Monitoring Gesetzessammlung

059U1179

IT - DPR

059U1179

Inclusione dell'abitato di Falerone (Ascoli Piceno) fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1959 n. 1179)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1803 emesso nell'adunanza del 13 ottobre 1939;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno n. 1018, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Falerone, in provincia di Ascoli Piceno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 novembre 1959 GRONCHI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 gennaio 1960 Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 32. - VILLA
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