059U1255
059U1255
Statuto sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1959 n. 1255)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 , e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589 ;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238 ;
Visto il decreto Ministeriale in data 18 settembre 1959, con il quale il Credito Fondiario Sardo, societa', per azioni con sede in Roma, esercente il credito fondiario, e' stato autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238 , sopra citata;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il Credito Fondiario Sardo, societa' per azioni con sede in Roma, esercente il credito fondiario, composto, detto statuto, di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1959 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1960 Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 111. - VILLA
Art. 1
CREDITO FONDIARIO SARDO
Statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'
Art 1.
In conformita' dell'autorizzazione accordata con decreto Ministeriale 18 settembre 1959, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238 , il Credito Fondiario Sardo, societa' per azioni con sede in Roma, esercente il credito fondiario, istituisce una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita', avente personalita' giuridica propria, patrimonio, contabilita' e bilancio distinti.
La Sezione viene denominata "Credito Fondiario Sardo - Opere pubbliche" ed ha sede in Roma presso il Credito Fondiario Sardo.
La sfera di competenza territoriale della Sezione si identifica con quella del Credito Fondiario Sardo.
Art. 2
Art. 2.
Compito della Sezione e' l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi giurisdizione nella sfera di competenza territoriale della Sezione, nonche' a favore di consorzi, aziende autonome e societa' dagli enti stessi costituiti, nonche' infine a favore di imprese di nazionalita' italiana, operanti nella sfera di competenza territoriale della Sezione, che abbiano ottenuto dagli enti pubblici predetti concessioni relative a opere pubbliche o impianti di pubblica utilita'.
Art. 3
Art. 3.
I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla Sezione con le modalita' ed i limiti previsti dagli articoli 2 , 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238 .
L'emissione di obbligazioni della Sezione e' regolata dalle norme stabilite dall' art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238 e, per quanto in essa non previsto, dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.
L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla Sezione non potra' eccedere il limite stabilito dalla legge.
Art. 4
Art. 4.
Il patrimonio della Sezione e' formato:
a) dal fondo di dotazione;
b) dai fondi di riserva.
Il fondo di dotazione e' costituito dalla somma di lire 500.000.000 assegnata dal Credito Fondiario Sardo.
Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento degli utili annuali secondo quanto disposto dal successivo art. 9.
Art. 5
Art. 5.
La Sezione esplica le sue funzioni per mezzo degli stessi organi sociali di amministrazione e di gestione del Credito Fondiario Sardo, con le discipline, le modalita' e la rappresentanza previste dallo statuto dello stesso Istituto.
Art. 6
Art. 6.
La Sezione e' sottoposta al controllo del delegato governativo e del Collegio sindacale del Credito Fondiario Sardo, secondo le norme stabilite dallo statuto dell'Istituto medesimo.
Art. 7
Art. 7.
Per l'adempimento dei propri compiti la Sezione si avvale del personale, dei servizi e delle dipendenze del Credito Fondiario Sardo.
La Sezione rimborsera' al Credito Fondiario Sardo lo spese relative al personale da questo fornito nonche' le altre spese generali e di amministrazione, nella misura che annualmente verra' determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale.
Art. 8
Art. 8.
L'esercizio della Sezione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio annuale verra' formato ed approvato a norma dello statuto del Credito Fondiario Sardo e di legge.
Art. 9
Art. 9.
Gli utili netti di ciascun esercizio, saranno ripartiti nel modo seguente:
a) sara' prelevata una somma pari al 10% per destinarla al fondo di riserva ordinaria fino a quando questo non raggiunga la meta' del fondo di dotazione;
b) sara' quindi corrisposto al Credito Fondiario Sardo un interesse fino al 6% sul fondo di dotazione;
c) il residuo degli utili netti andra' in aumento del fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la meta' del fondo di dotazione;
d) quando il fondo di riserva ordinaria abbia raggiunto la meta' del fondo di dotazione, gli utili netti residuali saranno erogati per meta' a costituire un fondo di riserva straordinario e per l'altra meta' rimarranno a disposizione dell'Assemblea degli azionisti del Credito Fondario Sardo.
Art. 10
Art. 10.
In caso di scioglimento della Sezione, l'attivo netto risultante dalla chiusura della liquidazione sara' destinato al rimborso del fondo di dotazione; l'eventuale supero sara' devoluto ad aumento della riserva del Credito Fondiario Sardo.
Art. 11
Art. 11.
Per tutto quanto non e' previsto nel presente statuto si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.
Visto, il Ministro per il tesoro: TAMBRONI