060U0980
060U0980
Ricostituzione del comune di Venegono Inferiore e restituzione al comune di Venegono dell'antica denominazione di Venegono Superiore (Varese). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 settembre 1960 n. 980)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 1973 , con il quale i comuni di Venegono Superiore e di Venegono Inferiore furono riuniti in unico Comune, denominato "Venegono"; Viste le istanze in data 5, 6, 20, 27 ottobre, 22 dicembre 1957 e 16 marzo, 15 aprile 1958, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Venegono Inferiore ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Venegono in data 4 ottobre 1958, n. 28, ed in data 27 febbraio 1960, n. 15, del Consiglio provinciale di Varese in data 9 maggio 1959, n. 28, ed in data 18 marzo 1960, n. 27, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71 ; Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 luglio 1960, n. 1318; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
E' ricostituito il comune di Venegono Inferiore, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Al comune di Venegono e' restituita l'antica denominazione di Venegono Superiore.
Art. 2
Il Prefetto della provincia di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Venegono Superiore ed il ricostituito comune di Venegono Inferiore, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Venegono alla data del presente decreto.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Venegono, che sara' inquadrato negli organici del comune di Venegono Inferiore, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 settembre 1960 GRONCHI SCELBA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 65. - VILLA