Monitoring Gesetzessammlung

056U0427

IT - DPR

056U0427

Adeguamento al nuovo prezzo del sale commestibile del diritto di monopolio su alcuni prodotti salati, nonche' della misura della restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del sale contenuto nei prodotti esportati. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 aprile 1956 n. 427)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 , sul monopolio dei sali e tabacchi, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1955, n. 876 , con il quale vengono apportate modificazioni alla tariffa dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sali commestibili; Riconosciuta la necessita' di adeguare le norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433 , per quanto riguarda il diritto di monopolio dovuto sul sale contenuto negli estratti alimentari e nei condimenti per minestra prodotti con il metodo idrolitico e la misura della restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale per gli estratti di carne o vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre, al nuovo prezzo di tariffa dei sali commestibili; Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Il diritto di monopolio per il sale contenuto negli estratti alimentari e nei condimenti per minestra prodotti con il metodo idrolitico, previsto dall' art. 3, n. 3, della legge 17 luglio 1942, n. 907 , nel nuovo testo recato dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641 , viene stabilito in L. 57 al kg.

Art. 2

La misura della restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale per gli estratti di carne e di vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate, i condimenti per brodi e per minestre, prevista dall' art. 23 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , nel nuovo testo recato dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641 , e' stabilita in L. 57 al kg.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 195. - CARLOMAGNO
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