Monitoring Gesetzessammlung

056U0260

IT - DPR

056U0260

Inclusione dell'abitato del comune di Collagna, in provincia di Reggio Emilia, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 febbraio 1956 n. 260)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista, la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2707, emesso nell'adunanza del 13 dicembre 1955;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) quello di Collagna, in provincia di Reggio Emilia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 febbraio 1956 GRONCHI ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1956 Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 40. - CARLOMAGNO
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