereti
dott. Eugenio Morelli
F.to Eugenio Morelli
dott. Mario Alburno
F.to Mario Alburno
Atti pubblici - Genova, Volume 798, N. 000846, g 10 luglio 1958 - gratis.

Art. 1

N. 125 di rep.
Atto aggiuntivo alla convenzione per la istituzione di un posto di assistente presso la cattedra di "tisiologia" della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Genova.
L'anno 1958, addi' 23 del mese di ottobre, in una sala del
Rettorato della Universita' degli studi di Genova, via Balbi 5,
innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della
predetta Universita' e funzionario delegato alla stipulazione degli
atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 24 luglio
1951, con rinuncia di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:
prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Genova, espressamente
delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta
Universita' alla stipulazione del presente atto con delibera in data 20 ottobre 1958;
sig. dott. Eugenio Morelli fu Giuseppe da Teglio (Sondrio)
espressamente delegato alla stipulazione del presente atto con
delibera in data 22 gennaio 1958 dall'ufficio di presidenza della Federazione italiana contro la tubercolosi;
i quali;
Premesso
a) che con convenzione stipulata il 1 luglio 1958, registrata
all'Ufficio atti pubblici di Genova il 19 luglio 1958, col volume 798 n. 000846 la predetta Federazione si e' assunto l'onere di
finanziare un posto di assistente ordinario alla cattedra di tisiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia;
b) che il Ministero della pubblica istruzione con lettera n. 3548 del 10 settembre 1958, ha fatto presente
1) che nell'art. 1 della convenzione suddetta occorre far
riferimento alla recente legge 18 marzo 1958, n. 349 , anziche' al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1112 , ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465 ;
2) che l'importo che la Federazione dovra' versare, per la
istituzione del posto di assistente di cui alla precitata
convenzione e' di L. 1.600.000 annue, anziche' di L. 1.400.000 e
per la costituzione del fondo per il trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare dello istituendo posto, e' di L. 320.000, anziche' di L. 230.000;
3) che l'Universita' degli studi di Genova, dovra', fra gli altri
impegni, assumere anche quello di versare allo Stato le somme
predette allo stato di previsione dell'entrata, capitolo 125, art. 13, dell'esercizio 1958-59 ed a quelli corrispondenti dei successivi esercizi.
Tutto cio' premesso, le parti contraenti convengono e stipulano quanto appresso:
La convenzione rogata in data 1 luglio 1958 tra l'Universita' degli
studi di Genova e la Federazione italiana contro la tubercolosi, e' modificata come segue:
Art. 1.
Il secondo comma dell'art. 1 (uno) e' cosi' modificato:
Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di
quiescenza del titolare del predetto posto di assistente, sara'
quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349 , riguardante le norme dello stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

Art. 2

Art. 2.
L'art. 2 e' modificato nel senso che la somma di L. 1.400.000,
quale ammontare annuo della spesa prevista per il posto di
assistente e' elevata a L. 1.600.000, e che la somma di L. 280.000,
quale ammontare annuo per la costituzione di uno speciale fondo per
provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio, a L. 320.000.

Art. 3

Art. 3.
A modifica ed integrazione dei commi a) e b) dell'art. 5 (cinque) l'Universita' assume l'impegno di versare annualmente allo Stato le
somme di L. 1.600.000 (unmilioneseicentomila) e di L. 320.000
(trecentoventimila) relative rispettivamente al trattamento
economico di attivita' di servizio e di eventuale cessazione dal
servizio stesso del titolare del posto di assistente di ruolo
convenzionato, sul cap. 125, art. 13 dello stato di previsione
dell'entrata dell'esercizio 1956-57 e corrispondente capitolo ed articolo dei successivi esercizi.
Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Genova, sara' registrato in esenzione di tassa di registro
a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Esso sara' esecutivo non appena verra' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica il decreto che disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo.
Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e
redatto in 4 facciate e 10 righe, e scritto da persona di mia
fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano perche'
conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.
Dopodiche viene cosi firmato:
Prof. avv. Carlo Cereti, in detta qualita -
F.to Carlo Cereti
dott. Eugenio Morelli
F.to Eugenio Morelli
dott. Mario Alburno
F.to Mario Alburno
Atti pubblici di Genova, Registrato al vol. 803, n. 009559, 28 ottobre 1958. Esatte L. gratis. - (ipot.).
Il direttore: F.to illeggibile
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