061U0413
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Modificazioni alle tariffe telefoniche interurbane. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1961 n. 413)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreti 27 febbraio 1936, n. 645 ; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198 ; Visto l'art. 49 delle convenzioni stipulate con le Societa' concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico, approvate con decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, numeri 1405 , 1406 , 1407 , 1409 e 28 dicembre 1957 , n. 1408 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 432 ; Visto l' art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392 ; Visto l' art. 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 938 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770 ; Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale del prezzi numeri 912 e 913 del 22 marzo 1961 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le tariffe ordinarie per le comunicazioni interurbane interdistrettuali di cui al punto b), primo comma, dello art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770 , sono sostituite dalle seguenti:
fino a 50 km....................................... L. 132
da oltre 50 km. fino a 100 km.................. " 204
da oltre 100 km. fino a 200 km.................. " 276
da oltre 200 km. fino a 400 km.................. " 348
da oltre 400 km. fino a 600 km.................. " 390
oltre 600 km....................................... " 420
Art. 2
Il numero degli impulsi di cui all'art. 3, punto c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770 , per stabilire la tariffa di ciascuna comunicazione interdistrettuale effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio unitario, e' modificato come segue:
fino a 50 km....................................... 13
da oltre 50 km. fino a 100 km.................. 21
da oltre 100 km. fino a 200 km.................. 28
da oltre 200 km. fino a 400 km.................. 35
da oltre 400 km. fino a 600 km.................. 39
oltre 600 km....................................... 42
Art. 3
Il ritmo degli impulsi di cui al punto c) del secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770 , per stabilire la tariffa di ciascuna comunicazione interdistrettuale effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio ritmico, e' modificato come segue:
fino a 50 km................................secondi 9
da oltre 50 km. fino a 100 km........... " 6
da oltre 100 km. fino a 200 km........... " 4,5 da oltre 200 km. fino a 400 km........... " 3,5 da oltre 400 km. fino a 600 km........... " 3
oltre 600 km................................ " 3
Art. 4
L' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770 , e' sostituito dal seguente:
"Nei giorni festivi e nel periodo dalle ore ventitre' alle ore sette dei giorni feriali, la tariffa per le comunicazioni interurbane effettuate tramite operatrice e' ridotta alla meta' della tariffa normale, al netto della sopratassa di cui all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770 , che resta invariata".
Art. 5
Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 aprile 1961.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - SPALLINO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 186. - VILLA.